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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 788/2024
PROMOSSA DA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ripamonti Parte_1 CodiceFiscale_1 del Foro di Viterbo giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia P.IVA_1
Ognina 149 è ope legis domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e decorso il termine, fino al 17.12.2025, assegnato con il provvedimento dell'11.11.2025 per il loro deposito pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2254/2023, pubblicata in data 14.12.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, proposta da nella qualità di titolare della sala giochi con sede Parte_1 Parte_1 in Ferla, via Giuseppe Garibaldi n. 59, avverso l'ordinanza-ingiunzione, prot. N. 23711 del 7 maggio
2021, emessa dall' Controparte_2
di Siracusa, notificata in data 25/05/2021, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] complessiva somma di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (di cui euro
20.000,00 ai sensi dell'art 1 comma 923 della legge 208/2015 per aver violato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012, ed euro 6.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. H) punto 6) della legge 190/2014 per aver violato dell'art. 1 comma 644, lett. F), della medesima legge 190/2014), e per l'effetto confermava l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannava Pt_1 alla refusione delle spese di lite.
[...]
In estrema sintesi il primo giudice: premesso che in data 14 ottobre 2016 il personale dell' Controparte_2 di Siracusa accedeva presso l'esercizio denominato “Sala Giochi Veca”, sito in Ferla,
[...] via Giuseppe Garibaldi n. 59, e ivi accertava la presenza di apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica, consentiva di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L.
n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012 (in particolare, si trattava di computer a navigazione libera con accesso, tra gli altri, all'indirizzo Internet www.boss.365sport.it/abpweb/secure/betpurchase/frameChooseOdds.aspx, ove gli utenti, attraverso un proprio username e una propria password, potevano effettuazione scommesse su eventi sportivi); premesso che in data 7 maggio 2021 l' di Siracusa Controparte_2 emetteva ordinanza-ingiunzione prot. 23711 notificata il 25/05/2021 con la quale ingiungeva a Pt_1
nella qualità di titolare dell'esercizio denominato “Sala Giochi Veca”, il pagamento della somma
[...] complessiva di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica per aver violato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012 che vieta: “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza,
pagina 3 di 12 ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” nonché l'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014 che vieta l'istallazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) PS in esercizi che raccolgono scommesse non muniti di licenza di PS ai sensi dell'art. 88 PS;
premesso che con ricorso ex art. 22 della lege 689/1981, chiedeva l'annullamento della Parte_1 sopra detta ordinanza-ingiunzione contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente all'attività vietata dall'art 1 comma 644, lett. F), della legge
190/2014; la violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate;
la tardiva contestazione della violazione di cui all'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014; nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 (cd. Decreto ZI); concludeva per l'infondatezza dei motivi di ricorso, non accogliendo l'opposizione e confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Segnatamente, il giudice di prime cure evidenziava come l'Amministrazione procedente avesse fornito plurimi elementi di prova (accertamento della presenza dell'apparecchiatura vietata presso l'esercizio pubblico, verifica in concreto dell'utilizzo per il gioco delle apparecchiature telematiche presenti con esecuzione di una scommessa sportiva, controllo della cronologia, fotografie, il tutto allegato al verbale di accertamento) e avesse chiaramente individuato ed enucleato le contestazioni mosse (quali la messa a disposizione di apparecchiature che consentono agli utenti di giocare online e la raccolta di scommesse senza la prescritta licenza).
Con riferimento specifico, poi, alla lamentata violazione dell'art 7 comma 3 quater del cd. Decreto
ZI, il primo giudice statuiva che: “l'art. 7 comma 3-quater, in coerenza con il quadro generale delle norme sul gioco pubblico, svolge la sua operatività disponendo limitazioni alla messa a disposizione delle apparecchiature in questione allorquando risulti finalizzata al collegamento ai siti di giochi”.
Limitazione che, secondo il Tribunale di Siracusa “è innanzitutto riferibile ai c.d. Totem, apparecchi terminali, collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per
l'effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali. Ma va, però, “esteso, attesa la formulazione della norma, anche a personal computer, tablet, pc, iPad, ecc, strumenti che, pur potendo risultare presenti negli esercizi pubblici, non possono essere messi a disposizione dei clienti con la
pagina 4 di 12 finalità di consentire la connessione ai siti di gioco. Il mancato rispetto della norma, infatti, si concretizza quando si mettono a disposizione strumenti atti a far giocare on line grazie alla connessione telematica, a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da ADM o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione” (Cfr. pag. 9 sentenza Tribunale).
Aderendo, dunque, un'interpretazione rigorosa della norma contenente il divieto, il primo giudice perveniva alla conclusione per cui, ai fini della consumazione della condotta illecita, fosse sufficiente la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico potessero essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco online, non ritenendo scriminante l'utilizzabilità dei medesimi anche per la libera navigazione su internet.
Così ragionando, pertanto, il Tribunale di Siracusa giungeva, con sentenza n. 2254/2023, a ritenere che l'accertamento della violazione di cui all'art 7 co. 3 quater del cd. Decreto ZI non necessitasse che al momento dell'ispezione il collegamento fosse attuale o anche solo indotto o suggerito mediante blocco (o pre- indirizzo/link) degli apparecchi sui siti che offrono di giocare on line, ritenendo sufficiente che le macchine "consentissero" in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica (Cfr. pag. 6 sentenza primo grado).
Conseguentemente, ritenendo provata la messa a disposizione di numero tre computer, collegati ad internet, attraverso i quali gli utenti potevano giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, rigettava i motivi di ricorso esperiti dal ricorrente e confermava l'ordinanza ingiunzione emanata nei suoi confronti dall' Controparte_1
Avverso la sentenza di primo grado propone appello nella qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 pubblico denominato “Sala giochi Veca”.
In particolare, con ricorso del 5 giugno 2024, l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul primo motivo di ricorso (mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente alla contestata attività di cui all'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014), la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate), la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso (tardiva contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F, della legge 190/2014), nonché, nel merito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 (cd. Decreto ZI).
pagina 5 di 12 Sotto tale ultimo profilo, contesta l'automatica adesione, da parte del giudice di primo Parte_1 grado, all'interpretazione rigorosa della norma contenente il divieto amministrativamente sanzionato, dalla quale deriverebbe, secondo la prospettazione fornita dall'appellante, un dovere di controllo, per gli esercenti di Internet point (quale è anche l'esercizio oggetto di causa), sui vari siti consultati autonomamente dagli utenti non previsto da apposite norme di legge.
Così ragionando, secondo il ricorrente in appello, la tesi ermeneutica sostenuta dal primo giudice si rivelerebbe irragionevolmente gravosa (riducendosi ad una mera responsabilità oggettiva) nonché del tutto inidonea a contemperare i beni, di rango costituzionale, in gioco, quali sono la tutela della salute
(prevenzione dalla ludopatia), la libertà di comunicazione, la segretezza delle comunicazioni, la libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07 novembre 2024 si è costituita in giudizio l'
[...] chiedendo il rigetto integrale dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul primo motivo di ricorso, attraverso il quale aveva denunciato, in primo grado, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente alla contestata attività di cui all'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014.
L'accertamento della fondatezza o meno della doglianza in esame rende necessario anteporre, per ragioni logiche, lo scrutinio del terzo motivo di gravame attraverso il quale l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso, con il quale, il medesimo, aveva, in primo grado, denunciato la tardiva contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014.
Quest'ultimo motivo di ricorso in appello risulta fondato e va, dunque, accolto.
Invero, dall'analisi della sentenza impugnata emerge come la stessa non si sia pronunciata neppure indirettamente sulla doglianza avanzata dal ricorrente, tacendo, dunque, sulla lamentata tardività della contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento giurisdizionale, non contenendo una statuizione su un capo di domanda esperito dall'attore, risulta gravato da un vizio di nullità relativa, in quanto emanato in violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex art. 112 cod. proc. civ.
pagina 6 di 12 Da ciò ne deriva, in ossequio al principio dell'assorbimento o della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame ex art 161 cpc, la necessità di operare, nella presente sede d'Appello, l'esame della doglianza omessa in primo grado.
In altri termini, emerge, nella fase di giudizio in corso, l'esigenza di verificare se già nel verbale di accertamento fosse stata contestata la violazione dell'art 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014 o se essa, viceversa, come sostenuto dall'odierno appellante, sia stata contestata solo con l'ordinanza- ingiunzione, in violazione del diritto di difesa del destinatario.
Sotto tale profilo, si evidenzi che dall'analisi del verbale di accertamento redatto dall'
[...] in occasione dell'accesso effettuato in data 14 ottobre 2016, risulta che la Controparte_1 violazione dell'art. 1 comma 644 lett. F) non sia stata contestata (vedi pag. 4 del verbale di accertamento).
A conferma di ciò si sottolinei come neppure nei verbali allegati (all. n. 5bis e verbale di sequestro) figuri l'addebito della violazione della norma in esame (vedi pagine 18 e 21 del verbale), con la conseguenza di dover ritenere tardiva la contestazione mossa, in tal senso, dall'Amministrazione procedente per la prima volta nell'ordinanza-ingiunzione.
Non risulta, in senso contrario, decisiva la difesa esperita dall' la Controparte_1 quale, in sede di comparsa di costituzione (vedi pag. 5 della comparsa), afferma di aver assolto al proprio dovere di tempestiva contestazione avendo, a pag. 3 del verbale del 14/10/2016, contestato a l'istallazione di numero quattro apparecchi da intrattenimento senza la prevista licenza ex Parte_1 art. 88 PS (spuntando la relativa contestazione nel verbale di accertamento).
Tale eccezione non risulta risolutiva.
Invero, ad un attento esame del verbale di accertamento emerge che la contestazione invocata dall' si correla alla violazione dell'art 110 co. 9 lett. F bis) del e non già alla violazione CP_1 CP_3 dell'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014.
Sicché, non può accogliersi la prospettazione fornita dall'Amministrazione secondo cui la contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644 lett. F) non sarebbe tardiva.
A conferma di ciò si evidenzi come, proseguendo nella lettura del verbale, appaia ulteriormente chiara la correlazione tra l'istallazione delle quattro apparecchiature da intrattenimento in assenza della prescritta autorizzazione con la violazione dell'art 110 co, 9 lett. F bis) del PS che, infatti, viene nuovamente spuntata (vedi pagina 4 del verbale) e, non già con quella dell'art. 1 comma 644 lett. F).
pagina 7 di 12 Il presente collegio, sul punto, aderisce alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(cfr. Cass. n. 9790/2011) in tema di sanzioni amministrative, secondo cui: “sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate”
(conf. Cass. n. 9045/2020; Cass. n. 18883/2017; Cass. n. 10145/2006).
Nel caso di specie, l'Amministrazione, in sede di accertamento, contestava a di aver Parte_1 istallato quattro apparecchi da intrattenimento senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 88
PS e poi, in sede di ordinanza-ingiunzione contestava la differente condotta prevista dall'art 1 comma 644 lett. F e punita dall'art 1 comma 644 lett. H della legge 190/2014 che vieta di installare presso i propri esercizi pubblici apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma limitatamente a quei soggetti attivi alla data del 30 ottobre
2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' dei monopoli i Controparte_1 quali non abbiano adempiuto all'obbligo di regolarizzazione fiscale di cui all'art 1 comma 643 della legge 190/2014.
A ben vedere, dunque, sebbene, in entrambi i casi, la condotta a valle si sostanzi nell'istallazione di apparecchiature di gioco, nelle due differenti fattispecie (per le quali è peraltro prevista una sanzione differente) muta la condotta e, pertanto, il rimprovero, posto che nel primo caso si addebita al destinatario di non avere l'autorizzazione di cui all'art. 88 PS, mentre nel secondo caso (avente un ambito applicativo più ristretto, in quanto applicabile solo a quei soggetti già attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di
[.. soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' Controparte_1
si addebita il mancato adempimento dell'obbligo di regolarizzazione fiscale da cui CP_1 consegue, tra l'altro, il divieto di installazione delle apparecchiature di gioco.
Alla luce di quanto detto appare evidente l'illegittimità, nella parte de qua, dell'ordinanza ingiunzione che, in conseguenza della tardiva contestazione di cui 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014, deve essere annullato.
pagina 8 di 12 Sebbene, quanto detto appaia sufficiente a pervenire all'annullamento, entro i confini sopra detti, dell'ordinanza ingiunzione, si evidenzi, per dovizia motivazionale, come anche il terzo motivo di gravame (relativo all'omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione con riguardo alla contestata attività di intermediazione ex art. 1 comma 644 lett.
F della legge 190/2014) appaia fondato.
Anche sotto tale profilo, invero, procedendo, in fase d'Appello, all'accertamento dei fatti lamentati dall'attore e omesso in primo grado, emerge che l'apparato probatorio fornito dall'
[...] si rivela inconsistente rispetto alla condotta vietata dall'art. 1 comma 644 lett. Controparte_1
F), riuscendo a cristallizzare esclusivamente la consumazione della condotta vietata dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012.
