Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 01050/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02189/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2189 del 2022, proposto da
AR DO, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Belpasso Florio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corbara, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
per l’annullamento
della nota del Comune di Corbara, prot. n. 0004734 del 12.10.2022 con cui è stato comunicato il rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica in relazione agli interventi di efficientamento energetico, recupero del sottotetto e riqualificazione dell’area esterna di pertinenza dell’unità immobiliare di proprietà della ricorrente sita in Corbara alla Via Montecito n. 20, identificata al NCEU di Corbara al foglio n. 1 p.lla n. 2065 sub. 4 e 7, nonché della nota della Soprintendenza di AL, prot. n. 21998-P del 10/10/2022, con cui è stato espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere sopra descritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugnano il provvedimento comunale di rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica e la presupposta nota della Soprintendenza con cui è stato espresso il relativo parere contrario.
Deduce in fatto la ricorrente di aver presentato, in data 3 novembre 2021, CILASuper-Bonus registrata al protocollo del Comune si Corbara con n. 4647/2021 e successivamente, in data 31 gennaio 2022, avendo interesse ad eseguire lavori di recupero abitativo del sottotetto ex Legge Regionale n. 15/2000, Scia alternativa al Permesso di Costruire (cd. Super-Scia) con domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata ex art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo n. 42/2004.
Specifica che l’intervento in parola prevede: la realizzazione di aperture su tetto a falde inclinate – finestra a tetto complanare alla falda e terrazza a tasca, entrambi rivolti su aggetto in cemento, da convertire in balcone; l’installazione di pannelli fotovoltaici complanari a tetto; la sistemazione dell’area esterna pertinenziale (con sostituzione della recinzione in metallo su muretto di cinta, traslazione del cancello di ingresso pedonale e realizzazione di scala esterna).
Rappresenta che il Comune di Corbara, con nota n. 2123 del 18 maggio 2022, ha trasmesso la propria proposta di parere favorevole alla competente Soprintendenza, la quale, con nota prot. n. 16942-A del 28 luglio 2022, ha comunicato all’istante le motivazioni ostative all’accoglimento della domanda, basate in particolare sulla ritenuta inammissibilità degli interventi in relazione alla zona urbanistica di riferimento, indicata come “ Z.T. “1 b” del P.U.T. ”.
Evidenzia di aver presentato, con nota dell’11 agosto 2022, le proprie osservazioni precisando che l’area oggetto dell’intervento ricade in Zona Territoriale 4 del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana e non in Z.T. 1 b e che, pertanto, gli interventi in parola sono da ritenersi consentiti dal piano paesaggistico vigente.
Aggiunge che, con nota prot. 18388-P del 18 agosto 2022, la Soprintendenza ha richiesto all’Ente Comunale di verificare quanto dichiarato in proposito da parte dell’istante e che, in riscontro a tale richiesta, il Comune di Corbara, con nota interna prot. 3890 del 7 settembre 2022 (non comunicata al privato), avrebbe precisato che “ l’area oggetto di intervento ricade in zona 1B-tutela dell’ambiente naturale di 2° grado pertanto non risulta necessario formulare una nuova proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/04 ”.
Deduce, infine, che la Soprintendenza, con nota prot. 21998-P del 10 ottobre 2022, ha denegato il rilascio dell’autorizzazione richiesta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ Rilevato:
- che dalla documentazione pervenuta si chiede l’autorizzazione ai lavori di “Recupero abitativo del sottotetto esistente, interventi di efficientamento energetico (Cilas super Bonus), nonché interventi di riqualificazione delle aree esterne” con realizzazione di aperture su tetto a falde inclinate (…) rivolte a nord, su aggetto in cemento, da convertire in balcone;
- che tali lavori presuppongono un cambio di destinazione d’uso del sottotetto con modifiche dell’aspetto esteriore dell’immobile e quindi non definibili come interventi di manutenzione bensì di ristrutturazione edilizia;
- che tali interventi non sono consentiti per le Z.T. “1 b” del PUT di cui alla L.R.35/87;
- che la L.R. n.15/2000, citata nella relazione del responsabile del procedimento paesaggistico del Comune di Corbara non deroga alle disposizioni del PUT;
- che la sostituzione della recinzione in ferro del lotto proposta in progetto risulta di disegno e forma peggiorativa rispetto a quella esistente;
Ritenuto che, per le motivazioni suesposte le sopracitate opere confliggono con le esigenze di tutela paesaggistica;
Ritenuto di condividere e fare propria la suesposta valutazione si esprime, per quanto di competenza, “limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso”
parere contrario
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto ”; e conseguentemente l’Amministrazione comunale, con nota prot. 4734 del 12 ottobre 2022, ha portato a conclusione il procedimento recependo le conclusioni negative formulate della Soprintendenza.
Si deduce che l’intervento in progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 31/2017 e, segnatamente, tra gli interventi elencati dell’allegato B del citato D.P.R. ai Sub. B1, B2, B3 e B4, per i quali è previsto il procedimento autorizzatorio semplificato, sicché nella fattispecie si sarebbe formato il silenzio assenso (l’Amministrazione procedente ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza, in uno alla propria proposta di provvedimento favorevole, il 18 maggio 2022 con nota prot. 2123 e solo in data 28 luglio 2022 la Soprintendenza, con nota prot. 16942-P, ha comunicato all’interessata i motivi ostativi, ben oltre il termine di 20 giorni; l’integrazione è stata trasmessa dal Comune di Corbara con nota prot. 3890 del 7 settembre 2022 e il parere negativo del Soprintendente è intervenuto il 10 ottobre 2022, a distanza di oltre 30 giorni) e il parere negativo, reso tardivamente dal Soprintendente, sarebbe inefficace ex lege .
In subordine, si eccepisce l’illegittimità per difetto di motivazione del provvedimento conclusivo del Comune di Corbara in quanto, in considerazione della sopravvenuta caducazione del carattere vincolante del parere della Soprintendenza per il decorso dei termini di legge, il Comune di Corbara avrebbe dovuto valutare autonomamente gli aspetti paesaggistici.
Nel merito, si deduce l’errata individuazione della Zona Territoriale di pertinenza da parte del RUP comunale affermando che l’immobile non ricade in zona 1 b del PUT (“ Tutela dell’ambiente naturale - 2° grado ”) bensì in Zona Territoriale 4, ex art. 17 della L.R. n. 35/1987 (“ Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado ”), in cui l’intervento in parola è senz’altro ammesso.
Si contesta il parere anche laddove nega l’assentibilità dell’intervento contestando un cambio di destinazione d’uso del sottotetto ritenuto inammissibile: a riguardo si deduce che tale valutazione attiene a profili prettamente urbanistici rimessi all’esclusivo vaglio del competente Ufficio Tecnico comunale e si richiama, in ogni caso, la portata derogatoria della speciale normativa regionale invocata (L.R. 15/2000).
Per quanto concerne l’area esterna di pertinenza del fabbricato, si evidenzia che l’intervento prevede una miglioria dal punto di vista paesaggistico e che il parere contiene una motivazione generica con espressioni vaghe e formule stereotipate.
Il Comune Di Corbara, benché ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
Si è invece costituita in giudizio la Soprintendenza, deducendo innanzitutto la tempestività del parere, sul presupposto che i termini applicabili siano quelli del modulo procedimentale ordinario di cui all’art. 146 del Codice del Paesaggio, non trattandosi di intervento sussumibile nell’ambito di applicazione della procedura semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, come confermato dal fatto che la richiesta di parere trasmessa dal Comune è fondata espressamente sul citato art. 146.
Nel merito, ha ribadito che il fabbricato si trova incontestabilmente in zona 1 b del PUT e che in tale zona non trova applicazione la deroga di cui alla legge regionale n. 15/2020, richiamando sul punto la sentenza n. 11/2016 della Corte Costituzionale.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 aprile 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Risulta pacifico dalla documentazione in atti (vedi doc. 12, 13 e 14 depositati da parte ricorrente in data 20 gennaio 2023) e dalla identità nel tempo della stessa che l’area in questione risulta qualificata come Zona Territoriale 4 di cui all’art. 17 della L.R. 35/1987.
Sotto questo profilo la contestazione della Soprintendenza non assume rilievo dirimente poiché si tratta di contestazione, da un lato priva di idoneo supporto probatorio, dall’altro formulata da soggetto completamente estraneo alle competenze urbanistiche.
L’articolazione della vicenda e le perplessità che ne hanno accompagnato l’accertamento giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Corbara, prot. n. 0004734 del 12.10.2022 e la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, prot. n. 21998-P del 10/10/2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO