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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 241/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott.Caterina Passarelli Presidente
Dott.Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott.Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. GALZIGNATO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, appellante e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito
In riforma della sentenza n. 13/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data
08.01.2024 e pubblicata in data 09.01.2024, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
accertare e dichiarare che il macchinario pignorato Easy A3/2010 PSK 0723-
2010 è di proprietà di e che il non ha diritto di Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare estinta e/o improcedibile la procedura esecutiva R.G.E. 961/2021 limitatamente al bene di proprietà di ed inibire il compimento di ulteriori Parte_1 atti esecutivi;
condannare il alla restituzione in favore della Controparte_1 proprietaria del macchinario pignorato in data 03.05.2021 o, in caso di Parte_1 avvenuta vendita, condannare il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 la somma ricavata dalla vendita all'asta del macchinario in considerazione.
[...]
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. del 15.02.2023, di seguito riportate:
«Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato dall'Ufficiale Giudiziario in data 03.05.2021 si trovava nella porzione dell'immobile, evidenziata in giallo nella planimetria che si rammostra al teste (docc. 35, 35a, 35b), sito in Montebelluna (TV), Vicolo Boccacavalla n. 6, adibito a stabilimento artigianale/produttivo occupato da Parte_1
2) Vero che le fotografie che si rammostrano al teste (docc. 36-40) ritraggono il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato in data 03.05.2021, e il luogo in cui lo stesso si tro-vava al momento del pignoramento e dove tutt'ora si trova.
3) Vero che gli uffici occupati da CED RL alla data del 03.05.2021 in cui è stato effettuato il pignoramento sono quelli raffigurati in verde nella planimetria che si rammostra al teste (cfr. doc. 35) e ritratti nelle fotografie che si rammostrano al teste
(docc. 41-62).
4) Vero che è fatto divieto ai dipendenti di CED RL di accedere allo stabilimento produttivo di come si evince dalle fotografie ritraenti il cartello affisso alla Parte_1 porta che dalla zona ristoro consente di accedere allo stabilimento di che si Parte_1 rammostrano al teste (docc. 63-73) unitamente alla planimetria dei luoghi (cfr. doc.
35).
5) Vero che l'ingresso agli uffici di CED RL è quello ritratto dalle fotografie che si rammo-strano al teste (docc. 74-80).
6) Vero che l'ingresso allo stabilimento di è quello ritratto dalle fotografie Parte_1 che si rammostrano al teste (docc. 81-91).
7) Vero che gli ingressi dello stabilimento di e degli Uffici di CED RL sono Parte_1 separati.
8) Vero che l'area delimitata in giallo nella planimetria e raffigurata dalle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 35, 35a e docc. 92-109) costituisce lo stabilimento produttivo di ed è utilizzata in via esclusiva dalla medesima. Parte_1
9) Vero che ora in liquidazione ha la propria sede legale presso gli uffici di CP_2
CED RL e mai ha svolto alcuna attività nello stabilimento produttivo di Parte_1
10) Vero che ora in liquidazione svolgeva attività di noleggio di carrelli CP_2 elevatori, operando quale mera intermediaria e non necessitando quindi di alcuno stabilimento produttivo.
11) Vero che il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato in data
03.05.2021, raffigurato dalle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 36-40) serve
pag. 2/12 per effettuare l'operazione di sublimazione, procedimento di stampa indiretta, utilizzato prevalentemente per la decorazione di tessuti sintetici in fibra di poliestere, elastam e microfibra. 12) Vero che (già WA , in data 30.08.2013, ha acquistato da Parte_1 CP_3
WA RL il macchinario per sublimazione Easy A3/2010 PSK 0723-2010 al prezzo di
€4.350,00 oltre IVA, come da fattura n. 60/2013 del 30.08.2013 di € 23.401,40 (doc. 17
– trattasi del macchinario indicato nella fattura sub 2). 13) Vero che il fatto che sia proprietaria del macchinario Easy A3/2010 Parte_1
PSK 0723-2010 risulta anche dal libro cespiti 2013 di WA AL RL (doc. 23, pag.
2), dal libro cespiti di al 31.12.2019 (doc. 24 – pag. 10) e da quello relativo Parte_1 all'esercizio chiuso al 31.12.2020 (doc. 25 - pag. 9).
14) Vero che nei libri cespiti 2016-2020 di (docc. 26-30) non risulta riportato il CP_4 macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010.
