Decreto cautelare 4 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5840 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “ Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza ”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. DE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 6 ottobre e depositato il 3 novembre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Sindaco del comune di Marcianise, esercitando il potere previsto dall’articolo 54 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ha ordinato di eseguire “ ad horas ” gli interventi occorrenti a “ ripristinare lo stato di sicurezza ” “ relativamente all’impianto di approvvigionamento del gas ” dell’immobile sito in via Caserta, presentando all’amministrazione entro 5 giorni un progetto d’intervento sottoscritto da un tecnico abilitato da eseguirsi entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza ad opera di “ idonea impresa di costruzioni/impianti ”. Il provvedimento si basa sugli esiti di un sopralluogo eseguito il 16 maggio 2025 da personale del comune nel corso del quale era risultato che: a) i locali nell’interrato adibiti a box auto presentavano “ in alcuni punti evidenti segni di infiltrazioni d’acqua ” e fenomeni di “ sfondellamento ” legati probabilmente a “ difetti attribuibili alle tubazioni discendenti per lo scarico delle acque piovane e fognarie ”; b) un’unità immobiliare sita nel locale sottotetto presentava infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura; c) nella pertinenza annessa all’abitazione di un condomino era stato eseguito un “ saggio ” dal quale era risultato che “ appena al di sotto della pavimentazione ” erano collocate “ varie linee portanti per l’approvvigionamento idrico alle varie utenze condominiali e una linea sovrapposta di gas metano, che dal vano di collocazione dei vari contatori attraversa tale area pertinenziale ”.
Di qui il ricorso all’esame con il quale il condominio ricorrente denuncia che l’ordinanza contingibile e urgente impugnata è illegittima: 1) per violazione dell’articolo 107 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto le opere di messa in sicurezza ordinate dal Sindaco avrebbe dovuto essere disposte, previa adeguata istruttoria, dal personale burocratico del comune utilizzando gli “ ordinari strumenti giuridici apprestati dall’ordinamento ”; 2) per violazione degli articoli 50 e 54, comma 4, d.lg. n. 267 citato, in quanto difettano nella fattispecie i presupposti di contingibilità e urgenza richiesti affinché il Sindaco possa esercitare il potere di ordinanza ivi previsto; 3) per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto l’immobile è dotato di certificato di agibilità rilasciato dallo stesso comune e, quindi, deve presumersi che esso sia stato realizzato nel rispetto di tutte le normative disciplinanti l’edificazione e la realizzazione degli impianti (ivi previsto l’impianto del gas); il provvedimento impugnato non spiegherebbe le ragioni per le quali l’esistenza del certificato di agibilità non sia stata considerata e sia stata ignorata la “ presunzione di conformità ” che dal rilascio del certificato conseguirebbe; 4) per difetto di istruttoria e presupposti, in quanto i soggetti che hanno eseguito il sopralluogo del 18 maggio 2025 (sopralluogo i cui esiti costituiscono l’unico presupposto del provvedimento) era privo delle qualifiche professionali richieste per verificare la conformità degli impianti e la loro sicurezza; 5) per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, in quanto per la messa in sicurezza dell’impianto sono stati assegnati termini incongrui (in pratica talmente brevi da non consentire lo svolgimento delle attività prescritte, cioè la progettazione degli interventi e la loro realizzazione a mezzo di impresa specializzata).
Il comune di Marcianise resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 2878 del 19 novembre 2025 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondate e assorbenti risultano infatti le censure con le quali viene denunciata la violazione delle disposizioni dell’articolo 54 d.lg. n. 267 del 2000, cioè le disposizioni che regolano l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco.
I poteri di ordinanza in questione costituiscono, come è noto, “ valvole di sicurezza ” del sistema, cioè poteri extra ordinem coi quali – in presenza di situazioni di emergenza e pericolo non tipizzate e non fronteggiabili con gli ordinari strumenti offerti dall’ordinamento – il Sindaco può adottare misure eccezionali, anche in deroga a disposizioni di legge (salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento), per eliminare il pericolo (nelle materie di competenza locale o statale; cfr. rispettivamente articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lg. n. 267). Si tratta quindi di un potere eccezionale, tanto più che esso integra anche una deroga al principio della separazione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo degli enti locali) e i poteri di gestione (spettanti in base all’articolo 107 d.lg. n. 267 al personale burocratico).
L’esercizio di questi poteri presuppone quindi “ la necessità, intesa come l'assenza di rimedi tipici sufficienti, l'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento, e l'effettiva attualità del pericolo al momento dell'adozione del provvedimento ” (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2025, n. 2276) e questi presupposti devono essere accertati attraverso un’istruttoria dei cui esiti la motivazione del provvedimento deve puntualmente dar conto.
Nel caso all’esame questi presupposti non sono presenti o comunque la loro presenza non risulta essere stata accertata. Premesso che l’impianto del gas del condominio ricorrente non è “ a norma ” (di fatto lo stesso condominio lo ha ammesso, avendo manifestato la disponibilità a eseguire l’intervento di “ messa in sicurezza ” chiedendo tuttavia al comune tempi “ più lunghi ” affinchè fosse possibile programmare l’intervento, cioè selezionare il tecnico progettista e l’impresa esecutrice e far approvare i lavori dall’assemblea condominiale), dal verbale di sopralluogo eseguito non risulta l’esistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica tale da giustificare l’ordine di eseguire la messa in sicurezza nei tempi ristrettissimi previsti dal provvedimento impugnato; la stessa circostanza che il sopralluogo sia stato eseguito il 16 maggio 2025 e il provvedimento rechi la data del 5 agosto 2025 dimostra l’inesistenza di una situazione di imminente pericolo e la possibilità di affrontare la problematica della messa in sicurezza dell’impianto utilizzando gli ordinari strumenti dell’ordinamento e prescrivendo tempi di esecuzione compatibili con la possibilità di permettere la deliberazione delle opere da parte dell’assemblea condominiale.
Quanto precede giustifica l’annullamento dell’ordinanza sindacale.
Il ricorso reca una domanda di risarcimento dei danni formulata nelle conclusioni in modo del tutto generico (quasi come una formula di stile), difettando anche la mera allegazione del danno di cui viene chiesto il ristoro.
Questa domanda va quindi respinta, tanto più che l’efficacia del provvedimento è stata sospesa per effetto del tempestivo riconoscimento della tutela cautelare e, quindi, non si comprende quale danno esso può aver prodotto in capo al ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto in parte. Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Marcianise al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BB, Presidente
DE SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE SO | AR BB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.