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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 947/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], nato a [...] il Controparte_1
12/09/1987 (C.F. ), residente in [...]
n. 22, e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), residente a [...], nella qualità C.F._3 di eredi di nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), deceduto a RM (PA) in data 04/08/2020, tutti rappresentati e C.F._4 difesi, per mandato in atti, dall'avv. Valentino Billone (pec: ; Email_1
appellanti contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in P.IVA_1
RM, Piazza Marina n. 39, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina
Grasso (pec: alermo.it); Email_2 CP_3
pagina 1 di 15 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4921/2019, pronunciata in data 08/11/2019 dal Tribunale di RM, in composizione monocratica, e pubblicata in pari data;
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
-) in riforma della sentenza n° 4921/2019, resa e pubblicata il 08/11/2019 dal Tribunale di RM, Sezione Civile III, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa E. La Franca, e relativa al procedimento n° 8594/2016 R.G. Trib., non notificata;
-) accogliere per la forma il presente gravame, per i motivi sopraesposti, con riferimento alle parti come evidenziate e per tutte le parti per come di ragione, e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro menzionato, verificatosi in RM, in via Galileo Galilei, all'altezza del civico n° 72, in danno dell'attore, Sig. nel frattempo deceduto, con effetti dalla sentenza in favore degli eredi Persona_1 riassumenti, Sigg.ri , e , il in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del Sindaco pro-tempore;
-) per l'effetto, condannare il convenuto a risarcire i danni patiti dall'attore, quantificati nella somma di € 16.180,30, ovvero in quella ritenuta congrua, disponendola in favore deli eredi riassumenti;
-) ordinare il rimborso di tutte le spese mediche del Sig. sostenute a cagione del Persona_1 sinistro, e disporle in favore degli eredi riassumenti;
pari a € 763,55;
-) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
-) con ristoro delle somme di CTU del primo grado, sempre in favore degli eredi riassumenti;
-) ordinare il rimborso di tutte le spese mediche dal Sig. sostenute a cagione del Persona_1 sinistro, e disporle in favore degli eredi riassumenti, pari ad € 763,55;
-) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
-) con ristoro delle somme di Ctu del primo grado, sempre in favore degli eredi riassumenti;
-) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigettare integralmente il ricorso in riassunzione delle controparti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 4921/2019, pubblicata il 08.11.2019, emessa dal Tribunale di RM, Sezione III Civile.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio
pagina 2 di 15 Con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/5/2016 conveniva in giudizio Persona_1 il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo: Controparte_3
- che venisse dichiarata l'esclusiva e integrale responsabilità dell'ente nella produzione del sinistro verificatosi in data 9/11/2013, intorno alle 14,00 circa, in RM, in Via Galileo
Galilei n. 72, allorquando, a causa di un dislivello tra il marciapiede e la pista ciclabile, risultato “insidiosamente pericoloso e non facilmente visibile”, egli era caduto, riportando lesioni;
- che l'ente venisse condannato al risarcimento dei danni da egli patiti, quantificati nella somma di € 16.180,30, oltre al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa del sinistro, quantificate in € 763,55;
- in via istruttoria, che venisse ammessa la prova testimoniale articolata e venisse espletata
C.T.U. medico-legale, al fine di accertare natura ed entità delle lesioni subite, il grado di invalidità, la I.T.T. e la I.T.P., l'incidenza del danno sulla futura capacità lavorativa, con l'indicazione espressa della sussistenza o meno del danno sulla capacità lavorativa specifica.
2. Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande avversarie (perché Controparte_3 inammissibili e/o infondate e non provate) e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare del risarcimento, ex art. 1227 c.c.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale, prova per testimoni e CTU medico- legale sulla persona di all'esito, il Tribunale di RM, Sezione III Persona_1
Civile, con sentenza n. 4921/2019, emessa e pubblicata in data 8/11/2019, rigettava la domanda avanzata da parte attrice e compensava tra le parti le spese del giudizio.
3.1. Nello specifico, alla luce dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio e delle risultanze documentali, il Giudice di prime cure non riteneva raggiunta la prova del nesso eziologico tra la res e i danni riportati da non potendosi ritenere Persona_1
“sussistente la prova che il danno lamentato da parte attrice si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (cfr. pag.7 della sentenza impugnata).
4. Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 3/7/2020 e depositato il 10/7/2020, ha proposto appello Persona_1
pagina 3 di 15 5. All'udienza collegiale del 16/12/2020, a seguito della dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellante da parte del difensore costituito, il processo è stato dichiarato interrotto.
6. In data 12/3/2021 il processo è stato riassunto da , e Parte_1 Controparte_1
, tutti nella qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/6/2021 si è costituito il CP_3
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
8. All'udienza in trattazione scritta del 19/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 21/3/2025, ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato come erroneo il convincimento del Giudice di primo grado circa la mancanza di prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo e circa la sussistenza del “caso fortuito”, quale fattore determinante l'evento.
