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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. RUSSO ADOLFO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BIANCO ALESSANDRO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.12.2023, Pt_1
proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
[...]
02820210018270229/000 notificatagli in data 13.11.2023 da parte dell'opposta in relazione ad un credito dell'Agenzia
Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d'Impresa spa, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione preliminare di parte opposta, dal momento che, come la Cassazione ha avuto modo di affermare più volte, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetta sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione (cfr., ex multis, Cass.
2570/2017; 14125/2016) e che, in particolare, “il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere
l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 21220/2012; 14991/2020), per cui, in buona sostanza, il destinatario della cartella esattoriale “può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario … essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (cfr. Cass.
10528/2017), facoltà che, nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha inteso esercitare.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.5.2024 di accoglimento della sospensiva, dagli atti prodotti risulta che la sentenza azionata quale titolo esecutivo,
2 ovvero la sentenza n. 2837/2021 del Tribunale di Roma, sia stata emessa nei confronti di laddove la Controparte_2 cartella di pagamento impugnata è stata notificata all'opponente, nella qualità di coobligato Parte_1 in solido della Parte_2
Invero, l'assunto di parte opposta, secondo cui il giudizio definito con la sentenza n. 2837/2021 “si è svolto nei confronti di colui (sig. che, prima del Controparte_2 sig. rivestiva il ruolo di socio Parte_1 accomandatario dell'allora soc. “ Parte_3
” poi divenuta “
[...] Parte_2
(vedi visura camerale storica che si produce sub.3), di talché la relativa statuizione di condanna deve ritenersi pienamente opponibile nei confronti dell'attore atteso che lo stesso, successivamente, è divenuto socio accomandatario di tale società ed è rimasto tale al momento della sua estinzione”, non trova espresso riscontro nella menzionata sentenza, nella quale non viene mai menzionata la
[...]
Parte_3
Il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente trova, invece, conferma nelle ulteriori seguenti circostanze: 1) il giudizio conclusosi con la sentenza azionata veniva introdotto nel 2018 (RG 53178/2018) con una opposizione avverso l'ingiunzione fiscale notificata a il 2.7.2018, laddove l'avvicendamento, tra Controparte_2
e nella qualità di socio Controparte_2 Parte_1 accomandatario della (ed il connesso cambio Parte_3 della denominazione sociale) avveniva già in data 21.4.2008
(cfr. visura storica allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' ); 2) nella sentenza de quo, benché si CP_3 faccia riferimento al protocollo n. 2004889, richiamato nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 28/10/2005 tra la soc. Sviluppo IA e la soc. di Parte_3
prodotto dall con la prima memoria Controparte_2 CP_3
3 ex art. 171ter c.p.c., si fa espresso riferimento anche al protocollo n. 148519 che “identifica il rapporto intercorso tra Invitalia Spa ed il sig. con il quale Controparte_2 lo stesso veniva ammesso alle agevolazioni, a seguito dell'approvazione del progetto di lavoro autonomo presentato per ottenere le agevolazioni previste dal D.
Leg.vo 185/00”; 3) nel contratto di finanziamento del 2005, prodotto dall'opposta, viene indicato un finanziamento agevolato di € 72.780,15, da rimborsare mediante n. 28 rate trimestrali (cfr. art. 12), laddove nella sentenza azionata si parla di importo erogato di € 142.082,21, da rimborsare in n. 24 rate mensili a decorrere dal 28.2.2013 (cfr. pag.
6 della sentenza de qua).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione alla cartella di pagamento n.
02820210018270229/000 e, per l'effetto,
B) Dichiara non dovute dall'opponente le somme di cui alla predetta cartella di pagamento emessa dall' CP_3 su incarico dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa spa;
C) Condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
4 CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. RUSSO ADOLFO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BIANCO ALESSANDRO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.12.2023, Pt_1
proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
[...]
02820210018270229/000 notificatagli in data 13.11.2023 da parte dell'opposta in relazione ad un credito dell'Agenzia
Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d'Impresa spa, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione preliminare di parte opposta, dal momento che, come la Cassazione ha avuto modo di affermare più volte, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetta sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione (cfr., ex multis, Cass.
2570/2017; 14125/2016) e che, in particolare, “il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere
l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 21220/2012; 14991/2020), per cui, in buona sostanza, il destinatario della cartella esattoriale “può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario … essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (cfr. Cass.
10528/2017), facoltà che, nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha inteso esercitare.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.5.2024 di accoglimento della sospensiva, dagli atti prodotti risulta che la sentenza azionata quale titolo esecutivo,
2 ovvero la sentenza n. 2837/2021 del Tribunale di Roma, sia stata emessa nei confronti di laddove la Controparte_2 cartella di pagamento impugnata è stata notificata all'opponente, nella qualità di coobligato Parte_1 in solido della Parte_2
Invero, l'assunto di parte opposta, secondo cui il giudizio definito con la sentenza n. 2837/2021 “si è svolto nei confronti di colui (sig. che, prima del Controparte_2 sig. rivestiva il ruolo di socio Parte_1 accomandatario dell'allora soc. “ Parte_3
” poi divenuta “
[...] Parte_2
(vedi visura camerale storica che si produce sub.3), di talché la relativa statuizione di condanna deve ritenersi pienamente opponibile nei confronti dell'attore atteso che lo stesso, successivamente, è divenuto socio accomandatario di tale società ed è rimasto tale al momento della sua estinzione”, non trova espresso riscontro nella menzionata sentenza, nella quale non viene mai menzionata la
[...]
Parte_3
Il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente trova, invece, conferma nelle ulteriori seguenti circostanze: 1) il giudizio conclusosi con la sentenza azionata veniva introdotto nel 2018 (RG 53178/2018) con una opposizione avverso l'ingiunzione fiscale notificata a il 2.7.2018, laddove l'avvicendamento, tra Controparte_2
e nella qualità di socio Controparte_2 Parte_1 accomandatario della (ed il connesso cambio Parte_3 della denominazione sociale) avveniva già in data 21.4.2008
(cfr. visura storica allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' ); 2) nella sentenza de quo, benché si CP_3 faccia riferimento al protocollo n. 2004889, richiamato nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 28/10/2005 tra la soc. Sviluppo IA e la soc. di Parte_3
prodotto dall con la prima memoria Controparte_2 CP_3
3 ex art. 171ter c.p.c., si fa espresso riferimento anche al protocollo n. 148519 che “identifica il rapporto intercorso tra Invitalia Spa ed il sig. con il quale Controparte_2 lo stesso veniva ammesso alle agevolazioni, a seguito dell'approvazione del progetto di lavoro autonomo presentato per ottenere le agevolazioni previste dal D.
Leg.vo 185/00”; 3) nel contratto di finanziamento del 2005, prodotto dall'opposta, viene indicato un finanziamento agevolato di € 72.780,15, da rimborsare mediante n. 28 rate trimestrali (cfr. art. 12), laddove nella sentenza azionata si parla di importo erogato di € 142.082,21, da rimborsare in n. 24 rate mensili a decorrere dal 28.2.2013 (cfr. pag.
6 della sentenza de qua).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione alla cartella di pagamento n.
02820210018270229/000 e, per l'effetto,
B) Dichiara non dovute dall'opponente le somme di cui alla predetta cartella di pagamento emessa dall' CP_3 su incarico dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa spa;
C) Condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
4 CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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