Ciò risulta essere perfettamente coerente con l'accertata tardiva contestazione della violazione in esame, la quale essendo stata inserita, per la prima volta, solo nell'ordinanza ingiunzionale, si appalesa priva di tutti quegli elementi probatori (che, in sede di accertamento, gli agenti logicamente non hanno raccolto) a sostegno, in primo luogo, della riconducibilità della sala giochi oggetto del procedimento tra i destinatari della disciplina di cui all'art. 1 comma 643 della legge 190/2014 (di cui la condotta vietata dall'art 1 comma 644 lett. F rappresenta una delle tante conseguenze), e, in secondo luogo, della mancata regolarizzazione entro il termine prescritto dalla medesima legge, nella quale si annida il rimprovero amministrativamente sanzionato.
In definitiva, al netto della fondatezza del terzo motivo di gravame (di per sé sufficiente a condurre il presente processo all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 23711 del 7 maggio 2021 in relazione alla sanzione di euro 6.000,00), dall'analisi della documentazione in atti, emerge la fondatezza anche della prima doglianza, non avendo l' (sulla Controparte_1 quale gravava il relativo onere probatorio) provato né che la sala giochi era già attiva alla data del Pt_1
30 ottobre 2014, né che la medesima offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' né che non avesse adempiuto all'obbligo di regolarizzazione Controparte_1 fiscale di cui all'art 1 comma 643 della legge 190/2014.
Volgendo, poi, lo sguardo al secondo motivo di gravame, attraverso il quale l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul secondo motivo di ricorso, col quale aveva denunciato, in primo grado, la violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per pagina 9 di 12 omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate, lo stesso risulta infondato.
Invero, dall'analisi dell'ordinanza ingiunzione emerge chiaramente che l'Amministrazione ha indicato specificamente le norme asseritamente violate, quali l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 e l'art 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014 (Cfr. pag. 2 ordinanza-ingiunzione), addebitando, nel primo caso, a di aver messo a disposizione dell'utenza numero tre computer attraverso i Parte_1 quali era possibile collegarsi a siti di scommesse sportive, nel secondo caso, l'istallazione di numero quattro apparecchi da intrattenimento in violazione di un espresso divieto di legge, non ponendosi, sotto tale profilo, alcun problema di tutela del diritto di difesa che, come visto, si pone, invece, sotto altro piano logico-giuridico.
Pertanto, il motivo di gravame in esame va rigettato.
In relazione al quarto motivo d'appello, infine, il collegio osserva come nelle more del giudizio le norme di cui agli artt. 1 comma 923 della legge 208/2015 e 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal siano state dichiarate costituzionalmente Parte_1 illegittime.
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni citate per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
pagina 10 di 12 Consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme la cui violazione ha costituito l'oggetto, in parte qua, dell'ordinanza ingiunzione, la necessità di procedere al suo annullamento.
Quanto alle spese processuali, tralasciando di considerare l'annullamento dell'ordinanza impugnata determinato dalla declaratoria di incostituzionalità, nel resto la causa si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione per una somma pari a circa un quarto di quella oggetto di ingiunzione (euro 6.000,00 su 26.000,00).
Dunque, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 91-92 c.p.c., risulta equo condannare l'appellata al pagamento di un quarto delle spese processuali a favore di (liquidate nella misura indicata Parte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale svolta) e compensare le spese processuali per il residuo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 788/2024 avente ad oggetto il ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. n. 2254/2023, Parte_1 pubblicata in data 14.12.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. 23711 del 7 maggio 2021, emessa dall' di Controparte_2
Siracusa, notificata in data 25/05/2021; condanna l' di Siracusa Controparte_2 al pagamento, in favore di di un quarto delle spese processuali, che liquida: Parte_1 per il primo grado in euro 1.269,25 per compensi (€ 229,75 per la fase di studio, €194,25 per la fase introduttiva, € 420,00 per la fase di trattazione, € 425,25 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in euro 1.452,25 per compensi (€ 283,5 per la fase di studio, € 230,25 per la fase introduttiva, € 460,75 per la fase di trattazione, € 477,75 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per il residuo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello in data 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
pagina 11 di 12
Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal MOT dott. Marco Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 788/2024
PROMOSSA DA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ripamonti Parte_1 CodiceFiscale_1 del Foro di Viterbo giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia P.IVA_1
Ognina 149 è ope legis domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e decorso il termine, fino al 17.12.2025, assegnato con il provvedimento dell'11.11.2025 per il loro deposito pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2254/2023, pubblicata in data 14.12.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, proposta da nella qualità di titolare della sala giochi con sede Parte_1 Parte_1 in Ferla, via Giuseppe Garibaldi n. 59, avverso l'ordinanza-ingiunzione, prot. N. 23711 del 7 maggio
2021, emessa dall' Controparte_2
di Siracusa, notificata in data 25/05/2021, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] complessiva somma di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (di cui euro
20.000,00 ai sensi dell'art 1 comma 923 della legge 208/2015 per aver violato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012, ed euro 6.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. H) punto 6) della legge 190/2014 per aver violato dell'art. 1 comma 644, lett. F), della medesima legge 190/2014), e per l'effetto confermava l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannava Pt_1 alla refusione delle spese di lite.
