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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2025, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41628/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 VIA PIETRO GIANNONE 10 TORINO presso l'Avvocato CAPELLO MARCO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DE Controparte_1 P.IVA_2 AMICIS, 24 20123 MILANO presso l'Avvocato BRAZESCO MARZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna al versamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza di un sinistro occorso in data 20.01.2022 quantificato in € 18.185,14 sulla base della polizza n. 5370140000905946 comprensiva della garanzia per la responsabilità civile verso terzi.
L'attrice svolge attività di realizzazione e confezionamento di prodotti alimentari destinati al commercio nello stabilimento della IR S.r.l. in forza di un contratto di subfornitura (doc. 2 attrice) il pagina 1 di 4 quale prevede l'utilizzo dei macchinari di proprietà della committente da parte della subfornitrice GL.
Tra questi, vi è la linea di produzione T2 interessata dal sinistro.
A fondamento della domanda ha sostenuto di essere stata informata da IR che in data 20.01.2022 alle ore 12.30 circa, presso lo stabilimento di quest'ultima, un gancio utilizzato da un operatore per la pulizia dei macchinari afferente la linea di produzione T2 era caduto sul nastro discensore - volto al trasporto del prodotto sfuso dal reparto dosi al confezionamento - causando il danneggiamento del tappeto.
La produzione era stata sospesa tra il 27.01.2022 e il 28.01.2022 per procedere alla sostituzione del componente danneggiato. Il 14.02.2022 IR ha comunicato ad GL i costi sostenuti e ha emesso la relativa nota di debito (doc. 10 attrice). In data 18.02.2022 l'attrice ha quindi richiesto alla convenuta di procedere all'apertura del sinistro n. 1/537/22/00542 e tale richiesta è stata rifiutata per la ritenuta inoperatività della garanzia RCT secondo quanto comunicatole in data 27.10.2022.
GL ha domandato pertanto l'accertamento dell'operatività della polizza e la condanna dell'assicurazione a corrispondere l'importo di € 18.185,14 relativo sia agli esborsi sostenuti per le riparazioni che il mancato guadagno per il blocco della produzione.
La Compagnia si è costituita contestando la ricostruzione di parte avversaria sul rilievo dell'omessa prova sia dell'an che del quantum della pretesa, della tardività della denuncia, del difetto di accidentalità del danno e dell'inoperatività della polizza.
Pertanto, ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, ove ritenuta operante la garanzia assicurativa, la riduzione dell'entità dell'indennizzo.
A seguito dell'espletamento di attività istruttoria mediante escussione di testimonianze, il 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione a seguito previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è infondata.
In primo luogo occorre evidenziare che la citazione riporta quale data di verificazione del sinistro il giorno 20.01.2022 mentre i documenti 3 e 4 recano la data del 27.1.22.
La denuncia del sinistro risulta effettuata dall'attrice alla convenuta il 18.02.2022 ossia in epoca posteriore alla riparazione del macchinario: questa risulta effettuata su iniziativa del terzo IR tra il
27.01.2022 e il 28.01.2022 secondo quanto esposto nella comunicazione in data 14.02.2022 allegata sub doc. 5 attrice ove la stessa è stata informata della repentina sostituzione della parte danneggiata con un nastro discensore di scorta nonché dei costi sostenuti.
pagina 2 di 4 Pur dandosi atto del rispetto da parte dell'attrice del termine di 30 giorni per l'inoltro della denuncia prescritto dall'art.
2.8 della polizza, rileva il Tribunale come la sequenza degli eventi sopra rappresentata non abbia consentito alla convenuta di rendersi parte attiva sin dalle fasi iniziali nella gestione del sinistro.
In particolare, a causa della rapida riparazione, l'assicurazione non è stata messa in grado di verificare nell'immediatezza le modalità del sinistro nonché le conseguenze attraverso la visione dei componenti del macchinario asseritamente danneggiati. A ciò si aggiunga che la mancata conservazione delle tracce e degli eventuali residui ha impedito anche una valutazione postuma.
Né la verifica circa la dinamica del sinistro – oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta – è stata eseguita nel corso del giudizio per quanto si espone di seguito.
Premesso che la convenuta ha posto in dubbio l'accidentalità della caduta del gancio sul nastro discensore allegando che lo stesso sia stato – piuttosto – lasciato per diverso tempo all'interno del macchinario da un addetto alla produzione, sino a provocarne il blocco e la conseguente lacerazione del tappeto, rileva il Tribunale come né le fotografie prodotte dall'attrice né l'istruttoria orale, pur espletata, hanno consentito di fugare i dubbi riguardo alla possibile eziologia.
Le prime nulla palesano riguardo alle modalità con cui il gancio fosse finito in tale posizione e le deposizioni assunte non hanno chiarito nulla riguardo al tale profilo non avendo i testi assistito al fatto né essendosi ivi recati nell'immediatezza.
Né – come preteso – può attribuirsi valenza peculiare alla deposizione del teste per il suo ruolo Tes_1 tecnico: tale teste si è limitato a riferire una semplice congettura circa la permanenza del gancio sì da non risultare affatto smentita l'allegata negligenza prolungata riguardo al mancato asporto dal macchinario.
In sostanza, è evidente come alla convenuta sia stata negata la possibilità di essere interlocutrice attiva nella valutazione dell'eziologia del fatto e delle sue conseguenze. A ben diverse conclusioni si sarebbe giunti laddove l'assicurata avesse quantomeno fornito al terzo indicazioni stringenti per conservare le tracce dell'evento o dei componenti danneggiati così garantendone la visione ai periti incaricati.
Elementi – questi – certamente essenziali tanto ai fini della verifica delle modalità del sinistro che della compatibilità dei danni lamentati. L'avere improvvidamente omesso tali attività, al di là dell'evidente violazione del principio di buona fede, non può che riflettersi sul piano della prova della fondatezza della pretesa.
Né può assumere rilievo la circostanza - addotta da GL - secondo cui l'iniziativa della sostituzione del nastro e del successivo smaltimento sarebbe riferibile alla IR, proprietaria della linea di produzione danneggiata, che l'avrebbe informata solo a cose fatte.
pagina 3 di 4 Le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalla polizza ai fini dell'accertamento del sinistro e delle sue conseguenze non possono che essere posti a carico dell'assicurata, per quanto la condotta sia riferibile terzi alla stessa collegati.
Né può attribuirsi valenza alla circostanza allegata dall'attrice che in precedenza sia stato indennizzato altro sinistro similare posto che nel presente caso il dato ostativo è rappresentato dal mancato riscontro dell'accidentalità e non dalla natura del bene danneggiato.
Deve infine essere ribadito il rigetto alla richiesta di CTU – reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni - volta ad accertare e quantificare i danni causati dal sinistro attesa l'inattendibilità degli esiti in assenza dei reperti.
La valenza assorbente del profilo esaminato rende superflua la valutazione dell'entità del danno.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 5.077, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 5 dicembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41628/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 VIA PIETRO GIANNONE 10 TORINO presso l'Avvocato CAPELLO MARCO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DE Controparte_1 P.IVA_2 AMICIS, 24 20123 MILANO presso l'Avvocato BRAZESCO MARZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna al versamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza di un sinistro occorso in data 20.01.2022 quantificato in € 18.185,14 sulla base della polizza n. 5370140000905946 comprensiva della garanzia per la responsabilità civile verso terzi.
L'attrice svolge attività di realizzazione e confezionamento di prodotti alimentari destinati al commercio nello stabilimento della IR S.r.l. in forza di un contratto di subfornitura (doc. 2 attrice) il pagina 1 di 4 quale prevede l'utilizzo dei macchinari di proprietà della committente da parte della subfornitrice GL.
Tra questi, vi è la linea di produzione T2 interessata dal sinistro.
A fondamento della domanda ha sostenuto di essere stata informata da IR che in data 20.01.2022 alle ore 12.30 circa, presso lo stabilimento di quest'ultima, un gancio utilizzato da un operatore per la pulizia dei macchinari afferente la linea di produzione T2 era caduto sul nastro discensore - volto al trasporto del prodotto sfuso dal reparto dosi al confezionamento - causando il danneggiamento del tappeto.
La produzione era stata sospesa tra il 27.01.2022 e il 28.01.2022 per procedere alla sostituzione del componente danneggiato. Il 14.02.2022 IR ha comunicato ad GL i costi sostenuti e ha emesso la relativa nota di debito (doc. 10 attrice). In data 18.02.2022 l'attrice ha quindi richiesto alla convenuta di procedere all'apertura del sinistro n. 1/537/22/00542 e tale richiesta è stata rifiutata per la ritenuta inoperatività della garanzia RCT secondo quanto comunicatole in data 27.10.2022.
GL ha domandato pertanto l'accertamento dell'operatività della polizza e la condanna dell'assicurazione a corrispondere l'importo di € 18.185,14 relativo sia agli esborsi sostenuti per le riparazioni che il mancato guadagno per il blocco della produzione.
La Compagnia si è costituita contestando la ricostruzione di parte avversaria sul rilievo dell'omessa prova sia dell'an che del quantum della pretesa, della tardività della denuncia, del difetto di accidentalità del danno e dell'inoperatività della polizza.
Pertanto, ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, ove ritenuta operante la garanzia assicurativa, la riduzione dell'entità dell'indennizzo.
A seguito dell'espletamento di attività istruttoria mediante escussione di testimonianze, il 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione a seguito previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è infondata.
In primo luogo occorre evidenziare che la citazione riporta quale data di verificazione del sinistro il giorno 20.01.2022 mentre i documenti 3 e 4 recano la data del 27.1.22.
La denuncia del sinistro risulta effettuata dall'attrice alla convenuta il 18.02.2022 ossia in epoca posteriore alla riparazione del macchinario: questa risulta effettuata su iniziativa del terzo IR tra il
27.01.2022 e il 28.01.2022 secondo quanto esposto nella comunicazione in data 14.02.2022 allegata sub doc. 5 attrice ove la stessa è stata informata della repentina sostituzione della parte danneggiata con un nastro discensore di scorta nonché dei costi sostenuti.
pagina 2 di 4 Pur dandosi atto del rispetto da parte dell'attrice del termine di 30 giorni per l'inoltro della denuncia prescritto dall'art.
2.8 della polizza, rileva il Tribunale come la sequenza degli eventi sopra rappresentata non abbia consentito alla convenuta di rendersi parte attiva sin dalle fasi iniziali nella gestione del sinistro.
In particolare, a causa della rapida riparazione, l'assicurazione non è stata messa in grado di verificare nell'immediatezza le modalità del sinistro nonché le conseguenze attraverso la visione dei componenti del macchinario asseritamente danneggiati. A ciò si aggiunga che la mancata conservazione delle tracce e degli eventuali residui ha impedito anche una valutazione postuma.
Né la verifica circa la dinamica del sinistro – oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta – è stata eseguita nel corso del giudizio per quanto si espone di seguito.
Premesso che la convenuta ha posto in dubbio l'accidentalità della caduta del gancio sul nastro discensore allegando che lo stesso sia stato – piuttosto – lasciato per diverso tempo all'interno del macchinario da un addetto alla produzione, sino a provocarne il blocco e la conseguente lacerazione del tappeto, rileva il Tribunale come né le fotografie prodotte dall'attrice né l'istruttoria orale, pur espletata, hanno consentito di fugare i dubbi riguardo alla possibile eziologia.
Le prime nulla palesano riguardo alle modalità con cui il gancio fosse finito in tale posizione e le deposizioni assunte non hanno chiarito nulla riguardo al tale profilo non avendo i testi assistito al fatto né essendosi ivi recati nell'immediatezza.
Né – come preteso – può attribuirsi valenza peculiare alla deposizione del teste per il suo ruolo Tes_1 tecnico: tale teste si è limitato a riferire una semplice congettura circa la permanenza del gancio sì da non risultare affatto smentita l'allegata negligenza prolungata riguardo al mancato asporto dal macchinario.
In sostanza, è evidente come alla convenuta sia stata negata la possibilità di essere interlocutrice attiva nella valutazione dell'eziologia del fatto e delle sue conseguenze. A ben diverse conclusioni si sarebbe giunti laddove l'assicurata avesse quantomeno fornito al terzo indicazioni stringenti per conservare le tracce dell'evento o dei componenti danneggiati così garantendone la visione ai periti incaricati.
Elementi – questi – certamente essenziali tanto ai fini della verifica delle modalità del sinistro che della compatibilità dei danni lamentati. L'avere improvvidamente omesso tali attività, al di là dell'evidente violazione del principio di buona fede, non può che riflettersi sul piano della prova della fondatezza della pretesa.
Né può assumere rilievo la circostanza - addotta da GL - secondo cui l'iniziativa della sostituzione del nastro e del successivo smaltimento sarebbe riferibile alla IR, proprietaria della linea di produzione danneggiata, che l'avrebbe informata solo a cose fatte.
pagina 3 di 4 Le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalla polizza ai fini dell'accertamento del sinistro e delle sue conseguenze non possono che essere posti a carico dell'assicurata, per quanto la condotta sia riferibile terzi alla stessa collegati.
Né può attribuirsi valenza alla circostanza allegata dall'attrice che in precedenza sia stato indennizzato altro sinistro similare posto che nel presente caso il dato ostativo è rappresentato dal mancato riscontro dell'accidentalità e non dalla natura del bene danneggiato.
Deve infine essere ribadito il rigetto alla richiesta di CTU – reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni - volta ad accertare e quantificare i danni causati dal sinistro attesa l'inattendibilità degli esiti in assenza dei reperti.
La valenza assorbente del profilo esaminato rende superflua la valutazione dell'entità del danno.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 5.077, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 5 dicembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
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