Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04604/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2023, proposto da TE PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Barneschi in Roma, via Panama n. 77;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 42 comma 4 bis e ss. del d.lgs. nr. 28 del 30 marzo 2011 con riferimento all’impianto identificato al nr. 1080656, con conseguente applicazione della tariffa incentivante ivi prevista con decorrenza dal 23.08.2013, ovvero, in via subordinata, dal 18.07.2022;
e per la conseguente condanna
del Gse S.p.A. al pagamento a favore della TE PA delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe incentivanti, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla domanda;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. RI EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con il ricorso in epigrafe la società TE PA agisce per l’accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 42 comma 4 bis e ss. del d.lgs. nr. 28 del 30 marzo 2011 con riferimento al proprio impianto di pannelli solari identificato al nr. 1080656, con conseguente applicazione della tariffa incentivante ivi prevista con decorrenza dal 23 agosto 2013, ovvero, in via subordinata, dal 18 luglio 2022, con conseguente condanna del GSE al pagamento delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe incentivanti.
Avverso la suesposta azione di accertamento si è costituito in giudizio il GSE assumendo in sintesi l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei due provvedimenti amministrativi autoritativi – dapprima la decadenza del 25 settembre 2018 e, poi, la richiesta di restituzione degli incentivi del 24 giugno 2022 – mai contestati dall’odierna ricorrente in sede giurisdizionale e che, pertanto, si sono consolidati, divenendo definitivi e inoppugnabili.
Sotto altro profilo il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire, avendo la ricorrente lamentato, senza proporre la relativa azione giurisdizionale, un presunto silenzio del GSE sull’originaria istanza del 18 luglio 2022 ovvero sulla successiva del 18 settembre 2023, a mezzo delle quali è stato invocata l’applicazione dell’art. 42, comma 4 bis, del d.lgs. 28/2011, in ragione della ritenuta sussistenza della prova da parte della ricorrente medesima: <<a. di aver intrapreso azioni giudiziarie nei confronti del soggetto responsabile della non conformità dei moduli ai sensi del comma 4 bis; b. della sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro funzionalità e sicurezza ai sensi del comma 4 quater; c. di riservarsi -al buon esito del giudizio, ovviamente-il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.>> .
Il ricorso sarebbe comunque da rigettare nel merito, avendo la ricorrente fondato la propria pretesa sull’assunto erroneo di essere titolare di un vero e proprio diritto all’applicazione della decurtazione del 10% della tariffa incentivante.
In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso le parti in causa hanno depositato memorie difensive e rispettive repliche.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto devono essere esaminate le eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso.
Giova sul punto osservare, alla luce della consolidata e pacifica giurisprudenza formatasi in materia di elusione dei termini perentori di impugnazione, che l’azione di accertamento non può essere utilizzata per aggirare l’onere di tempestiva impugnazione degli atti amministrativi lesivi, con la conseguenza che la mancata o tardiva impugnazione di un atto presupposto ne determina il definitivo consolidamento, precludendo la possibilità di contestarne successivamente la validità e gli effetti, anche mediante un’azione di accertamento negativo del rapporto che da esso scaturisce.
È stato infatti recentemente statuito che: <<Come già affermato da questo Tribunale con sent. nr. 6972/2025, la domanda di accertamento negativo del credito si rivela pertanto inammissibile perché con essa parte ricorrente intende promuovere vizi che avrebbe dovuto far valere avverso gli atti amministrativi con i quali è stato richiesto il pagamento del predetto debito.
A sostegno dell’inammissibilità di detta domanda, vanno richiamati i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e recentemente condivisi da questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Sez. Quarta-Quater, sentenza n. 5771/2025 del 20/03/2025) secondo cui: «la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto […] impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili. Il rilievo è, peraltro, in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell’an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318). […]
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe» (così: T.a.r. Veneto, n. 1133 del 2024; cfr. pure, in senso analogo, Cons. Stato, n. 9716 del 2022 […]”)>> (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV quater, sentenza n. 22128 del 09/12/2025).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, emerge che l’odierna azione di accertamento è volta proprio a contestare la pretesa creditoria del GSE, oramai cristallizzata nel provvedimento prot. n. GSE/P20220017098 del 24 giugno 2022, con cui la P.A. ha richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti dalla TE S.p.A., quantificati in € 100.173,75.
Né vale a sanare tale definitivo consolidamento della pretesa creditoria del GSE, la presentazione in data 18 luglio 2022, di apposita istanza per l’applicazione della misura di favore di cui all’art. 42, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2011, in forza del quale: <<Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del10 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. […]>> .
A fronte infatti della dedotta inerzia dell’Amministrazione - la cui azione si sarebbe arrestata alla fase del contradditorio procedimentale, avendo il GSE comunicato un preavviso di rigetto in data 11 maggio 2023, concedendo a seguito delle osservazioni della controparte una proroga di 120 giorni con nota del 14 luglio 2023 - l’odierna ricorrente avrebbe dovuto avviare un’azione avverso il silenzio, e non già un’azione di accertamento volta a sollecitare una pronuncia sostitutiva su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 42, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2011.
Se così fosse, la pretesa azionata dalla ricorrente si tradurrebbe in una inammissibile richiesta di ingerenza nell’esercizio del potere amministrativo in itinere, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” .
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili di inammissibilità sopra esaminati.
Tenuto comunque conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI EI, Presidente FF, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI EI |
IL SEGRETARIO