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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 339/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...] n.2/A, CF: , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Erika Mangiameli, presso il cui studio in Gela, nella Via Sabbioncello
n.5, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
via Massabielle 24, CF: rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Francesco Guastella, presso il cui studio in Ragusa, nella Via
Marsala 36, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce alla memoria costitutiva
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 02 dicembre 1993, in Modica, dal quale erano nati i figli (il 05.03.1998) e Per_1
(il 09.08.2004), alle condizioni ivi meglio specificate. In Persona_2 particolare, riferivano gli stessi che, in data 05.07.2011, il Tribunale collegiale aveva omologato la loro separazione consensuale, con decreto n. 4236/11, e da allora non si era più ricostituita tra i predetti né la comunione materiale né quella spirituale.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa n. 4236/11, del 05.07.2011, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, per un significativo lasso temporale, quale rilevabile dalle argomentazioni addotte 4
nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” 1) La casa coniugale sita in Modica nella Via Vanella n.47 n. 2/A resta assegnata alla sig.ra che, anche perché unica proprietaria, vi continua Pt_1 ad abitare con i due figli, oramai maggiorenni;
2) I figli maggiorenni vedranno il padre tutte le volte che decideranno autonomamente di poterlo incontrare in base ai reciproci impegni e disponibilità; 3) Il padre versa un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile secondo gli indici Istat a titolo di mantenimento dei figli”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 02 dicembre 1993, in Modica, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2 5
Ragusa il 05.07.1970 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 1993, p. II, serie A, atto n. 26, uff. 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 14 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti