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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
2104/
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2104/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefano Pantalani
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 7 luglio 1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 21.3.2001) e (n. l'8.6.2004). Per_1 Per_2
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
dall'unione sono nati due figli, tutti maggiorenni ma non autosufficienti e conviventi con la
madre, e precisamente nata a [...] il [...] iscritta al quinto anno di Controparte_1
Giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata di Roma e nato a [...]_3
l'8.6.2004 iscritto al primo anno di Economia Scienze Aziendali presso l'Università La Sapienza
di Roma;
Il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente a ciascuno dei figli entro il Parte_2
10 del mese, la somma mensile di € 200,00 mediante versamento sui relativi Iban, a titolo di
contributo al mantenimento ed a contribuire, nella misura della metà, a tutte le spese sostenute
dall'ex coniuge per il mutuo, le bollette e ogni spesa extra straordinaria sostenuta per i figli
(abbigliamento, sport, istruzione, viaggi, spese mediche) in base a quanto previsto dal noto
Protocollo.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio
e prestano il loro consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale
dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16 gennaio 1966 e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio in Roma in data 7 luglio 1997, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00650, Parte 2, Serie A02, Anno 1997, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE TT AR EN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2104/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefano Pantalani
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 7 luglio 1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 21.3.2001) e (n. l'8.6.2004). Per_1 Per_2
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
dall'unione sono nati due figli, tutti maggiorenni ma non autosufficienti e conviventi con la
madre, e precisamente nata a [...] il [...] iscritta al quinto anno di Controparte_1
Giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata di Roma e nato a [...]_3
l'8.6.2004 iscritto al primo anno di Economia Scienze Aziendali presso l'Università La Sapienza
di Roma;
Il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente a ciascuno dei figli entro il Parte_2
10 del mese, la somma mensile di € 200,00 mediante versamento sui relativi Iban, a titolo di
contributo al mantenimento ed a contribuire, nella misura della metà, a tutte le spese sostenute
dall'ex coniuge per il mutuo, le bollette e ogni spesa extra straordinaria sostenuta per i figli
(abbigliamento, sport, istruzione, viaggi, spese mediche) in base a quanto previsto dal noto
Protocollo.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio
e prestano il loro consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale
dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16 gennaio 1966 e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio in Roma in data 7 luglio 1997, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00650, Parte 2, Serie A02, Anno 1997, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE TT AR EN
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