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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1190 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Parte_1
Chiumiento presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso
Vittorio Emanuele n. 126;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
IC NT e OM SA coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2025 rappresentava di Parte_1
aver lavorato dal 1985 al 2012 come bracciante agricola e dal 2013 al 2018
come OSS e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività
lavorativa artralgia spalla destra e sinistra. Esponeva che, inoltrata domanda amministrativa nel 2018 volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale, l aveva accolto la sua domanda accertando un 7% CP_1
d'invalidità residuato e corrispondendole, quindi, un indennizzo in capitale.
Evidenziava di aver cambiato poi ulteriormente lavoro lavorando nel 2019 e
2020 come collaboratrice domestica e di aver contratto a causa di questa nuova attività lavorativa altra patologia questa volta alla mano e al polso -
segnatamente la sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano:
sindrome tunnel carpale - e di aver inoltrato nel 2021 nuova domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta nuova malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire, pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va pertanto rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può
essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La
malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicchè si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Va poi sottolineato come in caso di malattia tabellata il lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia,
spettando all di fornire l'eventuale prova contraria. In tema di malattia CP_1
professionale derivante da lavorazione non tabellata o pure previste in tabella,
ma ad eziologia plurima o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale,
questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass., sez.
lav., 10 aprile 2018, n. 8773).
In altri termini, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale,
il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità,
ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità
dell'esposizione a rischio (Cass. civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Nel caso in esame la patologia denunciata e non contestata dall è la CP_1
sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome tunnel carpale riconducibile a voce della tabella allegata al D.M. 09.04.2008 ma multifattoriale.
Era onere della , pertanto, provare la causa di lavoro. Parte_1 Sennonchè, in punto di fatto, la deposizione dei testi oggi escussi riferita a tutt'altro arco temporale (segnatamente quello anteriore al periodo - soltanto gli ultimi due anni della sua storia lavorativa, il 2019 e 2020 - in rilievo nel caso de
quo) non consente di rilevare il movimento, lo sforzo, il peso al quale la sarebbe stata in concreto soggetta in detti due anni come da essa Parte_1
asserito in ricorso e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata.
Irrilevanti sono le circostanze riferite dai testi oggi escussi riguardando periodi e malattie già riconosciuti dall' . Né la patologia alla mano e al polso oggi CP_1
lamentata può ritenersi causata anche dall'attività lavorativa svolta negli anni precedenti al 2019 al 2020 in quanto non così descritto in ricorso e in quanto,
in ogni caso, ciò porterebbe a un abuso del diritto con la moltiplicazione di tante distinte domande e pratiche per ogni singola patologia asseritamente contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Va sottolineato inoltre un difetto di allegazione sulle caratteristiche dell'attività
lavorativa svolta nel 2019 e nel 2020. Basti pensare che parte ricorrente afferma di aver lavorato come badante di un'anziana non autosufficiente ma neppure indica chi sarebbe stata in concreto quest'anziana né le sue condizioni.
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente. Trattasi, peraltro, di comune patologia collegata all'età e, quindi, ben compatibile e ragionevole con l'età della ricorrente che quando per la prima volta nel 2021
ha presentato la domanda amministrativa già aveva 57 anni.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
A tale soccombenza non segue, però, nessuna condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. a firma personale della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1190 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da contro , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 9.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1190 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Parte_1
Chiumiento presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso
Vittorio Emanuele n. 126;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
IC NT e OM SA coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2025 rappresentava di Parte_1
aver lavorato dal 1985 al 2012 come bracciante agricola e dal 2013 al 2018
come OSS e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività
lavorativa artralgia spalla destra e sinistra. Esponeva che, inoltrata domanda amministrativa nel 2018 volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale, l aveva accolto la sua domanda accertando un 7% CP_1
d'invalidità residuato e corrispondendole, quindi, un indennizzo in capitale.
Evidenziava di aver cambiato poi ulteriormente lavoro lavorando nel 2019 e
2020 come collaboratrice domestica e di aver contratto a causa di questa nuova attività lavorativa altra patologia questa volta alla mano e al polso -
segnatamente la sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano:
sindrome tunnel carpale - e di aver inoltrato nel 2021 nuova domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta nuova malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire, pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va pertanto rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può
essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La
malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicchè si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Va poi sottolineato come in caso di malattia tabellata il lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia,
spettando all di fornire l'eventuale prova contraria. In tema di malattia CP_1
professionale derivante da lavorazione non tabellata o pure previste in tabella,
ma ad eziologia plurima o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale,
questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass., sez.
lav., 10 aprile 2018, n. 8773).
In altri termini, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale,
il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità,
ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità
dell'esposizione a rischio (Cass. civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Nel caso in esame la patologia denunciata e non contestata dall è la CP_1
sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome tunnel carpale riconducibile a voce della tabella allegata al D.M. 09.04.2008 ma multifattoriale.
Era onere della , pertanto, provare la causa di lavoro. Parte_1 Sennonchè, in punto di fatto, la deposizione dei testi oggi escussi riferita a tutt'altro arco temporale (segnatamente quello anteriore al periodo - soltanto gli ultimi due anni della sua storia lavorativa, il 2019 e 2020 - in rilievo nel caso de
quo) non consente di rilevare il movimento, lo sforzo, il peso al quale la sarebbe stata in concreto soggetta in detti due anni come da essa Parte_1
asserito in ricorso e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata.
Irrilevanti sono le circostanze riferite dai testi oggi escussi riguardando periodi e malattie già riconosciuti dall' . Né la patologia alla mano e al polso oggi CP_1
lamentata può ritenersi causata anche dall'attività lavorativa svolta negli anni precedenti al 2019 al 2020 in quanto non così descritto in ricorso e in quanto,
in ogni caso, ciò porterebbe a un abuso del diritto con la moltiplicazione di tante distinte domande e pratiche per ogni singola patologia asseritamente contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Va sottolineato inoltre un difetto di allegazione sulle caratteristiche dell'attività
lavorativa svolta nel 2019 e nel 2020. Basti pensare che parte ricorrente afferma di aver lavorato come badante di un'anziana non autosufficiente ma neppure indica chi sarebbe stata in concreto quest'anziana né le sue condizioni.
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente. Trattasi, peraltro, di comune patologia collegata all'età e, quindi, ben compatibile e ragionevole con l'età della ricorrente che quando per la prima volta nel 2021
ha presentato la domanda amministrativa già aveva 57 anni.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
A tale soccombenza non segue, però, nessuna condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. a firma personale della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1190 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da contro , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 9.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro