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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 371/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], e Parte_1 Parte_2 nato il [...] a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
FAMIGLIETTI NICOLA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI. “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in il 25.04.1999, ivi annotato nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999 -quando i coniugi dichiararono di optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni- dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI:
1) Nulla disporre da punto di vista patrimoniale essendo i coniugi legati da nessun rapporto in merito;
2) Nulla disporre per il mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3) Nulla disporre in ordine a qualsivoglia reciproca forma di mantenimento e/o assistenza economica da parte dei coniugi economicamente autosufficienti;
5) Compensazione totale e integrale, tra le parti, delle spese e delle competenze legali del presente procedimento.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a il 25/04/1999, hanno Parte_2 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza del Tribunale di Siena passata in giudicato il 23.8.2018 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a il 25/04/1999, e CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
8. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 25/04/1999 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CP_1 al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di CP_1 procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 371/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], e Parte_1 Parte_2 nato il [...] a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
FAMIGLIETTI NICOLA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI. “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in il 25.04.1999, ivi annotato nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999 -quando i coniugi dichiararono di optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni- dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI:
1) Nulla disporre da punto di vista patrimoniale essendo i coniugi legati da nessun rapporto in merito;
2) Nulla disporre per il mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3) Nulla disporre in ordine a qualsivoglia reciproca forma di mantenimento e/o assistenza economica da parte dei coniugi economicamente autosufficienti;
5) Compensazione totale e integrale, tra le parti, delle spese e delle competenze legali del presente procedimento.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a il 25/04/1999, hanno Parte_2 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza del Tribunale di Siena passata in giudicato il 23.8.2018 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a il 25/04/1999, e CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
8. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 25/04/1999 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CP_1 al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di CP_1 procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30/06/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi