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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 12661/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Flavio Girolamo Caruso, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 9 ottobre 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata il 06 maggio 2024.
1 ********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 17 ottobre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.24496/Imm/23/Sez. 4^”, emesso il 06 giugno 2023 e notificato in data 18 settembre 2023, con cui il Questore di Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 26 luglio 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 22 aprile 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si rileva, in Controparte_2 proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3,
c.p.c.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 26 luglio 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del
2 permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in Italia presumibilmente dal 2019 e ha qui intrapreso da tempo un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato di aver svolto attività lavorativa quale bracciante agricolo da febbraio a dicembre 2023 in virtù di apposito contratto di lavoro a tempo determinato e poi a febbraio 2024 in virtù di un successivo nuovo contratto, dimostrando un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale (cfr. comunicazione unilav, buste paga e Certificazione unica 2024 in atti).
Da ultimo, inoltre, lo stesso ha documentato di aver avviato, in data 04 giugno
2024, un'impresa individuale denominata “Pittura di Tubal Fakhreddine”, avente ad oggetto tinteggiatura e opera in vetri, percependo dei compensi idonei al proprio sostentamento (cfr. dichiarazione di inizio attività ai fini iva e fatture in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da ormai diversi anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto
Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Tunisia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
3 4. Quanto alle spese, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 12661/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Flavio Girolamo Caruso, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 9 ottobre 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata il 06 maggio 2024.
1 ********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 17 ottobre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.24496/Imm/23/Sez. 4^”, emesso il 06 giugno 2023 e notificato in data 18 settembre 2023, con cui il Questore di Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 26 luglio 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 22 aprile 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si rileva, in Controparte_2 proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3,
c.p.c.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 26 luglio 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del
2 permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in Italia presumibilmente dal 2019 e ha qui intrapreso da tempo un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato di aver svolto attività lavorativa quale bracciante agricolo da febbraio a dicembre 2023 in virtù di apposito contratto di lavoro a tempo determinato e poi a febbraio 2024 in virtù di un successivo nuovo contratto, dimostrando un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale (cfr. comunicazione unilav, buste paga e Certificazione unica 2024 in atti).
Da ultimo, inoltre, lo stesso ha documentato di aver avviato, in data 04 giugno
2024, un'impresa individuale denominata “Pittura di Tubal Fakhreddine”, avente ad oggetto tinteggiatura e opera in vetri, percependo dei compensi idonei al proprio sostentamento (cfr. dichiarazione di inizio attività ai fini iva e fatture in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da ormai diversi anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto
Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Tunisia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
3 4. Quanto alle spese, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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