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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Landolfo Isabella, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità” - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 01.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della prestazione previdenziale di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa rispetto alle occupazioni confacenti le attitudini personali che avrebbero dato luogo al diritto richiesto. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato che la ricorrente risulta essere affetta da
“spondilodiscoartrosi del rachide con edd cervicali e lombari, cardiopatia ipertensiva in 1 buon compenso emodinamico e farmacologico, disturbo dell'umore”, nonché, a tale riguardo, chiarito che: la “gravità” riportata sull'apparato psichico, non è assolutamente presente. Un soggetto che dovrebbe risultare affetto da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, grave, persistente”, dovrebbe avere un corteo sintomatologico ben diverso da quello accertato durante la visita, in cui, in totale assenza di deficit psichici, risulta ben curata nella persona e nell'abbigliamento, con una semplice “deflessione del tono dell'umore”; una cardiopatia in II classe Nyha dovrebbe essere caratterizzata da sintomi e segni clinici e strumentali tipici della patologia, assolutamente non rilevati in occasione della presente indagine;
riguardo la patologia uditiva documentata, non è stata riportata in diagnosi in quanto non rilevante ai fini della presente indagine, non essendo emersa (e pertanto non segnalata a verbale) alcuna difficoltà a percepire la voce di conversazione;
solo l'apparato osteoarticolare ha rivelato una modesta contrattura della muscolatura paravertebrale nei tratti cervicale e lombare con spinalgie riferite e limitazione funzionale dei movimenti di circa un terzo, in assenza di segni clinici evidenti di sofferenza radicolare. Rilevati inoltre scrosci articolari alle ginocchia con mobilità conservata, senza alterazione della deambulazione”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che, alla luce dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 01.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Landolfo Isabella, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità” - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 01.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della prestazione previdenziale di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa rispetto alle occupazioni confacenti le attitudini personali che avrebbero dato luogo al diritto richiesto. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato che la ricorrente risulta essere affetta da
“spondilodiscoartrosi del rachide con edd cervicali e lombari, cardiopatia ipertensiva in 1 buon compenso emodinamico e farmacologico, disturbo dell'umore”, nonché, a tale riguardo, chiarito che: la “gravità” riportata sull'apparato psichico, non è assolutamente presente. Un soggetto che dovrebbe risultare affetto da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, grave, persistente”, dovrebbe avere un corteo sintomatologico ben diverso da quello accertato durante la visita, in cui, in totale assenza di deficit psichici, risulta ben curata nella persona e nell'abbigliamento, con una semplice “deflessione del tono dell'umore”; una cardiopatia in II classe Nyha dovrebbe essere caratterizzata da sintomi e segni clinici e strumentali tipici della patologia, assolutamente non rilevati in occasione della presente indagine;
riguardo la patologia uditiva documentata, non è stata riportata in diagnosi in quanto non rilevante ai fini della presente indagine, non essendo emersa (e pertanto non segnalata a verbale) alcuna difficoltà a percepire la voce di conversazione;
solo l'apparato osteoarticolare ha rivelato una modesta contrattura della muscolatura paravertebrale nei tratti cervicale e lombare con spinalgie riferite e limitazione funzionale dei movimenti di circa un terzo, in assenza di segni clinici evidenti di sofferenza radicolare. Rilevati inoltre scrosci articolari alle ginocchia con mobilità conservata, senza alterazione della deambulazione”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che, alla luce dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 01.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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