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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13153 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICATALANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23832 2025 RG
FRA
FRAGALE Pt_1 Avv. MARABELLO, GIUSEPPA PANDOLFINO
MICHELA
E
CP_2 Controparte_1
Avv. DEL GIUDICE MARTA JOHANNA
CP_3 Avv. MARIA PIA TETI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 Cpc, Parte_2 ha convenuto in giudizio CP_1
CP
[...] ed al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"1) accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre previa comparizione delle parti che
-
l'amministrazione resistente riconosca il diritto al ricorrente del trasferimento temporaneo per esercizio del mandato politico ex art. 78 comma 6 D.P.R. 18 Agosto
2000, n. 267-TUEL - presso la sede dell'agenzia dell'entrate di Messina.
2) accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, che l'amministrazione resistente provveda all'immediato trasferimento temporaneo per esercizio del mandato politico ex art. 78 comma 6 D.P.R. 18 Agosto 2000, n. 267 presso la sede dell' CP_1 dell'entrate di Messina
3) Condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, così come quantificato nei presenti atti: danno da mancata retribuzione, derivante dalla sospensione del rapporto lavorativo e che si quantifica nella mancata percezione dell'emolumento lavorativo, dalla data di sospensione all'eventuale reintegro, che il ricorrente avrebbe percepito ove regolarmente in servizio, comprensivo d tutte le voci stipendiali come da contratto e che meglio si quantificherà in corso di causa con CTU tecnico contabile.
danno previdenziale correlato all'omesso versamento dei contributi obbligatori durante il periodo di aspettativa e fino alla data di effettivo reintegro con provvedimento del giudice per il periodo di sospensione illegittima. Il tutto da quantificarsi in corso di causa con CTU tecnico contabile.
- danno da lucro cessante e mancato guadagno, in quanto il ricorrente, in assenza del provvedimento ostativo e se correttamente collocato presso un'altra sede o in modalità compatibile, avrebbe potuto continuare a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, con percezione delle competenze stipendiali e maturazione dei relativi benefici economici, contributivi e di carriera. Il tutto da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta equa dal giudice, anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che fin da adesso si chiede venga disposta in corso di causa;
3) Condannare altresì parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in quanto dichiarano di averne sostenuto le spese e di non aver riscosso i relativi compensi".
Premessi i criteri in ordine al radicamento della giurisdizione e competenza anche territoriale, del giudice adito, ha allegato in fatto: di essere risultato vincitore del concorso relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria (Bando di concorso n. 272034 del 24 Luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 Agosto 2024 e dall'atto n. 224448 del 9 Maggio 2024); di essere entrato in servizio, in data 17 giugno 2024, in qualità di funzionario per attività tributarie presso la sita in Via Marcello Boglione, Roma ed, Parte_3
in data 2 agosto 2024, assegnato all'area 1 Team Gestione e controllo atti 6, con disposizione di servizio n 30/2024. Ha quindi precisato che, antecedentemente alla firma del contratto, diveniva in data 21
Giugno 2022, Consigliere della V Municipalità del Comune di Messina con 3764 preferenze in quanto candidato Presidente non eletto con il maggior numero di voti
(Mod. 68/Q) e, in data 19 Luglio 2022 veniva eletto all'unanimità, in apposita seduta consiliare, Vice Presidente Vicario della V Municipalità nonché membro dell'Ufficio di
Presidenza e del Comitato Esecutivo della stessa (in questa sede per svolgere il suo mandato elettivo, in qualità di Consigliere della V Municipalità, nonché in qualità di capogruppo del Controparte_4 doveva essere presente alle attività consiliari a "
cadenza settimanali, del martedì e giovedì: Commissioni Consiliari e del lunedì o mercoledì: Consiglio) oltre alla necessaria presenza alle attività dell'Ufficio di
Presidenza e di sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in qualità di Vice Presidente Vicario, non predeterminabili a priori, nonché a tutte le attività politiche relative a suo ruolo.
Ha richiamato il disposto dell'art 78, comma 6, del Testo unico per gli enti locali
(TUEL) secondo cui “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono esser soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve esser esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità ", così come richiamato dall'Art. 16 comma 2 della Legge
Regionale Siciliana del 23 Dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'Ordinamento degli Enti
Locali) 2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonche' per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'Art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ha quindi lamentato che, nonostante fosse oggettivamente impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa presso la sede di Roma contestualmente alle attività preposte per il mandato elettivo, la sua richiesta di trasferimento temporaneo presso la sede di Messina era stata riscontrata (dopo vari solleciti) in senso negativo. In particolare, la lettera di diniego aveva sottolineato: “non è possibile accogliere la relativa richiesta in quanto il dott. Pt_2 immesso in servizio - quale vincitore di concorso il 17 giugno 2024, è sottoposto a tutt'oggi al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, assunto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'Agenzia". Era stato quindi costretto a presentare richiesta di aspettativa in data 7.3.2025, non retribuita per l'espletamento del mandato politico che era stata accettata a decorrere dal
17 marzo.