15) Vero che nei bilanci afferenti agli di esercizi 2018 e 2019 di Controparte_2 depositati presso il Registro imprese (docc. 31, 32), il macchinario Easy A3/2010 PSK
0723- 2010 non risulta. Invero, alle pagg. 3 e 6 dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al
31.12.2018 e al 31.12.2019 sono rinvenibili sono immobilizzazioni immateriali, mentre, ove fosse stata proprietaria dei beni mobili, la sezione dello stato patrimoniale CP_2 avrebbe dovuto prevedere la voce BII “immobilizzazioni materiali”, secondo quanto previsto dall'art. 2424 c.c. Si indicano quali testi i signori:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Controparte_5
- , residente in 31044 – Montebelluna (TV), Via Monte Civetta n. Controparte_6
20;
- , residente in [...]; CP_7
- residente in 35018 San Martino di Lupari (PD) - Vicolo Santa Controparte_8
Bertilla n. 6;
- , residente in [...]; CP_9
- , residente in [...]10.» Controparte_10
In ogni caso
Con vittoria di spese sia del primo grado di giudizio, compreso il giudizio cautelare, che del presente grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.13/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione di terzo proposta da ai sensi dell'art.619 c.p.c. e affermava Parte_1
il diritto di (di seguito, il ) di assoggettare Controparte_1 CP_1 all'azione esecutiva il macchinario EASY A3/2010 PSK 0723-2010.
pag. 3/12 Detto macchinario in data 3 maggio 2021 veniva fatto oggetto di pignoramento mobiliare in seno al giudizio n. RGE 961/2021 promosso dal LI avverso
[...]
, sulla base di titolo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Treviso n.2126/2020.
Avverso detto pignoramento, proponeva istanza di sospensione della Pt_1
espropriazione che veniva rigettata sia con ordinanza del GE del 22 marzo 2022 sia, a seguito di reclamo, con ordinanza Collegiale del 24 maggio 2022.
Sublime instaurava quindi avanti al Tribunale di Treviso giudizio di opposizione di terzo ex art.619 c.p.c.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree CP_1
mentre il debitore esecutato, , rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Treviso, a conclusione del giudizio di primo grado, rigettava l'opposizione con sentenza n.13/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024.
Avverso tale sentenza proponeva appello proponendo quattro motivi di Parte_1
impugnazione.
Il nella fase di appello rimaneva contumace nonostante regolare notifica, CP_1 avvenuta via PEC in data 8 febbraio 2024 all'indirizzo indicato dal difensore presso cui era domiciliata. Controparte_1
Il debitore esecutato, , rimaneva contumace anche in grado di Controparte_2 appello, nonostante regolare notifica eseguita via PEC all'indirizzo estratto dal Registro
INI-PEC.
L'appello non è fondato.
La sentenza del Tribunale di Treviso n.13/2024 non è stata impugnata in punto mancanza di prova della proprietà del macchinario pignorato tramite documentazione avente data certa anteriore al pignoramento.
Come osservato dal Tribunale di Treviso, “difettando del tutto la prova a monte della altruità del bene pignorato, è superflua l'indagine a valle, volta ad accertare la
pag. 4/12 dimostrazione del titolo in forza del quale i beni del terzo si trovavano presso il debitore (c.d. prova dell'affidamento) che - peraltro – l'opponente neppure prospetta”.
Si osserva che il , rimasto contumace in questa sede, in primo grado aveva CP_1 contestato l'opponibilità a sé di tutta la documentazione dimessa da sotto un Pt_1
duplice profilo:
i. perché priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (29.05.2019).
ii. perché priva di data certa anteriore al pignoramento (3 .05.2021).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nel caso di specie, “l'assolvimento di tale onere probatorio difetta totalmente nel caso di specie” e non sussista alcuna circostanza, tipizzata o meno, idonea ad attribuire data certa alla documentazione prodotta ai fini di provare la proprietà, in capo a del macchinario pignorato. Pt_1
Il Tribunale di Treviso ha analiticamente elencato e valutato la documentazione prodotta da Pt_1
“Non sono infatti opponibili alla Procedura per carenza di data certa (cfr. Cass. s.u.
4213/2013):
- la ft. 60 del 30.08.2013 sub doc 17 e la distinta del bonifico sub doc. 20: priva di valore l'autentica notarile del registro IVA acquisti di WA AL srl del 04.04.22, poiché successiva al pignoramento del 03.05.2021 (cfr. doc. 22);
- il libro cespiti di (cfr. docc. 26-30); Controparte_2
- il libro cespiti di del 2019 e del 2020 (cfr. docc. 24-25); entrambi del tutto Parte_1
sprovvisti di autentica notarile.
La mancanza di documentazione avente data certa anteriore al pignoramento non è contestata nell'atto di impugnazione, ne è contestata invece la sua necessità ai fini dell'accoglimento dell'opposizione.
1° MOTIVO
MANIFESTA ERRONEITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO LADDOVE
AFFERMA CHE L'OPPONENTE NON AVREBBE FORNITO DIMOSTRAZIONE
CHE IL PIGNORAMENTO SIA AVVENUTO IN LUOGO NON RICONDUCIBILE
pag. 5/12 AL DEBITORE - MOTIVAZIONE PERPLESSA E MERAMENTE APPARENTE
DELLA SENTENZA
Il pignoramento, come risulta dal verbale prodotto, è stato eseguito presso l'immobile sito in vicolo Boccacavalla n.6 Montebelluna (TV), presso il quale la debitrice esecutata ha la propria sede legale.
Presso il medesimo immobile, al medesimo numero civico, hanno la loro sede legale,
Cont oltre alla società esecutata anche l'opponente (di seguito, e Parte_1 Pt_1
lo studio professionale C.E.D. s.r.l. (di seguito, CED)
L'immobile è condotto in locazione dalla società con contratto del 12 aprile Pt_1
2016, registrato il 15 aprile 2016 (docc. 2-4).
Il 16 maggio 2016 è stata costituita della quale è socia al 99%. CP_2 Pt_1
Come già rilevato dal giudice di primo grado, il fatto che sia socia al 99% di Pt_1
Cont
“è dato che suffraga un certo grado di commistione tra le due realtà societarie, apparentemente indipendenti”.
chiede che la sentenza venga riformata ritenendo non applicabili, al caso di Pt_1
specie, i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni previsti all'art. 621 c.p.c. in quanto il bene pignorato non si sarebbe trovato né nella casa né nell'azienda del debitore bensì in una parte dell'immobile riservata in via esclusiva alla attività Cont produttiva di e sottratta alla disponibilità di Pt_1
Cont Afferma che avesse una mera domiciliazione presso lo studio professionale C.E.D., non svolgesse alcuna attività economica presso la propria sede legale e non avesse ivi alcun dipendente ed alcun macchinario.
Afferma che “sovente, come nel caso di specie, sede legale e sede operativa non sono Cont rinvenibili nel medesimo luogo” e chiede di provare per testimoni che svolgesse attività di noleggio di carrelli elevatori, operando quale mera intermediaria e non necessitando quindi di alcuno stabilimento produttivo.
A sostegno delle proprie affermazioni, produce mappe dell'immobile nelle quali sono evidenziate ampie aree riservate alla attività produttiva e commerciale di Pt_1
(laboratori, magazzini, sala campioni, carico-scarico, outlet…), graficamente distinte e pag. 6/12 separate rispetto alle aree evidenziate come destinate “prevalentemente” agli uffici di Cont CED, presso i quali era domiciliata Allega inoltre fotografie dello stato dei luoghi Cont e contratto di domiciliazione di presso C.E.D..
Orbene, il motivo è infondato, in quanto parte appellante non ha conseguito la prova del fatto che il pignoramento sia avvenuto in luogo non riconducibile in alcun modo alla debitrice.
Non è prodotto alcun contratto di locazione fra e C.E.D., i locali sono tutti Pt_1
ricompresi in un unico stabile, sono fra di loro comunicanti ed hanno anche un locale comune, costituito da area ristoro.
Le società hanno tutte sede legale al medesimo numero civico e l'esistenza di due ingressi – rimarcata dall'appellante anche con set fotografico - è inconferente in quanto si tratta di un ingresso pedonale e uno carraio al medesimo immobile e numero civico.
In conclusione, nel caso di specie operano le preclusioni probatorie dettate dall'art.621
c.p.c., in quanto i beni pignorati devono intendersi rinvenuti “nella casa o nella azienda del debitore”.
Il 2° MOTIVO e il 3° MOTIVO vengono esaminati congiuntamente:
- ERRATA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 621
C.P.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
- ERRONEITA' DELLA SENTENZA Parte_2
PRETENDE DI FAR DISCENDERE LA SUA TITOLARITA' SUL
[...]
DALLA CIRCOSTANZA CHE L'OGGETTO SOCIALE CP_11
DI LTS SRL NON INCLUDE UN'ATTIVITA' CHE PREVEDA L'UTILIZZO
DEL MACCHINARIO PIGNORATO
Parte appellante, in via subordinata, si duole della mancata applicazione dell'eccezione, prevista all'ultima parte dell'art.621 c.p.c., secondo la quale il terzo pignorato può venire ammesso a provare per testimoni (e quindi per presunzioni) la proprietà dei beni rinvenuti “nella casa o nella azienda del debitore” quando “l'esistenza del diritto stesso pag. 7/12 sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
Il motivo di impugnazione è infondato in quanto le circostanze di fatto allegate ad un esame approfondito non sono affatto convincenti, per i motivi che seguono.
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha
l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore. Cassazione n. 14873 del 16/11/2000
Sublime non ha prodotto alcuno scritto di data certa anteriore al pignoramento, che consenta di ritenere provata la titolarità del bene pignorato.
Sublime con il secondo e terzo motivo di impugnazione chiede di ammettere la prova per testimoni e per presunzioni della proprietà del macchinario pignorato in applicazione della ipotesi, prevista alla seconda parte dell'art.621 c.p.c., che la proprietà del bene sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
A sostegno di questa affermazione, l'appellante deduce che il bene pignorato è un macchinario funzionale all'attività galvanica di verniciatura, sublimazione e smalti svolta da in quanto utilizzato per sublimare suole in gomma, piatti e altri Parte_1
prodotti e per trasferire a caldo un disegno creato al computer. L'appellante sottolinea
Cont come le funzionalità del bene pignorato siano inutilizzabili da in quanto totalmente estranee agli scopi previsti dall'oggetto sociale della debitrice pignorata consistente nel noleggio, produzione e commercializzazione di carrelli elevatori e componenti per l'industria meccanica leggera.
Il motivo non è fondato.
pag. 8/12 Correttamente la sentenza appellata richiama la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 621 c.p.c.: La ratio di tale norma è quella di evitare facili collusioni tra il terzo opponente e l'esecutato, volte a sottrarre fraudolentemente beni dal patrimonio del debitore per soddisfare i creditori.
La Corte Costituzionale si è pronunziata per la legittimità delle limitazioni probatorie di cui all'art.621 c.p.c. sotto il profilo del diritto di difesa ritenendo che tale norma “si inquadra, come più volte sottolineato, in un sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti situazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei limiti autorizzati dalla legge” (Corte Cost. 307/1995, conf. ordinanze n.184 del 1970, n.223 del 1974; n. 233 del 1986);
Nel caso di specie – rispetto alla mera valutazione di “verosimiglianza” alla quale è chiamato il giudicante – il Collegio osserva quanto segue: il giudizio di verosimiglianza, considerata la ratio della norma, può prendere in considerazione anche i collegamenti fra le società del debitore e del terzo. Nel caso di specie, la stretta correlazione fra le società consente di ritenere sia piuttosto
Cont
“verosimile” una gestione sostanzialmente unitaria delle tre società Sublime, e
C.E.D., volte ad esercitare un'unica attività produttiva (quella di . Pt_1
Le società sono strettamente collegate fra di loro, in quanto è socia al 99% di Pt_1
Cont Cont e e C.E.D. hanno il medesimo legale rappresentante.
Sussistono elementi oggettivi tali da suffragare quella commistione tra le realtà societarie, apparentemente indipendenti, che la ratio della norma mira a tutelare al fine di evitare facili collusioni con sottrazione di beni dal patrimonio del debitore.
Cont Infatti, sin dalla sua costituzione è stata domiciliata presso lo studio professionale
C.E.D., come da contratto di domiciliazione del 16 maggio 2016, e non risulta dalla visura in atti che abbia la disponibilità di alcuna altra sede per l'esercizio della sua attività produttiva.
pur affermando in generale che le società possono ben avere sede legale in Pt_1 luogo diverso dall'azienda, non fornisce alcuna indicazione rispetto ad una diversa sede pag. 9/12 Cont operativa dell'azienda; nella visura camerale di non è indicato alcun suo stabilimento o sede secondaria;
le stesse circostanze dedotte nella prova orale, lungi dal fornire la prova della proprietà del macchinario in questione, mirerebbero a dimostrare
Cont che non aveva personale operativo presso la sede legale e che operava quale mera intermediaria, a ulteriore conferma della promiscuità fra le aziende.
Non vi è alcuna evidenza di acquisto di beni volti ad esercitare l'attività che costituiscono l'oggetto societario: LTS è stata posta in liquidazione volontaria poco più di un anno dopo la sua costituzione, in data 8 giugno 2017, con debiti prevalentemente verso fornitori, come risulta dai bilanci prodotti.
Dal libro cespiti di LTS prodotto risultano tuttavia, sin dalla sua costituzione, quali costi ammortizzabili unicamente le spese di costituzione della società (2016, 2017, 2018,
2019 e 2020) e nessuna spesa relativa a macchinari o immobilizzazioni materiali.
Cont Tale documentazione è prodotta da per dimostrare che non sia proprietaria Pt_1
del macchinario assoggettato ad esecuzione forzata, presente invece nel proprio libro cespiti.
Si osserva, tuttavia, che il libro cespiti è privo di data certa e, come tale, non essendo opponibile al fallimento, non è idoneo a vincere la presunzione di appartenenza del
Cont macchinario pignorato a presunzione che poteva essere superata dalla positiva dimostrazione dell'appartenenza in capo a del macchinario stesso. Pt_1
Cont La affermata esistenza di rilevanti passività di verso i fornitori – nonostante la sua sostanziale inattività - costituisce un ulteriore elemento presuntivo nel senso della
Cont verosimiglianza dell'intervenuto acquisto del bene da parte di
Dal complesso degli elementi sopra riportati emerge pertanto, in conclusione,
l'inapplicabilità della eccezione di cui alla seconda parte dell'art.621 c.p.c. Come riportato nella sentenza impugnata, la proprietà del bene prescinde logicamente dall'utilizzo che ne possa fare la medesima società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.
Ad abundantiam si osserva come uno stretto collegamento societario vi sia anche tra con sede legale in OV (proprietaria di altri quattro Controparte_12
macchinari contestualmente assoggettati a pignoramento nell'interesse del LI)
Cont che vede quale legale rappresentante , liquidatore di Parte_3
pag. 10/12 Non richiedere, in questo contesto, la prova documentale con data certa della proprietà del bene oggetto di pignoramento apparirebbe infine andare in senso contrario alla ratio sottesa alle limitazioni probatorie di cui all'art.621 c.p.c.
4° MOTIVO
SULLE SPESE LEGALI LIQUIDATE CON LA SENTENZA IMPUGNATA
Con il quarto motivo l'appellante si duole della propria condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal . CP_1
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese.
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio delle parti appellate, nulla va disposto per la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2024 nei confronti di
[...]
e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Treviso n. 13/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Nulla per le spese di questo grado;
III. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 18/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 241/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott.Caterina Passarelli Presidente
Dott.Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott.Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. GALZIGNATO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, appellante e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito
In riforma della sentenza n. 13/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data
08.01.2024 e pubblicata in data 09.01.2024, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
accertare e dichiarare che il macchinario pignorato Easy A3/2010 PSK 0723-
2010 è di proprietà di e che il non ha diritto di Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare estinta e/o improcedibile la procedura esecutiva R.G.E. 961/2021 limitatamente al bene di proprietà di ed inibire il compimento di ulteriori Parte_1 atti esecutivi;
condannare il alla restituzione in favore della Controparte_1 proprietaria del macchinario pignorato in data 03.05.2021 o, in caso di Parte_1 avvenuta vendita, condannare il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 la somma ricavata dalla vendita all'asta del macchinario in considerazione.
[...]
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. del 15.02.2023, di seguito riportate:
«Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato dall'Ufficiale Giudiziario in data 03.05.2021 si trovava nella porzione dell'immobile, evidenziata in giallo nella planimetria che si rammostra al teste (docc. 35, 35a, 35b), sito in Montebelluna (TV), Vicolo Boccacavalla n. 6, adibito a stabilimento artigianale/produttivo occupato da Parte_1
2) Vero che le fotografie che si rammostrano al teste (docc. 36-40) ritraggono il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato in data 03.05.2021, e il luogo in cui lo stesso si tro-vava al momento del pignoramento e dove tutt'ora si trova.
3) Vero che gli uffici occupati da CED RL alla data del 03.05.2021 in cui è stato effettuato il pignoramento sono quelli raffigurati in verde nella planimetria che si rammostra al teste (cfr. doc. 35) e ritratti nelle fotografie che si rammostrano al teste
(docc. 41-62).
4) Vero che è fatto divieto ai dipendenti di CED RL di accedere allo stabilimento produttivo di come si evince dalle fotografie ritraenti il cartello affisso alla Parte_1 porta che dalla zona ristoro consente di accedere allo stabilimento di che si Parte_1 rammostrano al teste (docc. 63-73) unitamente alla planimetria dei luoghi (cfr. doc.
35).
5) Vero che l'ingresso agli uffici di CED RL è quello ritratto dalle fotografie che si rammo-strano al teste (docc. 74-80).
6) Vero che l'ingresso allo stabilimento di è quello ritratto dalle fotografie Parte_1 che si rammostrano al teste (docc. 81-91).
7) Vero che gli ingressi dello stabilimento di e degli Uffici di CED RL sono Parte_1 separati.
8) Vero che l'area delimitata in giallo nella planimetria e raffigurata dalle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 35, 35a e docc. 92-109) costituisce lo stabilimento produttivo di ed è utilizzata in via esclusiva dalla medesima. Parte_1
9) Vero che ora in liquidazione ha la propria sede legale presso gli uffici di CP_2
CED RL e mai ha svolto alcuna attività nello stabilimento produttivo di Parte_1
10) Vero che ora in liquidazione svolgeva attività di noleggio di carrelli CP_2 elevatori, operando quale mera intermediaria e non necessitando quindi di alcuno stabilimento produttivo.
11) Vero che il macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010 pignorato in data
03.05.2021, raffigurato dalle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 36-40) serve
pag. 2/12 per effettuare l'operazione di sublimazione, procedimento di stampa indiretta, utilizzato prevalentemente per la decorazione di tessuti sintetici in fibra di poliestere, elastam e microfibra. 12) Vero che (già WA , in data 30.08.2013, ha acquistato da Parte_1 CP_3
WA RL il macchinario per sublimazione Easy A3/2010 PSK 0723-2010 al prezzo di
€4.350,00 oltre IVA, come da fattura n. 60/2013 del 30.08.2013 di € 23.401,40 (doc. 17
– trattasi del macchinario indicato nella fattura sub 2). 13) Vero che il fatto che sia proprietaria del macchinario Easy A3/2010 Parte_1
PSK 0723-2010 risulta anche dal libro cespiti 2013 di WA AL RL (doc. 23, pag.
2), dal libro cespiti di al 31.12.2019 (doc. 24 – pag. 10) e da quello relativo Parte_1 all'esercizio chiuso al 31.12.2020 (doc. 25 - pag. 9).
14) Vero che nei libri cespiti 2016-2020 di (docc. 26-30) non risulta riportato il CP_4 macchinario Easy A3/2010 PSK 0723-2010.
15) Vero che nei bilanci afferenti agli di esercizi 2018 e 2019 di Controparte_2 depositati presso il Registro imprese (docc. 31, 32), il macchinario Easy A3/2010 PSK
0723- 2010 non risulta. Invero, alle pagg. 3 e 6 dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al
31.12.2018 e al 31.12.2019 sono rinvenibili sono immobilizzazioni immateriali, mentre, ove fosse stata proprietaria dei beni mobili, la sezione dello stato patrimoniale CP_2 avrebbe dovuto prevedere la voce BII “immobilizzazioni materiali”, secondo quanto previsto dall'art. 2424 c.c. Si indicano quali testi i signori:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Controparte_5
- , residente in 31044 – Montebelluna (TV), Via Monte Civetta n. Controparte_6
20;
- , residente in [...]; CP_7
- residente in 35018 San Martino di Lupari (PD) - Vicolo Santa Controparte_8
Bertilla n. 6;
- , residente in [...]; CP_9
- , residente in [...]10.» Controparte_10
In ogni caso
Con vittoria di spese sia del primo grado di giudizio, compreso il giudizio cautelare, che del presente grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.13/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione di terzo proposta da ai sensi dell'art.619 c.p.c. e affermava Parte_1
il diritto di (di seguito, il ) di assoggettare Controparte_1 CP_1 all'azione esecutiva il macchinario EASY A3/2010 PSK 0723-2010.
pag. 3/12 Detto macchinario in data 3 maggio 2021 veniva fatto oggetto di pignoramento mobiliare in seno al giudizio n. RGE 961/2021 promosso dal LI avverso
[...]
, sulla base di titolo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Treviso n.2126/2020.
Avverso detto pignoramento, proponeva istanza di sospensione della Pt_1
espropriazione che veniva rigettata sia con ordinanza del GE del 22 marzo 2022 sia, a seguito di reclamo, con ordinanza Collegiale del 24 maggio 2022.
Sublime instaurava quindi avanti al Tribunale di Treviso giudizio di opposizione di terzo ex art.619 c.p.c.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree CP_1
mentre il debitore esecutato, , rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Treviso, a conclusione del giudizio di primo grado, rigettava l'opposizione con sentenza n.13/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024.
Avverso tale sentenza proponeva appello proponendo quattro motivi di Parte_1
impugnazione.
Il nella fase di appello rimaneva contumace nonostante regolare notifica, CP_1 avvenuta via PEC in data 8 febbraio 2024 all'indirizzo indicato dal difensore presso cui era domiciliata. Controparte_1
Il debitore esecutato, , rimaneva contumace anche in grado di Controparte_2 appello, nonostante regolare notifica eseguita via PEC all'indirizzo estratto dal Registro
INI-PEC.
L'appello non è fondato.
La sentenza del Tribunale di Treviso n.13/2024 non è stata impugnata in punto mancanza di prova della proprietà del macchinario pignorato tramite documentazione avente data certa anteriore al pignoramento.
Come osservato dal Tribunale di Treviso, “difettando del tutto la prova a monte della altruità del bene pignorato, è superflua l'indagine a valle, volta ad accertare la
pag. 4/12 dimostrazione del titolo in forza del quale i beni del terzo si trovavano presso il debitore (c.d. prova dell'affidamento) che - peraltro – l'opponente neppure prospetta”.
Si osserva che il , rimasto contumace in questa sede, in primo grado aveva CP_1 contestato l'opponibilità a sé di tutta la documentazione dimessa da sotto un Pt_1
duplice profilo:
i. perché priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (29.05.2019).
ii. perché priva di data certa anteriore al pignoramento (3 .05.2021).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nel caso di specie, “l'assolvimento di tale onere probatorio difetta totalmente nel caso di specie” e non sussista alcuna circostanza, tipizzata o meno, idonea ad attribuire data certa alla documentazione prodotta ai fini di provare la proprietà, in capo a del macchinario pignorato. Pt_1
Il Tribunale di Treviso ha analiticamente elencato e valutato la documentazione prodotta da Pt_1
“Non sono infatti opponibili alla Procedura per carenza di data certa (cfr. Cass. s.u.
4213/2013):
- la ft. 60 del 30.08.2013 sub doc 17 e la distinta del bonifico sub doc. 20: priva di valore l'autentica notarile del registro IVA acquisti di WA AL srl del 04.04.22, poiché successiva al pignoramento del 03.05.2021 (cfr. doc. 22);
- il libro cespiti di (cfr. docc. 26-30); Controparte_2
- il libro cespiti di del 2019 e del 2020 (cfr. docc. 24-25); entrambi del tutto Parte_1
sprovvisti di autentica notarile.
La mancanza di documentazione avente data certa anteriore al pignoramento non è contestata nell'atto di impugnazione, ne è contestata invece la sua necessità ai fini dell'accoglimento dell'opposizione.
1° MOTIVO
MANIFESTA ERRONEITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO LADDOVE
AFFERMA CHE L'OPPONENTE NON AVREBBE FORNITO DIMOSTRAZIONE
CHE IL PIGNORAMENTO SIA AVVENUTO IN LUOGO NON RICONDUCIBILE
pag. 5/12 AL DEBITORE - MOTIVAZIONE PERPLESSA E MERAMENTE APPARENTE
DELLA SENTENZA
Il pignoramento, come risulta dal verbale prodotto, è stato eseguito presso l'immobile sito in vicolo Boccacavalla n.6 Montebelluna (TV), presso il quale la debitrice esecutata ha la propria sede legale.
Presso il medesimo immobile, al medesimo numero civico, hanno la loro sede legale,
Cont oltre alla società esecutata anche l'opponente (di seguito, e Parte_1 Pt_1
lo studio professionale C.E.D. s.r.l. (di seguito, CED)
L'immobile è condotto in locazione dalla società con contratto del 12 aprile Pt_1
2016, registrato il 15 aprile 2016 (docc. 2-4).
Il 16 maggio 2016 è stata costituita della quale è socia al 99%. CP_2 Pt_1
Come già rilevato dal giudice di primo grado, il fatto che sia socia al 99% di Pt_1
Cont
“è dato che suffraga un certo grado di commistione tra le due realtà societarie, apparentemente indipendenti”.
chiede che la sentenza venga riformata ritenendo non applicabili, al caso di Pt_1
specie, i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni previsti all'art. 621 c.p.c. in quanto il bene pignorato non si sarebbe trovato né nella casa né nell'azienda del debitore bensì in una parte dell'immobile riservata in via esclusiva alla attività Cont produttiva di e sottratta alla disponibilità di Pt_1
Cont Afferma che avesse una mera domiciliazione presso lo studio professionale C.E.D., non svolgesse alcuna attività economica presso la propria sede legale e non avesse ivi alcun dipendente ed alcun macchinario.
Afferma che “sovente, come nel caso di specie, sede legale e sede operativa non sono Cont rinvenibili nel medesimo luogo” e chiede di provare per testimoni che svolgesse attività di noleggio di carrelli elevatori, operando quale mera intermediaria e non necessitando quindi di alcuno stabilimento produttivo.
A sostegno delle proprie affermazioni, produce mappe dell'immobile nelle quali sono evidenziate ampie aree riservate alla attività produttiva e commerciale di Pt_1
(laboratori, magazzini, sala campioni, carico-scarico, outlet…), graficamente distinte e pag. 6/12 separate rispetto alle aree evidenziate come destinate “prevalentemente” agli uffici di Cont CED, presso i quali era domiciliata Allega inoltre fotografie dello stato dei luoghi Cont e contratto di domiciliazione di presso C.E.D..
Orbene, il motivo è infondato, in quanto parte appellante non ha conseguito la prova del fatto che il pignoramento sia avvenuto in luogo non riconducibile in alcun modo alla debitrice.
Non è prodotto alcun contratto di locazione fra e C.E.D., i locali sono tutti Pt_1
ricompresi in un unico stabile, sono fra di loro comunicanti ed hanno anche un locale comune, costituito da area ristoro.
Le società hanno tutte sede legale al medesimo numero civico e l'esistenza di due ingressi – rimarcata dall'appellante anche con set fotografico - è inconferente in quanto si tratta di un ingresso pedonale e uno carraio al medesimo immobile e numero civico.
In conclusione, nel caso di specie operano le preclusioni probatorie dettate dall'art.621
c.p.c., in quanto i beni pignorati devono intendersi rinvenuti “nella casa o nella azienda del debitore”.
Il 2° MOTIVO e il 3° MOTIVO vengono esaminati congiuntamente:
- ERRATA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 621
C.P.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
- ERRONEITA' DELLA SENTENZA Parte_2
PRETENDE DI FAR DISCENDERE LA SUA TITOLARITA' SUL
[...]
DALLA CIRCOSTANZA CHE L'OGGETTO SOCIALE CP_11
DI LTS SRL NON INCLUDE UN'ATTIVITA' CHE PREVEDA L'UTILIZZO
DEL MACCHINARIO PIGNORATO
Parte appellante, in via subordinata, si duole della mancata applicazione dell'eccezione, prevista all'ultima parte dell'art.621 c.p.c., secondo la quale il terzo pignorato può venire ammesso a provare per testimoni (e quindi per presunzioni) la proprietà dei beni rinvenuti “nella casa o nella azienda del debitore” quando “l'esistenza del diritto stesso pag. 7/12 sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
Il motivo di impugnazione è infondato in quanto le circostanze di fatto allegate ad un esame approfondito non sono affatto convincenti, per i motivi che seguono.
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha
l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore. Cassazione n. 14873 del 16/11/2000
Sublime non ha prodotto alcuno scritto di data certa anteriore al pignoramento, che consenta di ritenere provata la titolarità del bene pignorato.
Sublime con il secondo e terzo motivo di impugnazione chiede di ammettere la prova per testimoni e per presunzioni della proprietà del macchinario pignorato in applicazione della ipotesi, prevista alla seconda parte dell'art.621 c.p.c., che la proprietà del bene sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
A sostegno di questa affermazione, l'appellante deduce che il bene pignorato è un macchinario funzionale all'attività galvanica di verniciatura, sublimazione e smalti svolta da in quanto utilizzato per sublimare suole in gomma, piatti e altri Parte_1
prodotti e per trasferire a caldo un disegno creato al computer. L'appellante sottolinea
Cont come le funzionalità del bene pignorato siano inutilizzabili da in quanto totalmente estranee agli scopi previsti dall'oggetto sociale della debitrice pignorata consistente nel noleggio, produzione e commercializzazione di carrelli elevatori e componenti per l'industria meccanica leggera.
Il motivo non è fondato.
pag. 8/12 Correttamente la sentenza appellata richiama la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 621 c.p.c.: La ratio di tale norma è quella di evitare facili collusioni tra il terzo opponente e l'esecutato, volte a sottrarre fraudolentemente beni dal patrimonio del debitore per soddisfare i creditori.
La Corte Costituzionale si è pronunziata per la legittimità delle limitazioni probatorie di cui all'art.621 c.p.c. sotto il profilo del diritto di difesa ritenendo che tale norma “si inquadra, come più volte sottolineato, in un sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti situazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei limiti autorizzati dalla legge” (Corte Cost. 307/1995, conf. ordinanze n.184 del 1970, n.223 del 1974; n. 233 del 1986);
Nel caso di specie – rispetto alla mera valutazione di “verosimiglianza” alla quale è chiamato il giudicante – il Collegio osserva quanto segue: il giudizio di verosimiglianza, considerata la ratio della norma, può prendere in considerazione anche i collegamenti fra le società del debitore e del terzo. Nel caso di specie, la stretta correlazione fra le società consente di ritenere sia piuttosto
Cont
“verosimile” una gestione sostanzialmente unitaria delle tre società Sublime, e
C.E.D., volte ad esercitare un'unica attività produttiva (quella di . Pt_1
Le società sono strettamente collegate fra di loro, in quanto è socia al 99% di Pt_1
Cont Cont e e C.E.D. hanno il medesimo legale rappresentante.
Sussistono elementi oggettivi tali da suffragare quella commistione tra le realtà societarie, apparentemente indipendenti, che la ratio della norma mira a tutelare al fine di evitare facili collusioni con sottrazione di beni dal patrimonio del debitore.
Cont Infatti, sin dalla sua costituzione è stata domiciliata presso lo studio professionale
C.E.D., come da contratto di domiciliazione del 16 maggio 2016, e non risulta dalla visura in atti che abbia la disponibilità di alcuna altra sede per l'esercizio della sua attività produttiva.
pur affermando in generale che le società possono ben avere sede legale in Pt_1 luogo diverso dall'azienda, non fornisce alcuna indicazione rispetto ad una diversa sede pag. 9/12 Cont operativa dell'azienda; nella visura camerale di non è indicato alcun suo stabilimento o sede secondaria;
le stesse circostanze dedotte nella prova orale, lungi dal fornire la prova della proprietà del macchinario in questione, mirerebbero a dimostrare
Cont che non aveva personale operativo presso la sede legale e che operava quale mera intermediaria, a ulteriore conferma della promiscuità fra le aziende.
Non vi è alcuna evidenza di acquisto di beni volti ad esercitare l'attività che costituiscono l'oggetto societario: LTS è stata posta in liquidazione volontaria poco più di un anno dopo la sua costituzione, in data 8 giugno 2017, con debiti prevalentemente verso fornitori, come risulta dai bilanci prodotti.
Dal libro cespiti di LTS prodotto risultano tuttavia, sin dalla sua costituzione, quali costi ammortizzabili unicamente le spese di costituzione della società (2016, 2017, 2018,
2019 e 2020) e nessuna spesa relativa a macchinari o immobilizzazioni materiali.
Cont Tale documentazione è prodotta da per dimostrare che non sia proprietaria Pt_1
del macchinario assoggettato ad esecuzione forzata, presente invece nel proprio libro cespiti.
Si osserva, tuttavia, che il libro cespiti è privo di data certa e, come tale, non essendo opponibile al fallimento, non è idoneo a vincere la presunzione di appartenenza del
Cont macchinario pignorato a presunzione che poteva essere superata dalla positiva dimostrazione dell'appartenenza in capo a del macchinario stesso. Pt_1
Cont La affermata esistenza di rilevanti passività di verso i fornitori – nonostante la sua sostanziale inattività - costituisce un ulteriore elemento presuntivo nel senso della
Cont verosimiglianza dell'intervenuto acquisto del bene da parte di
Dal complesso degli elementi sopra riportati emerge pertanto, in conclusione,
l'inapplicabilità della eccezione di cui alla seconda parte dell'art.621 c.p.c. Come riportato nella sentenza impugnata, la proprietà del bene prescinde logicamente dall'utilizzo che ne possa fare la medesima società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.
Ad abundantiam si osserva come uno stretto collegamento societario vi sia anche tra con sede legale in OV (proprietaria di altri quattro Controparte_12
macchinari contestualmente assoggettati a pignoramento nell'interesse del LI)
Cont che vede quale legale rappresentante , liquidatore di Parte_3
pag. 10/12 Non richiedere, in questo contesto, la prova documentale con data certa della proprietà del bene oggetto di pignoramento apparirebbe infine andare in senso contrario alla ratio sottesa alle limitazioni probatorie di cui all'art.621 c.p.c.
4° MOTIVO
SULLE SPESE LEGALI LIQUIDATE CON LA SENTENZA IMPUGNATA
Con il quarto motivo l'appellante si duole della propria condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal . CP_1
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese.
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio delle parti appellate, nulla va disposto per la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2024 nei confronti di
[...]
e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Treviso n. 13/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Nulla per le spese di questo grado;
III. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 18/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 12/12