Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies cpc iscritto al n. 1918/2024 di R.G.
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barbaro, come da mandato in calce al ricorso)
Ricorrente
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Carulli, come da mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta)
Resistente
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Società epigrafata ha convenuto in giudizio l' per sentir riconoscere il suo diritto al CP_2
pagamento degli interessi ex D.lgs n.231/02 maturati a seguito del ritardato versamento del saldo delle prestazioni sanitarie rese nel corso dell'anno 2022, accessori quantificati nella misura di euro 307.893,06.
1
prestazioni ortopediche e chirurgiche;
di aver maturato il corrispettivo di euro 25.673.080,69, in base al regime tariffario ed al budget remunerativo/tetto di spesa assegnatole (distinto per disciplina e tipologia di
Co prestazione) ma di aver ricevuto dall' il pagamento del saldo di euro 2.407.991,63 solo in data 15.4.24,
dopo la Determina dirigenziale n.749 del 9.4.24; di avere diritto agli interessi di mora ex lege stante l'inosservanza dei termini di pagamento del conguaglio stabiliti dall'art.
7.3 della convenzione, che impone
Co all' i saldare il dovuto entro il 14.3.23.
L' contesta di essere incorsa in colpevoli ritardi avendo pagato il conguaglio all'esito dei Controparte_1
necessari controlli, svolti nel rispetto della relativa tempistica.
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La pretesa è infondata.
Co Il regolamento convenzionale impone all' di eseguire i pagamenti ed i conguagli secondo le modalità
dettate dall'art.
7. La clausola prevede la corresponsione di acconti in misura forfettaria sulle prestazioni mensili di ricovero notulate dalla casa di cura nel rispetto delle prescrizioni contabili e la liquidazione
(determinazione) dei conguagli mensili nei 120 gg. successivi al mese di competenza, all'esito del positivo esperimento delle verifiche e dei controlli spettanti all'unità aziendale (di contro, per i ricoveri CP_3
“contestati” scatta l'istruttoria di cui all'art.6 lett. h-j).
Il comma 3, richiamato dalla ricorrente, riguarda la definizione dei rapporti di dare/avere e così recita: “la
..è comunque tenuta, entro 60 giorni dalla data di liquidazione della notulazione dell'ultimo Parte_2
mese dell'anno, a procedere al conguaglio tra le liquidazioni mensili eseguite ed il tetto invalicabile di remunerazione per ogni singola disciplina…. ed a corrispondere all'erogatore o accertare di aver incassato dallo stesso, nei 30 giorni successivi, eventuali residui importi, se dovuti, nonché le rispettive note di credito”.
2 Nella specie, non è dato conoscere se e quando è avvenuta la “liquidazione” della mensilità di dicembre
Co 2022 - rimessa alla (e subordinata all'attività di controllo) - che la fa coincidere Parte_1
impropriamente con l'emissione della fattura del 13.1.23, legittimante in realtà solo alla ricezione dell'acconto predefinito.
In ogni caso, dal reticolato contrattuale emerge chiaramente che i maggiori importi da riconoscere a
“saldo” per le prestazioni di ricovero erogate nell'intero anno non potevano prescindere dalle verifiche tecnico-sanitarie dell'Organo controllore - che la casa di cura era tenuta a garantire (artt.2/4 e 5 lett.g) - e,
in particolare, dall'esito dell'istruttoria condotta sui ricoveri “contestati”. Dai dati in possesso si evince l'attività di controllo relativa al secondo semestre 2022 ed il coinvolgimento della struttura sanitaria sulle contestazioni mossele, con la “liquidazione” delle somme ammissibili a rimborso (comprensiva delle prestazioni erogate ai pazienti residenti fuori regione), accettate dal privato, e quindi la definizione del conguaglio a marzo 2024.
In sostanza, va preso atto che i controlli periodici UVARP si sono conclusi nei tempi prescritti e, viste le
Co
“criticità” segnalate, l' ha dovuto gioco forza procedere ad una appendice istruttoria per la rielaborazione dei dati contabili (con il ridimensionamento degli importi fatturati) e la determinazione del conguaglio annuo esigibile, pagato comunque nei trenta giorni successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda di pagamento della e, pertanto, la Parte_1
condanna a rifondere alla le competenze giudiziali, che liquida in euro 4.082,00 oltre accessori CP_2
di legge.
Taranto, 27.2.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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