Infine, ha rappresentato che, ritenendo discriminatoria e illegittima la disciplina applicata alla propria situazione lavorativa, aveva adivo il Tribunale territorialmente competente mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato in data 09.12.2024, al fine di ottenere il trasferimento temporaneo di sede e che il Giudice designato, in sede di tentativo di conciliazione, aveva invitato le parti a valutare l'assegnazione del ricorrente in modalità di lavoro agile, ed i funzionari dell' CP_1 riservavano ogni determinazione, sia in ordine all'autorizzazione al lavoro da remoto, sia riguardo alla copertura della posizione lavorativa resa vacante dall'aspettativa non retribuita fruita dal ricorrente dal 17.03.2025 e presumibilmente sino al termine del mandato politico
(previsto per maggio 2027); che, tuttavia, all'udienza successiva (16.05.2025),
l'Amministrazione resistente aveva manifestato la disponibilità a concedere il lavoro agile esclusivamente secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente e quindi si era visto costretto a declinare la proposta, allegando da un lato l'esigenza di adempiere con continuità al mandato politico e, dall'altro, la necessità di prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, la cui condizione sanitaria risultava recentemente aggravatasi.
Infine, il Giudice, nel corso della medesima udienza, dopo aver onerato la parte resistente, senza alcun esito, di fornire prova delle eventuali ricadute pregiudizievoli sull'efficienza dell'ufficio a seguito della vacanza della posizione del ricorrente, aveva formulato proposta conciliativa nei seguenti termini: “Rinuncia alla tutela cautelare, impregiudicata difesa di parte ricorrente da svolgere con ricorso ordinario;
compensazione integrale delle spese di del procedimento".
Ha quindi richiamato il primo comma dell'art. 79 TUEL, il terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, nonché il sesto comma dell'art. 78 TUEL non avendo
l'Amministrazione valutato in maniera prioritaria la sua domanda, e non avendo considerato che il richiamato vincolo quinquennale poteva essere addotto quale limitazione solo in caso di trasferimento definitivo.
L'amministrazione nel diniego avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di pubblico interesse e/o le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza ostative al suo accoglimento operando un bilanciamento di contrapposti interessi pubblici in gioco e una valutazione comparativa, dandone adeguata motivazione e poteva precludere al dipendente pubblico un diritto garantito ex lege solo sulla scorta di una congrua e bene evidenziata ragione di interesse pubblico motivatamente prevalente sull'interesse, altrettanto pubblico, al trasferimento del dipendente per l'espletamento del mandato amministrativo/politico.
Ha sottolineato anche la lesione dell' art 97 Cost., l'errata applicazione del combinato disposto degli art. 77 e 78 comma 6 del DLGS n 267/2000, nonché la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l.n. 242/1990 per carenza di motivazione, difetto istruttorio, difetto di presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà nonché violazione dei più comuni canoni di buona amministrazione, di una prassi consolidata da tutte le amministrazioni, negata solo dall'Amministrazione resistente.
Ha precisato che il vincolo in questione "non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o ne limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggior efficienza" come peraltro dichiarato da un recente parere della Funzione Pubblica (n. 0103321/2022 del 24/03/2022), così come da consolidati orientamenti giurisprudenziali, rilevando incidentalmente che era stato invitato "in merito alla richiesta di mobilità ai sensi della L. 104/1992 per assistenza a familiare disabile, a presentare idonea documentazione attestante lo stato di handicap grave del congiunto, al fine della valutazione da parte della Direzione Centrale,
...
effettuata, come da prassi, in base a criteri fissati con procedura semestrale" rappresentando come ciò costituisse riconoscimento esplicito dell'irrilevanza del vincolo in caso di bilanciamento di interessi gerarchicamente superiori e tutelati
Costituzionalmente.
Infine, dopo aver rilevato che non esistevano nella fattispecie esigenze organizzative legittimanti il diniego, ha argomentato in punto di danno. si è costituita resistendo a tutte le domande avanzate dal 2. Controparte_1
dipendente.
Ha rappresentato che il Pt_2 aveva assunto la carica di Consigliere della V
Municipalità nel Comune di Messina in data 21 giugno 2022 e, in data 19 luglio 2022, di Vice Presidente Vicario della predetta Municipalità (in data antecedente l'ingresso in
Agenzia avvenuto solo successivamente, in data 17.6.2024); che in data 24.11.2024, il ricorrente aveva fatto richiesta di distacco presso la Direzione
Provinciale di Messina per l'espletamento del suddetto mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, rappresentando altresì di aver avanzato richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della L. 104/92 per assistenza al padre con disabilità grave;
che tale richiesta era stata negata con nota del 18.2.2025, tenuto conto che, pur avendo valutato con criteri di priorità l'istanza avanzata, così come previsto dall'art. 78, comma 6, della norma invocata, il funzionario era sottoposto al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, come da sottoscrizione del contratto di lavoro al momento dell'assunzione in servizio;
nella stessa comunicazione era stato poi richiesto il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (la richiesta di trasferimento ai sensi di tale legge era in corso di valutazione).
