Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 613/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/02/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 20/02/2025 nella causa n. 613/2023 avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FUORVITO VIRGINIA
- attrice - e (C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. FABRIZIO LUCA
- convenuta - Conclusioni All'udienza del 20/02/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo Parte_1 che […] il giorno 11.03.2017 faceva ricorso a cure mediche specialistiche presso il reparto di Ortopedia dell' di Solofra per sottoporsi ad Controparte_2 intervento chirurgico di correzione di alluce valgo e di II dito a martello a sinistra e che a causa del fallimento del suddetto intervento chirurgico, con complicanze a causa di errori di tecnica ed alterazioni anatomopatologiche, era costretta a sottoporsi ad un secondo intervento, sempre presso la medesima struttura ospedaliera, a distanza di pochissimo tempo, in data 3.10.2017, al fine di rimediare al danno causato dal primo intervento e che purtroppo, anche con il suddetto secondo intervento, la metodica utilizzata non riusciva ad ottenere la completa risoluzione del problema, e si era vista quindi costretta, in data 3.07.2019, a rivolgersi ad altra struttura ospedaliera in Bologna - Ospedale Privato Accreditato
per sottoporsi ad un intervento di correzione chirurgica dell'alluce valgo CP_3 interfalangeo con osteotomia di Akin in accorciamento e seri I dito, artoplastica 2° mtf, artrodesi IFP 3° DITO, TENOTOMIA ESTENSORI IV e V con la seguente diagnosi:
Deformità avampiede sn in esiti intervento (cfr. Cartella Clinica di dimissione del
2 Tribunale di Avellino n. 613/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
04/07/2019 prodotta in atti) e che come si evince dalla documentazione medica allegata agli atti, nonché dalla consulenza tecnica di parte, l'istante soffre della
“persistenza di una sintomatologia algica al piede sinistro, sia a livello della sede dell'intervento chirurgico che in tutto l'avampiede”, e di una “difficoltà nella prolungata stazione eretta, dolore alla deambulazione, specie se su terreno accidentato e nel salire/scendere le scale”, ed, infine, di un “inestetismo derivante dall'ipometria dell'alluce sinistro”, sussistendo dunque un rapporto di causa- effetto tra le patologie sofferte dall'attrice ed una condotta inadempiente – commissiva od omissiva – posta in essere dal personale sanitario della struttura ospedaliera […] conveniva in giudizio l' Controparte_2 di Solofra, all'epoca dei fatti appartenente all'
[...] Controparte_4
ora accorpato all'
[...] [...]
, in persona del rapp.te legale p.t., al fine di Controparte_5 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti esposti e dedotti in narrativa, relativi a c.d. malpractice medico-sanitaria ed anche ad assenza di consenso informato e/o mancato adempimento di obblighi informativi in relazione all'intervento chirurgico eseguito sull'attrice; b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico e della piena responsabilità, sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale, della
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
[…]; c) per l'effetto condannarsi la convenuta all'integrale risarcimento dei danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dall'attrice, in conseguenza dei fatti esposti e dedotti in narrativa, da quantificarsi in complessivi
€ 27.826,67 […].
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1 nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva […]
[...]
1. In via preliminare la carenza di legittimazione passiva di questa azienda rispetto ad allegazioni di malpractice medica ipoteticamente materializzatesi presso il P.O.
“ di Solofra prima che lo stesso fosse “scorporato” dalla ed CP_2 Parte_2 annesso all' a seguito del Decreto del Controparte_7
Commissario ad Acta per “l'Attuazione del Piano di Rientro dei Disavanzi del SSR
Campano” n. 29 del 19.4.18, pubblicato sul BURC n. 33 del 7.5.18 (doc. 1). Nel decreto è stato in particolare previsto (art. 4 lett. b2) che l' sarebbe Parte_2 rimasta obbligata per i debiti maturati fino alla data del 30.9.18 relativamente al
Stando alla avversa narrazione, la prestazione Controparte_8 asseritamente inadempiuta (o mal eseguita) presso il suddetto presidio ospedaliero sarebbe stata posta in essere in data 11 marzo / 3 ottobre 2017. […] E' dunque evidente che delle supposte conseguenze del preteso inadempimento (ove vero e dimostrato) dovrebbe rispondere esclusivamente la […];
2. In Parte_2 via di stretto subordine, si rileva comunque l'infondatezza dell'avverso assunto,
3 Tribunale di Avellino n. 613/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi siccome non assistito da alcuna specifica deduzione (sui fatti costitutivi) involgente
(anche solo in tesi) l'altrui responsabilità nel determinismo dei lamentati danni. Le avverse allegazioni non descrivono infatti alcun “inadempimento specifico” dei sanitari che prestarono assistenza alla paziente, ma si fondano esclusivamente su un personalissimo giudizio “a posteriori” basato su una perizia di parte che non ha, come è noto, alcuna valenza ai fini della individuazione e della conseguente affermazione del nesso di causalità (e della responsabilità che si è inteso ex adverso addebitare alla convenuta struttura ospedaliera) […];
3. Gradatamente, posta l'assorbenza dei dirimenti rilievi che precedono, per completezza di difesa si impugnano anche tutte le voci di danno richieste dalla controparte, sia per quel che attiene alla astratta configurabilità giuridica di talune di esse, sia per quel che attiene alla loro proliferazione ed alla quantificazione, del tutto disancorata dalla realtà e comunque smentita dalla più recente Giurisprudenza di legittimità. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, non autorizzata la chiamata in causa della terza,
, avanzata da parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, Pt_2 giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Diritto Sul merito Infondata, per le preliminari ed assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta. Più nel dettaglio, di pregio si ritiene l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata sin dalla propria (tempestiva) costituzione in giudizio dalla convenuta, (v. Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/04/2023).
Ed invero, dalla lettura del decreto n. 29 del 19.4.18 del Commissario ad acta relativo all'annessione del P.O. di Solofra all' Controparte_9 [...]
prodotto in atti, emerge chiaramente che b.1 l' Parte_3 [...] conserverà la titolarità dei crediti relativi al maturati fino Pt_2 Controparte_8 alla data del 30.09.2018; b.2 l' resterà obbligata nei confronti dei creditori Parte_2 per i debiti maturati fino alla data del 30.09.2018 relativamente al Presidio CP_8
compresi quelli relativi al personale in transito;
(cfr. copia del decreto citato
[...] allegato al fascicolo della convenuta). Dunque, poiché l'intervento in contestazione è stato, come espressamente prospettato da parte attrice, eseguito presso il presidio di Controparte_8
Solofra in data 11.03.2017 e poi di nuovo in data 3.10.2017, e dunque in epoca anteriore al 30.09.2018, non può revocarsi in dubbio la riconducibilità del rapporto in questione a quelli facenti (ancora) capo all' qui non convenuta,
4 Tribunale di Avellino n. 613/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi perché rimasti estranei a quelli di cui all'annessione disposta con il citato decreto n. 29 del 19.4.18 del Commissario ad acta Controparte_9
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il credito di natura risarcitoria consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato - e specularmente del danneggiante - fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità, tant'è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (v. Sentenza n. 21192/2004 nonché ordinanza n. 11095/09). Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che addivenirsi al rigetto la domanda così come proposta nei confronti dell' Controparte_1 con il contestuale assorbimento, stante la
[...] preliminarità e il consistente impatto operativo delle ragioni esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, dovendo in questa sede intendersi integralmente ribadite altresì le motivazioni espresse in corso di causa in punto di diniego della chiamata in causa della terza, avanzata da parte attrice. Sulle spese
Quanto alle spese, il rigetto della domanda sulla base di un provvedimento reso da un organo amministrativo straordinario (id est: decreto n. 29 del 19.4.18 del Commissario ad acta a poca distanza dal verificarsi Controparte_9 dell'evento lesivo (riconducibile al 2017) e recante altresì una disciplina differenziata nel tempo (ante e post 30/09/2018) per la permanenza in capo all' dei rapporti controversi, integra le analoghe gravi ed eccezionali ragioni normativamente previste per una compensazione delle stesse tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 21/02/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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