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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. De Grandi G. presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BONENTE MARTA MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore e chiedendo altresì
l'addebito della separazione al resistente.
Si costituiva ritualmente il resistente contestando la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e proponendo le condizioni per una separazione consensuale
In data 23.04.2024 le parti comparivano di persona all'udienza appositamente,
dando atto nelle more di aver raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione.
In particolare la ricorrente aderiva alle condizioni proposte dal resistente nella comparsa di costituzione e, al contempo, dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione,
In tale occasione il resistente prestava il proprio consenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore delle parti . Persona_1
Alla luce di tali emergenze i difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale
omologasse la separazione sulla base delle condizioni sopra indicate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
pagina 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui in motivazione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. De Grandi G. presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BONENTE MARTA MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore e chiedendo altresì
l'addebito della separazione al resistente.
Si costituiva ritualmente il resistente contestando la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e proponendo le condizioni per una separazione consensuale
In data 23.04.2024 le parti comparivano di persona all'udienza appositamente,
dando atto nelle more di aver raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione.
In particolare la ricorrente aderiva alle condizioni proposte dal resistente nella comparsa di costituzione e, al contempo, dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione,
In tale occasione il resistente prestava il proprio consenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore delle parti . Persona_1
Alla luce di tali emergenze i difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale
omologasse la separazione sulla base delle condizioni sopra indicate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
pagina 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui in motivazione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3