Ha richiamato il precedente procedimento cautelare, contestato che non avesse fornito la documentazione richiesta dal Giudice (p.4 ric.) e precisato come il posto lasciato libero dal ricorrente non era stato coperto in altro modo, in quanto le mansioni del Pt_2 erano state ripartite tra gli altri colleghi del medesimo team (circostanza questa che, tuttavia, non era emersa nel corso dell'udienza successiva nel corso della quale, il ricorrente aveva rifiutato la disponibilità dell'Agenzia di accedere al regime di lavoro agile e il Giudice aveva pertanto formulato la proposta conciliativa).
Nel merito ha argomentato quanto alla posizione azionata con l'odierno ricorso (con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 5 giugno 2023, n.
5450; Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 9 maggio 2022, n, 3600; T.A.R. per il Lazio, sez. I-quater, sentenza 24 novembre 2019, n. 12292), dovendosi valutare le esigenze organizzative dell'Amministrazione e la compatibilità del trasferimento con esse e, nello specifico, con particolare riferimento alla Regione Lazio ed al vincolo quinquennale, resistendo anche alle ulteriori domande risarcitorie. 3. Anche l' Controparte_5 si è costituito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva attesa la completa estraneità rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente nonché, in ogni caso, la prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla domanda.
4. Osserva il Giudice che si controverte della richiesta del ricorrente di essere trasferito per mandato politico mentre la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma V, della L. 104/92, per assistenza al padre, in pendenza di eventuale documentazione a suffragio, allo stato non risulta essere stata coltivata. Si ricorda inoltre che il procedimento ex art. 700 Cpc, è stato estinto, avendo le parti accettato la proposta del giudice di rinuncia all'istanza cautelare (v. verb ud. del 16.5.2025, Rg n.
12115/2025). 4.1. Orbene il Pt_2 , avendo assunto la carica di Consigliere della V Municipalità nel
Comune di Messina in data 21.6.2022, nonché quella di Vice Presidente Vicario dal
19.7.2022, a seguito della assunzione quale funzionario (in data 17.6.2024) e della adibizione presso la Direzione Provinciale III di Roma, ha avanzato senza esito domanda di distacco, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 24.11.2024.
4.2. L'Amministrazione ha motivato il diniego con riferimento al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, rappresentando in memoria anche come non potesse essere vantato un diritto automatico ed incondizionato al trasferimento di sede seppure temporaneo per ricoprire cariche elettive
-
amministrative, dovendosi procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi quali, da un lato, l'espletamento del mandato da parte del dipendente pubblico di cui all'art. 51, comma 3, Cost. e, dall'altro, il buon andamento degli uffici dell'amministrazione ex art. 97 Cost., dovendosi tener conto delle esigenze economiche, organizzative e funzionali del datore di lavoro pubblico (C. di Stato, sez. II, sent. n. 5450/2023, sez. II, sent. 9 maggio 2022, n, 3600), interessi questi, di pari rilievo costituzionale.
5. L'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 6, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2268, comma 1, punto 980, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, così testualmente dispone:
"6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità" rispetto ad altre richieste di trasferimento (e quindi al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria).
5.1. La ratio di tale disposizione è quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio (e per il tempo di svolgimento di quest'ultimo) e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale possibilmente senza limitazioni riconducibili all'attività lavorativa svolta, preservando comunque la facoltà discrezionale dell'Amministrazione datrice di valutare la richiesta del dipendente nell'ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi.
5.2. Il ragionamento, di poi, non muta considerato il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione dei neo assunti, confermato da ultimo ma già presente per il lavoro pubblico (art. 35, comma 5bis d.l. 165/2001), vincolo che assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione di procedure di reclutamento, con correlativo impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.
5.3. Ritiene infatti il Giudicante che appaia dirimente, in ogni caso, e quindi anche nella particolare situazione di cui è causa, in cui la richiesta esige una valutazione "con priorità” rispetto ad altre richieste di trasferimento, e nonostante il cit. vincolo, la valutazione discrezionale dell'amministrazione datoriale quanto alla obiettiva
- e riscontrabile esistenza di ragioni organizzative e funzionali che rendano recessiva l'aspettativa qualificata del dipendente.
5.4. Precisato ulteriormente, quindi, che la priorità non attiene ad un termine ma alla necessità di valutare la istanza di cui si discute al di fuori delle procedure ordinarie, giova anche precisare che la disposizione invocata non fa sorgere un diritto soggettivo assoluto al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2863/2014).
5.5. In altri termini, deve essere valutato anche il contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all'art. 97 Cost., di pari rilievo costituzionale, anche in quanto il beneficio in questione non può risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli (CdS sez, II giur, n. 3600/22).
5.6. In tale direzione, sul piano sostanziale, rileva poi anche l'obiettiva natura e l'entità dell'impegno anche temporale connesso con l'incarico rivestito.
5.7. Nell'applicazione della norma l'Amministrazione dunque può, e deve, bilanciare in concreto le contrapposte esigenze individuando le modalità che permettano di conciliare il buon andamento dell'attività amministrativa con l'aspettativa qualificata del privato ad espletare il proprio mandato amministrativo nell'ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, n. 2226/2014).
6. Anche la S. Corte si è recentemente espressa ricordando che: "La giurisprudenza amministrativa, che il Collegio valuta di condividere, ha più volte rimarcato che la disciplina generale dettata dall'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'assegnazione "in via temporanea" del dipendente titolare di una carica elettiva nell'ente locale a sede vicina al luogo in cui è da espletarsi la carica amministrativa.
Si è precisato che il dipendente (militare) che è eletto consigliere comunale, non vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 14 febbraio 2012,
n. 705; Consiglio di Stato sez. IV 02 luglio 2012, n. 3865; Consiglio di Stato sez. IV,
29/04/2014, n. 2226) in quanto l'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 lascia intatta la facoltà discrezionale dell'Amministrazione datrice di valutare la richiesta di assegnazione del dipendente nell'ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi. Il diritto del singolo all'espletamento del mandato amministrativo ha una precisa copertura costituzionale (di cui all'art. 51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all'art. 97 Cost. di pari rilievo costituzionale. Il beneficio in questione non può però risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli.
Si è, altresì, sottolineato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 04/06/2014, n. 2863; Cons.
Stato sez. II, 01/09/2021, n. 6171) che l'art. 78 comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove impone all'Amministrazione di valutare con priorità l'istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere inteso nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo), si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi
è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie;
la stessa, pertanto, deve essere istruita a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio
2012, n. 705)". (Cass. S.L. Sent. n. 11735/2025)
7. Sul punto, l'Amministrazione ha dedotto che la Direzione provinciale III di Roma, rispetto alla Direzione provinciale di Messina, presenta una percentuale di lavoro più elevata (del 59,54%) a causa del carico di lavoro che come in tutti gli uffici della
Regione Lazio era nettamente superiore a quella della sede cui il Pt 2 aspirava ad
- essere trasferito, come confermato dal fatto che in diverse procedure selettive bandite per l'accesso dall'esterno il numero dei posti nella Regione Lazio era nettamente superiore;
nel bando di concorso a 3970 posti di funzionario, aumentati a 4265 - provvedimento n. 272034 del 24 luglio 2023 – infatti, erano stati messi a concorso 922 posti nella regione Lazio, mentre nessun posto era stato messo a concorso per gli uffici della Sicilia (all. 4 Agenzia).
7.1. Tale ragione, oltre che comprovata non viene in alcun modo contestata dalla parte ricorrente la quale, oltre a richiamate la motivazione del diniego basata sul vincolo quinquennale assume come fosse contraddittorio "consigliare" il trasferimento ex L.
104/92 nonché la accettazione della richiesta di aspettativa non retribuita.
7.2. Si osserva tuttavia a riguardo che fondatamente l'Amministrazione rileva come l'eventuale applicazione della L. 104/92 esula dal thema decidendum con ogni conseguenza anche in termini sostanziali.
7.3. La concessione dell'aspettativa non retribuita, inoltre, non appare indicativa del denunciato comportamento contraddittorio in quanto, tale istituto configura un diritto potestativo di diretta applicazione dell'art. 51 Cost. - il cui esercizio avviene a semplice richiesta e senza una disciplina positiva specifica - che consente il pieno esercizio delle funzioni pubbliche elettive garantendo gli spazi di tempo necessari per l'espletamento del mandato senza pregiudicare il rapporto di lavoro.
8. Alla stregua di tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
CP 9. Si ritiene che le spese processuali nei confronti dell' possano essere compensate in ragione della natura della decisione mentre, fra le parti principali le spese vanno regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri del valore indeterminabile, complessità bassa), tenuta presente la riduzione di cui all'art. 152bis Disp. Att. C. p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP- compensa fra il ricorrente e l' lespese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Amministrazione convenuta liquidate in complessivi euro 2.951,00.
