TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/10/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 146/2024, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
FI presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Attrice
E
Le Sigg.re (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Maurizia Speranza presso il cui studio C.F._3 sono elettivamente domiciliate;
Convenute
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
*****
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti.
---- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ----
1. Con atto del 05.04.2024, la Sig.ra citava in giudizio le Sigg.re Parte_1 Controparte_1
e , dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per Controparte_2
1 N.R.G. 146/2024
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimo frazionamento del credito azionato nel precetto oggetto dell'opposizione; 2) conseguentemente dichiarare nullo, ovvero improcedibile il precetto notificato in data
20/03/2024 alla Sig.ra anche per irregolarità del medesimo titolo esecutivo;
Parte_1
3) inoltre, ovvero in alternativa, condannare le Sigg.re e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c..”.
[...]
L'attrice, sulle premesse di aver ricevuto la notifica da parte delle convenute, dell'atto di precetto intimante il pagamento della somma di € 3.030,24, in esecuzione della sentenza n.
25/2008, resa dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, munita di formula esecutiva in data 05.08.2008 e poi confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 469/2015, che condannava i convenuti e venivano al CP_3 Controparte_4 pagamento di € 7.000,00, deduceva che in luogo della somma intera vantata dal titolo esecutivo, si agiva per quella minore di € 2.333,33 ed oltre alla sorte non venivano precisate le somme ulteriori dovute in virtù dei predetti titoli ossia € 3.365,08 e accessori per le spese legali per la sentenza di primo grado n. 25/08 ed € 4.950,00 più accessori per spese legali relative alla sentenza resa dalla Corte di Appello n. 469/2015. Eccepiva che con il precetto era stato violato il divieto di frazionamento del credito poiché le Sigg.re e CP_1
avrebbero dovuto notificare un solo atto di precetto per tutte le voci Controparte_2 di credito vantate e non agire esecutivamente in modo parcellizzato per il recupero di un credito maggiore fondato sul medesimo titolo esecutivo. Pertanto, precisava che il frazionamento del credito risultava abusivo e a tale violazione conseguiva l'improcedibilità della domanda. Inoltre, ritenendo che la condotta di controparte avrebbe integrato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, invocava la condanna delle precettanti al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. Deduceva altresì l'irregolarità del titolo esecutivo, allegato al precetto, in quanto il medesimo titolo era già stato notificato il
25.09.2008 nei confronti dei sigg.ri e munito di formula CP_3 Controparte_4 esecutiva rilasciata in data 05.08.2008 all'Avv. Maria Teresa Nunziato nell'interesse di
” (parte chiamata in causa nel giudizio di merito) e, dunque, l'aver Controparte_5 utilizzato nel precetto un titolo esecutivo già azionato, comportava l'applicazione della normativa previgente rispetto alla nuova disciplina cd. Riforma Cartabia che ha abolito la formula esecutiva, con conseguente non spendibilità del titolo da parte delle odierne opposte.
.
********
2 N.R.G. 146/2024
2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 29.10.2024, si costituivano in giudizio le
Sigg.re e chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 Controparte_2 adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto sovra esposte, la promossa opposizione, con vittoria delle spese di lite.”
Le convenute Sigg.re e premettendo di aver Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 20.03.2024, alla Sig.ra nella sua qualità di erede di Parte_1 CP_3
e , atto di precetto in forza della sentenza n. 25/2008 resa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, passata in giudicato a seguito della sentenza n. 469/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila, intimando il pagamento della somma complessiva di € 3.030,24 e che con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C. il 06.04.2024, la Sig.ra aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Parte_1 deducendo l'illegittimo frazionamento del credito vantato dalle convenute e l'irregolarità del titolo esecutivo azionato, esponevano nel proprio atto che in ordine alla censura mossa dalla opponente relativa alla mancata precisazione nel precetto impugnato della “sorte e degli ulteriori importi recati a titolo di spese di procedura delle due sentenze rilevavano che alcun abuso del diritto era stato posto in essere poiché non vi era pendente ulteriore e diversa procedura esecutiva per i medesimi crediti della quale controparte poteva lagnarsi evidenziando l'infondatezza della dedotta strumentalità del frazionamento del credito dedotto dalla controparte tra le debitrici, figlie dei sigg.ri e sig.re CP_3 Controparte_4
e precisando sul punto che la Parte_1 Parte_2 Controparte_6 citata sentenza n. 25/2008, aveva condannato alla somma di € 7.000,00, quale risarcimento del danno, i coniugi Sigg.ri e entrambi deceduti lasciando CP_3 Controparte_4
a sé eredi le predette sigg.re e che, nel caso di specie, il credito dal lato passivo non Pt_1 sorge solidale tra i debitori, tanto che il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione delle singole quote ereditarie, pertanto, l'azione per il pagamento di un debito ereditario nei confronti di una pluralità di eredi, per principio giurisprudenziale, non dà vita ad un litisconsorzio necessario fra gli stessi, non versandosi nell'ipotesi di un rapporto unitario indivisibile, in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede. Da tali principi consegue la correttezza dell'operato delle convenute, anche in virtù della mancato spontaneo adempimento dopo la diffida stragiudiziale rimasta priva di esito, al recupero coattivo del proprio credito pro quota
(paritaria) nei confronti delle eredi degli debitori originari, intimando il pagamento di €
2.333,33 per sorte capitale (ovvero 1/3 di € 7.000,00) maggiorata di interessi ed oneri di
3 N.R.G. 146/2024
recupero (per un totale precettato di € 3.030,24 (€ 2.860,41 al netto delle spese di precetto)).
Sottolineavano che l'opposizione per motivi già detti e per gli ulteriori, che la doglianza relativa all'ingiusto aggravamento della posizione debitoria era tesa a procrastinare l'adempimento e che non vi era stato alcun aggravamento nel notificare i due atti di precetto considerando che, con un unico atto, lo scaglione cui fare riferimento per i relativi costi, sarebbe stato maggiore (€ 5.200,01-26.000,00) subendo anche l'aumento del 30% trattandosi di due controparti ex art. 2, comma 4, D.M. 55/2014 e considerando che non era stato operato neppure l'aumento del 30% dovuto alla procuratrice per assistere due parti creditrici ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, D.M. 55/2014. Contestavano la dedotta irregolarità del titolo esecutivo azionato poichè la formula esecutiva ivi apposta sarebbe stata rilasciata, dalla cancelleria nel 2008, al sig. e non alle sig.re , deducevano che Persona_1 CP_2
l'art 3, co. 34, D.Lgs. 149/2022 della Riforma Cartabia effettivamente ha abrogato l'art. 476
c.p.c. e modificato gli artt. 475 e 478 c.p.c. abolendo la formula esecutiva, ma ai sensi del comma 8 dell'art. 35, la modifica dell'art. 475 c.p.c., l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., ad opera rispettivamente dall'art. 3, co. 34, lettere b), c)
e d), “si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023” e di fatto le convenute non avevano mai notificato il precetto su sentenza n. 25/2008, prima del
04.03.2024, comunque, l'eventuale precetto notificato prima del 28.03.2023 sarebbe certamente perento rendendo obbligatoria la sua riproposizione che cadendo oltre il limite dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia porterebbe alla sua applicazione e, quindi, alla non necessità della formula esecutiva. Aggiungevano che il titolo notificato con il precetto del 04.03.2024 non necessitava di apposizione di clausola della formula esecutiva, ma solo di dichiarazione di conformità all'originale poiché l'attestazione di conformità della copia della sentenza all'originale non è un dato soggettivo, quindi, legato ad un unico soggetto legittimato, bensì oggettivo, con efficacia erga omnes e a beneficio di chiunque ne sia in possesso e le convenute hanno potuto beneficiare dell'attestazione di conformità all'originale della sentenza rispettando le norme introdotte dalla Riforma Cartabia, peraltro in assenza di qualunque contestazione nel merito circa la mancanza di conformità da parte delle opponenti, rilasciata dalla cancelleria in data 05.08.2008. Si opponevano altresì alla ulteriore censura relativa al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c. in virtù della correttezza della condotta delle convenute pienamente conforme alle norme vigenti non frazionando strumentalmente il credito, ma al contrario era stata l'attrice a proporre l'opposizione strumentale tesa unicamente alla sottrazione dall'adempimento dovuto e neppure contestato rilevando a riprova che la fissazione della data di comparizione delle parti veniva fissata al 15.01.2025 ossia a
4 N.R.G. 146/2024
distanza di 285 giorni dalla notifica dell'opposizione quando ne occorrevano solo 120 considerando anche che la notifica è avvenuta a mezzo PEC e, quindi, con immediatezza, da tanto era evidente l'intento esclusivamente dilatorio perseguito dalla controparte con conseguente rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c.. Da ultimo, in considerazione del fatto che il precetto contestato è oggi perento ed improduttivo di effetti, chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'inutilità della prosecuzione del giudizio.
3. Alla udienza del 16.01.2025 la difesa delle convenute si riportava ai propri scritti difensivi impugnando e contestando quelli avversi e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione;
la difesa dell'attrice pure si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva un termine ampio per la fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. onde valutare una possibile conciliazione delle complessive vicende pendenti tra le medesime parti;
il Giudice rinviava alla udienza del 10.07.2025 per la rimessione in decisione della causa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3 nella misura di giorni 60, 30 e 15.
Le parti, in ossequio al provvedimento del Giudice, depositavano le memorie nei termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e la causa viene ora per la decisione.
*********
4. L'opposizione non è fondata, pertanto va rigettata per le seguenti ragioni.
5. Non appare anzitutto meritevole di accoglimento la prima censura avanzata da parte opponente quanto all'asserito illegittimo frazionamento del credito azionato, che viene dall'opponente sostenuta sotto due versanti: quello dell'obbligazione pecuniaria azionata a monte, e quello della minore entità della somma precettata rispetto alla specifica obbligazione pecuniaria azionata.
6. Quanto al primo versante, si evidenzia come dall'analisi degli atti di causa e dalle difese spiegate da entrambe le parti, risultano certi ed incontestati alcuni punti chiave, dirimenti ai fini della decisione.
Anzitutto provata ed incontestata risulta la circostanza che il titolo azionato è rappresentato da sentenza di condanna dei Sig.ri e genitori dell'odierna CP_3 Controparte_4 opponente, al pagamento della somma di € 7.000,00=, che dalla lettura del provvedimento giurisdizionale azionato (sentenza n. 25/2008 emessa dal Tribunale di Chieti – Sezione
Distaccata di Ortona - in data 16.02.2008) si evince essere dovuta a titolo di risarcimento
5 N.R.G. 146/2024
danni.
Orbene, alcun rilievo può riconoscersi, in questa sede, alle doglianze di parte opponente in punto di mancata indicazione della sorte e dell'esito degli ulteriori importi previsti nella succitata sentenza del Tribunale n. 25/2008 a titolo di spese legali, nonché quelli previsti a titolo di spese legali nella successiva sentenza della Corte d'Appello n. 469/2015, delle quali non viene fatta menzione nell'atto di precetto impugnato.
7. La giurisprudenza, anche di legittimità, si è in più occasioni espressa in merito alla frazionabilità o meno del credito in giudizio, con pronunce che, oltre a dettare alcuni fondamentali principi in materia, si dimostrano non completamente concordanti, a riprova della peculiarità dello specifico argomento trattato, suscettibile di diverse ricostruzioni anche,
e soprattutto, in considerazione delle concrete e specifiche vicende sottese nei vari casi di specie.
8. Appare opportuno sul punto richiamare brevemente le principali sentenze in materia pronunciate dalla Suprema Corte, ritenute dirimenti ai fini della decisione della presente controversia.
La Cassazione è anzitutto intervenuta in materia di frazionamento del credito con la Sentenza
a Sezioni Unite n. 108/2000, affermando che “in mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, non è consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell'unico credito vantato”, che “Nè maggiormente fondata è
l'ulteriore argomentazione fondata sulla prospettazione di un debitore angariato da una serie successiva di ulteriori azioni, dal momento che quest'ultimo può, da un lato, provvedere a mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere, con efficacia di giudicato,
l'accertamento negativo circa il rapporto da cui si pretende sorto il debito” e soprattutto che
“si deve, quindi, ritenere che è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.”
La successiva Sentenza a Sezioni Unite n. 23726/2007 ha invece espresso parere diametralmente opposto, contrario alla frammentabilità del credito, ritenuta contrastante con il duplice obiettivo della ragionevole durata e della giustezza del processo, che sarebbe abusato in caso di esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela
6 N.R.G. 146/2024
dell'interesse sostanziale di fondo;
la Suprema Corte ha affermato altresì, in tale occasione, che la disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto, ove attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.
Nelle successive Sentenze n. 4090 e 4091 del 2017, la Suprema Corte ha poi ritenuto che la violazione del divieto di frazionamento del credito comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.
E nella recente Sentenza n. 7299/2025, la Suprema Corte ha delineato nuovamente i confini in cui è consentita o meno la frammentazione del credito – che dunque non è in re ipsa vietata
– precisando che il divieto opera solo ove si concretizzi un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, e che in tal caso “la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile”.
