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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 28/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 22.12.2023 al n. 236/2023 R.G. promossa con atto di citazione d.d. 21.12.2023
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo de Guelmi (C.F. ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via della Mantovana n. 8, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pellegrini (C.F.: ) C.F._5 del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trento (TN), via
Zara n. 12, giusta mandato telematico in atti
APPELLATI
CONTRO
1 (C.F.: ; Controparte_3 CodiceFiscale_6
CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 975/2023 dd. 14-15.11.2023 emessa dal Tribunale di Trento GI dott.ssa Enrica Poli nell'ambito del giudizio RG 2896/2018, notificata in data 22.11.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel primo grado ovvero, previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversa anche per intervenuta decadenza processuale, accertarsi e dichiararsi che ha goduto in maniera pacifica e incontestata, pubblica ed esclusiva Parte_1 delle pp.ff 5095 e 5097 nonché della p.m. 2 della p.ed. 545/2 tutte in C.C. sin dall'anno CP_4
1995 e, per l'effetto, dichiararsi lo stesso, per intervenuta usucapione anche ove occorra in forza della normativa speciale in materia di fondi rustici trattandosi di comuni montani, proprietario a titolo esclusivo dei predetti immobili, disponendosi per l'autorizzazione all'intavolazione a suo nome.
Con rifusione di spese e compensi della difesa con accessori di legge e di tariffa da distrarsi a favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a Spese dello Stato. - In via istruttoria: omissis
DI PARTI APPELLATE: respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Trento:
-rigettare e respingere in toto l'Appello n R.G. 236/2023 promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 975/2023 di data 14.11.2023, confermando in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- rigettare e respingere la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibili tutte le domande nuove, le eccezioni e le richieste istruttorie proposte in questa sede dall'appellante;
- dichiarare inammissibili tutte le nuove produzioni cartacee prodotte in allegato all'atto di
Appello da parte attrice;
2 - respingere tutte le domande conclusive formulate da nel suo atto Parte_1
d'Appello poiché infondate sia in fatto che in diritto;
- respingere e rigettare l'Appello di per tutte le motivazioni che Codesta Parte_1
Ill.ma Corte d'Appello riterrà più opportune;
- confermare in ogni suo punto la sentenza n. 975/2023 del 14.11.2023 emessa dal Tribunale di Trento che, così come espressa e motivata, riscontra a pieno quanto accertato nel corso della causa di primo grado e rispecchia la realtà dei fatti susseguitisi nel tempo;
- confermare l'ordine di rilascio degli immobili illegittimamente occupati da
[...]
Pt_1
Vinte le spese di Giudizio oltre oneri di legge.
FATTO
agiva in giudizio innanzi al tribunale di Trento allegando: Parte_1
-di godere da oltre vent'anni in modo pacifico dell'immobile sub p.m. 2 della p.ed. 545/2 in
P.T. 843 in C.C. Giovo, via del Castello n. 1, fraz. Ville, avendolo adibito a propria abitazione,
e dei fondi confinanti pp.ff. 5097 (P.T. 2449) e 5095 (P.T. 1547) in C.C. ; CP_4
-che la p.m. 2 della p.ed. 545/2 è intavolata a nome di deceduto il 24-4- Persona_1
2013, cui è succeduto il convenuto Controparte_1
-che la p.f. 5097 è intavolata a nome di Controparte_2
-che la p.f. 5095 è intavolata a nome di Controparte_3
-che l'abitazione pm 2 è stata da lui ristrutturata nel 1994 e da allora utilizzata quale abitazione mentre la p.f. 5097 è destinata ad orto e da lui coltivata a partire dal maggio del
1994, e la p.f. 5095 è utilizzata come ampliamento del piazzale della p.m. 2, quale parcheggio costituendo inoltre l'unico accesso dalla strada alla casa e all'orto; conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui predetti immobili.
Quindi conveniva e i quali contestavano le allegazioni Controparte_1 Controparte_2 attoree, chiedendone il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore all'immediata restituzione dell'immobile, oltre a risarcimento del danno, quanto alla p.m. 2, in ragione dell'illegittima detenzione e, quanto alla p.f. 5097, per gli atti emulativi nei confronti di Controparte_2
Esponevano:
-che è deceduto il 24-4- 2013, disponendo della propria eredità con Persona_1 testamento e istituendo quali eredi della p.m. 2 della p.ed. 545/2 il fratello CP_1
[...]
3 -che dopo aver preso possesso dell'orto sub p.f. 5097, nell'anno 2017 ha Controparte_3 ceduto l'appezzamento ad il quale già lo utilizzava in via esclusiva;
Controparte_2
-che l'attore, sino al dicembre del 1998, ha vissuto in diverso immobile;
-che l'appartamento a primo piano dell'edificio per cui è causa, al civico n. 1 di via Castello, con esclusione delle restanti parti dell'immobile, è stato concesso in comodato nel 1999 da alla madre dell'attore, , in ragione delle difficoltà Persona_1 CP_5 economiche e della perdita della precedente abitazione, con l'impegno che la stessa avrebbe restituito l'immobile una volta individuata una soluzione abitativa per il tramite dei servizi sociali;
-che l'attore era ospite saltuariamente della madre, intestataria anche delle relative utenze, nel 2002 essendosi trasferito in Belgio per lavoro, ove permaneva per oltre un anno;
-che soltanto dopo il decesso della madre nel 2006, l'attore si è trasferito nell'abitazione per cui è causa e, richiesto della restituzione dell'immobile da parte di rispose Persona_1 che avrebbe lasciato l'edificio entro breve;
-che ha invitato in più occasioni, anche con intervento della forza CP_1 Per_1 pubblica, l'attore alla restituzione dell'immobile.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 di cui era dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, rigettate le domande di usucapione attoree, condannava il alla restituzione dei beni;
rigettava la domanda riconvenzionale, Pt_1 disponendo in ordine alle spese.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituivano le parti già costituite in primo grado , non invece , Controparte_3 contumace anche in questo grado, che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
4 Va dichiarata anche in appello la contumacia di . Controparte_3
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1)Erronea applicazione di legge con riferimento all'usucapione montana ex art. 1159 bis CC.
La domanda su cui insiste l'appellante, per quanto ammissibile in via astratta in appello, non può essere accolta in quanto, nel caso in esame, deve ritenersi tardiva e comunque ne difettano i requisiti.
Invero è stato ritenuto autorevolmente che L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria;
sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.cass.7543/2011.Idem cass. 30251/2019.
Nel corso del primo grado la domanda è stata per la prima volta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni e per questo è stata ritenuta dal tribunale tardiva, oltrechè indimostrata.
La situazione dunque rimane invariata anche in appello, posto che al di là delle petizioni di diritto, non viene offerto alcun riscontro, che sia in ipotesi già presente agli atti del giudizio, dal quale si possa desumere la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità di questa domanda.
Per di piu', quantomeno con riferimento all'edificio che insiste sulla p.ed. 545/2 pm 2 CC
Giovo., vale altresì il principio in virtù del quale In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la non qualificazione del fondo come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis cod. civ., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.cass.22476/2014.
Sub 2)Erronea valutazione dei riscontri probatori ai fini del decorso
5 ultraventennale utile ai fini dell'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, quanto all'edificio p.ed. 545/2 CC . CP_4
Sub 3) erronea valutazione dei documenti.
I due motivi che, avendo ad oggetto la medesima questione e cioè un ritenuto errore valutativo dei riscontri probatori, vanno esaminati congiuntamente, si devono rigettare in quanto infondati.
Una prima tesi dell'appellante consiste nella ritenuta prova del fatto che il possesso abbia avuto inizio tra il 1995 ed il 1996, epoca in cui il sig. avrebbe dapprima costruito Pt_1
l'edificio e di poi sarebbe andato ad abitarvi.
A supporto egli pone in risalto le dichiarazioni confermative di queste circostanze, desumibili dalle narrazioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che, durante la loro deposizione hanno confermato, tra gli altri, i capitoli 1, 2 e 4 di parte attrice.
Nella sentenza viene data prevalenza alla lacunosità di tali deposizioni con riguardo all'intervento edilizio, che in effetti risulta riferito in modo alquanto generico e non è stato per nulla documentato. E' tuttavia innegabile che la conferma di quei tre capitoli, aventi ad oggetto specificamente il fatto della abitazione nell'immobile da parte del già Pt_1 quantomeno dal 1996, è assai chiara.
A questo punto, tuttavia, non può esser trascurata la considerazione espressa in sentenza, che ha escluso la possibilità di un positivo apprezzamento di queste dichiarazioni, non solo per i rapporti di frequentazione e di amicizia con l'attore e il palese contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni dei convenuti, non legati da particolari vincoli con costoro, ma anche – e si deve soggiungere, soprattutto – per l'insanabile contrasto con le risultanze che si desumono da due documenti che sono stati prodotti dallo stesso attore:
a)certificato di residenza rilasciato dal Comune di , atto pubblico facente fede fino a CP_4 querela di falso.
Non si tratta di un usuale certificato che attesta la residenza in quel comune di
[...] fin dal 01.05.1054, bensì anche dell'accertamento di un fatto e cioè che il sig. Pt_1
“abita in via del Castello 1, fr Ville, dalla data del 02.12.1998”; Pt_1
b)denuncia di occupazione dei locali ad uso abitativo in data 3 dicembre 1998 nel quale il sig. , sottoscrivendolo, ha dichiarato di abitare questo immobile dal 2 dicembre 1998: Pt_1 dichiarazione che, laddove falsa o di comodo come pare lumeggiare l'appellante, lo esporrebbe a responsabilità anche penale essendo diretto ad una autorità amministrativa.
Se a ciò si aggiungono , come detto, le contrarie dichiarazioni dei testi di parte convenuta, rispetto alle date del 1995-1996, non resta che ritenere indimostrata l'occupazione con
6 decorrenza dal 1995/1996 ma solo dal 2 dicembre 1998.
Ciò non solo in considerazione della portata probatoria dei documenti richiamati ma, in aggiunta, poiché la prova del possesso deve essere chiara, univoca e scevra da dubbi: tali requisiti, dal complesso delle acquisizioni probatorie, non ricorrono rispetto alla tesi propugnata in principalità dal sig. . Pt_1
Siffatto diverso accertamento ha la sua importanza, di natura assorbente, per il fatto che l'atto di citazione, nel quale appunto si narra e si sostiene la maturazione di un possesso ultraventennale, è stato notificato ben prima del decorso del ventennio (2 dicembre 2018),
e precisamente in data 27 luglio /9 agosto 2018.
E' pacifico che i requisiti del possesso debbano esser accertati ed esistere al momento della domanda ( lo si può desumere anche da pronunce della SC, ad es. 362/2017, 15446/07,
18392/06 ecc.) : e del resto dalla stessa narrazione è agevole comprendere che questo principio è stato condiviso nell'atto di citazione di primo grado.
Come affermato in sentenza la domanda attorea è “per ciò solo infondata”.
Irrilevante ai fini della interruzione del possesso la data di proposizione della domanda riconvenzionale di rilascio formulata il 27 dicembre 2018 dal convenuto con la comparsa di costituzione.
A questo punto pacifico essendo che il giudice ben può limitarsi a decidere la controversia tenendo in considerazione la c.d “ragione piu' liquida”, ulteriori argomentazioni – e conseguentemente altri motivi di appello - restano assorbite e quanto ritenuto dal tribunale, quand'anche rilevante, integra un “obiter dictum”.
Irrilevanti sarebbero ulteriori prove testimoniali sulle quali - in conformità a quanto precisato in sede di conclusioni in primo grado - insiste l'appellante: il cap. 3 è generico, il cap. 5 irrilevante, il cap. 6 smentisce addirittura la tesi della decorrenza dal 1995/1996, i restanti capitoli sono inutili essendo privi di riferimenti temporali (vedi anche infra).
Poiché inoltre, in materia di prova civile, la mancata costituzione di una parte non è equiparabile all'omessa specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo necessario che l'attore provi il suo diritto, quanto accertato ha valore anche nei riguardi del convenuto contumace.
Sub 4) e sub 10) Usucapione delle pp ff 5097 e 5095.
Le censure sono infondate, seppur in virtu' – in parte - di una diversa, assorbente motivazione, rispetto a quella enunciata in sentenza, nella quale, peraltro condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto che, siccome l'attore “declina in termini consequenziali e strumentali la relazione con le pp ff 5095 e 5097 “ , il negativo riscontro temporale effettuato per l'edificio
7 vale anche per i terreni.
La difesa dell'appellante insiste sul fatto che il terreno di cui alla pf 5095 costituirebbe l'unico accesso all'edifico, ma ciò sarebbe utile al fine di integrare casomai un diritto di usucapione su una servitu' di passaggio e non un diritto di proprietà sull'intera particella (nemmeno è dimostrata l'interclusione del fondo).
Quanto alla ritenuta omessa contestazione di parte convenuta circa l'utilizzo del terreno quale deposito o circa l'attività di potatura già il tribunale li ha ritenuti elementi irrilevanti al fine di dimostrare un possesso continuato ed ininterrotto uti dominus.
Resterebbe peraltro il difetto di prova del requisito temporale, anche in questo caso per mancanza di una data chiara e certa.
I capitoli di riferimento dal 9 al 14 sono generici in ordine alle date, sia di inizio del possesso che della sua durata ininterrotta ed è rimasta priva di smentita la verifica contenuta nella sentenza relativa alla irrilevanza delle foto mostrate al teste che ha affermato di Tes_1 averle scattate solo 4 anni prima.
A questo punto ogni ulteriore considerazione resterebbe assorbita per entrambe le pp ff visto che ad entrambe fanno riferimento a detti capitoli.
Per la pf 5097 vi è un ulteriore elemento ostativo all'accoglimento, che va individuato nella legge tavolare.
Dalle visure in atti risulta infatti che il diritto di proprietà di sulla pf 5097 è Controparte_2 stato intavolato in data 01.12.2017.
La domanda di usucapione risulta annotata in data successiva, soltanto nel 2018.
E' consolidato il principio secondo cui Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza : cass. 29089/2017; idem cass.
6393/2011, cass.4970/2010 e molte altre.
Dunque nel sistema tavolare, laddove si disquisisca di un diritto reale che si assume sorto su un fondo per usucapione, la relativa domanda (o pronuncia) non è opponibile al terzo che abbia acquistato con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della domanda di usucapione;
e vi è un onere probatorio a carico del terzo il quale, a sostegno della sua
8 domanda di usucapione, deve provare la mala fede dell'acquirente di quel bene, ovvero quantomeno la negligenza ( recte omessa ordinaria diligenza) di quest'ultimo circa la possibilità di apprendere la preesistente situazione di fatto ostativa a quell'acquisto.
Detta prova non c'è, sebbene a questa carenza lo stesso convenuto costituito in CP_2 primo grado vi abbia fatto riferimento nell'ultima parte della sua comparsa di costituzione;
anzi nessuna mala fede o carenza di ordinaria diligenza è stata ipotizzata o adombrata dall'attore.
Si tratta ad ogni modo di un requisito di procedibilità, la cui assenza è rilevabile d'ufficio.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate, valore indeterminabile, complessità media, scaglione valore medio
) come in dispositivo.
