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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 137, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025, vertente TRA
, nato il giorno 1.5.1954 in LETTERE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuliano DI PALMA e dall'avv. Pasquale SORRENTINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in GRAGNANO alla via SAN NICCOLA dei MIRI n.73 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.01.2025 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, Parte_1 esponendo:
-- di aver presentato il giorno 31 luglio 2024 domanda all per vedersi CP_1 riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
-- di essersi visto rigettare la domanda per avere donato, nell'anno 2024 alcuni immobili di proprietà, potenziali fonti di reddito;
1 -- di avere inutilmente veicolato ricorso amministrativo Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a CP_1 partire dalla domanda amministrativa, oltre accessori. Il tutto con vittoria di onorari e con distrazione.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Il diniego del beneficio evocato poggia su un unico presupposto, valorizzato dall'ente previdenziale fin dalla fase amministrativa: l'avere il sig.
donato cinque immobili il 6 giugno 2024, a stretto Parte_1 ridosso temporale della domanda di assegno sociale, in tal ponendosi nelle condizioni di bisogno astrattamente legittimanti il diritto alla prestazione evocata.
Nel costituirsi in giudizio l ha ripreso quest'unica questione CP_1 asseritamente ostativa annettendo alla tempistica degli accadimenti pregnanza “sintomatica” di comportamento fraudolento, come tale idoneo ad interferire con il paradigma giuridico-ermeneutico di riferimento. Assume, nella buona sostanza, il resistente che la positivamente CP_1 riscontrata redditualità in concreto degli immobili donati circa un mese e mezzo prima della domanda amministrativa di assegno sociale lascia presumere il carattere fraudolento dell'intera operazione che, pertanto, non potrebbe essere avallata dall'Ordinamento Giuridico con il riconoscimento del beneficio rivendicato. E ciò proprio sulla base dell'orientamento dei Giudici di legittimità a tenore del quale va comunque verificato in fatto l'atteggiamento fraudolento dell'istante che, evidentemente, non può mai trovare “copertura ordinamentale”. (3)
La prospettazione dell'ente previdenziale non può essere condivisa perché incoerente rispetto alle risultanze di causa documentate. Ed invero, già nella fase amministrativa si annidava l'equivoco di fondo in quanto il diniego opposto si regge(va) sulla stipula di più atti di donazione con i quali il avrebbe volontariamente disposto la cessione del Parte_1 proprio patrimonio rinunciando alla percezione di un possibile reddito>.
2 Cioè a dire.
La ragione portante del diniego non valorizzava una situazione reale ed effettiva ma solo una “possibilità”. E la perimetrazione del contenzioso muta in ottica giudiziale a tutto svantaggio della opzione interpretativa dell' atteso che resta documentata la CP_1
“redditualità” in favore del degli immobili donati solo fino al Parte_1
2023, laddove l'attualità della situazione evocata dall'ente avrebbe dovuto attrarre a sé anche i primi cinque mesi del 2024. Il che definitivamente interrompe il denunciato nesso di conseguenzialità fra gli accadimenti sintomatico, a dire dell'Istituto, dell'atteggiamento fraudolento che avrebbe animato l'istante. Insomma.
Non vi è prova alcuna della “redditualità” effettiva degli immobili donati al momento dei cinque atti dispositivi, con conseguente impossibilità di individuare in essi comportamenti funzionali alla precostituzione di uno stato di bisogno che sarebbe stato in realtà inesistente al momento della domanda di assegno sociale. (4)
L'arresto ermeneutico si appartiene al notorio e, peraltro, viene riconosciuto anche dall' CP_1
Ed invero, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti (si cfr. Cass. n.14513/2020; Cass. n.7235/23), la situazione di bisogno da scrutinare deve essere quella effettiva, senza alcuna astrazione derivante da potenziali e non dimostrate -secondo una tempistica coerente- fonti di reddito genericamente privilegiate al fine di negare la prestazione assistenziale.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore
3 al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23, citata. (5)
Il resistente pone anche una seconda questione. CP_1
Essa, in realtà, concerne la quantificazione della prestazione che andrebbe calcolata tenendo conto del reddito derivante alla ricorrente da un ulteriore contratto di locazione di immobile, reddito pari a meno di duecento euro mensili (2.000,00 euro annuali). Il fatto, dotato anche di un principio di prova documentale, non viene contestato dalla sig.ra che, tuttavia, con le note sostitutive Parte_1
4 dell'udienza in presenza allega l'intervenuta cessione del contratto di locazione al 5 novembre 2024. Per la verità, tale cessione è rimasta priva di adeguata dimostrazione per avere l'interessata allegato un documento diverso da quello indicato.
Reputa, tuttavia, lo scrivente non essere la questione, siccome analizzabile all'attualità, di ostacolo alla definizione del contenzioso. E ciò per almeno due ordini di ragioni. Per un verso, trattasi di problema attinente la fase della liquidazione in concreto del trattamento assistenziale laddove la domanda attorea si arresta alla rivendicazione generica del diritto all'assegno sociale. Per altro verso, l convenuto ha veicolato una obiezione priva di CP_1 qualsiasi elemento concreto funzionale al calcolo algebrico del tipo di incidenza che il reddito in esame ha/avrebbe sull'ammontare dell'assegno sociale in concreto erogabile. Consegue che la soluzione della questione posta non può che essere differita alla fase della liquidazione, in cui si appurerà prima di tutto la valenza all'attualità del reddito da locazione e poi la sua incidenza economica sulla erogazione concreta della prestazione. (6)
In definitiva. Non sono processualmente riscontrabili dati concreti ostativi al riconoscimento dell'assegno sociale per avere l contestato in punto di CP_1 fatto la ricorrenza dei requisiti di Legge per l'accesso al beneficio in contenzioso sulla base di situazioni incoerenti con l'asserito carattere fraudolento delle stesse.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, senza alcuna necessità di ulteriori approfondimenti, atteso che la quantificazione dei singoli ratei dell'assegno sociale dipende da meccanismi predeterminati per Legge. Dovrà valutarsi in sede di liquidazione l'eventuale incidenza, all'attualità e a decorrere dal momento in cui è sorto il diritto qui riconosciuto, su tali meccanismi del reddito da locazione inerente il contratto, individuabile sulla base del Codice identificativo n. , stipulato il, e valido CodiceFiscale_2 dal, giorno 1 febbraio 2023, con fine locazione prevista per il 31/01/2029.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo parametri sensibili alla accertata interferenza, seppure verosimilmente a … tempo determinato, di un dato reddituale esterno alla prestazione, non disvelato dall'interessata.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale con Parte_1 decorrenza agosto 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità di Legge, contemplando, secondo i criteri indicati in parte motiva, l'incidenza -sull'ammontare legale dell'importo- del reddito derivante dal contratto di locazione individuato in motivazione, oltre interessi sui ratei arretrati dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3) condanna il resistente a tenere indenne controparte, e per CP_1 essa i procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 137, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025, vertente TRA
, nato il giorno 1.5.1954 in LETTERE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuliano DI PALMA e dall'avv. Pasquale SORRENTINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in GRAGNANO alla via SAN NICCOLA dei MIRI n.73 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.01.2025 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, Parte_1 esponendo:
-- di aver presentato il giorno 31 luglio 2024 domanda all per vedersi CP_1 riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
-- di essersi visto rigettare la domanda per avere donato, nell'anno 2024 alcuni immobili di proprietà, potenziali fonti di reddito;
1 -- di avere inutilmente veicolato ricorso amministrativo Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a CP_1 partire dalla domanda amministrativa, oltre accessori. Il tutto con vittoria di onorari e con distrazione.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27 giugno 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Il diniego del beneficio evocato poggia su un unico presupposto, valorizzato dall'ente previdenziale fin dalla fase amministrativa: l'avere il sig.
donato cinque immobili il 6 giugno 2024, a stretto Parte_1 ridosso temporale della domanda di assegno sociale, in tal ponendosi nelle condizioni di bisogno astrattamente legittimanti il diritto alla prestazione evocata.
Nel costituirsi in giudizio l ha ripreso quest'unica questione CP_1 asseritamente ostativa annettendo alla tempistica degli accadimenti pregnanza “sintomatica” di comportamento fraudolento, come tale idoneo ad interferire con il paradigma giuridico-ermeneutico di riferimento. Assume, nella buona sostanza, il resistente che la positivamente CP_1 riscontrata redditualità in concreto degli immobili donati circa un mese e mezzo prima della domanda amministrativa di assegno sociale lascia presumere il carattere fraudolento dell'intera operazione che, pertanto, non potrebbe essere avallata dall'Ordinamento Giuridico con il riconoscimento del beneficio rivendicato. E ciò proprio sulla base dell'orientamento dei Giudici di legittimità a tenore del quale va comunque verificato in fatto l'atteggiamento fraudolento dell'istante che, evidentemente, non può mai trovare “copertura ordinamentale”. (3)
La prospettazione dell'ente previdenziale non può essere condivisa perché incoerente rispetto alle risultanze di causa documentate. Ed invero, già nella fase amministrativa si annidava l'equivoco di fondo in quanto il diniego opposto si regge(va) sulla stipula di più atti di donazione con i quali il avrebbe volontariamente disposto la cessione del Parte_1 proprio patrimonio rinunciando alla percezione di un possibile reddito>.
2 Cioè a dire.
La ragione portante del diniego non valorizzava una situazione reale ed effettiva ma solo una “possibilità”. E la perimetrazione del contenzioso muta in ottica giudiziale a tutto svantaggio della opzione interpretativa dell' atteso che resta documentata la CP_1
“redditualità” in favore del degli immobili donati solo fino al Parte_1
2023, laddove l'attualità della situazione evocata dall'ente avrebbe dovuto attrarre a sé anche i primi cinque mesi del 2024. Il che definitivamente interrompe il denunciato nesso di conseguenzialità fra gli accadimenti sintomatico, a dire dell'Istituto, dell'atteggiamento fraudolento che avrebbe animato l'istante. Insomma.
Non vi è prova alcuna della “redditualità” effettiva degli immobili donati al momento dei cinque atti dispositivi, con conseguente impossibilità di individuare in essi comportamenti funzionali alla precostituzione di uno stato di bisogno che sarebbe stato in realtà inesistente al momento della domanda di assegno sociale. (4)
L'arresto ermeneutico si appartiene al notorio e, peraltro, viene riconosciuto anche dall' CP_1
Ed invero, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti (si cfr. Cass. n.14513/2020; Cass. n.7235/23), la situazione di bisogno da scrutinare deve essere quella effettiva, senza alcuna astrazione derivante da potenziali e non dimostrate -secondo una tempistica coerente- fonti di reddito genericamente privilegiate al fine di negare la prestazione assistenziale.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore
3 al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23, citata. (5)
Il resistente pone anche una seconda questione. CP_1
Essa, in realtà, concerne la quantificazione della prestazione che andrebbe calcolata tenendo conto del reddito derivante alla ricorrente da un ulteriore contratto di locazione di immobile, reddito pari a meno di duecento euro mensili (2.000,00 euro annuali). Il fatto, dotato anche di un principio di prova documentale, non viene contestato dalla sig.ra che, tuttavia, con le note sostitutive Parte_1
4 dell'udienza in presenza allega l'intervenuta cessione del contratto di locazione al 5 novembre 2024. Per la verità, tale cessione è rimasta priva di adeguata dimostrazione per avere l'interessata allegato un documento diverso da quello indicato.
Reputa, tuttavia, lo scrivente non essere la questione, siccome analizzabile all'attualità, di ostacolo alla definizione del contenzioso. E ciò per almeno due ordini di ragioni. Per un verso, trattasi di problema attinente la fase della liquidazione in concreto del trattamento assistenziale laddove la domanda attorea si arresta alla rivendicazione generica del diritto all'assegno sociale. Per altro verso, l convenuto ha veicolato una obiezione priva di CP_1 qualsiasi elemento concreto funzionale al calcolo algebrico del tipo di incidenza che il reddito in esame ha/avrebbe sull'ammontare dell'assegno sociale in concreto erogabile. Consegue che la soluzione della questione posta non può che essere differita alla fase della liquidazione, in cui si appurerà prima di tutto la valenza all'attualità del reddito da locazione e poi la sua incidenza economica sulla erogazione concreta della prestazione. (6)
In definitiva. Non sono processualmente riscontrabili dati concreti ostativi al riconoscimento dell'assegno sociale per avere l contestato in punto di CP_1 fatto la ricorrenza dei requisiti di Legge per l'accesso al beneficio in contenzioso sulla base di situazioni incoerenti con l'asserito carattere fraudolento delle stesse.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, senza alcuna necessità di ulteriori approfondimenti, atteso che la quantificazione dei singoli ratei dell'assegno sociale dipende da meccanismi predeterminati per Legge. Dovrà valutarsi in sede di liquidazione l'eventuale incidenza, all'attualità e a decorrere dal momento in cui è sorto il diritto qui riconosciuto, su tali meccanismi del reddito da locazione inerente il contratto, individuabile sulla base del Codice identificativo n. , stipulato il, e valido CodiceFiscale_2 dal, giorno 1 febbraio 2023, con fine locazione prevista per il 31/01/2029.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo parametri sensibili alla accertata interferenza, seppure verosimilmente a … tempo determinato, di un dato reddituale esterno alla prestazione, non disvelato dall'interessata.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale con Parte_1 decorrenza agosto 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità di Legge, contemplando, secondo i criteri indicati in parte motiva, l'incidenza -sull'ammontare legale dell'importo- del reddito derivante dal contratto di locazione individuato in motivazione, oltre interessi sui ratei arretrati dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3) condanna il resistente a tenere indenne controparte, e per CP_1 essa i procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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