9. Dall'analisi delle importanti pronunce poc'anzi richiamate si evincono alcuni elementi comuni, fondamentali ai fini dell'esame del caso di specie, e cioè al fine di stabilire se nell'odierno giudizio sussista o meno una illegittima frammentazione del credito, nell'accezione elaborata dalla Suprema Corte e risultante dall'analisi congiunta della più rilevante giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, l'analisi congiunta delle succitate pronunce consente di rilevare come: a) il frazionamento del credito non sia considerato in re ipsa vietato, illegittimo o pregiudizievole;
b) il divieto di frazionamento, ove ritenuto sussistente, è posto al servizio dell'obiettivo fondamentale di garantire l'economia processuale, salvaguardando i principi di ragionevole durata del processo e del giusto processo;
c) tutte le pronunce succitate indicano, conseguentemente – ed a riprova che l'obiettivo sia quello di garantire e tutelare il processo
(giusto, di ragionevole durata, non abusivo) – quale conseguenza della violazione dell'eventuale divieto di frammentazione del credito la improponibilità o improcedibilità della domanda (giudiziale); d) tutte le pronunce sopra richiamate sono intervenute a fronte di azioni concretamente esperite in giudizio dal creditore, e che dunque hanno dato direttamente luogo ad un processo, quali l'emanazione di Decreti Ingiuntivi, e cioè l'attivazione effettiva della macchina processuale.
10. Dei rilievi poc'anzi citati, particolare attenzione deve dedicarsi in particolar modo a quelle che sono le “sanzioni” individuate dalla Cassazione a fronte della violazione del divieto di frammentazione del credito, ovvero improponibilità ed improcedibilità della domanda: vizi che possono appunto riguardare esclusivamente la domanda giudiziale, e non anche atti stragiudiziali che non danno, contrariamente alla prima, un concreto avvio ad una procedura
7 N.R.G. 146/2024
processuale.
11. Orbene, nel caso di specie, le censure circa una presunta violazione del divieto di frazionamento del credito, elaborato dalla giurisprudenza, vengono dall'opponente mosse avverso l'atto di precetto notificatole dalle opposte, e non già verso una domanda o azione precedentemente esperita, che abbia dato luogo all'avvio di un processo.
Come noto, la giurisprudenza è pressoché unanime nel qualificare il precetto come atto stragiudiziale, preliminare all'esecuzione, in quanto destinato al debitore e non ad un giudice, essendo finalizzato a richiedere a quest'ultimo l'adempimento spontaneo di quanto intimato, rappresentando l'esperimento di azioni esecutive una conseguenza eventuale e patologica, non certa e fisiologica, all'esito dello stesso.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ritiene altresì che l'avvocato che abbia ricevuto procura per la presentazione del precetto agisca in virtù di rappresentanza sostanziale, e non processuale.
12. Poste tali premesse, ritiene questo giudicante che dalla giurisprudenza di legittimità sino ad ora formatasi in materia possa estrapolarsi che il divieto di frammentazione del credito non costituisca un divieto assoluto, e che comunque sia finalizzato esclusivamente a garantire la giustizia e ragionevole durata del processo, o evitarne abusi, venendone la violazione sanzionata con le sole improcedibilità ed improponibilità della eventuale domanda giudiziale
(unica a poter integrare un abuso del processo), e non a livello sostanziale.
13. In altri termini, non può ritenersi che un atto stragiudiziale quale il precetto possa concretizzare nell'immediato un abuso del processo, ben potendo lo stesso non avere seguito e divenire perento, stimolare un adempimento spontaneo del debitore, aprire con controparte un dialogo volto alla ricerca di soluzioni bonarie: tutti esiti che mirano semmai all'opposto risultato, ovvero quello di scongiurare alla radice il processo.
14. Eventualità che peraltro residuano anche a seguito dell'odierno giudizio, non essendovi alcuna certezza che lo specifico precetto notificato ed impugnato venga effettivamente portato ad esecuzione, ben potendo stimolare un adempimento spontaneo del debitore, aprire un dialogo per la ricerca di soluzioni concertate, o semplicemente andare perento per decorso dei termini di cui all'art. 481 c.p.c.
15. La doglianza, ad avviso del giudicante, avrebbe al massimo dovuto essere sollevata qualora si fosse dato seguito al precetto notificato con pignoramento, e si fosse in tal modo avviato l'iter processuale esecutivo volto al recupero del credito azionato.
16. E, conseguentemente, si ritiene che il precetto non possa integrare alcuna frammentazione del credito illegittima o vietata: diversamente argomentando, tale violazione dovrebbe ritenersi
8 N.R.G. 146/2024
integrabile da qualunque altro atto stragiudiziale, inclusa la semplice diffida e messa in mora, con il risultato di paralizzare di fatto qualunque tentativo di recupero, anche solo stragiudiziale o bonario, di somme inferiori rispetto a quella complessivamente dovuta, attraverso la
“macchia” di una presunta assenza di buona fede in capo al creditore.
Per tali ragioni, è opinione del giudicante che la fase di notificazione del precetto risulti prematura rispetto alla contestazione di eventuali frammentazioni illegittime del credito, poiché queste sono ritenute tali dalla giurisprudenza solo ove siano sfociate alla radice in uno spreco di attività processuali.
17. Deve per tali ragioni ritenersi che la doglianza avanzata da parte opponente circa la presunta violazione, ad opera del precetto impugnato, del divieto di frazionamento del credito sia infondata in questa sede, e dunque non meritevole di accoglimento anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza non ha elaborato “sanzioni” che possano colpire, per violazione di tale divieto, un atto di precetto - di certo non potendosi considerare tali l'improcedibilità e la improponibilità, riferibili solo alla domanda giudiziale e non ad atti stragiudiziali.
18. La censura avanzata da parte opponente in punto di frammentazione del credito non appare poi condivisibile e fondata nemmeno sotto l'ulteriore profilo della minore entità della somma precettata (€ 2.333,33=) rispetto a quella recata nella sentenza n. 25/2008 a titolo di risarcimento danni (€ 7.000,00=), posto che risulta nell'odierno procedimento pienamente provato, ed incontestato tra le parti, che l'opponente sia succeduta, assieme ad altri due co- eredi, ai Sig.ri e condannati attraverso la sentenza n. CP_3 Controparte_4
25/2008 al pagamento della somma di € 7.000,00= a titolo di risarcimento danni, e che l'importo recato nell'atto di precetto impugnato ammonti ad € 2.333,33=.
Orbene, come noto e come precisato da copiosa giurisprudenza, i coeredi contribuiscono e sono tenuti ex artt. 752 e 754 c.c. al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo sussista patto contrario ex art. 1295 c.c.
Conseguentemente, ai fini di una opposizione fondata sul punto, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare circostanze quali la mancata qualità di erede in capo al precettato,
l'eventuale presenza di ulteriori co-eredi ignoti al precettante e tali da incidere, riducendola, sulla quota dovuta da ciascuno di essi, o ancora la sussistenza di un patto contrario rilevante ex art. 1295 c.c.
Nulla di tutto ciò è stato allegato o dimostrato da parte opponente, la quale si è limitata a sostenere che il credito fosse stato illegittimamente frazionato dalle opposte, le quali hanno invece agito correttamente richiedendo alla Sig.ra la sola parte del Parte_1 complessivo credito vantato verso i di lei genitori a titolo di risarcimento danni, effettivamente
9 N.R.G. 146/2024
dovuta dalla precettata, ovvero € 2.333,33=, corrispondenti ad esattamente ad un terzo del credito complessivo, a fronte di tre distinti eredi.
Una diversa soluzione, ovvero l'intimazione al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta pro-quota dal singolo erede, avrebbe rappresentato valido motivo di censura del precetto, sicché corretto ed incensurabile appare, anche sotto questo ulteriore profilo,
l'operato di parte opposta.
19. Parimenti infondata appare la censura mossa da parte opponente in punto di presunta irregolarità del titolo esecutivo azionato.
Sul punto, argomenta l'opponente come, essendo il titolo esecutivo azionato già notificato nell'anno 2008 come munito di formula esecutiva, dovrebbe ad esso continuare ad applicarsi la normativa precedente alla riforma Cartabia, abolitrice della formula esecutiva, e che essendo la stata la copia esecutiva originariamente rilasciata nell'interesse del Sig.
[...]
e non dalle opposte, non sussiste in capo ad esse legittimazione a portare il titolo Per_1 in esecuzione.
Entrambe le argomentazioni risultano prive di fondamento giuridico.
Quanto alla rilevanza della formula esecutiva ed alla disciplina applicabile al titolo azionato, si rileva come il legislatore abbia individuato, quale criterio di discrimine tra applicazione della precedente disciplina e quella successiva la data di notificazione del precetto, a seconda che essa sia anteriore o successiva alla data del 28 febbraio 2023, individuata dal D.Lgs.
149/2022.
Nel caso di specie, il precetto impugnato risulta notificato in data successiva al 28 febbraio
2023, e nessuna rilevanza assume la data di emanazione del titolo esecutivo a monte, posto che a tale aspetto il legislatore della riforma non ha dato alcun rilievo, mosso proprio dalla consapevolezza che i titoli esecutivi possono essere portati ad esecuzione anche a distanza di tempo considerevole dalla loro formazione, che nel caso di diritti in relazione ai quali è, come nel caso di specie, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, non è inferiore al termine prescrizionale decennale richiamato dall'art. 2953 c.c.
Comprensibile dunque che il legislatore della riforma abbia ritenuto di non attribuire rilevanza alla data di formazione del titolo esecutivo, ma piuttosto a quella di notifica del precetto, così rendendo necessario esclusivamente verificare che, medio tempore, non sia spirato il termine prescrizionale di riferimento, tenuto naturalmente conto altresì di eventuali atti interruttivi.
Orbene, quanto al caso di specie, essendo il precetto impugnato stato notificato successivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione la disciplina novellata, che ha abolito la formula esecutiva ed attribuito rilevanza all'attestazione di conformità
10 N.R.G. 146/2024
all'originale, presente sul titolo esecutivo giudiziale azionato dalle opposte, con conseguente piena regolarità del relativo precetto anche sotto questo ulteriore profilo.
E ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente argomentando, essendo stata ormai abrogata la formula esecutiva (e non potendosi più dunque chiedere l'apposizione della stessa), si giungerebbe alla inaccettabile conclusione della non azionabilità di un titolo giudiziale nonostante non ancora intervenuta la prescrizione da actio iudicati.
Tornando all'art. 2953 c.c., si rileva infatti come il titolo esecutivo azionato nel caso di specie fosse ancora, alla data di notificazione del precetto impugnato, rientrante nei termini di legge per essere azionato, in quanto, pur risalendo al 2008, esso era stato impugnato in sede di appello, con relativo giudizio conclusosi nel 2015 mediante sentenza della Corte d'Appello n.
469/2015 e precetto notificato nel 2024.
Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 33039 del 16 dicembre 2019, ha chiarito che la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione.
Anche la censura in parola non merita dunque accoglimento.
20. Conseguentemente, parimenti infondata risulta la richiesta di parte opponente di condannare le opposte alla sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. per violazione del divieto di frazionamento del credito – che come si è detto non è ravvisabile nel caso di specie – né tantomeno sussiste l'improcedibilità della domanda invocata per le medesime ragioni dall'opponente.
21. Non condivisibile, infine, la tesi di parte opponente secondo cui parte opposta avrebbe dato atto ad una sorta di rinuncia al precetto nella sua comparsa di costituzione, per aver essa affermato che il proprio atto di precetto sia improduttivo di effetti, invocando in conseguenza la cessazione della materia del contendere. Rinuncia che del resto è stata negata ripetutamente nel prosieguo del giudizio dalla stessa parte opposta.
22. Al contempo, non può neppure concordarsi con la cessazione della materia del contendere invocata da parte opposta per asserita intervenuta inefficacia/perenzione del precetto impugnato.
Va infatti sul punto rilevato come lo stesso sia datato 04.03.2024, e risulti notificato all'opponente in data 23.03.2024, seguito dall'atto introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione, datato 05.04.2024.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione, ma se contro lo stesso è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo
627 c.p.c., ovvero non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo
11 N.R.G. 146/2024
grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
Con la conseguenza che, nel caso di specie, il precetto impugnato non può considerarsi perento, né può ritenersi cessata la materia del contendere per intervenuta inefficacia dello stesso.
23. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione promossa risulta infondata, e va dunque rigettata.
24. Deve al contempo rigettarsi la domanda di parte opposta volta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con conseguente soccombenza reciproca parziale delle parti.
Spese processuali
25. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con condanna della parte attrice opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del rigetto della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da parte opposta, che si pongono per due terzi a carico di parte attrice da distrarsi in favore del procuratore delle convenute che si è dichiarato antistatario, e per un terzo si intendono compensate, liquidate ex DM 55/14 e succ. mod., considerati i valori medi ed esclusa in ragione della tipologia ed articolazione in concreto del giudizio la fase dell'istruttoria/trattazione, per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA, e IVA come per legge.
P.Q.M.
26. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice opponente, Sig.ra nei confronti delle Parte_1 convenute opposte, Sigg.re e , con atto di citazione in Controparte_1 Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in rigetto dell'opposizione, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Rigetta
l'opposizione proposta da parte opponente;
Rigetta la richiesta di condanna delle opposte ex art. 96 c.p.c. come da parte motiva;
Rigetta
La richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere, avanzata da parte opposta;
CO
12 N.R.G. 146/2024
parte attrice opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che, come da parte motiva, si quantificano in complessivi € 1.701,00=, di cui € 425,00= fase di studio, € 425,00= fase introduttiva ed € 851,00= fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovute, che pone per due terzi, a carico di parte attrice opponente da distrarsi in favore del procuratore delle convenute dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e, per un terzo, si intendono compensate.
***
Si intende rigettata ogni altra eccezione, deduzione e richiesta, poiché infondata o non dimostrata, comunque assorbita dalla presente decisione.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 22.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 146/2024, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
FI presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Attrice
E
Le Sigg.re (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Maurizia Speranza presso il cui studio C.F._3 sono elettivamente domiciliate;
Convenute
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
*****
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti.
---- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ----
1. Con atto del 05.04.2024, la Sig.ra citava in giudizio le Sigg.re Parte_1 Controparte_1
e , dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per Controparte_2
1 N.R.G. 146/2024
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimo frazionamento del credito azionato nel precetto oggetto dell'opposizione; 2) conseguentemente dichiarare nullo, ovvero improcedibile il precetto notificato in data
20/03/2024 alla Sig.ra anche per irregolarità del medesimo titolo esecutivo;
Parte_1
3) inoltre, ovvero in alternativa, condannare le Sigg.re e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c..”.
[...]
L'attrice, sulle premesse di aver ricevuto la notifica da parte delle convenute, dell'atto di precetto intimante il pagamento della somma di € 3.030,24, in esecuzione della sentenza n.
25/2008, resa dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, munita di formula esecutiva in data 05.08.2008 e poi confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 469/2015, che condannava i convenuti e venivano al CP_3 Controparte_4 pagamento di € 7.000,00, deduceva che in luogo della somma intera vantata dal titolo esecutivo, si agiva per quella minore di € 2.333,33 ed oltre alla sorte non venivano precisate le somme ulteriori dovute in virtù dei predetti titoli ossia € 3.365,08 e accessori per le spese legali per la sentenza di primo grado n. 25/08 ed € 4.950,00 più accessori per spese legali relative alla sentenza resa dalla Corte di Appello n. 469/2015. Eccepiva che con il precetto era stato violato il divieto di frazionamento del credito poiché le Sigg.re e CP_1
avrebbero dovuto notificare un solo atto di precetto per tutte le voci Controparte_2 di credito vantate e non agire esecutivamente in modo parcellizzato per il recupero di un credito maggiore fondato sul medesimo titolo esecutivo. Pertanto, precisava che il frazionamento del credito risultava abusivo e a tale violazione conseguiva l'improcedibilità della domanda. Inoltre, ritenendo che la condotta di controparte avrebbe integrato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, invocava la condanna delle precettanti al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. Deduceva altresì l'irregolarità del titolo esecutivo, allegato al precetto, in quanto il medesimo titolo era già stato notificato il
25.09.2008 nei confronti dei sigg.ri e munito di formula CP_3 Controparte_4 esecutiva rilasciata in data 05.08.2008 all'Avv. Maria Teresa Nunziato nell'interesse di
” (parte chiamata in causa nel giudizio di merito) e, dunque, l'aver Controparte_5 utilizzato nel precetto un titolo esecutivo già azionato, comportava l'applicazione della normativa previgente rispetto alla nuova disciplina cd. Riforma Cartabia che ha abolito la formula esecutiva, con conseguente non spendibilità del titolo da parte delle odierne opposte.
.
********
2 N.R.G. 146/2024
2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 29.10.2024, si costituivano in giudizio le
Sigg.re e chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 Controparte_2 adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto sovra esposte, la promossa opposizione, con vittoria delle spese di lite.”
Le convenute Sigg.re e premettendo di aver Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 20.03.2024, alla Sig.ra nella sua qualità di erede di Parte_1 CP_3
e , atto di precetto in forza della sentenza n. 25/2008 resa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, passata in giudicato a seguito della sentenza n. 469/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila, intimando il pagamento della somma complessiva di € 3.030,24 e che con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C. il 06.04.2024, la Sig.ra aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Parte_1 deducendo l'illegittimo frazionamento del credito vantato dalle convenute e l'irregolarità del titolo esecutivo azionato, esponevano nel proprio atto che in ordine alla censura mossa dalla opponente relativa alla mancata precisazione nel precetto impugnato della “sorte e degli ulteriori importi recati a titolo di spese di procedura delle due sentenze rilevavano che alcun abuso del diritto era stato posto in essere poiché non vi era pendente ulteriore e diversa procedura esecutiva per i medesimi crediti della quale controparte poteva lagnarsi evidenziando l'infondatezza della dedotta strumentalità del frazionamento del credito dedotto dalla controparte tra le debitrici, figlie dei sigg.ri e sig.re CP_3 Controparte_4
e precisando sul punto che la Parte_1 Parte_2 Controparte_6 citata sentenza n. 25/2008, aveva condannato alla somma di € 7.000,00, quale risarcimento del danno, i coniugi Sigg.ri e entrambi deceduti lasciando CP_3 Controparte_4
a sé eredi le predette sigg.re e che, nel caso di specie, il credito dal lato passivo non Pt_1 sorge solidale tra i debitori, tanto che il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione delle singole quote ereditarie, pertanto, l'azione per il pagamento di un debito ereditario nei confronti di una pluralità di eredi, per principio giurisprudenziale, non dà vita ad un litisconsorzio necessario fra gli stessi, non versandosi nell'ipotesi di un rapporto unitario indivisibile, in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede. Da tali principi consegue la correttezza dell'operato delle convenute, anche in virtù della mancato spontaneo adempimento dopo la diffida stragiudiziale rimasta priva di esito, al recupero coattivo del proprio credito pro quota
(paritaria) nei confronti delle eredi degli debitori originari, intimando il pagamento di €
2.333,33 per sorte capitale (ovvero 1/3 di € 7.000,00) maggiorata di interessi ed oneri di
3 N.R.G. 146/2024
recupero (per un totale precettato di € 3.030,24 (€ 2.860,41 al netto delle spese di precetto)).
Sottolineavano che l'opposizione per motivi già detti e per gli ulteriori, che la doglianza relativa all'ingiusto aggravamento della posizione debitoria era tesa a procrastinare l'adempimento e che non vi era stato alcun aggravamento nel notificare i due atti di precetto considerando che, con un unico atto, lo scaglione cui fare riferimento per i relativi costi, sarebbe stato maggiore (€ 5.200,01-26.000,00) subendo anche l'aumento del 30% trattandosi di due controparti ex art. 2, comma 4, D.M. 55/2014 e considerando che non era stato operato neppure l'aumento del 30% dovuto alla procuratrice per assistere due parti creditrici ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, D.M. 55/2014. Contestavano la dedotta irregolarità del titolo esecutivo azionato poichè la formula esecutiva ivi apposta sarebbe stata rilasciata, dalla cancelleria nel 2008, al sig. e non alle sig.re , deducevano che Persona_1 CP_2
l'art 3, co. 34, D.Lgs. 149/2022 della Riforma Cartabia effettivamente ha abrogato l'art. 476
c.p.c. e modificato gli artt. 475 e 478 c.p.c. abolendo la formula esecutiva, ma ai sensi del comma 8 dell'art. 35, la modifica dell'art. 475 c.p.c., l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., ad opera rispettivamente dall'art. 3, co. 34, lettere b), c)
e d), “si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023” e di fatto le convenute non avevano mai notificato il precetto su sentenza n. 25/2008, prima del
04.03.2024, comunque, l'eventuale precetto notificato prima del 28.03.2023 sarebbe certamente perento rendendo obbligatoria la sua riproposizione che cadendo oltre il limite dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia porterebbe alla sua applicazione e, quindi, alla non necessità della formula esecutiva. Aggiungevano che il titolo notificato con il precetto del 04.03.2024 non necessitava di apposizione di clausola della formula esecutiva, ma solo di dichiarazione di conformità all'originale poiché l'attestazione di conformità della copia della sentenza all'originale non è un dato soggettivo, quindi, legato ad un unico soggetto legittimato, bensì oggettivo, con efficacia erga omnes e a beneficio di chiunque ne sia in possesso e le convenute hanno potuto beneficiare dell'attestazione di conformità all'originale della sentenza rispettando le norme introdotte dalla Riforma Cartabia, peraltro in assenza di qualunque contestazione nel merito circa la mancanza di conformità da parte delle opponenti, rilasciata dalla cancelleria in data 05.08.2008. Si opponevano altresì alla ulteriore censura relativa al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c. in virtù della correttezza della condotta delle convenute pienamente conforme alle norme vigenti non frazionando strumentalmente il credito, ma al contrario era stata l'attrice a proporre l'opposizione strumentale tesa unicamente alla sottrazione dall'adempimento dovuto e neppure contestato rilevando a riprova che la fissazione della data di comparizione delle parti veniva fissata al 15.01.2025 ossia a
4 N.R.G. 146/2024
distanza di 285 giorni dalla notifica dell'opposizione quando ne occorrevano solo 120 considerando anche che la notifica è avvenuta a mezzo PEC e, quindi, con immediatezza, da tanto era evidente l'intento esclusivamente dilatorio perseguito dalla controparte con conseguente rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c.. Da ultimo, in considerazione del fatto che il precetto contestato è oggi perento ed improduttivo di effetti, chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'inutilità della prosecuzione del giudizio.
3. Alla udienza del 16.01.2025 la difesa delle convenute si riportava ai propri scritti difensivi impugnando e contestando quelli avversi e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione;
la difesa dell'attrice pure si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva un termine ampio per la fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. onde valutare una possibile conciliazione delle complessive vicende pendenti tra le medesime parti;
il Giudice rinviava alla udienza del 10.07.2025 per la rimessione in decisione della causa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3 nella misura di giorni 60, 30 e 15.
Le parti, in ossequio al provvedimento del Giudice, depositavano le memorie nei termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e la causa viene ora per la decisione.
*********
4. L'opposizione non è fondata, pertanto va rigettata per le seguenti ragioni.
5. Non appare anzitutto meritevole di accoglimento la prima censura avanzata da parte opponente quanto all'asserito illegittimo frazionamento del credito azionato, che viene dall'opponente sostenuta sotto due versanti: quello dell'obbligazione pecuniaria azionata a monte, e quello della minore entità della somma precettata rispetto alla specifica obbligazione pecuniaria azionata.
6. Quanto al primo versante, si evidenzia come dall'analisi degli atti di causa e dalle difese spiegate da entrambe le parti, risultano certi ed incontestati alcuni punti chiave, dirimenti ai fini della decisione.
Anzitutto provata ed incontestata risulta la circostanza che il titolo azionato è rappresentato da sentenza di condanna dei Sig.ri e genitori dell'odierna CP_3 Controparte_4 opponente, al pagamento della somma di € 7.000,00=, che dalla lettura del provvedimento giurisdizionale azionato (sentenza n. 25/2008 emessa dal Tribunale di Chieti – Sezione
Distaccata di Ortona - in data 16.02.2008) si evince essere dovuta a titolo di risarcimento
5 N.R.G. 146/2024
danni.
Orbene, alcun rilievo può riconoscersi, in questa sede, alle doglianze di parte opponente in punto di mancata indicazione della sorte e dell'esito degli ulteriori importi previsti nella succitata sentenza del Tribunale n. 25/2008 a titolo di spese legali, nonché quelli previsti a titolo di spese legali nella successiva sentenza della Corte d'Appello n. 469/2015, delle quali non viene fatta menzione nell'atto di precetto impugnato.
7. La giurisprudenza, anche di legittimità, si è in più occasioni espressa in merito alla frazionabilità o meno del credito in giudizio, con pronunce che, oltre a dettare alcuni fondamentali principi in materia, si dimostrano non completamente concordanti, a riprova della peculiarità dello specifico argomento trattato, suscettibile di diverse ricostruzioni anche,
e soprattutto, in considerazione delle concrete e specifiche vicende sottese nei vari casi di specie.
8. Appare opportuno sul punto richiamare brevemente le principali sentenze in materia pronunciate dalla Suprema Corte, ritenute dirimenti ai fini della decisione della presente controversia.
La Cassazione è anzitutto intervenuta in materia di frazionamento del credito con la Sentenza
a Sezioni Unite n. 108/2000, affermando che “in mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, non è consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell'unico credito vantato”, che “Nè maggiormente fondata è
l'ulteriore argomentazione fondata sulla prospettazione di un debitore angariato da una serie successiva di ulteriori azioni, dal momento che quest'ultimo può, da un lato, provvedere a mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere, con efficacia di giudicato,
l'accertamento negativo circa il rapporto da cui si pretende sorto il debito” e soprattutto che
“si deve, quindi, ritenere che è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.”
La successiva Sentenza a Sezioni Unite n. 23726/2007 ha invece espresso parere diametralmente opposto, contrario alla frammentabilità del credito, ritenuta contrastante con il duplice obiettivo della ragionevole durata e della giustezza del processo, che sarebbe abusato in caso di esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela
6 N.R.G. 146/2024
dell'interesse sostanziale di fondo;
la Suprema Corte ha affermato altresì, in tale occasione, che la disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto, ove attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.
Nelle successive Sentenze n. 4090 e 4091 del 2017, la Suprema Corte ha poi ritenuto che la violazione del divieto di frazionamento del credito comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.
E nella recente Sentenza n. 7299/2025, la Suprema Corte ha delineato nuovamente i confini in cui è consentita o meno la frammentazione del credito – che dunque non è in re ipsa vietata
– precisando che il divieto opera solo ove si concretizzi un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, e che in tal caso “la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile”.
9. Dall'analisi delle importanti pronunce poc'anzi richiamate si evincono alcuni elementi comuni, fondamentali ai fini dell'esame del caso di specie, e cioè al fine di stabilire se nell'odierno giudizio sussista o meno una illegittima frammentazione del credito, nell'accezione elaborata dalla Suprema Corte e risultante dall'analisi congiunta della più rilevante giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, l'analisi congiunta delle succitate pronunce consente di rilevare come: a) il frazionamento del credito non sia considerato in re ipsa vietato, illegittimo o pregiudizievole;
b) il divieto di frazionamento, ove ritenuto sussistente, è posto al servizio dell'obiettivo fondamentale di garantire l'economia processuale, salvaguardando i principi di ragionevole durata del processo e del giusto processo;
c) tutte le pronunce succitate indicano, conseguentemente – ed a riprova che l'obiettivo sia quello di garantire e tutelare il processo
(giusto, di ragionevole durata, non abusivo) – quale conseguenza della violazione dell'eventuale divieto di frammentazione del credito la improponibilità o improcedibilità della domanda (giudiziale); d) tutte le pronunce sopra richiamate sono intervenute a fronte di azioni concretamente esperite in giudizio dal creditore, e che dunque hanno dato direttamente luogo ad un processo, quali l'emanazione di Decreti Ingiuntivi, e cioè l'attivazione effettiva della macchina processuale.
10. Dei rilievi poc'anzi citati, particolare attenzione deve dedicarsi in particolar modo a quelle che sono le “sanzioni” individuate dalla Cassazione a fronte della violazione del divieto di frammentazione del credito, ovvero improponibilità ed improcedibilità della domanda: vizi che possono appunto riguardare esclusivamente la domanda giudiziale, e non anche atti stragiudiziali che non danno, contrariamente alla prima, un concreto avvio ad una procedura
7 N.R.G. 146/2024
processuale.
11. Orbene, nel caso di specie, le censure circa una presunta violazione del divieto di frazionamento del credito, elaborato dalla giurisprudenza, vengono dall'opponente mosse avverso l'atto di precetto notificatole dalle opposte, e non già verso una domanda o azione precedentemente esperita, che abbia dato luogo all'avvio di un processo.
Come noto, la giurisprudenza è pressoché unanime nel qualificare il precetto come atto stragiudiziale, preliminare all'esecuzione, in quanto destinato al debitore e non ad un giudice, essendo finalizzato a richiedere a quest'ultimo l'adempimento spontaneo di quanto intimato, rappresentando l'esperimento di azioni esecutive una conseguenza eventuale e patologica, non certa e fisiologica, all'esito dello stesso.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ritiene altresì che l'avvocato che abbia ricevuto procura per la presentazione del precetto agisca in virtù di rappresentanza sostanziale, e non processuale.
12. Poste tali premesse, ritiene questo giudicante che dalla giurisprudenza di legittimità sino ad ora formatasi in materia possa estrapolarsi che il divieto di frammentazione del credito non costituisca un divieto assoluto, e che comunque sia finalizzato esclusivamente a garantire la giustizia e ragionevole durata del processo, o evitarne abusi, venendone la violazione sanzionata con le sole improcedibilità ed improponibilità della eventuale domanda giudiziale
(unica a poter integrare un abuso del processo), e non a livello sostanziale.
13. In altri termini, non può ritenersi che un atto stragiudiziale quale il precetto possa concretizzare nell'immediato un abuso del processo, ben potendo lo stesso non avere seguito e divenire perento, stimolare un adempimento spontaneo del debitore, aprire con controparte un dialogo volto alla ricerca di soluzioni bonarie: tutti esiti che mirano semmai all'opposto risultato, ovvero quello di scongiurare alla radice il processo.
14. Eventualità che peraltro residuano anche a seguito dell'odierno giudizio, non essendovi alcuna certezza che lo specifico precetto notificato ed impugnato venga effettivamente portato ad esecuzione, ben potendo stimolare un adempimento spontaneo del debitore, aprire un dialogo per la ricerca di soluzioni concertate, o semplicemente andare perento per decorso dei termini di cui all'art. 481 c.p.c.
15. La doglianza, ad avviso del giudicante, avrebbe al massimo dovuto essere sollevata qualora si fosse dato seguito al precetto notificato con pignoramento, e si fosse in tal modo avviato l'iter processuale esecutivo volto al recupero del credito azionato.
16. E, conseguentemente, si ritiene che il precetto non possa integrare alcuna frammentazione del credito illegittima o vietata: diversamente argomentando, tale violazione dovrebbe ritenersi
8 N.R.G. 146/2024
integrabile da qualunque altro atto stragiudiziale, inclusa la semplice diffida e messa in mora, con il risultato di paralizzare di fatto qualunque tentativo di recupero, anche solo stragiudiziale o bonario, di somme inferiori rispetto a quella complessivamente dovuta, attraverso la
“macchia” di una presunta assenza di buona fede in capo al creditore.
Per tali ragioni, è opinione del giudicante che la fase di notificazione del precetto risulti prematura rispetto alla contestazione di eventuali frammentazioni illegittime del credito, poiché queste sono ritenute tali dalla giurisprudenza solo ove siano sfociate alla radice in uno spreco di attività processuali.
17. Deve per tali ragioni ritenersi che la doglianza avanzata da parte opponente circa la presunta violazione, ad opera del precetto impugnato, del divieto di frazionamento del credito sia infondata in questa sede, e dunque non meritevole di accoglimento anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza non ha elaborato “sanzioni” che possano colpire, per violazione di tale divieto, un atto di precetto - di certo non potendosi considerare tali l'improcedibilità e la improponibilità, riferibili solo alla domanda giudiziale e non ad atti stragiudiziali.
18. La censura avanzata da parte opponente in punto di frammentazione del credito non appare poi condivisibile e fondata nemmeno sotto l'ulteriore profilo della minore entità della somma precettata (€ 2.333,33=) rispetto a quella recata nella sentenza n. 25/2008 a titolo di risarcimento danni (€ 7.000,00=), posto che risulta nell'odierno procedimento pienamente provato, ed incontestato tra le parti, che l'opponente sia succeduta, assieme ad altri due co- eredi, ai Sig.ri e condannati attraverso la sentenza n. CP_3 Controparte_4
25/2008 al pagamento della somma di € 7.000,00= a titolo di risarcimento danni, e che l'importo recato nell'atto di precetto impugnato ammonti ad € 2.333,33=.
Orbene, come noto e come precisato da copiosa giurisprudenza, i coeredi contribuiscono e sono tenuti ex artt. 752 e 754 c.c. al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo sussista patto contrario ex art. 1295 c.c.
Conseguentemente, ai fini di una opposizione fondata sul punto, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare circostanze quali la mancata qualità di erede in capo al precettato,
l'eventuale presenza di ulteriori co-eredi ignoti al precettante e tali da incidere, riducendola, sulla quota dovuta da ciascuno di essi, o ancora la sussistenza di un patto contrario rilevante ex art. 1295 c.c.
Nulla di tutto ciò è stato allegato o dimostrato da parte opponente, la quale si è limitata a sostenere che il credito fosse stato illegittimamente frazionato dalle opposte, le quali hanno invece agito correttamente richiedendo alla Sig.ra la sola parte del Parte_1 complessivo credito vantato verso i di lei genitori a titolo di risarcimento danni, effettivamente
9 N.R.G. 146/2024
dovuta dalla precettata, ovvero € 2.333,33=, corrispondenti ad esattamente ad un terzo del credito complessivo, a fronte di tre distinti eredi.
Una diversa soluzione, ovvero l'intimazione al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta pro-quota dal singolo erede, avrebbe rappresentato valido motivo di censura del precetto, sicché corretto ed incensurabile appare, anche sotto questo ulteriore profilo,
l'operato di parte opposta.
19. Parimenti infondata appare la censura mossa da parte opponente in punto di presunta irregolarità del titolo esecutivo azionato.
Sul punto, argomenta l'opponente come, essendo il titolo esecutivo azionato già notificato nell'anno 2008 come munito di formula esecutiva, dovrebbe ad esso continuare ad applicarsi la normativa precedente alla riforma Cartabia, abolitrice della formula esecutiva, e che essendo la stata la copia esecutiva originariamente rilasciata nell'interesse del Sig.
[...]
e non dalle opposte, non sussiste in capo ad esse legittimazione a portare il titolo Per_1 in esecuzione.
Entrambe le argomentazioni risultano prive di fondamento giuridico.
Quanto alla rilevanza della formula esecutiva ed alla disciplina applicabile al titolo azionato, si rileva come il legislatore abbia individuato, quale criterio di discrimine tra applicazione della precedente disciplina e quella successiva la data di notificazione del precetto, a seconda che essa sia anteriore o successiva alla data del 28 febbraio 2023, individuata dal D.Lgs.
149/2022.
Nel caso di specie, il precetto impugnato risulta notificato in data successiva al 28 febbraio
2023, e nessuna rilevanza assume la data di emanazione del titolo esecutivo a monte, posto che a tale aspetto il legislatore della riforma non ha dato alcun rilievo, mosso proprio dalla consapevolezza che i titoli esecutivi possono essere portati ad esecuzione anche a distanza di tempo considerevole dalla loro formazione, che nel caso di diritti in relazione ai quali è, come nel caso di specie, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, non è inferiore al termine prescrizionale decennale richiamato dall'art. 2953 c.c.
Comprensibile dunque che il legislatore della riforma abbia ritenuto di non attribuire rilevanza alla data di formazione del titolo esecutivo, ma piuttosto a quella di notifica del precetto, così rendendo necessario esclusivamente verificare che, medio tempore, non sia spirato il termine prescrizionale di riferimento, tenuto naturalmente conto altresì di eventuali atti interruttivi.
Orbene, quanto al caso di specie, essendo il precetto impugnato stato notificato successivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione la disciplina novellata, che ha abolito la formula esecutiva ed attribuito rilevanza all'attestazione di conformità
10 N.R.G. 146/2024
all'originale, presente sul titolo esecutivo giudiziale azionato dalle opposte, con conseguente piena regolarità del relativo precetto anche sotto questo ulteriore profilo.
E ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente argomentando, essendo stata ormai abrogata la formula esecutiva (e non potendosi più dunque chiedere l'apposizione della stessa), si giungerebbe alla inaccettabile conclusione della non azionabilità di un titolo giudiziale nonostante non ancora intervenuta la prescrizione da actio iudicati.
Tornando all'art. 2953 c.c., si rileva infatti come il titolo esecutivo azionato nel caso di specie fosse ancora, alla data di notificazione del precetto impugnato, rientrante nei termini di legge per essere azionato, in quanto, pur risalendo al 2008, esso era stato impugnato in sede di appello, con relativo giudizio conclusosi nel 2015 mediante sentenza della Corte d'Appello n.
469/2015 e precetto notificato nel 2024.
Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 33039 del 16 dicembre 2019, ha chiarito che la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione.
Anche la censura in parola non merita dunque accoglimento.
20. Conseguentemente, parimenti infondata risulta la richiesta di parte opponente di condannare le opposte alla sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. per violazione del divieto di frazionamento del credito – che come si è detto non è ravvisabile nel caso di specie – né tantomeno sussiste l'improcedibilità della domanda invocata per le medesime ragioni dall'opponente.
21. Non condivisibile, infine, la tesi di parte opponente secondo cui parte opposta avrebbe dato atto ad una sorta di rinuncia al precetto nella sua comparsa di costituzione, per aver essa affermato che il proprio atto di precetto sia improduttivo di effetti, invocando in conseguenza la cessazione della materia del contendere. Rinuncia che del resto è stata negata ripetutamente nel prosieguo del giudizio dalla stessa parte opposta.
22. Al contempo, non può neppure concordarsi con la cessazione della materia del contendere invocata da parte opposta per asserita intervenuta inefficacia/perenzione del precetto impugnato.
Va infatti sul punto rilevato come lo stesso sia datato 04.03.2024, e risulti notificato all'opponente in data 23.03.2024, seguito dall'atto introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione, datato 05.04.2024.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione, ma se contro lo stesso è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo
627 c.p.c., ovvero non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo
11 N.R.G. 146/2024
grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
Con la conseguenza che, nel caso di specie, il precetto impugnato non può considerarsi perento, né può ritenersi cessata la materia del contendere per intervenuta inefficacia dello stesso.
23. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione promossa risulta infondata, e va dunque rigettata.
24. Deve al contempo rigettarsi la domanda di parte opposta volta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con conseguente soccombenza reciproca parziale delle parti.
Spese processuali
25. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con condanna della parte attrice opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del rigetto della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da parte opposta, che si pongono per due terzi a carico di parte attrice da distrarsi in favore del procuratore delle convenute che si è dichiarato antistatario, e per un terzo si intendono compensate, liquidate ex DM 55/14 e succ. mod., considerati i valori medi ed esclusa in ragione della tipologia ed articolazione in concreto del giudizio la fase dell'istruttoria/trattazione, per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA, e IVA come per legge.
P.Q.M.
26. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice opponente, Sig.ra nei confronti delle Parte_1 convenute opposte, Sigg.re e , con atto di citazione in Controparte_1 Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in rigetto dell'opposizione, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Rigetta
l'opposizione proposta da parte opponente;
Rigetta la richiesta di condanna delle opposte ex art. 96 c.p.c. come da parte motiva;
Rigetta
La richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere, avanzata da parte opposta;
CO
12 N.R.G. 146/2024
parte attrice opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che, come da parte motiva, si quantificano in complessivi € 1.701,00=, di cui € 425,00= fase di studio, € 425,00= fase introduttiva ed € 851,00= fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovute, che pone per due terzi, a carico di parte attrice opponente da distrarsi in favore del procuratore delle convenute dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e, per un terzo, si intendono compensate.
***
Si intende rigettata ogni altra eccezione, deduzione e richiesta, poiché infondata o non dimostrata, comunque assorbita dalla presente decisione.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 22.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
13