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 236/2023 RG, e previa declaratoria di contumacia di , così provvede: Controparte_3
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 975/2023 del Parte_1 tribunale di Trento pubblicata in data 15.11.2023;
2)condanna a rifondere agli appellati costituiti unitariamente considerati Parte_1 le spese del grado liquidate in complessivi € 12.156,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento, 09.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 22.12.2023 al n. 236/2023 R.G. promossa con atto di citazione d.d. 21.12.2023
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo de Guelmi (C.F. ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via della Mantovana n. 8, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pellegrini (C.F.: ) C.F._5 del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trento (TN), via
Zara n. 12, giusta mandato telematico in atti
APPELLATI
CONTRO
1 (C.F.: ; Controparte_3 CodiceFiscale_6
CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 975/2023 dd. 14-15.11.2023 emessa dal Tribunale di Trento GI dott.ssa Enrica Poli nell'ambito del giudizio RG 2896/2018, notificata in data 22.11.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel primo grado ovvero, previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversa anche per intervenuta decadenza processuale, accertarsi e dichiararsi che ha goduto in maniera pacifica e incontestata, pubblica ed esclusiva Parte_1 delle pp.ff 5095 e 5097 nonché della p.m. 2 della p.ed. 545/2 tutte in C.C. sin dall'anno CP_4
1995 e, per l'effetto, dichiararsi lo stesso, per intervenuta usucapione anche ove occorra in forza della normativa speciale in materia di fondi rustici trattandosi di comuni montani, proprietario a titolo esclusivo dei predetti immobili, disponendosi per l'autorizzazione all'intavolazione a suo nome.
Con rifusione di spese e compensi della difesa con accessori di legge e di tariffa da distrarsi a favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a Spese dello Stato. - In via istruttoria: omissis
DI PARTI APPELLATE: respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Trento:
-rigettare e respingere in toto l'Appello n R.G. 236/2023 promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 975/2023 di data 14.11.2023, confermando in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- rigettare e respingere la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibili tutte le domande nuove, le eccezioni e le richieste istruttorie proposte in questa sede dall'appellante;
- dichiarare inammissibili tutte le nuove produzioni cartacee prodotte in allegato all'atto di
Appello da parte attrice;
2 - respingere tutte le domande conclusive formulate da nel suo atto Parte_1
d'Appello poiché infondate sia in fatto che in diritto;
- respingere e rigettare l'Appello di per tutte le motivazioni che Codesta Parte_1
Ill.ma Corte d'Appello riterrà più opportune;
- confermare in ogni suo punto la sentenza n. 975/2023 del 14.11.2023 emessa dal Tribunale di Trento che, così come espressa e motivata, riscontra a pieno quanto accertato nel corso della causa di primo grado e rispecchia la realtà dei fatti susseguitisi nel tempo;
- confermare l'ordine di rilascio degli immobili illegittimamente occupati da
[...]
Pt_1
Vinte le spese di Giudizio oltre oneri di legge.
FATTO
agiva in giudizio innanzi al tribunale di Trento allegando: Parte_1
-di godere da oltre vent'anni in modo pacifico dell'immobile sub p.m. 2 della p.ed. 545/2 in
P.T. 843 in C.C. Giovo, via del Castello n. 1, fraz. Ville, avendolo adibito a propria abitazione,
e dei fondi confinanti pp.ff. 5097 (P.T. 2449) e 5095 (P.T. 1547) in C.C. ; CP_4
-che la p.m. 2 della p.ed. 545/2 è intavolata a nome di deceduto il 24-4- Persona_1
2013, cui è succeduto il convenuto Controparte_1
-che la p.f. 5097 è intavolata a nome di Controparte_2
-che la p.f. 5095 è intavolata a nome di Controparte_3
-che l'abitazione pm 2 è stata da lui ristrutturata nel 1994 e da allora utilizzata quale abitazione mentre la p.f. 5097 è destinata ad orto e da lui coltivata a partire dal maggio del
1994, e la p.f. 5095 è utilizzata come ampliamento del piazzale della p.m. 2, quale parcheggio costituendo inoltre l'unico accesso dalla strada alla casa e all'orto; conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui predetti immobili.
Quindi conveniva e i quali contestavano le allegazioni Controparte_1 Controparte_2 attoree, chiedendone il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore all'immediata restituzione dell'immobile, oltre a risarcimento del danno, quanto alla p.m. 2, in ragione dell'illegittima detenzione e, quanto alla p.f. 5097, per gli atti emulativi nei confronti di Controparte_2
Esponevano:
-che è deceduto il 24-4- 2013, disponendo della propria eredità con Persona_1 testamento e istituendo quali eredi della p.m. 2 della p.ed. 545/2 il fratello CP_1
[...]
3 -che dopo aver preso possesso dell'orto sub p.f. 5097, nell'anno 2017 ha Controparte_3 ceduto l'appezzamento ad il quale già lo utilizzava in via esclusiva;
Controparte_2
-che l'attore, sino al dicembre del 1998, ha vissuto in diverso immobile;
-che l'appartamento a primo piano dell'edificio per cui è causa, al civico n. 1 di via Castello, con esclusione delle restanti parti dell'immobile, è stato concesso in comodato nel 1999 da alla madre dell'attore, , in ragione delle difficoltà Persona_1 CP_5 economiche e della perdita della precedente abitazione, con l'impegno che la stessa avrebbe restituito l'immobile una volta individuata una soluzione abitativa per il tramite dei servizi sociali;
-che l'attore era ospite saltuariamente della madre, intestataria anche delle relative utenze, nel 2002 essendosi trasferito in Belgio per lavoro, ove permaneva per oltre un anno;
-che soltanto dopo il decesso della madre nel 2006, l'attore si è trasferito nell'abitazione per cui è causa e, richiesto della restituzione dell'immobile da parte di rispose Persona_1 che avrebbe lasciato l'edificio entro breve;
-che ha invitato in più occasioni, anche con intervento della forza CP_1 Per_1 pubblica, l'attore alla restituzione dell'immobile.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 di cui era dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, rigettate le domande di usucapione attoree, condannava il alla restituzione dei beni;
rigettava la domanda riconvenzionale, Pt_1 disponendo in ordine alle spese.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituivano le parti già costituite in primo grado , non invece , Controparte_3 contumace anche in questo grado, che chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
4 Va dichiarata anche in appello la contumacia di . Controparte_3
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1)Erronea applicazione di legge con riferimento all'usucapione montana ex art. 1159 bis CC.
La domanda su cui insiste l'appellante, per quanto ammissibile in via astratta in appello, non può essere accolta in quanto, nel caso in esame, deve ritenersi tardiva e comunque ne difettano i requisiti.
Invero è stato ritenuto autorevolmente che L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria;
sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.cass.7543/2011.Idem cass. 30251/2019.
Nel corso del primo grado la domanda è stata per la prima volta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni e per questo è stata ritenuta dal tribunale tardiva, oltrechè indimostrata.
La situazione dunque rimane invariata anche in appello, posto che al di là delle petizioni di diritto, non viene offerto alcun riscontro, che sia in ipotesi già presente agli atti del giudizio, dal quale si possa desumere la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità di questa domanda.
Per di piu', quantomeno con riferimento all'edificio che insiste sulla p.ed. 545/2 pm 2 CC
Giovo., vale altresì il principio in virtù del quale In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la non qualificazione del fondo come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis cod. civ., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.cass.22476/2014.
Sub 2)Erronea valutazione dei riscontri probatori ai fini del decorso
5 ultraventennale utile ai fini dell'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, quanto all'edificio p.ed. 545/2 CC . CP_4
Sub 3) erronea valutazione dei documenti.
I due motivi che, avendo ad oggetto la medesima questione e cioè un ritenuto errore valutativo dei riscontri probatori, vanno esaminati congiuntamente, si devono rigettare in quanto infondati.
Una prima tesi dell'appellante consiste nella ritenuta prova del fatto che il possesso abbia avuto inizio tra il 1995 ed il 1996, epoca in cui il sig. avrebbe dapprima costruito Pt_1
l'edificio e di poi sarebbe andato ad abitarvi.
