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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
17.1.2025 da
c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Accordino, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Piacenza, via Sopramuro n. 29, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...], a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pompeo Giovanni Musio, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Borgo Antini n. 4, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE ED IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 deduceva: che con Parte_1
sentenza depositata in data 23.8.2017 il Tribunale di Piacenza aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con
[...]
il 28.8.1988 in Piacenza;
che nelle condizioni di divorzio era previsto che la CP_1
ricorrente versasse al resistente la somma di Euro 220,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, nonché
l'assegnazione della casa familiare a affinchè vi abitasse con il figlio;
Controparte_1 che quest'ultimo, di anni 27, aveva conseguito nel corrente anno la laurea in Economia e
Gestioni d'azienda presso l'Università Cattolica di Piacenza;
che inoltre , dopo aver Per_1
svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato per la durata di sei mesi, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'importante azienda di
Milano con una retribuzione mensile di circa 1.700,00 Euro;
che lo stesso era inoltre titolare di beni immobili ed aveva da poco acquistato un'autovettura.
La ricorrente chiedeva pertanto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 491/2017 sul punto del mantenimento del figlio , dichiarando non Per_1
dovuto tale mantenimento, anche con riguardo alle spese straordinarie, a decorrere dalla data della domanda.
Con decreto in data 20.1.2025 la Presidente di sezione, designata sé stessa giudice relatore, fissava l'udienza dell'8 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 1°.
4.2025 si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda della ricorrente. All'udienza dell'8 maggio 2025 comparivano i Difensori delle Parti – non presenti personalmente - che concordemente chiedevano la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti con immediata revoca del versamento previsto a carico della ricorrente e precisavano congiuntamente le conclusioni come da ricorso e comparsa di costituzione, con compensazione delle spese. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e così veniva disposta la revoca, a decorrere dal deposito del ricorso, del contributo previsto a carico di a favore del figlio Parte_1
e, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'esito della discussione orale, veniva Per_1
trattenuta la causa in decisione, rimettendola al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio come richiesta dalle parti nelle conclusioni dalle stesse congiuntamente precisate debba essere accolta, posto che, secondo quanto dato atto dalle stesse, il figlio ha Per_1
concluso il suo corso di studi, conseguendo la laurea in Economia, ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione adeguata a consentirgli l'autosufficienza economica.
Ne consegue che si giustifica l'accoglimento della domanda diretta a sentire accertare e dichiarare come non più dovuto il contributo previsto a carico della madre per il mantenimento del figlio . Per_1
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide: in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 491/2017,
- Accerta e dichiara non più dovuto da il versamento del contributo Parte_1
per il mantenimento e delle spese straordinarie per il figlio , a decorrere Persona_2
dalla domanda;
- Spese legali compensate tra le parti.
Piacenza, 16 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti