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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3405 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti LUPOI MICHELE ANGELO e FALVO TIZIANA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BOLOGNA, VIA ALTABELLA 15, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Monte Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (06/02/1997) e Per_1 Per_2
(04/03/2009); che fra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 10.3.2022; che il figlio maggiorenne ha concluso la scuola primaria di secondo grado Per_1
nell'anno 2014 e negli anni successivi ha svolto varie attività lavorative con contratto part time; che il figlio è tuttora minorenne;
di essere in servizio presso la Guardia di Finanza. Per_2 L'attore ha chiesto la conferma delle condizioni separative in punto affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, sua collocazione prevalente presso la madre con ampia facoltà di visita del padre, assegnazione alla madre della ex casa familiare e contributo di mantenimento a carico del padre per pari a 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
A differenza di quanto previsto nelle condizioni separative, ha invece chiesto che nessun contributo sia riconosciuto in favore del figlio maggiorenne , considerata l'età del ragazzo e considerato Per_1
il completamento da parte sua del percorso di studi fin dal 2014. L'attore ha inoltre evidenziato che
, dopo la fine degli studi, negli ultimi anni ha svolto alcune attività lavorative, sicché deve Per_1
ormai ritenersi economicamente autonomo.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non è comparsa né si è costituita, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia.
Sentito all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. in data 27.3.2024, il ricorrente ha riferito: “ Per_1
ha 27 anni, sta a casa non mi risulta che stia cercando lavoro e che io sappia attualmente non lavora, in passato ha avuto dei redditi da una cooperativa non so di preciso cosa abbia fatto, non lo sento non mi parla più dal marzo 2021, ha studiato azienda finanza e marketing, la ex ragioneria, e poi non si è iscritto all'università che io sappia. Con ci vediamo regolarmente, sta procedendo tutto bene, Per_2
adesso lo sto vedendo solo un weekend al mese perché stava calando il suo rendimento scolastico e
d'accordo con lui ora stiamo facendo così, dovrebbe essere insegnante, io sono sottufficiale CP_1
della Guardia di Finanza, lavoro a Bologna, al mese guadagno circa 1200-1300 euro netti su tredici mensilità. Per quanto riguarda le modalità di visita con chiedo la conferma di quelle previste Per_2
in sede di separazione consensuale con la previsione che nel caso in cui lo stesso non frequenti la scuola io possa prenderlo il venerdì alle ore 10”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 27.3.2024, è stato revocato l'assegno, posto a carico di
, per il mantenimento del figlio , a far data dal mese di aprile 2024 e, per Parte_1 Per_1
il resto, sono stati confermati i provvedimenti concordati dalle parti in sede di separazione consensuale, autorizzando il padre, a weekend alternati, a prelevare il minore , quando lo Per_2
stesso non frequenta la scuola, il venerdì alle ore 10,00 anziché all'uscita da scuola.
La causa è stata istruita documentalmente, finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge
1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015. La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Monte Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Quanto alle domande accessorie, il Collegio osserva che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda con cui l'attore ha chiesto di confermare le condizioni separative di affido, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , salvo autorizzare il padre, a weekend Per_2
alternati, a prelevare il minore , quando lo stesso non frequenta la scuola, il venerdì alle ore Per_2
10,00 anziché all'uscita da scuola.
Ed invero il ricorrente ha dato atto nei propri scritti difensivi che il regime di gestione del figlio minore
è stato sostanzialmente rispettato dalle parti e ha dato buona prova di sé.
La resistente, non costituendosi, ha rinunciato a rappresentare eventuali ragioni ostative alla conferma delle vigenti condizioni di gestione del figlio minore.
Va, dunque, disposto:
• l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la Per_2
madre alla quale, per l'effetto, va assegnata la ex casa familiare;
• che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana sì ed uno no, dal venerdì all'uscita da scuola, dove si recherà per ritirarlo, o, quando lo stesso non frequenta la scuola, dalle ore 10, fino alla domenica sera (ore 21), compreso il pernottamento. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, 15 giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 23 al 30 dicembre o, alternativamente, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo con il figlio un anno l'uno ed un anno l'altro;
• un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 200,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche CP_1
e scolastiche. L'assegno Unico per sarà liquidato in favore della madre. Per_2
Resta da affrontare la domanda del padre di revoca del contributo per il figlio maggiorenne . Per_1
Il Collegio osserva che la resistente, rimasta contumace, ha rinunciato ad invocare un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne con lei convivente e nel contempo ha di fatto Per_1
rinunciato a offrire prospettazioni e prove della sua eventuale non raggiunta autosufficienza economica.
Il ricorrente ha dedotto che il figlio, che oggi ha 28 anni, ha completato il proprio percorso di studi e ha pure svolto attività lavorativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha ormai chiarito: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( Cass. Civ., Sez. 1, n. 26875 del 20/09/2023).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che il figlio maggiorenne debba intendersi economicamente autosufficiente e, dunque, nulla vada posto a carico del Per_1
padre per il di lui mantenimento.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, stante la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Monte
Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente Per_2
presso la madre;
- assegna, per l'effetto, alla madre la ex casa familiare, affinché continui a viverci con il figlio minore;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana sì ed uno no, dal venerdì all'uscita da scuola, dove si recherà per ritirarlo, o, quando lo stesso non frequenta la scuola, dalle ore 10, fino alla domenica sera (ore 21), compreso il pernottamento. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, 15 giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 23 al 30 dicembre o, alternativamente, dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo con il figlio un anno l'uno ed un anno l'altro;
- conferma un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 200,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, mediche e scolastiche;
- attribuisce integralmente l'assegno unico per alla madre;
Per_2
- non riconosce in favore del figlio maggiorenne alcun contributo di mantenimento, con Per_1
conseguente revoca in merito delle condizioni separative;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3405 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti LUPOI MICHELE ANGELO e FALVO TIZIANA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BOLOGNA, VIA ALTABELLA 15, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Monte Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (06/02/1997) e Per_1 Per_2
(04/03/2009); che fra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 10.3.2022; che il figlio maggiorenne ha concluso la scuola primaria di secondo grado Per_1
nell'anno 2014 e negli anni successivi ha svolto varie attività lavorative con contratto part time; che il figlio è tuttora minorenne;
di essere in servizio presso la Guardia di Finanza. Per_2 L'attore ha chiesto la conferma delle condizioni separative in punto affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, sua collocazione prevalente presso la madre con ampia facoltà di visita del padre, assegnazione alla madre della ex casa familiare e contributo di mantenimento a carico del padre per pari a 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
A differenza di quanto previsto nelle condizioni separative, ha invece chiesto che nessun contributo sia riconosciuto in favore del figlio maggiorenne , considerata l'età del ragazzo e considerato Per_1
il completamento da parte sua del percorso di studi fin dal 2014. L'attore ha inoltre evidenziato che
, dopo la fine degli studi, negli ultimi anni ha svolto alcune attività lavorative, sicché deve Per_1
ormai ritenersi economicamente autonomo.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non è comparsa né si è costituita, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia.
Sentito all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. in data 27.3.2024, il ricorrente ha riferito: “ Per_1
ha 27 anni, sta a casa non mi risulta che stia cercando lavoro e che io sappia attualmente non lavora, in passato ha avuto dei redditi da una cooperativa non so di preciso cosa abbia fatto, non lo sento non mi parla più dal marzo 2021, ha studiato azienda finanza e marketing, la ex ragioneria, e poi non si è iscritto all'università che io sappia. Con ci vediamo regolarmente, sta procedendo tutto bene, Per_2
adesso lo sto vedendo solo un weekend al mese perché stava calando il suo rendimento scolastico e
d'accordo con lui ora stiamo facendo così, dovrebbe essere insegnante, io sono sottufficiale CP_1
della Guardia di Finanza, lavoro a Bologna, al mese guadagno circa 1200-1300 euro netti su tredici mensilità. Per quanto riguarda le modalità di visita con chiedo la conferma di quelle previste Per_2
in sede di separazione consensuale con la previsione che nel caso in cui lo stesso non frequenti la scuola io possa prenderlo il venerdì alle ore 10”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 27.3.2024, è stato revocato l'assegno, posto a carico di
, per il mantenimento del figlio , a far data dal mese di aprile 2024 e, per Parte_1 Per_1
il resto, sono stati confermati i provvedimenti concordati dalle parti in sede di separazione consensuale, autorizzando il padre, a weekend alternati, a prelevare il minore , quando lo Per_2
stesso non frequenta la scuola, il venerdì alle ore 10,00 anziché all'uscita da scuola.
La causa è stata istruita documentalmente, finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge
1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015. La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Monte Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Quanto alle domande accessorie, il Collegio osserva che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda con cui l'attore ha chiesto di confermare le condizioni separative di affido, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , salvo autorizzare il padre, a weekend Per_2
alternati, a prelevare il minore , quando lo stesso non frequenta la scuola, il venerdì alle ore Per_2
10,00 anziché all'uscita da scuola.
Ed invero il ricorrente ha dato atto nei propri scritti difensivi che il regime di gestione del figlio minore
è stato sostanzialmente rispettato dalle parti e ha dato buona prova di sé.
La resistente, non costituendosi, ha rinunciato a rappresentare eventuali ragioni ostative alla conferma delle vigenti condizioni di gestione del figlio minore.
Va, dunque, disposto:
• l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la Per_2
madre alla quale, per l'effetto, va assegnata la ex casa familiare;
• che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana sì ed uno no, dal venerdì all'uscita da scuola, dove si recherà per ritirarlo, o, quando lo stesso non frequenta la scuola, dalle ore 10, fino alla domenica sera (ore 21), compreso il pernottamento. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, 15 giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 23 al 30 dicembre o, alternativamente, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo con il figlio un anno l'uno ed un anno l'altro;
• un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 200,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche CP_1
e scolastiche. L'assegno Unico per sarà liquidato in favore della madre. Per_2
Resta da affrontare la domanda del padre di revoca del contributo per il figlio maggiorenne . Per_1
Il Collegio osserva che la resistente, rimasta contumace, ha rinunciato ad invocare un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne con lei convivente e nel contempo ha di fatto Per_1
rinunciato a offrire prospettazioni e prove della sua eventuale non raggiunta autosufficienza economica.
Il ricorrente ha dedotto che il figlio, che oggi ha 28 anni, ha completato il proprio percorso di studi e ha pure svolto attività lavorativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha ormai chiarito: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( Cass. Civ., Sez. 1, n. 26875 del 20/09/2023).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che il figlio maggiorenne debba intendersi economicamente autosufficiente e, dunque, nulla vada posto a carico del Per_1
padre per il di lui mantenimento.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, stante la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Monte
Compatri in data 23.7.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 42, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente Per_2
presso la madre;
- assegna, per l'effetto, alla madre la ex casa familiare, affinché continui a viverci con il figlio minore;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana sì ed uno no, dal venerdì all'uscita da scuola, dove si recherà per ritirarlo, o, quando lo stesso non frequenta la scuola, dalle ore 10, fino alla domenica sera (ore 21), compreso il pernottamento. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, 15 giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 23 al 30 dicembre o, alternativamente, dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo con il figlio un anno l'uno ed un anno l'altro;
- conferma un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a 200,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, mediche e scolastiche;
- attribuisce integralmente l'assegno unico per alla madre;
Per_2
- non riconosce in favore del figlio maggiorenne alcun contributo di mantenimento, con Per_1
conseguente revoca in merito delle condizioni separative;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera