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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scotto, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Suria e Francesco Suria
- CONVENUTA -
E
_2
-CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, e la compagnia di assicurazione _2 P_
rappresentando che il 4 agosto 2015, mentre era a bordo del natante di
[...] CP
, assicurato con la , a largo di Milazzo, a causa di un'onda, sobbalzava e
[...] P_ ricadeva immediatamente sul sedile, riportando la frattura del soma D8, per cui era costretta a restare immobilizzata a letto, senza potersi recare a lavoro né ad attendere alle normali attività quotidiane, per cui aveva conseguenze psicologiche e, sottoposta a visita neurologica, le veniva diagnosticata “sindrome ansioso-depressiva reattiva”.
Invocava l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e chiedeva, pertanto, la condanna in solido di e della al risarcimento del danno biologico permanente nella _2 P_ misura del 27%, dell'invalidità temporanea, del danno morale, del danno esistenziale, delle spese mediche ammontanti ad euro 1.968,95, del danno per perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 50% e della capacità lavorativa generica nella misura del 25%, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la che contestava le domande attoree, sfornite di prova;
in P_ subordine, deduceva il caso fortuito, in quanto l'onda anomala non era addebitabile alla condotta dell' . CP
Argomentava l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 414 Codice della navigazione che per attribuire la responsabilità del conducente del natante richiede che la condotta sia dolosa o colposa in forma grave.
In ogni caso contestava l'entità dei danni lamentati.
All'udienza del 3.12.2018 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'11.10.2019 il Giudice ammetteva le prove orali.
All'udienza del 27.10.2020 il Giudice assumeva l'interrogatorio formale del convenuto e la testimonianza di _2 Testimone_1
Alle udienze successive il Giudice assumeva la testimonianza di e di _2 _3
.
[...]
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 23.6.2022 il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice e nominava il dott. . Persona_1
All'udienza dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc, ma la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultava allegata la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto introduttivo al convenuto contumace . _2
Acquisita la pec di avvenuta consegna, all'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché _2 regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
A questo punto va chiarita la normativa applicabile, trattandosi di sinistro verificatosi a bordo di un natante, in quanto parte attrice invoca l'art. 2054 c.c., mentre la compagnia di assicurazione invoca l'applicabilità dell'art. 414 Codice della navigazione.
Orbene, nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. 171/05 che all'art. 40 regola la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di unità da diporto, quale è quella in esame. L'art. 40 del citato decreto richiama la previsione dell'art. 2054 c.c., pertanto, si applica il principio di presunzione ex art. 2054 c.c. in base al quale vige la presunzione di responsabilità per il conducente, salvo che questi provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'art. 414 Codice della navigazione, invocato dalla convenuta compagnia assicurativa, non trova applicazione, in quanto, ritenendo di non discostarsi dal prevalente orientamento della
Suprema Corte, la disciplina sulla navigazione da diporto è speciale rispetto al codice della navigazione, pertanto, il codice della navigazione ha applicazione residuale solo per quegli aspetti e quelle materie che non sono disciplinate dalla normativa sulla navigazione da diporto
(cfr. Cass. n.25771/19). Il trasportato a titolo di cortesia nell'imbarcazione, infatti, è considerato ospite, pertanto, ha diritto al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 2054 c.c.
(Cass. n.25902/13).
pagina 3 di 8 L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che l' abbia fatto tutto il CP possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro sia dovuto a caso fortuito.
In sede di interrogatorio formale, l' ha confermato che giorno 4 agosto 2015 CP
ha effettuato un'uscita in barca a largo di Milazzo con l'imbarcazione di Parte_1
e che nel corso della navigazione un'onda faceva trabalzare lo scafo, _2 per cui la sobbalzava dal sedile su cui era seduta e ricadeva. L' precisava Parte_1 CP che la giornata era molto buona e il mare piuttosto calmo, tuttavia, poiché l'evento si è verificato in prossimità della bocca di uscita dal porto di Milazzo, nonostante procedesse a velocità moderata, un'onda proveniente dalle spalle, probabilmente da una nave in transito o da qualche motoscafo, ha fatto sobbalzare il natante.
Gli altri testi escussi hanno confermato la versione dei fatti fornita dalla e Parte_1 dall' per averla appresa dagli stessi, non essendo presenti nell'imbarcazione. CP
Orbene, la circostanza che l' si trovasse all'uscita dal porto di Milazzo, CP richiedeva maggiore attenzione, in quanto ci sono imbarcazioni in entrata e in uscita, pertanto,
i movimenti dovuti ad imbarcazioni vicine sono facilmente prevedibili.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare il sinistro da parte dell' consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità. CP
Nel caso di specie non appare prospettabile neanche un concorso di colpa della Parte_1 che era seduta nell'imbarcazione sopra un cuscino.
Per queste ragioni va affermata la responsabilità esclusiva di nella _2 verificazione del sinistro.
Il proprietario dell'imbarcazione, , pertanto, va condannato, in solido _2 con la al risarcimento dei danni patiti da nella misura di P_ Parte_1 seguito indicata.
Il CTU dott. , oltre a visitare la perizianda, le ha fatto eseguire esami Persona_1 strumentali (esame radiografico del rachide dorsale e del tratto dorso-lombare) e ha valutato che l'attrice ha riportato:
pagina 4 di 8 -ITA al 100% per 30 giorni (dal 4.8.2015 – data dell'evento - al 2.9.2015 -data della remissione del periodo di riposo assoluto-);
ITP gg.100 (fase sub acuta post traumatica, fortemente sintomatica e limitante la funzionalità, con cure farmacologiche ed ortoseiche, comprensiva di accertamenti strumentali diagnostici e dei vari consulti ortopedici), così suddiviso:
-ITP al 75% gg.34
-ITP al 50% gg. 33
-ITP al 25% gg.33
Il CTU ha ravvisato il nesso di causalità della lesione traumatica a carico del segmento lombare del rachide con il sinistro e l'accurato esame della paziente e della documentazione hanno consentito al consulente di ravvisare, nell'attrice, la persistenza di reliquati anatomo-funzionali fisici e turbe psicogene e un conseguente danno biologico nella misura dell'8%, stima che, sebbene genericamente contestata dal consulente di parte attrice, è ancorata a criteri oggettivi
(le Linee Guida Simla del 2016, il ed 2001, il d.2002). Per_2 Per_3
Il CTU, inoltre, ha valutato congrue le spese mediche documentate, ammontanti ad euro
1.940,00 e vanno, pertanto, anch'esse riconosciute.
Le contestazioni del consulente di parte attrice attengono, piuttosto, al ridotto residuato attribuito alle turbe psicogene, evidenziando che il danno psichico riportato dall'attrice è documentato dalla certificazione del neurologo dott. , che ha riscontrato “disturbo Per_4 dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti con inibizione sul lavoro”.
Il CTU supera in modo motivazione la generica contestazione, evidenziando che la durata dei disturbi psichici insorti a seguito del sinistro, come evento traumatizzante vanno incontro a soluzioni nel tempo, specie se supportate da un adeguato trattamento psico-terapeutico, precisando di avere, attribuito, a tale disturbo post traumatico una percentuale di danno nella misura del 2%. E ciò ha argomentato il CTU sia sulla scorta del colloquio con l'attrice sia sulla scorta dei dati fattuali, in quanto la stessa non ha dovuto affrontare un intervento chirurgico o trattamenti terapeutici dolorosi e la è stata curata in casa, spesso con l'ausilio di Parte_1 specialisti.
pagina 5 di 8 Le conclusioni del CTU, ben motivate e supportate da argomentazioni logiche, sono pienamente condivise dal giudicante.
Il danno subito dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità
(cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dalla viene liquidato in base alla tabella per le lesioni Parte_1 micropermanenti per sinistri stradali ai sensi dell'art. 139 C.d.A., aggiornata al dm 16.7.2024 in quanto l'art. 40 del Codice della nautica da diporto rinvia all'art. 2054 c.c.
Nessun danno per perdita della capacità lavorativa può essere liquidato in assenza di prova specifica e di un conforto documentale nell'espletata consulenza medico legale.
Pertanto, all'attrice spetta la somma di euro 18.547,73, già aggiornata all'attualità, importo così determinato: euro 12.174,72 per danno biologico permanente, euro 4.433,01 per invalidità temporanea (riconoscendo euro 55,24 per ogni giorno di inabilità al 100%), ed euro 1.940,00 per le spese mediche documentate. Detta somma va devalutata all'epoca del sinistro (4.8.2015) in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove articolate in tal senso, va parametrata al tasso di interessi legale.
L'importo di euro 18.547,73, devalutato all'epoca del sinistro, ammonta ad euro 15.495,01.
Su tale somma va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali. L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 20.765,65 (di cui euro 3.228,46 per rivalutazione ed euro 2.032,18 per interessi).
pagina 6 di 8 La e vanno, pertanto, condannati in solido a pagare a P_ _2
, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di euro Parte_1
20.765,65, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La e , essendo soccombenti, vanno condannati a P_ _2 pagare anche le spese processuali.
La e pertanto, vanno condannati a pagare in solido a P_ _2
le spese processuali liquidate in euro 4.799,20 oltre spese generali, iva e Parte_1 cpa, in base al decisum, applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e istruttoria- trattazione e i valori minimi per la fase decisionale, importo così determinato: 545,00 per spese contributo unificato e bollo, euro 27,20 per spese citazione testimoni, euro 919,00 per la fase studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e trattazione ed euro 851,00 per la faase decisionale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della e di P_
. _2
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)dichiara la contumacia di;
_2
2)dichiara che il sinistro si è verificato per colpa di e, per l'effetto, _2 condanna in solido e la a pagare, a , _2 P_ Parte_1
a titolo di risarcimento, la somma di euro 20.765,65, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna in solido la e a pagare, in favore di P_ _2
, le spese processuali, che liquida in euro 4.799,20 oltre spese generali, iva Parte_1
e cpa;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale della e di P_ CP
.
[...]
Così deciso in Messina il 25 giugno 2025
Il Giudice pagina 7 di 8 Maria Militello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scotto, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Suria e Francesco Suria
- CONVENUTA -
E
_2
-CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, e la compagnia di assicurazione _2 P_
rappresentando che il 4 agosto 2015, mentre era a bordo del natante di
[...] CP
, assicurato con la , a largo di Milazzo, a causa di un'onda, sobbalzava e
[...] P_ ricadeva immediatamente sul sedile, riportando la frattura del soma D8, per cui era costretta a restare immobilizzata a letto, senza potersi recare a lavoro né ad attendere alle normali attività quotidiane, per cui aveva conseguenze psicologiche e, sottoposta a visita neurologica, le veniva diagnosticata “sindrome ansioso-depressiva reattiva”.
Invocava l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e chiedeva, pertanto, la condanna in solido di e della al risarcimento del danno biologico permanente nella _2 P_ misura del 27%, dell'invalidità temporanea, del danno morale, del danno esistenziale, delle spese mediche ammontanti ad euro 1.968,95, del danno per perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 50% e della capacità lavorativa generica nella misura del 25%, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la che contestava le domande attoree, sfornite di prova;
in P_ subordine, deduceva il caso fortuito, in quanto l'onda anomala non era addebitabile alla condotta dell' . CP
Argomentava l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 414 Codice della navigazione che per attribuire la responsabilità del conducente del natante richiede che la condotta sia dolosa o colposa in forma grave.
In ogni caso contestava l'entità dei danni lamentati.
All'udienza del 3.12.2018 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'11.10.2019 il Giudice ammetteva le prove orali.
All'udienza del 27.10.2020 il Giudice assumeva l'interrogatorio formale del convenuto e la testimonianza di _2 Testimone_1
Alle udienze successive il Giudice assumeva la testimonianza di e di _2 _3
.
[...]
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 23.6.2022 il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice e nominava il dott. . Persona_1
All'udienza dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc, ma la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultava allegata la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto introduttivo al convenuto contumace . _2
Acquisita la pec di avvenuta consegna, all'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché _2 regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
A questo punto va chiarita la normativa applicabile, trattandosi di sinistro verificatosi a bordo di un natante, in quanto parte attrice invoca l'art. 2054 c.c., mentre la compagnia di assicurazione invoca l'applicabilità dell'art. 414 Codice della navigazione.
Orbene, nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. 171/05 che all'art. 40 regola la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di unità da diporto, quale è quella in esame. L'art. 40 del citato decreto richiama la previsione dell'art. 2054 c.c., pertanto, si applica il principio di presunzione ex art. 2054 c.c. in base al quale vige la presunzione di responsabilità per il conducente, salvo che questi provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'art. 414 Codice della navigazione, invocato dalla convenuta compagnia assicurativa, non trova applicazione, in quanto, ritenendo di non discostarsi dal prevalente orientamento della
Suprema Corte, la disciplina sulla navigazione da diporto è speciale rispetto al codice della navigazione, pertanto, il codice della navigazione ha applicazione residuale solo per quegli aspetti e quelle materie che non sono disciplinate dalla normativa sulla navigazione da diporto
(cfr. Cass. n.25771/19). Il trasportato a titolo di cortesia nell'imbarcazione, infatti, è considerato ospite, pertanto, ha diritto al risarcimento secondo i criteri di cui all'art. 2054 c.c.
(Cass. n.25902/13).
pagina 3 di 8 L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che l' abbia fatto tutto il CP possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro sia dovuto a caso fortuito.
In sede di interrogatorio formale, l' ha confermato che giorno 4 agosto 2015 CP
ha effettuato un'uscita in barca a largo di Milazzo con l'imbarcazione di Parte_1
e che nel corso della navigazione un'onda faceva trabalzare lo scafo, _2 per cui la sobbalzava dal sedile su cui era seduta e ricadeva. L' precisava Parte_1 CP che la giornata era molto buona e il mare piuttosto calmo, tuttavia, poiché l'evento si è verificato in prossimità della bocca di uscita dal porto di Milazzo, nonostante procedesse a velocità moderata, un'onda proveniente dalle spalle, probabilmente da una nave in transito o da qualche motoscafo, ha fatto sobbalzare il natante.
Gli altri testi escussi hanno confermato la versione dei fatti fornita dalla e Parte_1 dall' per averla appresa dagli stessi, non essendo presenti nell'imbarcazione. CP
Orbene, la circostanza che l' si trovasse all'uscita dal porto di Milazzo, CP richiedeva maggiore attenzione, in quanto ci sono imbarcazioni in entrata e in uscita, pertanto,
i movimenti dovuti ad imbarcazioni vicine sono facilmente prevedibili.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare il sinistro da parte dell' consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità. CP
Nel caso di specie non appare prospettabile neanche un concorso di colpa della Parte_1 che era seduta nell'imbarcazione sopra un cuscino.
Per queste ragioni va affermata la responsabilità esclusiva di nella _2 verificazione del sinistro.
Il proprietario dell'imbarcazione, , pertanto, va condannato, in solido _2 con la al risarcimento dei danni patiti da nella misura di P_ Parte_1 seguito indicata.
Il CTU dott. , oltre a visitare la perizianda, le ha fatto eseguire esami Persona_1 strumentali (esame radiografico del rachide dorsale e del tratto dorso-lombare) e ha valutato che l'attrice ha riportato:
pagina 4 di 8 -ITA al 100% per 30 giorni (dal 4.8.2015 – data dell'evento - al 2.9.2015 -data della remissione del periodo di riposo assoluto-);
ITP gg.100 (fase sub acuta post traumatica, fortemente sintomatica e limitante la funzionalità, con cure farmacologiche ed ortoseiche, comprensiva di accertamenti strumentali diagnostici e dei vari consulti ortopedici), così suddiviso:
-ITP al 75% gg.34
-ITP al 50% gg. 33
-ITP al 25% gg.33
Il CTU ha ravvisato il nesso di causalità della lesione traumatica a carico del segmento lombare del rachide con il sinistro e l'accurato esame della paziente e della documentazione hanno consentito al consulente di ravvisare, nell'attrice, la persistenza di reliquati anatomo-funzionali fisici e turbe psicogene e un conseguente danno biologico nella misura dell'8%, stima che, sebbene genericamente contestata dal consulente di parte attrice, è ancorata a criteri oggettivi
(le Linee Guida Simla del 2016, il ed 2001, il d.2002). Per_2 Per_3
Il CTU, inoltre, ha valutato congrue le spese mediche documentate, ammontanti ad euro
1.940,00 e vanno, pertanto, anch'esse riconosciute.
Le contestazioni del consulente di parte attrice attengono, piuttosto, al ridotto residuato attribuito alle turbe psicogene, evidenziando che il danno psichico riportato dall'attrice è documentato dalla certificazione del neurologo dott. , che ha riscontrato “disturbo Per_4 dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti con inibizione sul lavoro”.
Il CTU supera in modo motivazione la generica contestazione, evidenziando che la durata dei disturbi psichici insorti a seguito del sinistro, come evento traumatizzante vanno incontro a soluzioni nel tempo, specie se supportate da un adeguato trattamento psico-terapeutico, precisando di avere, attribuito, a tale disturbo post traumatico una percentuale di danno nella misura del 2%. E ciò ha argomentato il CTU sia sulla scorta del colloquio con l'attrice sia sulla scorta dei dati fattuali, in quanto la stessa non ha dovuto affrontare un intervento chirurgico o trattamenti terapeutici dolorosi e la è stata curata in casa, spesso con l'ausilio di Parte_1 specialisti.
pagina 5 di 8 Le conclusioni del CTU, ben motivate e supportate da argomentazioni logiche, sono pienamente condivise dal giudicante.
Il danno subito dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità
(cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dalla viene liquidato in base alla tabella per le lesioni Parte_1 micropermanenti per sinistri stradali ai sensi dell'art. 139 C.d.A., aggiornata al dm 16.7.2024 in quanto l'art. 40 del Codice della nautica da diporto rinvia all'art. 2054 c.c.
Nessun danno per perdita della capacità lavorativa può essere liquidato in assenza di prova specifica e di un conforto documentale nell'espletata consulenza medico legale.
Pertanto, all'attrice spetta la somma di euro 18.547,73, già aggiornata all'attualità, importo così determinato: euro 12.174,72 per danno biologico permanente, euro 4.433,01 per invalidità temporanea (riconoscendo euro 55,24 per ogni giorno di inabilità al 100%), ed euro 1.940,00 per le spese mediche documentate. Detta somma va devalutata all'epoca del sinistro (4.8.2015) in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove articolate in tal senso, va parametrata al tasso di interessi legale.
L'importo di euro 18.547,73, devalutato all'epoca del sinistro, ammonta ad euro 15.495,01.
Su tale somma va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali. L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 20.765,65 (di cui euro 3.228,46 per rivalutazione ed euro 2.032,18 per interessi).
pagina 6 di 8 La e vanno, pertanto, condannati in solido a pagare a P_ _2
, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di euro Parte_1
20.765,65, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La e , essendo soccombenti, vanno condannati a P_ _2 pagare anche le spese processuali.
La e pertanto, vanno condannati a pagare in solido a P_ _2
le spese processuali liquidate in euro 4.799,20 oltre spese generali, iva e Parte_1 cpa, in base al decisum, applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e istruttoria- trattazione e i valori minimi per la fase decisionale, importo così determinato: 545,00 per spese contributo unificato e bollo, euro 27,20 per spese citazione testimoni, euro 919,00 per la fase studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e trattazione ed euro 851,00 per la faase decisionale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della e di P_
. _2
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)dichiara la contumacia di;
_2
2)dichiara che il sinistro si è verificato per colpa di e, per l'effetto, _2 condanna in solido e la a pagare, a , _2 P_ Parte_1
a titolo di risarcimento, la somma di euro 20.765,65, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna in solido la e a pagare, in favore di P_ _2
, le spese processuali, che liquida in euro 4.799,20 oltre spese generali, iva Parte_1
e cpa;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale della e di P_ CP
.
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Così deciso in Messina il 25 giugno 2025
Il Giudice pagina 7 di 8 Maria Militello
pagina 8 di 8