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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. IO AM Presidente dott.ssa LL AC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1467/2023 R.G. - a cui è stato riunito il procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di Messina n. 166/2023
R.G. Min. - promosso da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Salvatore di Fitalia, C.da S. Maria Cuma, n. 13, c.f. C.F._1
elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino, via del Sole n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonino Ferraloro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...], c.f Controparte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, Via Nizza, 1, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
– giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Messina del 14.09.2023,
1 reso nell'ambito del proc. n° 166/23 – dal curatore speciale, avv. Loredana Rigoli, con studio in Patti (ME), C/so G. Matteotti n° 72;
-intervenuto
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 26.6.2021- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Galati Mamertino, anno 2021, atto n. 4, parte II, S.C - che dalla loro unione era nato il figlio in data 10.1.2022 che, successivamente, l'affectio maritalis era CP_2 venuta meno a causa del comportamento violento posto in essere dal marito per il quale era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa familiare, un contributo per il mantenimento suo e della prole.
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte in ordine alle cause della crisi coniugale ed ha chiesto l'affidamento congiunto del minore e l'accertamento del diritto di visita da parte dei nonni paterni;
infine, si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza del 27.3.2024 il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Con sentenza non definitiva n. 476/2024, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame delle ulteriori domande.
Il Tribunale per i Minorenni di Messina, nelle more del giudizio, con ordinanza del 18.01.2024 ha dichiarato, la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. sulla domanda avanzata dal Pubblico Ministero minorile, avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale di , con Controparte_1
2 trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 166/2023 R.G. Min. presso Tribunale di Patti per le valutazioni di competenza.
Il curatore speciale, avv. Rigoli Loredana - nominata nell'interesse del minore dal Tribunale per i Minorenni di Messina - costituitasi in giudizio, ha chiesto la CP_2 conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni.
Dichiarata con sentenza, allegata in atti, la separazione giudiziale tra i coniugi, occorre procedere all'esame delle ulteriori domande precisando che la prova testimoniale articolata solamente dalla ricorrente non è stata ammessa in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo – ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. – per la pronuncia della separazione con addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è, tuttavia, sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; 5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali e, quindi, della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie in esame, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha allegato plurimi episodi di violenza domestica perpetrati dal marito, anche alla presenza del figlio minore.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di
3 separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”(Cass. n. 817/2011; Cass. n. 433/2016).
È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass.
7388/2017; Cass.10021/2025).
Le violenze integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e, pertanto, ad esse va riconnessa incidenza causale preminente, rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Orbene, dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro che la crisi coniugale è stata determinata esclusivamente dalla condotta del marito,
[...]
, il quale ha reiteratamente violato i doveri coniugali di rispetto, Controparte_1
assistenza morale e collaborazione sanciti dall'art. 143 c.c., ponendo in essere comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità fisica e psichica della moglie.
Rilevano sul punto sia le molteplici dichiarazioni rese dalla ricorrente quando ha sporto querela, nonché in sede di sommarie informazioni, al personale del
Consultorio Familiare, sia le sentenze penali emesse dal Tribunale di Patti e dalla
Corte d'Appello di Messina nei confronti del (cfr. doc. in atti). CP_1
In particolare, ha riferito di essere stata vittima di reiterate Parte_1 condotte violente da parte del marito, ha precisato che l'uomo era solito aggredirla con calci, pugni, spintoni, morsi alle braccia e alle gambe;
ha raccontato due episodi di cui uno, più risalente nel tempo, in cui il le aveva provocato la rottura del setto CP_1
nasale con una testata e un altro, più recente, sorto per futili motivi, in cui il marito l'aveva picchiata con foga, e non aveva desistito dal continuare a colpirla neanche dopo averla scaraventata sul divano di casa;
la stessa ha precisato che in tale ultima lite era presente il figlio minore . CP_2
4 La ricorrente ha aggiunto, inoltre, di avere ricevuto minacce di morte dall'uomo, e ha dichiarato che quest'ultimo aveva tentato di strozzarla mettendole le mani intorno al collo;
ha riferito che, nell'ultimo periodo, il aveva aggredito il CP_1
di lei padre, provocandogli una frattura al ginocchio e diverse contusioni e che tale fatto l'aveva indotta ad allontanarsi dalla casa familiare per trasferirsi, unitamente al figlio, presso l'abitazione della nonna paterna, sita in Acquedolci.