A supporto egli pone in risalto le dichiarazioni confermative di queste circostanze, desumibili dalle narrazioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che, durante la loro deposizione hanno confermato, tra gli altri, i capitoli 1, 2 e 4 di parte attrice.
Nella sentenza viene data prevalenza alla lacunosità di tali deposizioni con riguardo all'intervento edilizio, che in effetti risulta riferito in modo alquanto generico e non è stato per nulla documentato. E' tuttavia innegabile che la conferma di quei tre capitoli, aventi ad oggetto specificamente il fatto della abitazione nell'immobile da parte del già Pt_1 quantomeno dal 1996, è assai chiara.
A questo punto, tuttavia, non può esser trascurata la considerazione espressa in sentenza, che ha escluso la possibilità di un positivo apprezzamento di queste dichiarazioni, non solo per i rapporti di frequentazione e di amicizia con l'attore e il palese contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni dei convenuti, non legati da particolari vincoli con costoro, ma anche – e si deve soggiungere, soprattutto – per l'insanabile contrasto con le risultanze che si desumono da due documenti che sono stati prodotti dallo stesso attore:
a)certificato di residenza rilasciato dal Comune di , atto pubblico facente fede fino a CP_4 querela di falso.
Non si tratta di un usuale certificato che attesta la residenza in quel comune di
[...] fin dal 01.05.1054, bensì anche dell'accertamento di un fatto e cioè che il sig. Pt_1
“abita in via del Castello 1, fr Ville, dalla data del 02.12.1998”; Pt_1
b)denuncia di occupazione dei locali ad uso abitativo in data 3 dicembre 1998 nel quale il sig. , sottoscrivendolo, ha dichiarato di abitare questo immobile dal 2 dicembre 1998: Pt_1 dichiarazione che, laddove falsa o di comodo come pare lumeggiare l'appellante, lo esporrebbe a responsabilità anche penale essendo diretto ad una autorità amministrativa.
Se a ciò si aggiungono , come detto, le contrarie dichiarazioni dei testi di parte convenuta, rispetto alle date del 1995-1996, non resta che ritenere indimostrata l'occupazione con
6 decorrenza dal 1995/1996 ma solo dal 2 dicembre 1998.
Ciò non solo in considerazione della portata probatoria dei documenti richiamati ma, in aggiunta, poiché la prova del possesso deve essere chiara, univoca e scevra da dubbi: tali requisiti, dal complesso delle acquisizioni probatorie, non ricorrono rispetto alla tesi propugnata in principalità dal sig. . Pt_1
Siffatto diverso accertamento ha la sua importanza, di natura assorbente, per il fatto che l'atto di citazione, nel quale appunto si narra e si sostiene la maturazione di un possesso ultraventennale, è stato notificato ben prima del decorso del ventennio (2 dicembre 2018),
e precisamente in data 27 luglio /9 agosto 2018.
E' pacifico che i requisiti del possesso debbano esser accertati ed esistere al momento della domanda ( lo si può desumere anche da pronunce della SC, ad es. 362/2017, 15446/07,
18392/06 ecc.) : e del resto dalla stessa narrazione è agevole comprendere che questo principio è stato condiviso nell'atto di citazione di primo grado.
Come affermato in sentenza la domanda attorea è “per ciò solo infondata”.
Irrilevante ai fini della interruzione del possesso la data di proposizione della domanda riconvenzionale di rilascio formulata il 27 dicembre 2018 dal convenuto con la comparsa di costituzione.
A questo punto pacifico essendo che il giudice ben può limitarsi a decidere la controversia tenendo in considerazione la c.d “ragione piu' liquida”, ulteriori argomentazioni – e conseguentemente altri motivi di appello - restano assorbite e quanto ritenuto dal tribunale, quand'anche rilevante, integra un “obiter dictum”.
Irrilevanti sarebbero ulteriori prove testimoniali sulle quali - in conformità a quanto precisato in sede di conclusioni in primo grado - insiste l'appellante: il cap. 3 è generico, il cap. 5 irrilevante, il cap. 6 smentisce addirittura la tesi della decorrenza dal 1995/1996, i restanti capitoli sono inutili essendo privi di riferimenti temporali (vedi anche infra).