Roma li, 18.12.2025 IL Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23832 2025 RG
FRA
FRAGALE Pt_1 Avv. MARABELLO, GIUSEPPA PANDOLFINO
MICHELA
E
CP_2 Controparte_1
Avv. DEL GIUDICE MARTA JOHANNA
CP_3 Avv. MARIA PIA TETI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 Cpc, Parte_2 ha convenuto in giudizio CP_1
CP
[...] ed al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"1) accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre previa comparizione delle parti che
-
l'amministrazione resistente riconosca il diritto al ricorrente del trasferimento temporaneo per esercizio del mandato politico ex art. 78 comma 6 D.P.R. 18 Agosto
2000, n. 267-TUEL - presso la sede dell'agenzia dell'entrate di Messina.
2) accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, che l'amministrazione resistente provveda all'immediato trasferimento temporaneo per esercizio del mandato politico ex art. 78 comma 6 D.P.R. 18 Agosto 2000, n. 267 presso la sede dell' CP_1 dell'entrate di Messina
3) Condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, così come quantificato nei presenti atti: danno da mancata retribuzione, derivante dalla sospensione del rapporto lavorativo e che si quantifica nella mancata percezione dell'emolumento lavorativo, dalla data di sospensione all'eventuale reintegro, che il ricorrente avrebbe percepito ove regolarmente in servizio, comprensivo d tutte le voci stipendiali come da contratto e che meglio si quantificherà in corso di causa con CTU tecnico contabile.
danno previdenziale correlato all'omesso versamento dei contributi obbligatori durante il periodo di aspettativa e fino alla data di effettivo reintegro con provvedimento del giudice per il periodo di sospensione illegittima. Il tutto da quantificarsi in corso di causa con CTU tecnico contabile.
- danno da lucro cessante e mancato guadagno, in quanto il ricorrente, in assenza del provvedimento ostativo e se correttamente collocato presso un'altra sede o in modalità compatibile, avrebbe potuto continuare a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, con percezione delle competenze stipendiali e maturazione dei relativi benefici economici, contributivi e di carriera. Il tutto da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta equa dal giudice, anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che fin da adesso si chiede venga disposta in corso di causa;
3) Condannare altresì parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in quanto dichiarano di averne sostenuto le spese e di non aver riscosso i relativi compensi".
Premessi i criteri in ordine al radicamento della giurisdizione e competenza anche territoriale, del giudice adito, ha allegato in fatto: di essere risultato vincitore del concorso relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria (Bando di concorso n. 272034 del 24 Luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 Agosto 2024 e dall'atto n. 224448 del 9 Maggio 2024); di essere entrato in servizio, in data 17 giugno 2024, in qualità di funzionario per attività tributarie presso la sita in Via Marcello Boglione, Roma ed, Parte_3
in data 2 agosto 2024, assegnato all'area 1 Team Gestione e controllo atti 6, con disposizione di servizio n 30/2024. Ha quindi precisato che, antecedentemente alla firma del contratto, diveniva in data 21
Giugno 2022, Consigliere della V Municipalità del Comune di Messina con 3764 preferenze in quanto candidato Presidente non eletto con il maggior numero di voti
(Mod. 68/Q) e, in data 19 Luglio 2022 veniva eletto all'unanimità, in apposita seduta consiliare, Vice Presidente Vicario della V Municipalità nonché membro dell'Ufficio di
Presidenza e del Comitato Esecutivo della stessa (in questa sede per svolgere il suo mandato elettivo, in qualità di Consigliere della V Municipalità, nonché in qualità di capogruppo del Controparte_4 doveva essere presente alle attività consiliari a "
cadenza settimanali, del martedì e giovedì: Commissioni Consiliari e del lunedì o mercoledì: Consiglio) oltre alla necessaria presenza alle attività dell'Ufficio di
Presidenza e di sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in qualità di Vice Presidente Vicario, non predeterminabili a priori, nonché a tutte le attività politiche relative a suo ruolo.
Ha richiamato il disposto dell'art 78, comma 6, del Testo unico per gli enti locali
(TUEL) secondo cui “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono esser soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve esser esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità ", così come richiamato dall'Art. 16 comma 2 della Legge
Regionale Siciliana del 23 Dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'Ordinamento degli Enti
Locali) 2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonche' per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'Art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ha quindi lamentato che, nonostante fosse oggettivamente impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa presso la sede di Roma contestualmente alle attività preposte per il mandato elettivo, la sua richiesta di trasferimento temporaneo presso la sede di Messina era stata riscontrata (dopo vari solleciti) in senso negativo. In particolare, la lettera di diniego aveva sottolineato: “non è possibile accogliere la relativa richiesta in quanto il dott. Pt_2 immesso in servizio - quale vincitore di concorso il 17 giugno 2024, è sottoposto a tutt'oggi al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, assunto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'Agenzia". Era stato quindi costretto a presentare richiesta di aspettativa in data 7.3.2025, non retribuita per l'espletamento del mandato politico che era stata accettata a decorrere dal
17 marzo.
Infine, ha rappresentato che, ritenendo discriminatoria e illegittima la disciplina applicata alla propria situazione lavorativa, aveva adivo il Tribunale territorialmente competente mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato in data 09.12.2024, al fine di ottenere il trasferimento temporaneo di sede e che il Giudice designato, in sede di tentativo di conciliazione, aveva invitato le parti a valutare l'assegnazione del ricorrente in modalità di lavoro agile, ed i funzionari dell' CP_1 riservavano ogni determinazione, sia in ordine all'autorizzazione al lavoro da remoto, sia riguardo alla copertura della posizione lavorativa resa vacante dall'aspettativa non retribuita fruita dal ricorrente dal 17.03.2025 e presumibilmente sino al termine del mandato politico
(previsto per maggio 2027); che, tuttavia, all'udienza successiva (16.05.2025),
l'Amministrazione resistente aveva manifestato la disponibilità a concedere il lavoro agile esclusivamente secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente e quindi si era visto costretto a declinare la proposta, allegando da un lato l'esigenza di adempiere con continuità al mandato politico e, dall'altro, la necessità di prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, la cui condizione sanitaria risultava recentemente aggravatasi.
Infine, il Giudice, nel corso della medesima udienza, dopo aver onerato la parte resistente, senza alcun esito, di fornire prova delle eventuali ricadute pregiudizievoli sull'efficienza dell'ufficio a seguito della vacanza della posizione del ricorrente, aveva formulato proposta conciliativa nei seguenti termini: “Rinuncia alla tutela cautelare, impregiudicata difesa di parte ricorrente da svolgere con ricorso ordinario;
compensazione integrale delle spese di del procedimento".
Ha quindi richiamato il primo comma dell'art. 79 TUEL, il terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, nonché il sesto comma dell'art. 78 TUEL non avendo
l'Amministrazione valutato in maniera prioritaria la sua domanda, e non avendo considerato che il richiamato vincolo quinquennale poteva essere addotto quale limitazione solo in caso di trasferimento definitivo.
L'amministrazione nel diniego avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di pubblico interesse e/o le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza ostative al suo accoglimento operando un bilanciamento di contrapposti interessi pubblici in gioco e una valutazione comparativa, dandone adeguata motivazione e poteva precludere al dipendente pubblico un diritto garantito ex lege solo sulla scorta di una congrua e bene evidenziata ragione di interesse pubblico motivatamente prevalente sull'interesse, altrettanto pubblico, al trasferimento del dipendente per l'espletamento del mandato amministrativo/politico.
Ha sottolineato anche la lesione dell' art 97 Cost., l'errata applicazione del combinato disposto degli art. 77 e 78 comma 6 del DLGS n 267/2000, nonché la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l.n. 242/1990 per carenza di motivazione, difetto istruttorio, difetto di presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà nonché violazione dei più comuni canoni di buona amministrazione, di una prassi consolidata da tutte le amministrazioni, negata solo dall'Amministrazione resistente.
Ha precisato che il vincolo in questione "non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o ne limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggior efficienza" come peraltro dichiarato da un recente parere della Funzione Pubblica (n. 0103321/2022 del 24/03/2022), così come da consolidati orientamenti giurisprudenziali, rilevando incidentalmente che era stato invitato "in merito alla richiesta di mobilità ai sensi della L. 104/1992 per assistenza a familiare disabile, a presentare idonea documentazione attestante lo stato di handicap grave del congiunto, al fine della valutazione da parte della Direzione Centrale,
...
effettuata, come da prassi, in base a criteri fissati con procedura semestrale" rappresentando come ciò costituisse riconoscimento esplicito dell'irrilevanza del vincolo in caso di bilanciamento di interessi gerarchicamente superiori e tutelati
Costituzionalmente.
Infine, dopo aver rilevato che non esistevano nella fattispecie esigenze organizzative legittimanti il diniego, ha argomentato in punto di danno. si è costituita resistendo a tutte le domande avanzate dal 2. Controparte_1
dipendente.
Ha rappresentato che il Pt_2 aveva assunto la carica di Consigliere della V
Municipalità nel Comune di Messina in data 21 giugno 2022 e, in data 19 luglio 2022, di Vice Presidente Vicario della predetta Municipalità (in data antecedente l'ingresso in
Agenzia avvenuto solo successivamente, in data 17.6.2024); che in data 24.11.2024, il ricorrente aveva fatto richiesta di distacco presso la Direzione
Provinciale di Messina per l'espletamento del suddetto mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, rappresentando altresì di aver avanzato richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della L. 104/92 per assistenza al padre con disabilità grave;
che tale richiesta era stata negata con nota del 18.2.2025, tenuto conto che, pur avendo valutato con criteri di priorità l'istanza avanzata, così come previsto dall'art. 78, comma 6, della norma invocata, il funzionario era sottoposto al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, come da sottoscrizione del contratto di lavoro al momento dell'assunzione in servizio;
nella stessa comunicazione era stato poi richiesto il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 33 comma 5, L. 104/92 (la richiesta di trasferimento ai sensi di tale legge era in corso di valutazione).
Ha richiamato il precedente procedimento cautelare, contestato che non avesse fornito la documentazione richiesta dal Giudice (p.4 ric.) e precisato come il posto lasciato libero dal ricorrente non era stato coperto in altro modo, in quanto le mansioni del Pt_2 erano state ripartite tra gli altri colleghi del medesimo team (circostanza questa che, tuttavia, non era emersa nel corso dell'udienza successiva nel corso della quale, il ricorrente aveva rifiutato la disponibilità dell'Agenzia di accedere al regime di lavoro agile e il Giudice aveva pertanto formulato la proposta conciliativa).
Nel merito ha argomentato quanto alla posizione azionata con l'odierno ricorso (con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 5 giugno 2023, n.
5450; Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 9 maggio 2022, n, 3600; T.A.R. per il Lazio, sez. I-quater, sentenza 24 novembre 2019, n. 12292), dovendosi valutare le esigenze organizzative dell'Amministrazione e la compatibilità del trasferimento con esse e, nello specifico, con particolare riferimento alla Regione Lazio ed al vincolo quinquennale, resistendo anche alle ulteriori domande risarcitorie. 3. Anche l' Controparte_5 si è costituito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva attesa la completa estraneità rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente nonché, in ogni caso, la prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla domanda.
4. Osserva il Giudice che si controverte della richiesta del ricorrente di essere trasferito per mandato politico mentre la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma V, della L. 104/92, per assistenza al padre, in pendenza di eventuale documentazione a suffragio, allo stato non risulta essere stata coltivata. Si ricorda inoltre che il procedimento ex art. 700 Cpc, è stato estinto, avendo le parti accettato la proposta del giudice di rinuncia all'istanza cautelare (v. verb ud. del 16.5.2025, Rg n.
12115/2025). 4.1. Orbene il Pt_2 , avendo assunto la carica di Consigliere della V Municipalità nel
Comune di Messina in data 21.6.2022, nonché quella di Vice Presidente Vicario dal
19.7.2022, a seguito della assunzione quale funzionario (in data 17.6.2024) e della adibizione presso la Direzione Provinciale III di Roma, ha avanzato senza esito domanda di distacco, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 24.11.2024.
4.2. L'Amministrazione ha motivato il diniego con riferimento al vincolo quinquennale di permanenza nella regione di prima assegnazione, rappresentando in memoria anche come non potesse essere vantato un diritto automatico ed incondizionato al trasferimento di sede seppure temporaneo per ricoprire cariche elettive
-
amministrative, dovendosi procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi quali, da un lato, l'espletamento del mandato da parte del dipendente pubblico di cui all'art. 51, comma 3, Cost. e, dall'altro, il buon andamento degli uffici dell'amministrazione ex art. 97 Cost., dovendosi tener conto delle esigenze economiche, organizzative e funzionali del datore di lavoro pubblico (C. di Stato, sez. II, sent. n. 5450/2023, sez. II, sent. 9 maggio 2022, n, 3600), interessi questi, di pari rilievo costituzionale.
5. L'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 6, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2268, comma 1, punto 980, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, così testualmente dispone:
"6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità" rispetto ad altre richieste di trasferimento (e quindi al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria).
5.1. La ratio di tale disposizione è quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio (e per il tempo di svolgimento di quest'ultimo) e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale possibilmente senza limitazioni riconducibili all'attività lavorativa svolta, preservando comunque la facoltà discrezionale dell'Amministrazione datrice di valutare la richiesta del dipendente nell'ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi.
5.2. Il ragionamento, di poi, non muta considerato il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione dei neo assunti, confermato da ultimo ma già presente per il lavoro pubblico (art. 35, comma 5bis d.l. 165/2001), vincolo che assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione di procedure di reclutamento, con correlativo impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.
5.3. Ritiene infatti il Giudicante che appaia dirimente, in ogni caso, e quindi anche nella particolare situazione di cui è causa, in cui la richiesta esige una valutazione "con priorità” rispetto ad altre richieste di trasferimento, e nonostante il cit. vincolo, la valutazione discrezionale dell'amministrazione datoriale quanto alla obiettiva
- e riscontrabile esistenza di ragioni organizzative e funzionali che rendano recessiva l'aspettativa qualificata del dipendente.
5.4. Precisato ulteriormente, quindi, che la priorità non attiene ad un termine ma alla necessità di valutare la istanza di cui si discute al di fuori delle procedure ordinarie, giova anche precisare che la disposizione invocata non fa sorgere un diritto soggettivo assoluto al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2863/2014).
5.5. In altri termini, deve essere valutato anche il contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all'art. 97 Cost., di pari rilievo costituzionale, anche in quanto il beneficio in questione non può risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli (CdS sez, II giur, n. 3600/22).
5.6. In tale direzione, sul piano sostanziale, rileva poi anche l'obiettiva natura e l'entità dell'impegno anche temporale connesso con l'incarico rivestito.
5.7. Nell'applicazione della norma l'Amministrazione dunque può, e deve, bilanciare in concreto le contrapposte esigenze individuando le modalità che permettano di conciliare il buon andamento dell'attività amministrativa con l'aspettativa qualificata del privato ad espletare il proprio mandato amministrativo nell'ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, n. 2226/2014).
6. Anche la S. Corte si è recentemente espressa ricordando che: "La giurisprudenza amministrativa, che il Collegio valuta di condividere, ha più volte rimarcato che la disciplina generale dettata dall'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'assegnazione "in via temporanea" del dipendente titolare di una carica elettiva nell'ente locale a sede vicina al luogo in cui è da espletarsi la carica amministrativa.
Si è precisato che il dipendente (militare) che è eletto consigliere comunale, non vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 14 febbraio 2012,
n. 705; Consiglio di Stato sez. IV 02 luglio 2012, n. 3865; Consiglio di Stato sez. IV,
29/04/2014, n. 2226) in quanto l'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 lascia intatta la facoltà discrezionale dell'Amministrazione datrice di valutare la richiesta di assegnazione del dipendente nell'ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi. Il diritto del singolo all'espletamento del mandato amministrativo ha una precisa copertura costituzionale (di cui all'art. 51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all'art. 97 Cost. di pari rilievo costituzionale. Il beneficio in questione non può però risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli.
Si è, altresì, sottolineato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 04/06/2014, n. 2863; Cons.
Stato sez. II, 01/09/2021, n. 6171) che l'art. 78 comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove impone all'Amministrazione di valutare con priorità l'istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere inteso nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo), si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi
è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie;
la stessa, pertanto, deve essere istruita a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio
2012, n. 705)". (Cass. S.L. Sent. n. 11735/2025)
7. Sul punto, l'Amministrazione ha dedotto che la Direzione provinciale III di Roma, rispetto alla Direzione provinciale di Messina, presenta una percentuale di lavoro più elevata (del 59,54%) a causa del carico di lavoro che come in tutti gli uffici della
Regione Lazio era nettamente superiore a quella della sede cui il Pt 2 aspirava ad
- essere trasferito, come confermato dal fatto che in diverse procedure selettive bandite per l'accesso dall'esterno il numero dei posti nella Regione Lazio era nettamente superiore;
nel bando di concorso a 3970 posti di funzionario, aumentati a 4265 - provvedimento n. 272034 del 24 luglio 2023 – infatti, erano stati messi a concorso 922 posti nella regione Lazio, mentre nessun posto era stato messo a concorso per gli uffici della Sicilia (all. 4 Agenzia).
7.1. Tale ragione, oltre che comprovata non viene in alcun modo contestata dalla parte ricorrente la quale, oltre a richiamate la motivazione del diniego basata sul vincolo quinquennale assume come fosse contraddittorio "consigliare" il trasferimento ex L.
104/92 nonché la accettazione della richiesta di aspettativa non retribuita.
7.2. Si osserva tuttavia a riguardo che fondatamente l'Amministrazione rileva come l'eventuale applicazione della L. 104/92 esula dal thema decidendum con ogni conseguenza anche in termini sostanziali.
7.3. La concessione dell'aspettativa non retribuita, inoltre, non appare indicativa del denunciato comportamento contraddittorio in quanto, tale istituto configura un diritto potestativo di diretta applicazione dell'art. 51 Cost. - il cui esercizio avviene a semplice richiesta e senza una disciplina positiva specifica - che consente il pieno esercizio delle funzioni pubbliche elettive garantendo gli spazi di tempo necessari per l'espletamento del mandato senza pregiudicare il rapporto di lavoro.
8. Alla stregua di tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
CP 9. Si ritiene che le spese processuali nei confronti dell' possano essere compensate in ragione della natura della decisione mentre, fra le parti principali le spese vanno regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo
(secondo i parametri del valore indeterminabile, complessità bassa), tenuta presente la riduzione di cui all'art. 152bis Disp. Att. C. p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP- compensa fra il ricorrente e l' lespese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Amministrazione convenuta liquidate in complessivi euro 2.951,00.
Roma li, 18.12.2025 IL Giudice