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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1559/2024 R.G.
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. David Bardi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, viale Cadorna
n. 65
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Filippo Incarbone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Gela, via Benedetto Croce n. 4
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e/o deduzione: − nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica avviso di accertamento n. T8B010102296/2022; − nel merito, accertare e dichiarare, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento all'attore; − nel merito, accertare e dichiarare l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti per i quali è stato notificato il
pagina 1 di 9 pignoramento presso terzi;
− nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del vincolo di indisponibilità sul totale delle somme depositate sui conti correnti anziché nei limiti previsti dalla legge. − Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare l'invalidità/inefficacia dell'atto di pignoramento opposto e, conseguentemente, ordinare ai terzi pignorati di rendere disponibili al ricorrente le somme trattenute ovvero ordinare alla controparte di restituire quanto già versato dai terzi alla stessa. − Con vittoria di spese e onorari anche della fase preventiva”
Per l'opposta:
“1- Nel merito dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento opposto, confermandone la validità e
l'efficacia.
2- ritenere e dichiarare comunque infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta dall'attore, pertanto, rigettarla in toto, con conferma integrale dell'ordinanza di rigetto della sospensione emessa dal G.E. del Tribunale di Firenze in data 05.12.2023; 3- conseguente condanna alle spese dell'attore, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
4- in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, tenere comunque ed in ogni caso, indenne la convenuta , quanto al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 conseguente alla fase cautelare all'esito della quale il giudice dell'esecuzione (RGE 2309-1/2023) ha rigettato l'istanza di sospensione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr.
603/1973 notificato da . Controparte_1
A sostegno della presente opposizione ha dedotto: 1) l'omessa notifica dell'avviso di Pt_1 accertamento, per non avere l'opponente ricevuto la raccomandata contenente l'avviso di deposito e l'affissione dell'intimazione presso la casa comunale;
2) l'omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi;
3) l'omessa indicazione dettagliata dei crediti conseguente alla mancata indicazione del titolo per cui si procede;
4) la violazione dei limiti di pignorabilità in considerazione del fatto che le somme pignorate derivano da lavoro dipendente del debitore. In base a tali deduzioni ha quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione e la declaratoria di invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento opposto
Si è quindi costituita deducendo: di aver fornito prova Controparte_1 documentale, sin dalla fase cautelare, della regolarità della notifica presso la residenza dell'opponente, sia dell'atto di pignoramento presso terzi che del relativo avviso di accertamento;
che l'avviso di accertamento conteneva l'indicazione dettagliata del credito ed il termine entro cui adempiere per pagina 2 di 9 evitare l'esecuzione forzata;
che ha pignorato le somme previste Controparte_2
dalla legge senza alcuna violazione dei limiti di pignorabilità considerato che i terzi pignorati non sono, nella fattispecie, datori di lavoro.
L'opposta ha dunque concluso per il rigetto integrale dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.
Il fascicolo veniva assegnato a questo giudice solo in data 8 maggio 2024, in ritardo rispetto al momento in cui avrebbero dovuto essere eseguite le verifiche preliminari;
verificata comunque l'assenza di questioni rilevabili d'ufficio, venivano concessi alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 5 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità di trattazione scritta ed all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito conseguente alla proposizione di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione esattoriale già iniziata ed all'esito della fase cautelare il giudice dell'esecuzione, verificata la carenza di fumus boni iuris, ha rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi sollevata da . Parte_1
Con la presente citazione, l'odierno attore ha quindi introdotto ritualmente il giudizio di merito formulando le medesime contestazioni sollevate in sede cautelare.
Contesta anzitutto l'opponente, ex art. 617 c.p.c., l'omessa notifica sia dell'avviso di accertamento n. T8B010102296/2022, sia dell'atto di pignoramento presso terzi del quale avrebbe avuto contezza solo dai propri istituti di credito in seguito al blocco delle somme depositate sul proprio conto corrente.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalla sin dalla fase cautelare, Controparte_3 si evince che la notifica dell'avviso e dell'atto di pignoramento, stante l'irreperibilità relativa del destinatario, sono avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata da una irreperibilità temporanea del medesimo, ovvero dal rifiuto di ricevere l'atto.
In particolare, la possibilità di eseguire la notifica presso il luogo risultante dai registri anagrafici è subordinata alla buona fede del notificante al quale non si richiede di svolgere una particolare attività di ricerca, salvo che non emergano elementi in grado di ingenerare in colui che notifica il sospetto che il destinatario si sia trasferito altrove (in tal senso Cass. n. 10248/1991).
pagina 3 di 9 Ai fini della ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. è comunque richiesto da parte del messo notificatore il compimento di una serie di adempimenti, ovvero depositare l'atto presso la casa comunale, affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto e comunicare a quest'ultimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il deposito medesimo. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare atto dei suddetti adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità.
L'avviso di ricevimento è dunque parte integrante della relazione di notifica e costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso. Pertanto, ove manchi l'avviso di ricevimento ovvero se dallo stesso si evinca che il destinatario non l'abbia ricevuto, la notifica è da considerarsi nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è quindi necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (cfr. ex multis Cass 25985 del 2014).
Ciò posto, va osservato che nella presente vicenda le notifiche ex art. 140 c.p.c. relative all'avviso di accertamento notificato in data 13 dicembre 2022 e all'atto di pignoramento notificato in data 31 luglio 2023 sono state effettuate presso la residenza del contribuente risultante dalla certificazione anagrafica del Comune di Campi Bisenzio, presso l'indirizzo di via Bruno Buozzi n. 98
(vedasi certificato storico di residenza depositato da . CP_4
Dalla rendicontazione di entrambe le notifiche il destinatario è risultato tuttavia “sconosciuto” a tale indirizzo: a tale riguardo, si osserva poi che l'avviso di ricevimento che pertiene alla notifica dell'avviso di accertamento è stato prodotto privo di alcuna sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione nonché di bollo dell'ufficio di distribuzione, mentre gli atti di pignoramento sono stati prodotti privi dei relativi avvisi di ricevimento, essendo state prodotte dalla convenuta solo due schermate estratte dal portale della stessa (senza che venisse Controparte_2
prodotta la relativa immagine scansionata degli avvisi di ricevimento) con la dicitura che la notifica è stata restituita per essere risultato il destinatario, appunto, “sconosciuto”. Da tali documenti si evince quindi che non vi è prova che la raccomandata informativa sia mai stata consegnata al destinatario, nonostante le verifiche compiute avessero confermato il mancato cambio di residenza, ma neppure vi è prova che sia stata inviata (con riferimento agli atti di pignoramento).
pagina 4 di 9 Va quindi rilevato che la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente senza sua colpa.
Neppure sussiste la prova dell'imputabilità al contribuente della mancata consegna, risultando al contrario attestato da un pubblico ufficiale che egli fosse reperibile presso quell'indirizzo e non ivi
“sconosciuto” come erroneamente indicato dallo stesso messo notificatore (cfr. Cass. ordinanza n.
17970 del 2019: “La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", pur non avendo il destinatario mutato la propria residenza”).
Per quanto sopra, ribadito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, dato il mancato recapito della raccomandata informativa al destinatario e, rispetto ai pignoramenti, anche la mancata prova dell'invio della stessa, ne consegue che sia la notifica dell'avviso di accertamento che dell'atto di pignoramento presso terzi sono da considerarsi nulle.
La notificazione è invece inesistente in caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero qualora sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge come, a titolo di esempio, quando sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a quest'ultimo del tutto estranea.
Ciò posto, va osservato che con la formulata opposizione ha diffusamente contestato in Pt_1 modo articolato anche il contenuto dell'atto nullo per vizio di notifica, dimostrando pertanto di averne avuto in ogni caso conoscenza (da ultimo si vedano Cass. n. 11043 e n. 11051 del 2018), con ciò configurando una ipotesi di sanatoria dell'atto viziato da nullità per raggiungimento dello scopo. Sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi la Suprema Corte si è da tempo espressa favorevolmente (ex multis Cass. n.
31724 del 2019) distinguendo tuttavia a seconda che il vizio di notifica che riguarda il precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi e rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c..
Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere pagina 5 di 9 spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata
(Cfr. Cass. n. 24291 del 2017). Al contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è, ex latere debitoris quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156 c.p.c., ultimo comma (cfr. Cass. n. 19498 del 23/08/2013 e n. 24527 del 2008).
Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quale la nullità della notificazione, che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (“Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(Cass Sez. Unite sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che
l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento
(Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017)” così Cass n. 11290 del 2020).
Va inoltre precisato che secondo la Suprema Corte anche l'avviso di accertamento, pur costituendo un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria avente quindi natura sostanziale e non processuale, non si sottrae
“all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi
d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento” (Cass SS UU n.19854 del 2004).
Con tale ultimo inciso, la Suprema Corte ha dunque posto un limite all'effetto sanante i vizi pagina 6 di 9 della notifica per raggiungimento dello scopo in correlazione con gli effetti decadenziali esercitati ai fini dell'accertamento tributario. La sanatoria, infatti, può determinare soltanto il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Ciò in quanto “in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio” (cfr. Cass n. 21071 del 2018).
Ciò premesso, va ricordato che in materia di riscossione delle imposte, il termine di decadenza è riconducibile alla data entro la quale le agenzie fiscali devono notificare l'accertamento al contribuente,
a pena di perdita definitiva del potere di accertamento stesso.
Quanto alla disciplina generale dei termini di accertamento, applicabile a IRPEF, IRES, IRAP e
IVA, questa è contenuta nel D.P.R. 600/73 così come modificato dalla legge n. 208/2015. In particolare, l'art. 43 comma 1, stabilisce che, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini IVA sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 633/1972), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, termini applicabili a partire dal periodo di imposta 2016 (relativo alle dichiarazioni del 2017).
Ciò posto ed applicando i principi e le norme sopra indicati alla presente fattispecie, va precisato che l'avviso emesso nei confronti dell'odierno opponente riguarda gli accertamenti relativi alle sanzioni comminate in conseguenza della dichiarazione infedele di reddito imponibile inferiore a quello accertato e dovuto ex art. 1 comma 2, art. 6 comma 1,4, 5 e 6 e art. 5 comma 4 del D. Lgs.
471/1997 in riferimento all'anno fiscale 2016.
Trattasi quindi di sanzioni i cui avvisi devono essere notificati entro il quinto anno successivo in cui deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, nella specie il 2017, e pertanto il termine di decadenza è maturato il 31 dicembre 2022.
Tanto premesso, considerato che l'opposizione è stata sollevata da solo nel 2023, non Pt_1
pagina 7 di 9 può ritenersi sanato, secondo i sopra richiamati principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo in relazione all'avviso di accertamento, in considerazione del fatto che il contribuente è venuto a conoscenza dell'avviso solo una volta decorso il termine decadenziale previsto dalle leggi d'imposta per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, in ragione della rilevata nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'accertata invalidità insanabile dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, comporta la invalidità per vizio di notifica del conseguente atto di pignoramento presso terzi e determina, per l'effetto, l'assorbimento di ogni altra contestazione formulata dall'odierno attore.
Occorre tuttavia evidenziare altresì che parte opponente ha reiterato anche nel presente giudizio il motivo di opposizione attinente alla impignorabilità parziale di quanto pignorato presso i terzi
Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa perché vi verrebbe versato quanto percepito a titolo di stipendio: dal momento che anche nel giudizio di merito l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la circostanza, il motivo è risultato infondato e deve essere respinto.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata fondata con riferimento ad alcuni dei motivi di opposizione, con Parte_1
conseguente invalidità degli atti di accertamento e di pignoramento irritualmente notificati.
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento al debitore ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'avvenuta trattenuta delle somme dichiarate dai terzi pignorati Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa, legittimando l'odierno opponente a conseguine lo svincolo e la restituzione. Né parte opponente né parte opposta hanno tuttavia dato prova di quanto era presente sui conti colpiti dal pignoramento né di quanto è stato effettivamente incassato dal creditore . Controparte_1
Consegue che, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore-opponente, deve essere pronunciata la condanna dell' a disporre lo svincolo e l'eventuale Controparte_1
restituzione - ove incassate -, in favore di , delle somme trattenute e versate da Parte_1
Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi, vista la parziale soccombenza, si compensano per un terzo: esse vengono pertanto liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 1559/2024:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara l'invalidità Parte_1
degli atti di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 oggetto di opposizione;
2) condanna l' a disporre lo svincolo e l'eventuale restituzione - Controparte_1
ove incassate -, in favore di , delle somme trattenute e versate da Chiantibanca Parte_1
Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa in forza degli atti di pignoramento ex art. 72 bis
d.P.R. n. 602/1973 oggetto di opposizione, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e, già operata la compensazione, condanna parte opposta a rifondare a parte opponente le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 168,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. David Bardi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, viale Cadorna
n. 65
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Filippo Incarbone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Gela, via Benedetto Croce n. 4
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e/o deduzione: − nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica avviso di accertamento n. T8B010102296/2022; − nel merito, accertare e dichiarare, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento all'attore; − nel merito, accertare e dichiarare l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti per i quali è stato notificato il
pagina 1 di 9 pignoramento presso terzi;
− nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del vincolo di indisponibilità sul totale delle somme depositate sui conti correnti anziché nei limiti previsti dalla legge. − Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare l'invalidità/inefficacia dell'atto di pignoramento opposto e, conseguentemente, ordinare ai terzi pignorati di rendere disponibili al ricorrente le somme trattenute ovvero ordinare alla controparte di restituire quanto già versato dai terzi alla stessa. − Con vittoria di spese e onorari anche della fase preventiva”
Per l'opposta:
“1- Nel merito dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento opposto, confermandone la validità e
l'efficacia.
2- ritenere e dichiarare comunque infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta dall'attore, pertanto, rigettarla in toto, con conferma integrale dell'ordinanza di rigetto della sospensione emessa dal G.E. del Tribunale di Firenze in data 05.12.2023; 3- conseguente condanna alle spese dell'attore, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
4- in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, tenere comunque ed in ogni caso, indenne la convenuta , quanto al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 conseguente alla fase cautelare all'esito della quale il giudice dell'esecuzione (RGE 2309-1/2023) ha rigettato l'istanza di sospensione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr.
603/1973 notificato da . Controparte_1
A sostegno della presente opposizione ha dedotto: 1) l'omessa notifica dell'avviso di Pt_1 accertamento, per non avere l'opponente ricevuto la raccomandata contenente l'avviso di deposito e l'affissione dell'intimazione presso la casa comunale;
2) l'omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi;
3) l'omessa indicazione dettagliata dei crediti conseguente alla mancata indicazione del titolo per cui si procede;
4) la violazione dei limiti di pignorabilità in considerazione del fatto che le somme pignorate derivano da lavoro dipendente del debitore. In base a tali deduzioni ha quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione e la declaratoria di invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento opposto
Si è quindi costituita deducendo: di aver fornito prova Controparte_1 documentale, sin dalla fase cautelare, della regolarità della notifica presso la residenza dell'opponente, sia dell'atto di pignoramento presso terzi che del relativo avviso di accertamento;
che l'avviso di accertamento conteneva l'indicazione dettagliata del credito ed il termine entro cui adempiere per pagina 2 di 9 evitare l'esecuzione forzata;
che ha pignorato le somme previste Controparte_2
dalla legge senza alcuna violazione dei limiti di pignorabilità considerato che i terzi pignorati non sono, nella fattispecie, datori di lavoro.
L'opposta ha dunque concluso per il rigetto integrale dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.
Il fascicolo veniva assegnato a questo giudice solo in data 8 maggio 2024, in ritardo rispetto al momento in cui avrebbero dovuto essere eseguite le verifiche preliminari;
verificata comunque l'assenza di questioni rilevabili d'ufficio, venivano concessi alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 5 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità di trattazione scritta ed all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito conseguente alla proposizione di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione esattoriale già iniziata ed all'esito della fase cautelare il giudice dell'esecuzione, verificata la carenza di fumus boni iuris, ha rigettato l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi sollevata da . Parte_1
Con la presente citazione, l'odierno attore ha quindi introdotto ritualmente il giudizio di merito formulando le medesime contestazioni sollevate in sede cautelare.
Contesta anzitutto l'opponente, ex art. 617 c.p.c., l'omessa notifica sia dell'avviso di accertamento n. T8B010102296/2022, sia dell'atto di pignoramento presso terzi del quale avrebbe avuto contezza solo dai propri istituti di credito in seguito al blocco delle somme depositate sul proprio conto corrente.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalla sin dalla fase cautelare, Controparte_3 si evince che la notifica dell'avviso e dell'atto di pignoramento, stante l'irreperibilità relativa del destinatario, sono avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata da una irreperibilità temporanea del medesimo, ovvero dal rifiuto di ricevere l'atto.
In particolare, la possibilità di eseguire la notifica presso il luogo risultante dai registri anagrafici è subordinata alla buona fede del notificante al quale non si richiede di svolgere una particolare attività di ricerca, salvo che non emergano elementi in grado di ingenerare in colui che notifica il sospetto che il destinatario si sia trasferito altrove (in tal senso Cass. n. 10248/1991).
pagina 3 di 9 Ai fini della ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. è comunque richiesto da parte del messo notificatore il compimento di una serie di adempimenti, ovvero depositare l'atto presso la casa comunale, affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto e comunicare a quest'ultimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il deposito medesimo. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare atto dei suddetti adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità.
L'avviso di ricevimento è dunque parte integrante della relazione di notifica e costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso. Pertanto, ove manchi l'avviso di ricevimento ovvero se dallo stesso si evinca che il destinatario non l'abbia ricevuto, la notifica è da considerarsi nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è quindi necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (cfr. ex multis Cass 25985 del 2014).
Ciò posto, va osservato che nella presente vicenda le notifiche ex art. 140 c.p.c. relative all'avviso di accertamento notificato in data 13 dicembre 2022 e all'atto di pignoramento notificato in data 31 luglio 2023 sono state effettuate presso la residenza del contribuente risultante dalla certificazione anagrafica del Comune di Campi Bisenzio, presso l'indirizzo di via Bruno Buozzi n. 98
(vedasi certificato storico di residenza depositato da . CP_4
Dalla rendicontazione di entrambe le notifiche il destinatario è risultato tuttavia “sconosciuto” a tale indirizzo: a tale riguardo, si osserva poi che l'avviso di ricevimento che pertiene alla notifica dell'avviso di accertamento è stato prodotto privo di alcuna sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione nonché di bollo dell'ufficio di distribuzione, mentre gli atti di pignoramento sono stati prodotti privi dei relativi avvisi di ricevimento, essendo state prodotte dalla convenuta solo due schermate estratte dal portale della stessa (senza che venisse Controparte_2
prodotta la relativa immagine scansionata degli avvisi di ricevimento) con la dicitura che la notifica è stata restituita per essere risultato il destinatario, appunto, “sconosciuto”. Da tali documenti si evince quindi che non vi è prova che la raccomandata informativa sia mai stata consegnata al destinatario, nonostante le verifiche compiute avessero confermato il mancato cambio di residenza, ma neppure vi è prova che sia stata inviata (con riferimento agli atti di pignoramento).
pagina 4 di 9 Va quindi rilevato che la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente senza sua colpa.
Neppure sussiste la prova dell'imputabilità al contribuente della mancata consegna, risultando al contrario attestato da un pubblico ufficiale che egli fosse reperibile presso quell'indirizzo e non ivi
“sconosciuto” come erroneamente indicato dallo stesso messo notificatore (cfr. Cass. ordinanza n.
17970 del 2019: “La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", pur non avendo il destinatario mutato la propria residenza”).
Per quanto sopra, ribadito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, dato il mancato recapito della raccomandata informativa al destinatario e, rispetto ai pignoramenti, anche la mancata prova dell'invio della stessa, ne consegue che sia la notifica dell'avviso di accertamento che dell'atto di pignoramento presso terzi sono da considerarsi nulle.
La notificazione è invece inesistente in caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero qualora sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge come, a titolo di esempio, quando sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a quest'ultimo del tutto estranea.
Ciò posto, va osservato che con la formulata opposizione ha diffusamente contestato in Pt_1 modo articolato anche il contenuto dell'atto nullo per vizio di notifica, dimostrando pertanto di averne avuto in ogni caso conoscenza (da ultimo si vedano Cass. n. 11043 e n. 11051 del 2018), con ciò configurando una ipotesi di sanatoria dell'atto viziato da nullità per raggiungimento dello scopo. Sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi la Suprema Corte si è da tempo espressa favorevolmente (ex multis Cass. n.
31724 del 2019) distinguendo tuttavia a seconda che il vizio di notifica che riguarda il precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi e rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c..
Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere pagina 5 di 9 spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata
(Cfr. Cass. n. 24291 del 2017). Al contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è, ex latere debitoris quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156 c.p.c., ultimo comma (cfr. Cass. n. 19498 del 23/08/2013 e n. 24527 del 2008).
Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quale la nullità della notificazione, che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (“Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(Cass Sez. Unite sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che
l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento
(Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017)” così Cass n. 11290 del 2020).
Va inoltre precisato che secondo la Suprema Corte anche l'avviso di accertamento, pur costituendo un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria avente quindi natura sostanziale e non processuale, non si sottrae
“all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi
d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento” (Cass SS UU n.19854 del 2004).
Con tale ultimo inciso, la Suprema Corte ha dunque posto un limite all'effetto sanante i vizi pagina 6 di 9 della notifica per raggiungimento dello scopo in correlazione con gli effetti decadenziali esercitati ai fini dell'accertamento tributario. La sanatoria, infatti, può determinare soltanto il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.
Ciò in quanto “in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio” (cfr. Cass n. 21071 del 2018).
Ciò premesso, va ricordato che in materia di riscossione delle imposte, il termine di decadenza è riconducibile alla data entro la quale le agenzie fiscali devono notificare l'accertamento al contribuente,
a pena di perdita definitiva del potere di accertamento stesso.
Quanto alla disciplina generale dei termini di accertamento, applicabile a IRPEF, IRES, IRAP e
IVA, questa è contenuta nel D.P.R. 600/73 così come modificato dalla legge n. 208/2015. In particolare, l'art. 43 comma 1, stabilisce che, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini IVA sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 633/1972), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, termini applicabili a partire dal periodo di imposta 2016 (relativo alle dichiarazioni del 2017).
Ciò posto ed applicando i principi e le norme sopra indicati alla presente fattispecie, va precisato che l'avviso emesso nei confronti dell'odierno opponente riguarda gli accertamenti relativi alle sanzioni comminate in conseguenza della dichiarazione infedele di reddito imponibile inferiore a quello accertato e dovuto ex art. 1 comma 2, art. 6 comma 1,4, 5 e 6 e art. 5 comma 4 del D. Lgs.
471/1997 in riferimento all'anno fiscale 2016.
Trattasi quindi di sanzioni i cui avvisi devono essere notificati entro il quinto anno successivo in cui deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, nella specie il 2017, e pertanto il termine di decadenza è maturato il 31 dicembre 2022.
Tanto premesso, considerato che l'opposizione è stata sollevata da solo nel 2023, non Pt_1
pagina 7 di 9 può ritenersi sanato, secondo i sopra richiamati principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo in relazione all'avviso di accertamento, in considerazione del fatto che il contribuente è venuto a conoscenza dell'avviso solo una volta decorso il termine decadenziale previsto dalle leggi d'imposta per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, in ragione della rilevata nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'accertata invalidità insanabile dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, comporta la invalidità per vizio di notifica del conseguente atto di pignoramento presso terzi e determina, per l'effetto, l'assorbimento di ogni altra contestazione formulata dall'odierno attore.
Occorre tuttavia evidenziare altresì che parte opponente ha reiterato anche nel presente giudizio il motivo di opposizione attinente alla impignorabilità parziale di quanto pignorato presso i terzi
Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa perché vi verrebbe versato quanto percepito a titolo di stipendio: dal momento che anche nel giudizio di merito l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la circostanza, il motivo è risultato infondato e deve essere respinto.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata fondata con riferimento ad alcuni dei motivi di opposizione, con Parte_1
conseguente invalidità degli atti di accertamento e di pignoramento irritualmente notificati.
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento al debitore ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'avvenuta trattenuta delle somme dichiarate dai terzi pignorati Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa, legittimando l'odierno opponente a conseguine lo svincolo e la restituzione. Né parte opponente né parte opposta hanno tuttavia dato prova di quanto era presente sui conti colpiti dal pignoramento né di quanto è stato effettivamente incassato dal creditore . Controparte_1
Consegue che, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore-opponente, deve essere pronunciata la condanna dell' a disporre lo svincolo e l'eventuale Controparte_1
restituzione - ove incassate -, in favore di , delle somme trattenute e versate da Parte_1
Chiantibanca Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi, vista la parziale soccombenza, si compensano per un terzo: esse vengono pertanto liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 1559/2024:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara l'invalidità Parte_1
degli atti di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 oggetto di opposizione;
2) condanna l' a disporre lo svincolo e l'eventuale restituzione - Controparte_1
ove incassate -, in favore di , delle somme trattenute e versate da Chiantibanca Parte_1
Credito Cooperativo ed IntesaSanPaolo spa in forza degli atti di pignoramento ex art. 72 bis
d.P.R. n. 602/1973 oggetto di opposizione, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e, già operata la compensazione, condanna parte opposta a rifondare a parte opponente le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 168,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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