Poiché inoltre, in materia di prova civile, la mancata costituzione di una parte non è equiparabile all'omessa specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo necessario che l'attore provi il suo diritto, quanto accertato ha valore anche nei riguardi del convenuto contumace.
Sub 4) e sub 10) Usucapione delle pp ff 5097 e 5095.
Le censure sono infondate, seppur in virtu' – in parte - di una diversa, assorbente motivazione, rispetto a quella enunciata in sentenza, nella quale, peraltro condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto che, siccome l'attore “declina in termini consequenziali e strumentali la relazione con le pp ff 5095 e 5097 “ , il negativo riscontro temporale effettuato per l'edificio
7 vale anche per i terreni.
La difesa dell'appellante insiste sul fatto che il terreno di cui alla pf 5095 costituirebbe l'unico accesso all'edifico, ma ciò sarebbe utile al fine di integrare casomai un diritto di usucapione su una servitu' di passaggio e non un diritto di proprietà sull'intera particella (nemmeno è dimostrata l'interclusione del fondo).
Quanto alla ritenuta omessa contestazione di parte convenuta circa l'utilizzo del terreno quale deposito o circa l'attività di potatura già il tribunale li ha ritenuti elementi irrilevanti al fine di dimostrare un possesso continuato ed ininterrotto uti dominus.
Resterebbe peraltro il difetto di prova del requisito temporale, anche in questo caso per mancanza di una data chiara e certa.
I capitoli di riferimento dal 9 al 14 sono generici in ordine alle date, sia di inizio del possesso che della sua durata ininterrotta ed è rimasta priva di smentita la verifica contenuta nella sentenza relativa alla irrilevanza delle foto mostrate al teste che ha affermato di Tes_1 averle scattate solo 4 anni prima.
A questo punto ogni ulteriore considerazione resterebbe assorbita per entrambe le pp ff visto che ad entrambe fanno riferimento a detti capitoli.
Per la pf 5097 vi è un ulteriore elemento ostativo all'accoglimento, che va individuato nella legge tavolare.
Dalle visure in atti risulta infatti che il diritto di proprietà di sulla pf 5097 è Controparte_2 stato intavolato in data 01.12.2017.
La domanda di usucapione risulta annotata in data successiva, soltanto nel 2018.
E' consolidato il principio secondo cui Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza : cass. 29089/2017; idem cass.
6393/2011, cass.4970/2010 e molte altre.
Dunque nel sistema tavolare, laddove si disquisisca di un diritto reale che si assume sorto su un fondo per usucapione, la relativa domanda (o pronuncia) non è opponibile al terzo che abbia acquistato con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della domanda di usucapione;
e vi è un onere probatorio a carico del terzo il quale, a sostegno della sua
8 domanda di usucapione, deve provare la mala fede dell'acquirente di quel bene, ovvero quantomeno la negligenza ( recte omessa ordinaria diligenza) di quest'ultimo circa la possibilità di apprendere la preesistente situazione di fatto ostativa a quell'acquisto.
Detta prova non c'è, sebbene a questa carenza lo stesso convenuto costituito in CP_2 primo grado vi abbia fatto riferimento nell'ultima parte della sua comparsa di costituzione;
anzi nessuna mala fede o carenza di ordinaria diligenza è stata ipotizzata o adombrata dall'attore.
Si tratta ad ogni modo di un requisito di procedibilità, la cui assenza è rilevabile d'ufficio.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate, valore indeterminabile, complessità media, scaglione valore medio
) come in dispositivo.
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 236/2023 RG, e previa declaratoria di contumacia di , così provvede: Controparte_3
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 975/2023 del Parte_1 tribunale di Trento pubblicata in data 15.11.2023;
2)condanna a rifondere agli appellati costituiti unitariamente considerati Parte_1 le spese del grado liquidate in complessivi € 12.156,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento, 09.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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