Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7781/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7781/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e quivi residente in [...] C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania in Corso Italia n.298, presso lo C.F._1
studio del proprio difensore avv. Guido Palmeri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
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ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
[...]
100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 03/11/2022 e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all'art.12 della Legge n..118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile;
2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 25 ottobre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; - In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 5 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 5 agosto 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 24 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 15 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “Cardiomiopatia ischemico/ipertensiva trattata con angioplastica e conservata funzione biventricolare (esiti di pregresso IMA) in paziente affetta da broncopatia cronica ed OSAS, poliartrosi”, ritenendola – previa precisazione dei codici tabellari e delle percentuali attribuite – “invalido civile con riduzione della propria capacità lavorativa generica valutabile nella misura dell'83% (83,50%) a decorrere dal mese di ottobre 2023”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente in data 7 febbraio 2025 ed ha parimenti riscontrato “Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA a sede inferiore trattato con rivascolarizzazione percutanea mediante PTCA e duplice impianto di stent su coronaria destra in II classe 4 funzionale NYHA, Sindrome delle apnee ostruttive del sonno in soggetto con broncopatia asmatica, obesità 5 con complicanze artrosiche, pregressa colecistectomia e resezione epatica di S4 atipica, incontinenza sfinterica”.
Ha precisato “… risulta che trattasi di menomazioni che riducono la capacità lavorativa della ricorrente che sulla base delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica, secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M.
05/02/92 e, più correttamente: 1) 6446 (Cardiopatia) 50%; 2) 6407 (broncopatia asmatiforme con S. delle apnee notturne) 45%; 3) 7105 (obesità con complicanze artrosiche)
pagina 3 di 5 40%; 4) 6408 (colecistectomia con resezione epatica S4 atipica) 21%; 5) 6203 secondo criterio analogico (incontinenza urinaria) 11%; applicando il relativo calcolo riduzionistico o formula di AR per patologie coesistenti, si ottiene una percentuale invalidante pari all'88%”.
Al riguardo, ha evidenziato “… Si sottolinea che la corretta valutazione medico legale in tale ambito non può essere effettuata mediante componenti aggiuntive rispetto al valore tabellato, ma va valutata, eventualmente, la compromissione d'organo e funzionale qualora esistente e documentata, rapportata poi alle voci tabellari del suddetto decreto.
Nella paziente in oggetto tale evenienza non è stata documentata e obiettivata e per tale motivo sono stati presi in considerazioni i su descritti codici con criterio analogico. Non si condividono le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di ATP poiché non sono state prese in considerazione le patologie al punto 4 e 5 su riportate”.
Tali conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'inabilità, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 5 agosto 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
pagina 4 di 5 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 11 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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