[...]
In estrema sintesi il primo giudice: premesso che in data 14 ottobre 2016 il personale dell' Controparte_2 di Siracusa accedeva presso l'esercizio denominato “Sala Giochi Veca”, sito in Ferla,
[...] via Giuseppe Garibaldi n. 59, e ivi accertava la presenza di apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica, consentiva di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L.
n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012 (in particolare, si trattava di computer a navigazione libera con accesso, tra gli altri, all'indirizzo Internet www.boss.365sport.it/abpweb/secure/betpurchase/frameChooseOdds.aspx, ove gli utenti, attraverso un proprio username e una propria password, potevano effettuazione scommesse su eventi sportivi); premesso che in data 7 maggio 2021 l' di Siracusa Controparte_2 emetteva ordinanza-ingiunzione prot. 23711 notificata il 25/05/2021 con la quale ingiungeva a Pt_1
nella qualità di titolare dell'esercizio denominato “Sala Giochi Veca”, il pagamento della somma
[...] complessiva di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica per aver violato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012 che vieta: “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza,
pagina 3 di 12 ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” nonché l'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014 che vieta l'istallazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) PS in esercizi che raccolgono scommesse non muniti di licenza di PS ai sensi dell'art. 88 PS;
premesso che con ricorso ex art. 22 della lege 689/1981, chiedeva l'annullamento della Parte_1 sopra detta ordinanza-ingiunzione contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente all'attività vietata dall'art 1 comma 644, lett. F), della legge
190/2014; la violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate;
la tardiva contestazione della violazione di cui all'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014; nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 (cd. Decreto ZI); concludeva per l'infondatezza dei motivi di ricorso, non accogliendo l'opposizione e confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Segnatamente, il giudice di prime cure evidenziava come l'Amministrazione procedente avesse fornito plurimi elementi di prova (accertamento della presenza dell'apparecchiatura vietata presso l'esercizio pubblico, verifica in concreto dell'utilizzo per il gioco delle apparecchiature telematiche presenti con esecuzione di una scommessa sportiva, controllo della cronologia, fotografie, il tutto allegato al verbale di accertamento) e avesse chiaramente individuato ed enucleato le contestazioni mosse (quali la messa a disposizione di apparecchiature che consentono agli utenti di giocare online e la raccolta di scommesse senza la prescritta licenza).
Con riferimento specifico, poi, alla lamentata violazione dell'art 7 comma 3 quater del cd. Decreto
ZI, il primo giudice statuiva che: “l'art. 7 comma 3-quater, in coerenza con il quadro generale delle norme sul gioco pubblico, svolge la sua operatività disponendo limitazioni alla messa a disposizione delle apparecchiature in questione allorquando risulti finalizzata al collegamento ai siti di giochi”.
Limitazione che, secondo il Tribunale di Siracusa “è innanzitutto riferibile ai c.d. Totem, apparecchi terminali, collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per
l'effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali. Ma va, però, “esteso, attesa la formulazione della norma, anche a personal computer, tablet, pc, iPad, ecc, strumenti che, pur potendo risultare presenti negli esercizi pubblici, non possono essere messi a disposizione dei clienti con la
pagina 4 di 12 finalità di consentire la connessione ai siti di gioco. Il mancato rispetto della norma, infatti, si concretizza quando si mettono a disposizione strumenti atti a far giocare on line grazie alla connessione telematica, a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da ADM o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione” (Cfr. pag. 9 sentenza Tribunale).
Aderendo, dunque, un'interpretazione rigorosa della norma contenente il divieto, il primo giudice perveniva alla conclusione per cui, ai fini della consumazione della condotta illecita, fosse sufficiente la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico potessero essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco online, non ritenendo scriminante l'utilizzabilità dei medesimi anche per la libera navigazione su internet.
Così ragionando, pertanto, il Tribunale di Siracusa giungeva, con sentenza n. 2254/2023, a ritenere che l'accertamento della violazione di cui all'art 7 co. 3 quater del cd. Decreto ZI non necessitasse che al momento dell'ispezione il collegamento fosse attuale o anche solo indotto o suggerito mediante blocco (o pre- indirizzo/link) degli apparecchi sui siti che offrono di giocare on line, ritenendo sufficiente che le macchine "consentissero" in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica (Cfr. pag. 6 sentenza primo grado).
Conseguentemente, ritenendo provata la messa a disposizione di numero tre computer, collegati ad internet, attraverso i quali gli utenti potevano giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, rigettava i motivi di ricorso esperiti dal ricorrente e confermava l'ordinanza ingiunzione emanata nei suoi confronti dall' Controparte_1
Avverso la sentenza di primo grado propone appello nella qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 pubblico denominato “Sala giochi Veca”.
In particolare, con ricorso del 5 giugno 2024, l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul primo motivo di ricorso (mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente alla contestata attività di cui all'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014), la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate), la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso (tardiva contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F, della legge 190/2014), nonché, nel merito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 (cd. Decreto ZI).
pagina 5 di 12 Sotto tale ultimo profilo, contesta l'automatica adesione, da parte del giudice di primo Parte_1 grado, all'interpretazione rigorosa della norma contenente il divieto amministrativamente sanzionato, dalla quale deriverebbe, secondo la prospettazione fornita dall'appellante, un dovere di controllo, per gli esercenti di Internet point (quale è anche l'esercizio oggetto di causa), sui vari siti consultati autonomamente dagli utenti non previsto da apposite norme di legge.
Così ragionando, secondo il ricorrente in appello, la tesi ermeneutica sostenuta dal primo giudice si rivelerebbe irragionevolmente gravosa (riducendosi ad una mera responsabilità oggettiva) nonché del tutto inidonea a contemperare i beni, di rango costituzionale, in gioco, quali sono la tutela della salute
(prevenzione dalla ludopatia), la libertà di comunicazione, la segretezza delle comunicazioni, la libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07 novembre 2024 si è costituita in giudizio l'
[...] chiedendo il rigetto integrale dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul primo motivo di ricorso, attraverso il quale aveva denunciato, in primo grado, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione relativamente alla contestata attività di cui all'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014.
L'accertamento della fondatezza o meno della doglianza in esame rende necessario anteporre, per ragioni logiche, lo scrutinio del terzo motivo di gravame attraverso il quale l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso, con il quale, il medesimo, aveva, in primo grado, denunciato la tardiva contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014.
Quest'ultimo motivo di ricorso in appello risulta fondato e va, dunque, accolto.
Invero, dall'analisi della sentenza impugnata emerge come la stessa non si sia pronunciata neppure indirettamente sulla doglianza avanzata dal ricorrente, tacendo, dunque, sulla lamentata tardività della contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644, lett. F), della legge 190/2014.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento giurisdizionale, non contenendo una statuizione su un capo di domanda esperito dall'attore, risulta gravato da un vizio di nullità relativa, in quanto emanato in violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex art. 112 cod. proc. civ.
pagina 6 di 12 Da ciò ne deriva, in ossequio al principio dell'assorbimento o della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame ex art 161 cpc, la necessità di operare, nella presente sede d'Appello, l'esame della doglianza omessa in primo grado.
In altri termini, emerge, nella fase di giudizio in corso, l'esigenza di verificare se già nel verbale di accertamento fosse stata contestata la violazione dell'art 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014 o se essa, viceversa, come sostenuto dall'odierno appellante, sia stata contestata solo con l'ordinanza- ingiunzione, in violazione del diritto di difesa del destinatario.
Sotto tale profilo, si evidenzi che dall'analisi del verbale di accertamento redatto dall'
[...] in occasione dell'accesso effettuato in data 14 ottobre 2016, risulta che la Controparte_1 violazione dell'art. 1 comma 644 lett. F) non sia stata contestata (vedi pag. 4 del verbale di accertamento).
A conferma di ciò si sottolinei come neppure nei verbali allegati (all. n. 5bis e verbale di sequestro) figuri l'addebito della violazione della norma in esame (vedi pagine 18 e 21 del verbale), con la conseguenza di dover ritenere tardiva la contestazione mossa, in tal senso, dall'Amministrazione procedente per la prima volta nell'ordinanza-ingiunzione.
Non risulta, in senso contrario, decisiva la difesa esperita dall' la Controparte_1 quale, in sede di comparsa di costituzione (vedi pag. 5 della comparsa), afferma di aver assolto al proprio dovere di tempestiva contestazione avendo, a pag. 3 del verbale del 14/10/2016, contestato a l'istallazione di numero quattro apparecchi da intrattenimento senza la prevista licenza ex Parte_1 art. 88 PS (spuntando la relativa contestazione nel verbale di accertamento).
Tale eccezione non risulta risolutiva.
Invero, ad un attento esame del verbale di accertamento emerge che la contestazione invocata dall' si correla alla violazione dell'art 110 co. 9 lett. F bis) del e non già alla violazione CP_1 CP_3 dell'art. 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014.
Sicché, non può accogliersi la prospettazione fornita dall'Amministrazione secondo cui la contestazione della violazione dell'art. 1 comma 644 lett. F) non sarebbe tardiva.
A conferma di ciò si evidenzi come, proseguendo nella lettura del verbale, appaia ulteriormente chiara la correlazione tra l'istallazione delle quattro apparecchiature da intrattenimento in assenza della prescritta autorizzazione con la violazione dell'art 110 co, 9 lett. F bis) del PS che, infatti, viene nuovamente spuntata (vedi pagina 4 del verbale) e, non già con quella dell'art. 1 comma 644 lett. F).
pagina 7 di 12 Il presente collegio, sul punto, aderisce alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(cfr. Cass. n. 9790/2011) in tema di sanzioni amministrative, secondo cui: “sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate”
(conf. Cass. n. 9045/2020; Cass. n. 18883/2017; Cass. n. 10145/2006).
Nel caso di specie, l'Amministrazione, in sede di accertamento, contestava a di aver Parte_1 istallato quattro apparecchi da intrattenimento senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 88
PS e poi, in sede di ordinanza-ingiunzione contestava la differente condotta prevista dall'art 1 comma 644 lett. F e punita dall'art 1 comma 644 lett. H della legge 190/2014 che vieta di installare presso i propri esercizi pubblici apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma limitatamente a quei soggetti attivi alla data del 30 ottobre
2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' dei monopoli i Controparte_1 quali non abbiano adempiuto all'obbligo di regolarizzazione fiscale di cui all'art 1 comma 643 della legge 190/2014.
A ben vedere, dunque, sebbene, in entrambi i casi, la condotta a valle si sostanzi nell'istallazione di apparecchiature di gioco, nelle due differenti fattispecie (per le quali è peraltro prevista una sanzione differente) muta la condotta e, pertanto, il rimprovero, posto che nel primo caso si addebita al destinatario di non avere l'autorizzazione di cui all'art. 88 PS, mentre nel secondo caso (avente un ambito applicativo più ristretto, in quanto applicabile solo a quei soggetti già attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di
[.. soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' Controparte_1
si addebita il mancato adempimento dell'obbligo di regolarizzazione fiscale da cui CP_1 consegue, tra l'altro, il divieto di installazione delle apparecchiature di gioco.
Alla luce di quanto detto appare evidente l'illegittimità, nella parte de qua, dell'ordinanza ingiunzione che, in conseguenza della tardiva contestazione di cui 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014, deve essere annullato.
pagina 8 di 12 Sebbene, quanto detto appaia sufficiente a pervenire all'annullamento, entro i confini sopra detti, dell'ordinanza ingiunzione, si evidenzi, per dovizia motivazionale, come anche il terzo motivo di gravame (relativo all'omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione con riguardo alla contestata attività di intermediazione ex art. 1 comma 644 lett.
F della legge 190/2014) appaia fondato.
Anche sotto tale profilo, invero, procedendo, in fase d'Appello, all'accertamento dei fatti lamentati dall'attore e omesso in primo grado, emerge che l'apparato probatorio fornito dall'
[...] si rivela inconsistente rispetto alla condotta vietata dall'art. 1 comma 644 lett. Controparte_1
F), riuscendo a cristallizzare esclusivamente la consumazione della condotta vietata dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012.
Ciò risulta essere perfettamente coerente con l'accertata tardiva contestazione della violazione in esame, la quale essendo stata inserita, per la prima volta, solo nell'ordinanza ingiunzionale, si appalesa priva di tutti quegli elementi probatori (che, in sede di accertamento, gli agenti logicamente non hanno raccolto) a sostegno, in primo luogo, della riconducibilità della sala giochi oggetto del procedimento tra i destinatari della disciplina di cui all'art. 1 comma 643 della legge 190/2014 (di cui la condotta vietata dall'art 1 comma 644 lett. F rappresenta una delle tante conseguenze), e, in secondo luogo, della mancata regolarizzazione entro il termine prescritto dalla medesima legge, nella quale si annida il rimprovero amministrativamente sanzionato.
In definitiva, al netto della fondatezza del terzo motivo di gravame (di per sé sufficiente a condurre il presente processo all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 23711 del 7 maggio 2021 in relazione alla sanzione di euro 6.000,00), dall'analisi della documentazione in atti, emerge la fondatezza anche della prima doglianza, non avendo l' (sulla Controparte_1 quale gravava il relativo onere probatorio) provato né che la sala giochi era già attiva alla data del Pt_1
30 ottobre 2014, né che la medesima offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' né che non avesse adempiuto all'obbligo di regolarizzazione Controparte_1 fiscale di cui all'art 1 comma 643 della legge 190/2014.
Volgendo, poi, lo sguardo al secondo motivo di gravame, attraverso il quale l'odierno appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul secondo motivo di ricorso, col quale aveva denunciato, in primo grado, la violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011 per pagina 9 di 12 omessa indicazione specifica nell'ordinanza ingiunzione delle norme asseritamente violate, lo stesso risulta infondato.
Invero, dall'analisi dell'ordinanza ingiunzione emerge chiaramente che l'Amministrazione ha indicato specificamente le norme asseritamente violate, quali l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 e l'art 1 comma 644 lett. F) della legge 190/2014 (Cfr. pag. 2 ordinanza-ingiunzione), addebitando, nel primo caso, a di aver messo a disposizione dell'utenza numero tre computer attraverso i Parte_1 quali era possibile collegarsi a siti di scommesse sportive, nel secondo caso, l'istallazione di numero quattro apparecchi da intrattenimento in violazione di un espresso divieto di legge, non ponendosi, sotto tale profilo, alcun problema di tutela del diritto di difesa che, come visto, si pone, invece, sotto altro piano logico-giuridico.
Pertanto, il motivo di gravame in esame va rigettato.
In relazione al quarto motivo d'appello, infine, il collegio osserva come nelle more del giudizio le norme di cui agli artt. 1 comma 923 della legge 208/2015 e 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal siano state dichiarate costituzionalmente Parte_1 illegittime.
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni citate per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
pagina 10 di 12 Consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme la cui violazione ha costituito l'oggetto, in parte qua, dell'ordinanza ingiunzione, la necessità di procedere al suo annullamento.
Quanto alle spese processuali, tralasciando di considerare l'annullamento dell'ordinanza impugnata determinato dalla declaratoria di incostituzionalità, nel resto la causa si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione per una somma pari a circa un quarto di quella oggetto di ingiunzione (euro 6.000,00 su 26.000,00).
Dunque, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 91-92 c.p.c., risulta equo condannare l'appellata al pagamento di un quarto delle spese processuali a favore di (liquidate nella misura indicata Parte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale svolta) e compensare le spese processuali per il residuo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 788/2024 avente ad oggetto il ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. n. 2254/2023, Parte_1 pubblicata in data 14.12.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. 23711 del 7 maggio 2021, emessa dall' di Controparte_2
Siracusa, notificata in data 25/05/2021; condanna l' di Siracusa Controparte_2 al pagamento, in favore di di un quarto delle spese processuali, che liquida: Parte_1 per il primo grado in euro 1.269,25 per compensi (€ 229,75 per la fase di studio, €194,25 per la fase introduttiva, € 420,00 per la fase di trattazione, € 425,25 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in euro 1.452,25 per compensi (€ 283,5 per la fase di studio, € 230,25 per la fase introduttiva, € 460,75 per la fase di trattazione, € 477,75 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese per il residuo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello in data 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
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Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal MOT dott. Marco Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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