CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato ad [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 C.F._5
tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella via Versilia n°2, presso lo studio dell'avv. Mauceri Marcello che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellanti
E
(già e prima ancora Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
elettivamente domiciliata in Palermo, via Papireto 26, presso lo studio dell'avv. Azzaretto Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto giusta procura in atti;
opposta
E
con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_4 quale mandataria di " Controparte_5 Controparte_6
con unico socio, (già " );
[...] Controparte_7
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del 17 Gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 105/2022 pubblicata il 25/01/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 1620/2017, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 860/2017 emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.3.2017 ed ha condannato gli odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di n.q. di cessionaria del credito, della somma di € 37.238,90 oltre Controparte_4 interessi al saggio convenzionale a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al giorno dell'effettivo pagamento;
ha, altresì, condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della misura di 2/3 delle spese di lite liquidate in Controparte_2 complessivi € 3.532,00 oltre accessori di legge, compensando la restante frazione;
ha condannato, altresì, gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della misura di Controparte_4
2/3 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.532,00, oltre accessori di legge, compensando la restante frazione;
ha posto le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti nella misura del 50% e del e di Controparte_2 CP_4 nella misura del 25% ciascuna.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti lamentandone l'erroneità sotto diversi profili.
Hanno resistito al gravame , già , giusto atto di Controparte_1 Controparte_2 fusione del 12 aprile 2022, a rogito del Notaio Dott. iscritto nel Collegio Notarile Persona_1 di Milano, (rep. 6926/racc. 3496), con cui " o, in forma Controparte_8 abbreviata, " o " è stata fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_9
, con decorrenza dal 24/04/2022 che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., Controparte_10
è subentrata – ipso iure - in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo alla Società Incorporata, nonché nella qualità di cui in epigrafe, insistendo per la conferma della Controparte_5 decisione impugnata.
Con le note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 17 Gennaio 2025, parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e/o attiva nonché della titolarità a contraddire in capo all'appellata per essa di recisando, Controparte_4 Controparte_5 in sede di comparsa conclusionale, che la cessionaria si sia limitata a dare prova della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei rapporti giuridici facenti capo alla cedente, mentre alcuna prova è stata fornita dell'inclusione del credito vantato da quest'ultima nei confronti degli opponenti nella cessione stessa.
Nello stesso termine, le parti hanno precisato le conclusioni, sicchè la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate per contrasto con norme imperative, in quanto a loro dire attuative di intese illecite secondo la L. 287/1990 (cd. Legge antitrust).
2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi pattuiti e applicati.
Preliminarmente, occorre precisare che con l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di note di trattazione scritta depositate il 16.01.2025, gli appellanti non hanno contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, ma si sono limitati ad eccepire che la cessionaria non avesse provato l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti. Non si pone, pertanto, una questione di difetto di legittimazione ad agire della società intervenuta, la quale ha peraltro depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La questione sollevata dagli appellanti, avendo ad oggetto la fondatezza delle domande fatte proprie dalla società intervenuta, avrebbe pertanto dovuto essere formulata tempestivamente alla prima udienza utile successiva al suo intervento nel primo grado di giudizio. Poiché, invece, nulla è stato dedotto sul punto dagli appellanti, deve ritenersi che gli stessi abbiano implicitamente riconosciuto la titolarità in capo alla cessionaria del diritto in base al quale ha agito (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24047).
Ad ogni modo, poiché la creditrice originaria è parte del giudizio, la sentenza è comunque utilmente resa nei confronti della stessa.
1.Il primo motivo di appello è infondato.
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio intende dare continuità (v. Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n.30383), la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme CP_11 ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Nel caso di specie, possono ritenersi ritualmente acquisiti in giudizio soltanto i negozi fideiussori, non anche lo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust, né il provvedimento della BA d'TA.
Ad ogni modo, non è superfluo precisare che i contratti di fideiussione “a valle” dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione (circostanza nel caso di specie non provata).
Peraltro, la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto a valle richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: a) l'esistenza del provvedimento della BA d'TA; b) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
3) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
4) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
5) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (v. ex multis Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene nel caso di specie è assorbente rilevare che, benché gli appellanti indichino le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della BA d'TA (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deducono alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non hanno neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. Anzi vi è prova che le fideiussioni oggetto di causa siano state sottoscritte in data successiva (2009), con la conseguenza che il richiamo al provvedimento predetto non ha alcun rilievo ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità che va, pertanto, anche in questa sede rigettata.
2.Il secondo motivo di appello è anche infondato.
Come noto, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, assumono rilievo esclusivo le previsioni contenute nel contratto scritto. Nel caso che ci occupa, la CTU espletata nel primo grado di giudizio ha esaminato il contratto di conto corrente agli atti e le successive variazioni contrattuali, tenendo conto sia degli interessi intra-fido pattuito che di quelli extra-fido, sebbene non sia stato depositato alcun contratto di affidamento e sebbene dal contratto di conto corrente fosse desumibile unicamente il tasso di interesse extra-fido, non anche le restanti condizioni economiche (quale ad esempio la commissione extra-fido che, appunto, in assenza di espressa previsione contrattuale è stata espunta dal calcolo delle somme ancora dovute dal correntista in favore della BA. Cfr. pag. 12 relazione CTU depositata il 23/10/2019: “l'analisi dei documenti depositati agli atti ha consentito di accertare, inoltre, che l'istituto di credito ha applicato una commissione sul fido accordato trimestrale pari allo 0,50% corrispondente al 2,00% nominale annuale nominale e sua volta corrispondente al 2,015% effettivo annuale sebbene, sulla base dei documenti depositati agli atti, la stessa non sia mai stata formalizzata con un atto scritto. Sulla base dei suddetti dati il tasso di interesse pattuito comprensivo di
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” è pari a 18,55156%”)
Ebbene, tali essendo i fatti di causa, deve concordarsi con il Giudice di primo grado in ordine all'inutilizzabilità dei calcoli posti in essere dal CTU nelle prime due stesure della sua relazione, dalle quali ha espunto l'applicazione degli interessi in alcuni periodi contrattuali assumendone l'usurarietà non sulla base di quanto pattuito, ma sulla base degli addebiti concretamente applicati in corso di rapporto.
Occorre, peraltro, rammentare che in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/09/2017, n.21470). Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha ricalcolato i rapporti dare/avere tra le parti recependo i conteggi di cui all'integrazione peritale depositata in data 14/01/2022 e dalla quale si evince che il TEGM del contratto di conto corrente originario e delle sue successive variazioni non ha superato il TSU.
L'appello è, pertanto, rigettato.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti al pagamento, nei confronti di , delle Controparte_1 spese di questo grado di giudizio che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge;
- Condanna gli appellanti al pagamento, nei confronti di nella spiegata Controparte_5 qualità, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 12/06/2025.
Palermo, 13/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo