Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1046/2020, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza comunicata in data 12 maggio 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
Umberto I, n. 381, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Maio da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...] e residente in [...]
11 (C.F.: rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giulio Renditiso (C.F.: C.F._2
-sentenza C.F._3
- 1 -
) e Christian Starace (C.F.: ) giusta procura su C.F._4 C.F._5
foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione anche ai sensi dell'art. 18, co 5, D.M. Giustizia n. 44/11 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/13 e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via C. Console n° 3 presso lo studio del Prof. Avv.
Erik Furno.
APPELLATA nonché
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 CodiceFiscale_6
in Bacoli (NA) alla via Cupa Torretta 15, (c.f. ), nata a CP_3 C.F._7
Napoli il 03.07.1991 e residente in [...], ed
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_4 CodiceFiscale_8
Napoli alla via Nardones 14 - tutti eredi legittimi della originaria appellata, CP_5
(c.f. ), nata a [...] il [...] e deceduta in Bacoli
[...] CodiceFiscale_9
(NA) in data 04.08.2022 - elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Nizza 134, presso lo studio dell'Avv. Nicola Belsito (c.f. ), che li rappresenta e CodiceFiscale_10
difende, come da mandato in atti
APPELLATI nonché
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate CP_6 CodiceFiscale_11
e difese, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado – espressamente estesa alla fase di gravame, dall'Avv. Nicola Belsito (c.f. C.F._12
), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata alla via Nizza n. 134, in
[...]
Salerno
APPELLATA
nonché
nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._13
dom.to in Napoli, alla Via Nicola Nicolini n. 45/B ed ivi elett.te dom.to alla P.zza Carlo III°
n. 42, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Reggi, C.F. , che lo C.F._14
rapp.ta e difende in forza di procura ad litem stesa in atti.
RGn°1046/2020 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n. 7646/2019, pubblicata in data 1 agosto 2019- sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, dichiarata inammissibile la modificazione della domanda di scioglimento della comunione, originariamente proposta da
[...]
in domanda di divisione materiale delle porzioni degli immobili oggetto Pt_1
di causa, di proprietà dei diversi contendenti, ubicati in Napoli, alla via Nicolini,
n.45, ha rigettato ogni altra domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite - ha proposto appello , deducendo a sostegno sei motivi. Parte_1
2. Con comparsa depositata in data 29 maggio 2020, si è costituita in giudizio CP_1
che ha concluso per il rigetto dell'appello .
[...]
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 dicembre 2020 si sono costituite in giudizio e , che hanno resistito al gravame, CP_6 CP_5
concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 giugno 2020 si è costituito in giudizio che ha a sua volta resistito Controparte_7
all'impugnazione, riproponendo in via gradata la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di e la domanda di garanzia per evizione proposta nei Parte_1
confronti di CP_6
5. Intervenuto il decesso di , con comparsa depositata in data 5 febbraio CP_5 Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una intercorsa tra e il 19 aprile 2025 e l'altra tra Parte_1 CP_1
e gli altri appellati il 10 dicembre 2024 - i contendenti hanno Parte_1
provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
i medesimi procuratori, pertanto, hanno concordemente richiesto alla Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, come peraltro espressamente previsto nelle medesime transazioni.
Risulta dunque venuto meno, sulla scorta di tale univoca prospettazione, del contenuto delle predette transazioni - da cui si desume l'integrale risoluzione delle questioni pendenti tra le parti - e delle conformi conclusioni rese al riguardo, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
RGn°1046/2020 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
8. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
9. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto anche in ordine a tale profilo, in sede transattiva, e della richiesta espressamente formulata, in tal senso, dai procuratori, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7646/2019, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
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2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
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- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 si sono costituiti i suoi eredi, indicati in epigrafe.
6. Dopo aver disposto la comparizione personale delle parti, per l'udienza “in presenza” del 20 novembre 2024, al fine di verificare l'effettiva possibilità di una soluzione conciliativa, la causa, su istanza concorde dei procuratori, è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto dichiarato dai procuratori di tutte le parti, mediante note depositate telematicamente - e documentato mediante la produzione di due distinte transazioni,
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