Orbene, - per le condotte violente poste in essere in Controparte_1
danno della ricorrente - è stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Patti
n. 104/2023 e, nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 84/2025 R.G. ha rideterminato soltanto la pena, confermando per il resto il capo di imputazione relativo ai reati contestati.
Tali elementi, unitariamente considerati, sono idonei a dimostrare che la condotta del resistente ha certamente avuto un'incidenza causale rilevante nella disgregazione del vincolo coniugale sicché la domanda di addebito della separazione a suo carico è fondata.
In ordine ai provvedimenti da adottare nell'interesse del minore
[...]
, occorre preliminarmente precisare che il Tribunale per i Minorenni di Controparte_2
Messina ha disposto, in via temporanea ed urgente, la limitazione della responsabilità genitoriale di e l'affido del minore ai Servizi Sociali Controparte_1
competenti, col mandato di elaborare - in collaborazione col Consultorio Familiare e col Ser.D.- un percorso di recupero delle competenze genitoriali del padre del minore, nonché la presa in carico di quest'ultimo da parte della infine, ha rimesso a CP_3 questo Tribunale ogni valutazione sulle modalità di affidamento della prole.
Ai fini della decisione sull'affidamento della prole, occorre premettere che i genitori sono tenuti a far fronte ai doveri a loro afferenti e connessi con la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, proteggendoli, assicurando loro una serena crescita ed esercitando la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, dovendo peraltro adempiere a tutti gli obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità patrimoniale ed economica.
In tutte quelle situazioni, viceversa, nelle quali i genitori non esercitino i doveri a loro afferenti oppure abusino della responsabilità genitoriale pregiudicando
5 l'interesse e le legittime aspettative della prole, la legge, nei casi più gravi, prevede che il Giudice possa pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale;
ciò si verifica quando un genitore vìola o trascura i doveri ad esso inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli.
In tal caso, la normativa ex artt. 330 e 333 c.c., graduando i provvedimenti negativi, dispone che il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore e, comunque, può assumere quei provvedimenti che appaiano più convenienti nel caso concreto;
allorché sussista una situazione di pregiudizio riguardante il contesto familiare in cui il minore vive, nasce l'esigenza di una pronuncia da parte del giudice con un provvedimento protettivo a tutela dei figli in modo da sottrarli a situazioni di conflittualità familiare di rilevante entità.
Il Tribunale pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di colui che vìoli o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, recando grave pregiudizio nei confronti della prole (ex art. 330
c.c.).
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti più opportuni ex art. 333 c.c. allorché la situazione non sia tale da comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, preso atto delle gravi condotte poste in essere da
[...]
– che hanno trovato riscontro in sede penale – il Collegio ritiene Controparte_1
rispondente all'interesse del minore accogliere la domanda di limitazione della CP_2 responsabilità genitoriale avanzata dal Pubblico Ministero Minorile.
In punto di affidamento della prole, la Corte di Cassazione ha affermato che l'affidamento condiviso è la regola in quanto espressione del principio della bigenitorialità e che allo stesso “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità
6 esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n. 16593/2008).
L'art. 337 quater c.c. dispone che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Osserva il collegio che l'affidamento condiviso è - allo stato - contrario all'interesse morale e materiale del minore non essendo possibile tra le parti CP_2
alcuna collaborazione preordinata a tutelare la sua sana crescita sotto il profilo psico- fisico.
A fondamento di quanto esposto si rinvia ai provvedimenti giudiziari adottati in sede penale a carico di , idonei a dimostrare la sua Controparte_1 incapacità a relazionarsi correttamente e positivamente con l'altra figura genitoriale.
Risulta dunque provata la grave violazione da parte di Controparte_1
agli obblighi genitoriali, consistita nell'avere posto in essere condotte
[...]
aggressive e vessatorie in danno della ricorrente e nei confronti del figlio minore, mediante la c.d. violenza assistita.
Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del
2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa.
La disposizione stabilisce inoltre che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Le reiterate minacce, lesioni e, in genere, la condotta vessatoria - compiuta anche alla presenza del figlio minore - denunciano allo stato una sicura incapacità di esercizio condiviso del proprio ruolo genitoriale-educativo e impongono di evitare alla madre di doversi interfacciare, anche per questioni minute, con l'autore delle
7 aggressioni dalla stessa subite, anche in considerazione del fatto che gli episodi si sono protratti nel tempo.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di
[...]
alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le decisioni di Controparte_2 maggiore importanza nell'interesse del minore secondo un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e, precisamente, nella parte in cui si stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori “salvo che non sia diversamente stabilito”.
In presenza di tale deroga giudiziale il genitore affidatario ha anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificandosi l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla relativa titolarità.
Dalle relazioni allegate in atti risulta che “la capacità genitoriale della Sig.
risulta piena” (cfr. relazione del Consultorio Familiare di Sant'Agata di Parte_1
Militello del 24.7.2023), che inoltre “la signora si manifesta come una madre Pt_1 accudente e premurosa nei confronti del bambino e soprattutto tutelante nonostante i comportamenti aggressivi e violenti del marito” (cfr. Relazione Sociale relativa al nucleo familiare del minore C.P.E).
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età del minore, deve disporsi lo svolgimento degli incontri in spazio neutro e protetto organizzati dai
Servizi Sociali, ove possibile, almeno una volta a settimana e la predisposizione da parte di questi ultimi di un calendario di almeno una video-chiamata settimanale tra padre e figlio nonché, ove possibile, la realizzazione, sempre sotto supervisione di personale qualificato, di attività condivise tra padre e figlio.
La gravità dei fatti compiuti da impone assoluta Controparte_1 cautela e sollecita la predisposizione di un percorso di implementazione delle proprie capacità che, ove effettivamente svolto, permetterà di comprendere se il padre si è effettivamente impegnato, ha acquisito consapevolezza delle proprie condotte e abbia superato le difficoltà emerse nella gestione delle emozioni e della frustrazione.
Pertanto, va attribuito mandato al Consultorio Familiare del luogo di residenza di di avviare – previo consenso della parte – un percorso Controparte_1
di psicoterapia individuale volto alla gestione delle emozioni in situazione stressogene
8 e di rafforzamento delle competenze genitoriali e, in ogni caso, funzionale ai bisogni di quest'ultimo secondo quanto emerso nel giudizio.
La necessità che il dia prova di essersi positivamente attivato e CP_1
impegnato induce il Collegio a non fissare allo stato alcun termine agli incontri protetti, che dovranno dunque continuare fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria.
La domanda avanzata dal resistente avente ad oggetto l'accertamento del diritto di visita dei nonni nei confronti del loro nipote è inammissibile in questa sede non essendo i nonni parti del giudizio.
L'art. 317 bis c.c. stabilisce che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".
Tale norma ha introdotto nell'ordinamento il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni subordinando però tale diritto al prevalente interesse del minore.
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha precisato che “la tutela dell'interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l'attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell'ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l'interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine” (Corte di Cassazione, Ordinanza, 11 febbraio 2025 n. 3539).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun motivo ostativo circa l'esercizio del diritto degli ascendenti a mantenere un rapporto significativo con il nipote.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, è noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare
9 è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio.
In relazione al mantenimento della prole si osserva che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
10 I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20).
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Il Collegio, considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di
€ 250,00 per il mantenimento della prole, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie.
Infine, passando ad esaminare la domanda di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in
11 una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato - non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato “ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
12 Con un'altra pronuncia si è affermato che “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre,
è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (Cass. n. 11494/24).
Sempre in tema di mantenimento dei coniugi, questo Tribunale rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ.,
Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori rilevanti, il Collegio ritiene che la ricorrente sia un soggetto abile al lavoro per l'età e per le condizioni di salute di cui gode e, quindi, può agevolmente provvedere al proprio sostentamento autonomamente, pertanto, la domanda di mantenimento deve esse rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente e liquidate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche in favore della ricorrente e dell'Erario, stante l'ammissione del curatore speciale al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1467/2023 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale di avanzata dal Pubblico Ministero Minorile;
Controparte_1
2) affida il minore alla madre Controparte_2 Parte_1
con esercizio esclusivo rafforzato della responsabilità genitoriale per le questioni di
13 ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, anche senza il consenso del padre, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione materna;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata Militello organizzino gli incontri padre-figlio in spazio neutro e protetto, ove possibile almeno una volta a settimana , predisponendo altresì, sempre sotto la supervisione di personale qualificato, un calendario di almeno una video-chiamata settimanale nonché, ove possibile, di attività condivise tra padre e figlio;
4) manda al Consultorio Familiare di Sant'Agata di Militello di avviare - previo consenso della parte - un percorso di psicoterapia individuale volto alla gestione delle emozioni in situazione stressogene e di rafforzamento delle competenze genitoriali in favore di e, in ogni caso, funzionale ai bisogni di Controparte_1
quest'ultimo secondo quanto emerso nel giudizio;
5) assegna la casa coniugale a Parte_1
6) rigetta la domanda di avente ad oggetto la corresponsione Parte_1
dell'assegno di mantenimento;
7) dispone che versi a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
assegno di € 250,00 (oltre rivalutazione ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio e che le spese straordinarie Controparte_2
nell'interesse di quest'ultimo, nonché quelle mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, individuate in via esclusiva dalla madre in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense, gravino per il 50 % a carico di ciascun genitore;
8) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto di visita da parte dei nonni;
9) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 2.906,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
14 10) condanna a rifondere all'Erario la Controparte_1
somma di € 1.453,00, oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LL AC IO AM
15
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. IO AM Presidente dott.ssa LL AC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1467/2023 R.G. - a cui è stato riunito il procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di Messina n. 166/2023
R.G. Min. - promosso da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Salvatore di Fitalia, C.da S. Maria Cuma, n. 13, c.f. C.F._1
elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino, via del Sole n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonino Ferraloro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...], c.f Controparte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, Via Nizza, 1, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
– giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Messina del 14.09.2023,
1 reso nell'ambito del proc. n° 166/23 – dal curatore speciale, avv. Loredana Rigoli, con studio in Patti (ME), C/so G. Matteotti n° 72;
-intervenuto
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 26.6.2021- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Galati Mamertino, anno 2021, atto n. 4, parte II, S.C - che dalla loro unione era nato il figlio in data 10.1.2022 che, successivamente, l'affectio maritalis era CP_2 venuta meno a causa del comportamento violento posto in essere dal marito per il quale era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa familiare, un contributo per il mantenimento suo e della prole.
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte in ordine alle cause della crisi coniugale ed ha chiesto l'affidamento congiunto del minore e l'accertamento del diritto di visita da parte dei nonni paterni;
infine, si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza del 27.3.2024 il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Con sentenza non definitiva n. 476/2024, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame delle ulteriori domande.
Il Tribunale per i Minorenni di Messina, nelle more del giudizio, con ordinanza del 18.01.2024 ha dichiarato, la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. sulla domanda avanzata dal Pubblico Ministero minorile, avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale di , con Controparte_1
2 trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 166/2023 R.G. Min. presso Tribunale di Patti per le valutazioni di competenza.
Il curatore speciale, avv. Rigoli Loredana - nominata nell'interesse del minore dal Tribunale per i Minorenni di Messina - costituitasi in giudizio, ha chiesto la CP_2 conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni.
Dichiarata con sentenza, allegata in atti, la separazione giudiziale tra i coniugi, occorre procedere all'esame delle ulteriori domande precisando che la prova testimoniale articolata solamente dalla ricorrente non è stata ammessa in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo – ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. – per la pronuncia della separazione con addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è, tuttavia, sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; 5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali e, quindi, della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie in esame, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha allegato plurimi episodi di violenza domestica perpetrati dal marito, anche alla presenza del figlio minore.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di
3 separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”(Cass. n. 817/2011; Cass. n. 433/2016).
È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass.
7388/2017; Cass.10021/2025).
Le violenze integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e, pertanto, ad esse va riconnessa incidenza causale preminente, rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Orbene, dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro che la crisi coniugale è stata determinata esclusivamente dalla condotta del marito,
[...]
, il quale ha reiteratamente violato i doveri coniugali di rispetto, Controparte_1
assistenza morale e collaborazione sanciti dall'art. 143 c.c., ponendo in essere comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità fisica e psichica della moglie.
Rilevano sul punto sia le molteplici dichiarazioni rese dalla ricorrente quando ha sporto querela, nonché in sede di sommarie informazioni, al personale del
Consultorio Familiare, sia le sentenze penali emesse dal Tribunale di Patti e dalla
Corte d'Appello di Messina nei confronti del (cfr. doc. in atti). CP_1
In particolare, ha riferito di essere stata vittima di reiterate Parte_1 condotte violente da parte del marito, ha precisato che l'uomo era solito aggredirla con calci, pugni, spintoni, morsi alle braccia e alle gambe;
ha raccontato due episodi di cui uno, più risalente nel tempo, in cui il le aveva provocato la rottura del setto CP_1
nasale con una testata e un altro, più recente, sorto per futili motivi, in cui il marito l'aveva picchiata con foga, e non aveva desistito dal continuare a colpirla neanche dopo averla scaraventata sul divano di casa;
la stessa ha precisato che in tale ultima lite era presente il figlio minore . CP_2
4 La ricorrente ha aggiunto, inoltre, di avere ricevuto minacce di morte dall'uomo, e ha dichiarato che quest'ultimo aveva tentato di strozzarla mettendole le mani intorno al collo;
ha riferito che, nell'ultimo periodo, il aveva aggredito il CP_1
di lei padre, provocandogli una frattura al ginocchio e diverse contusioni e che tale fatto l'aveva indotta ad allontanarsi dalla casa familiare per trasferirsi, unitamente al figlio, presso l'abitazione della nonna paterna, sita in Acquedolci.
Orbene, - per le condotte violente poste in essere in Controparte_1
danno della ricorrente - è stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Patti
n. 104/2023 e, nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 84/2025 R.G. ha rideterminato soltanto la pena, confermando per il resto il capo di imputazione relativo ai reati contestati.
Tali elementi, unitariamente considerati, sono idonei a dimostrare che la condotta del resistente ha certamente avuto un'incidenza causale rilevante nella disgregazione del vincolo coniugale sicché la domanda di addebito della separazione a suo carico è fondata.
In ordine ai provvedimenti da adottare nell'interesse del minore
[...]
, occorre preliminarmente precisare che il Tribunale per i Minorenni di Controparte_2
Messina ha disposto, in via temporanea ed urgente, la limitazione della responsabilità genitoriale di e l'affido del minore ai Servizi Sociali Controparte_1
competenti, col mandato di elaborare - in collaborazione col Consultorio Familiare e col Ser.D.- un percorso di recupero delle competenze genitoriali del padre del minore, nonché la presa in carico di quest'ultimo da parte della infine, ha rimesso a CP_3 questo Tribunale ogni valutazione sulle modalità di affidamento della prole.
Ai fini della decisione sull'affidamento della prole, occorre premettere che i genitori sono tenuti a far fronte ai doveri a loro afferenti e connessi con la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, proteggendoli, assicurando loro una serena crescita ed esercitando la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, dovendo peraltro adempiere a tutti gli obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità patrimoniale ed economica.
In tutte quelle situazioni, viceversa, nelle quali i genitori non esercitino i doveri a loro afferenti oppure abusino della responsabilità genitoriale pregiudicando
5 l'interesse e le legittime aspettative della prole, la legge, nei casi più gravi, prevede che il Giudice possa pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale;
ciò si verifica quando un genitore vìola o trascura i doveri ad esso inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli.
In tal caso, la normativa ex artt. 330 e 333 c.c., graduando i provvedimenti negativi, dispone che il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore e, comunque, può assumere quei provvedimenti che appaiano più convenienti nel caso concreto;
allorché sussista una situazione di pregiudizio riguardante il contesto familiare in cui il minore vive, nasce l'esigenza di una pronuncia da parte del giudice con un provvedimento protettivo a tutela dei figli in modo da sottrarli a situazioni di conflittualità familiare di rilevante entità.
Il Tribunale pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di colui che vìoli o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, recando grave pregiudizio nei confronti della prole (ex art. 330
c.c.).
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti più opportuni ex art. 333 c.c. allorché la situazione non sia tale da comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, preso atto delle gravi condotte poste in essere da
[...]
– che hanno trovato riscontro in sede penale – il Collegio ritiene Controparte_1
rispondente all'interesse del minore accogliere la domanda di limitazione della CP_2 responsabilità genitoriale avanzata dal Pubblico Ministero Minorile.
In punto di affidamento della prole, la Corte di Cassazione ha affermato che l'affidamento condiviso è la regola in quanto espressione del principio della bigenitorialità e che allo stesso “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità
6 esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n. 16593/2008).
L'art. 337 quater c.c. dispone che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Osserva il collegio che l'affidamento condiviso è - allo stato - contrario all'interesse morale e materiale del minore non essendo possibile tra le parti CP_2
alcuna collaborazione preordinata a tutelare la sua sana crescita sotto il profilo psico- fisico.
A fondamento di quanto esposto si rinvia ai provvedimenti giudiziari adottati in sede penale a carico di , idonei a dimostrare la sua Controparte_1 incapacità a relazionarsi correttamente e positivamente con l'altra figura genitoriale.
Risulta dunque provata la grave violazione da parte di Controparte_1
agli obblighi genitoriali, consistita nell'avere posto in essere condotte
[...]
aggressive e vessatorie in danno della ricorrente e nei confronti del figlio minore, mediante la c.d. violenza assistita.
Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del
2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa.
La disposizione stabilisce inoltre che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Le reiterate minacce, lesioni e, in genere, la condotta vessatoria - compiuta anche alla presenza del figlio minore - denunciano allo stato una sicura incapacità di esercizio condiviso del proprio ruolo genitoriale-educativo e impongono di evitare alla madre di doversi interfacciare, anche per questioni minute, con l'autore delle
7 aggressioni dalla stessa subite, anche in considerazione del fatto che gli episodi si sono protratti nel tempo.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di
[...]
alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le decisioni di Controparte_2 maggiore importanza nell'interesse del minore secondo un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e, precisamente, nella parte in cui si stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori “salvo che non sia diversamente stabilito”.
In presenza di tale deroga giudiziale il genitore affidatario ha anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificandosi l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla relativa titolarità.
Dalle relazioni allegate in atti risulta che “la capacità genitoriale della Sig.
risulta piena” (cfr. relazione del Consultorio Familiare di Sant'Agata di Parte_1
Militello del 24.7.2023), che inoltre “la signora si manifesta come una madre Pt_1 accudente e premurosa nei confronti del bambino e soprattutto tutelante nonostante i comportamenti aggressivi e violenti del marito” (cfr. Relazione Sociale relativa al nucleo familiare del minore C.P.E).
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età del minore, deve disporsi lo svolgimento degli incontri in spazio neutro e protetto organizzati dai
Servizi Sociali, ove possibile, almeno una volta a settimana e la predisposizione da parte di questi ultimi di un calendario di almeno una video-chiamata settimanale tra padre e figlio nonché, ove possibile, la realizzazione, sempre sotto supervisione di personale qualificato, di attività condivise tra padre e figlio.
La gravità dei fatti compiuti da impone assoluta Controparte_1 cautela e sollecita la predisposizione di un percorso di implementazione delle proprie capacità che, ove effettivamente svolto, permetterà di comprendere se il padre si è effettivamente impegnato, ha acquisito consapevolezza delle proprie condotte e abbia superato le difficoltà emerse nella gestione delle emozioni e della frustrazione.
Pertanto, va attribuito mandato al Consultorio Familiare del luogo di residenza di di avviare – previo consenso della parte – un percorso Controparte_1
di psicoterapia individuale volto alla gestione delle emozioni in situazione stressogene
8 e di rafforzamento delle competenze genitoriali e, in ogni caso, funzionale ai bisogni di quest'ultimo secondo quanto emerso nel giudizio.
La necessità che il dia prova di essersi positivamente attivato e CP_1
impegnato induce il Collegio a non fissare allo stato alcun termine agli incontri protetti, che dovranno dunque continuare fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria.
La domanda avanzata dal resistente avente ad oggetto l'accertamento del diritto di visita dei nonni nei confronti del loro nipote è inammissibile in questa sede non essendo i nonni parti del giudizio.
L'art. 317 bis c.c. stabilisce che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".
Tale norma ha introdotto nell'ordinamento il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni subordinando però tale diritto al prevalente interesse del minore.
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha precisato che “la tutela dell'interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l'attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell'ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l'interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine” (Corte di Cassazione, Ordinanza, 11 febbraio 2025 n. 3539).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun motivo ostativo circa l'esercizio del diritto degli ascendenti a mantenere un rapporto significativo con il nipote.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, è noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare
9 è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con il figlio.
In relazione al mantenimento della prole si osserva che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
10 I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20).
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Il Collegio, considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di
€ 250,00 per il mantenimento della prole, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie.
Infine, passando ad esaminare la domanda di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in
11 una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato - non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato “ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
12 Con un'altra pronuncia si è affermato che “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre,
è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (Cass. n. 11494/24).
Sempre in tema di mantenimento dei coniugi, questo Tribunale rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ.,
Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
Nel caso di specie, in mancanza di elementi probatori rilevanti, il Collegio ritiene che la ricorrente sia un soggetto abile al lavoro per l'età e per le condizioni di salute di cui gode e, quindi, può agevolmente provvedere al proprio sostentamento autonomamente, pertanto, la domanda di mantenimento deve esse rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente e liquidate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche in favore della ricorrente e dell'Erario, stante l'ammissione del curatore speciale al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1467/2023 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale di avanzata dal Pubblico Ministero Minorile;
Controparte_1
2) affida il minore alla madre Controparte_2 Parte_1
con esercizio esclusivo rafforzato della responsabilità genitoriale per le questioni di
13 ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, anche senza il consenso del padre, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione materna;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata Militello organizzino gli incontri padre-figlio in spazio neutro e protetto, ove possibile almeno una volta a settimana , predisponendo altresì, sempre sotto la supervisione di personale qualificato, un calendario di almeno una video-chiamata settimanale nonché, ove possibile, di attività condivise tra padre e figlio;
4) manda al Consultorio Familiare di Sant'Agata di Militello di avviare - previo consenso della parte - un percorso di psicoterapia individuale volto alla gestione delle emozioni in situazione stressogene e di rafforzamento delle competenze genitoriali in favore di e, in ogni caso, funzionale ai bisogni di Controparte_1
quest'ultimo secondo quanto emerso nel giudizio;
5) assegna la casa coniugale a Parte_1
6) rigetta la domanda di avente ad oggetto la corresponsione Parte_1
dell'assegno di mantenimento;
7) dispone che versi a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
assegno di € 250,00 (oltre rivalutazione ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del figlio e che le spese straordinarie Controparte_2
nell'interesse di quest'ultimo, nonché quelle mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, individuate in via esclusiva dalla madre in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense, gravino per il 50 % a carico di ciascun genitore;
8) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto di visita da parte dei nonni;
9) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 2.906,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
14 10) condanna a rifondere all'Erario la Controparte_1
somma di € 1.453,00, oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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