9.1. L'appellante ha dedotto, in particolare, che il primo Giudice, nel suo percorso logico- giuridico, avrebbe operato una presunzione “a contrario”, non ritenendo dimostrato il nesso eziologico che collega l'evento al danno e, viceversa, “presumendo” che la caduta sia stata causata da “caso fortuito”, senza far riferimento, sul punto, a qualsivoglia elemento di prova a sostegno di tale ipotesi.
10. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'ammissione di responsabilità del convenuto, dal momento CP_3
Contr che la società a cui il aveva affidato l'incarico di esperire gli opportuni CP_3 accertamenti nei luoghi del sinistro, aveva accertato l'effettiva presenza del dislivello tra pista ciclabile e marciapiede, quale causa del sinistro.
11. I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
12. Il presente giudizio riguarda il sinistro occorso a in data 9/11/2013, Persona_1 intorno alle 14,00 circa, in RM, allorquando, dopo essere uscito dal portone di casa (sita in Via Galileo Galilei n. 72) e mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura, parcheggiata sul lato opposto della via, cadeva a terra, a causa di un Persona_1 dislivello tra il marciapiede e la pista ciclabile, risultato “insidiosamente pericoloso e non facilmente visibile”.
13. La fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, rientra nell'ambito della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c.
pagina 4 di 15 14. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui questa Corte aderisce integralmente) la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 20/5/1998, n. 5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n.
4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; più di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio
2018, nn. 2480 e 2481, richiamate anche da Cass., S.U., 30 giugno 2022, ord. n. 20943).
14.1. L'eventuale allegazione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (cfr. Cass. nn. 2480/2018 e 2481/2018, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.: “l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”).
14.2. La norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., sez. VI - 3, ord. 11 marzo 2011, n. 5910), mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva) del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle pagina 5 di 15 condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (cfr.
S.U., n. 20943/2022, cit.).
14.3. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato ( cfr. Cass., S.U., n.
20943/2022, cit., che richiama, sul punto, le pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
14.5. Sotto il profilo dell'onere della prova, poiché l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua, come già esposto, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, grava sull'attore esclusivamente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).
15. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra il dedotto dislivello sul marciapiedi e la caduta di Per_1
avuto riguardo alla deposizione del teste (che “nulla ha saputo
[...] Testimone_1 riferire circa le cause della caduta, queste ultime riferitegli, invece, dallo stesso ”) e all'assenza, Per_1 in atti, di documentazione fotografica riproducente lo stato dei luoghi (“impedendo così di potere verificare l'assunta natura potenzialmente insidiosa e/o pericolosa del bene di proprietà del CP_3 convenuto”).
pagina 6 di 15 Tali elementi hanno indotto il Giudice a ritenere “che la caduta sia stata provocata da una disattenzione dello stesso , alla quale, nel caso di specie, va attribuito il ruolo del causo fortuito, Per_1 idoneo ad escludere la responsabilità della P.A. e quindi il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il lamentato danno”.
16. Orbene, l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado non è condivisibile.
17. Il teste , escusso all'udienza del 6/11/2018, ha riferito quanto segue: Testimone_1
“cap. 1) Io ho assistito all'incidente occorso al sig. . Se mal non ricordo l'incidente è avvenuto nel Per_1
2013 il sabato successivo alla festa di tutti i santi non ricordo la data esatta ma comunque era novembre.
Io mi trovavo al civico n. 72 di via Galileo Galilei perché stavo consegnando un ricambio di una carrozzina ad un cliente. Avevo citofonato e mi aveva detto che stava scendendo quindi ero davanti il portone di ingresso. Era ora di pranzo dopo le 13.30 infatti era dopo la chiusura della nostra officina.
Mentre ero in attesa del cliente, dallo stabile è uscita una persona a cui ho chiesto se fosse il mio cliente e lui mi disse di no. Allontanatosi dal portone di ingresso del civico 72, io l'ho visto cadere a terra sul marciapiede. Così mi sono avvicinato per vedere se avesse o meno bisogno di aiuto e mi sono accorto che aveva delle escoriazioni in viso. Da lontano non avevo capito cosa avesse fatto cadere il sig. ma Per_1 avvicinatomi mi sono accorto che vi era un dislivello tra la pista ciclabile posta lungo il marciapiede e la restante parte del marciapiede ed il sig. mi confermò di avere inciampato in questo dislivello. Per_1
Subito dopo è sceso anche il figlio ed io dopo avere consegnato il pezzo al mio cliente che nel frattempo era sceso anche lui, io sono andato via. Forse il figlio ha visto l'insegna del mio furgone e poi è venuto lui stesso in officina a cercarmi. Io non lo so se padre e figlio abitassero o meno nella palazzino al civico n. 72.
Io ricordo che entrambi avevano degli abiti da lavoro, non indossavano i jeans. Io non ricordo se quel giorno piovesse o meno è trascorso troppo tempo ma credo di no. Per quel che mi ricordo il sig. Per_1 era senza bastone e deambulava tranquillamente mi pare che fosse un uomo di circa 60 anni. Io ho saputo il nome del sig. dopo essere stato contattato dal figlio il quale mi chiese se io ero disponibile a Per_1 rendere una dichiarazione testimoniale, ed io mi sono messo a disposizione”.
18. Il teste (della cui attendibilità non vi sono ragioni note per dubitare) ha certamente assistito alla caduta dello;
per quanto non abbia potuto apprezzare, alla distanza in Per_1 cui si trovava al momento della caduta, la presenza del dislivello sul marciapiede, in corrispondenza della pista ciclabile (“Da lontano non avevo capito cosa avesse fatto cadere il sig.
”), ne ha tuttavia constatato la presenza non appena avvicinatosi allo , in Per_1 Per_1
pagina 7 di 15 corrispondenza del punto della caduta, ed a nulla rileva che il danneggiato gli poi abbia confermato di esser caduto proprio a causa di quel dislivello.
Non può pertanto condividersi la svalutazione della rilevanza probatoria della deposizione del teste, operata dal Giudice di primo grado.
19. Al di là, poi, della mancanza di documentazione fotografica, la presenza del dislivello è confermata, oltre che dalla dichiarazione del teste, dalla nota della R.A.P. del 18/3/2014
(doc. n. 6 della produzione di parte attrice), in cui, a riscontro della richiesta di chiarimenti del si evidenziava quanto segue: “In riferimento alla richiesta risarcitoria in oggetto, si CP_3 rappresenta che il sopralluogo svolto ha individuato come presunta causa del sinistro il dislivello creatosi tra il marciapiede esistente e la pista ciclabile realizzata da terzi per conto dell'Amministrazione
Comunale.
Si precisa, inoltre, che un raccordo in cemento è stato fatto dai terzi esecutori dei lavori in questione”.
20. Sia dalla prova testimoniale assunta, quindi, sia dalla CTU medico-legale espletata in corso di causa (in cui, come si vedrà in seguito, il consulente ha attestato la piena compatibilità delle lesioni riportate da con l'evento lesivo di cui è causa), è Persona_1 emerso chiaramente che le lesioni personali subite dall'appellante sono da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsogli in RM il giorno 9/11/2013. Deve pertanto ritenersi che abbia assolto al proprio onere probatorio. Persona_1
21. Al contempo, tuttavia, deve tenersi conto che il sinistro si è verificato in pieno giorno (alle ore 14:00 circa) e nei pressi dell'abitazione del danneggiato.
21.1. Tali circostanze, se non escludono la responsabilità del (che in tutta evidenza è CP_3 responsabile della presenza di anomalie sui marciapiedi che costituiscano pericolo per i cittadini), certamente sono idonee ad integrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 c.c., un concorso di colpa del danneggiato, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, va stimato nella misura del cinquanta per cento.
22. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che in seguito al sinistro, riportò “politrauma contusivo-escoriativo a livello facciale Persona_1
e del polso destro, sede di frattura composta dell'epifisi distale del radio, trattata mediante immobilizzazione in apparecchio gessato mantenuto per 25 giorni” (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 27/5/2019 e documentazione medica versata in atti).
pagina 8 di 15 23. Il Consulente Tecnico d'Ufficio (le cui conclusioni sono state contestate dalla parte attrice/appellante in via del tutto generica) ha accertato la piena compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione ed ha quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 5%, indicando in 25 giorni il periodo di invalidità temporanea totale e in giorni 30 quello di invalidità temporanea parziale, di cui gg. 10 al 50% e gg. 20 al 25% (cfr. pag. 9 della relazione di CTU).
24. Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questa Corte di aderire a quell'orientamento che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto;
ciò, in particolare, tenuto conto che si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cd. micropermanenti, e tuttavia non derivanti dalla circolazione stradale, mediante applicazione delle “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona, varate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in data 5/6/2024, che, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
25164/2020, distinguono il “danno biologico/dinamico relazionale” dal danno morale
(“sofferenza soggettiva interiore”).
24.1. Ed invero, la Suprema Corte, ribadendo che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico, e che le tabelle milanesi all'epoca vigenti, in modo erroneo, prevedevano un solo valore che li comprendeva entrambi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di pagina 9 di 15 positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164).
24.2. La pronuncia, nel ribadire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che nei casi di danni alla persona una quota di danno morale, proporzionata in via immediata all'entità del danno biologico, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata, ha inteso rimarcare la distinzione tra liquidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico, evidenziando come, nella prassi, ogni considerazione in merito al primo aspetto sia stata ricondotta nella seconda operazione (da assoggettare, invece, al criterio della
“eccezionalità”).
25. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (54 anni), del grado di invalidità permanente (5%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale e dell'insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto), applicate le Tabelle varate dal Tribunale di Milano in data
6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme: danno biologico: euro 8.000,00 (di cui euro 6.400,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.600,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 4.025,00.
In virtù del concorso di colpa del 50% le somme vanno ridotte come di seguito: danno biologico: euro 4.000,00 (di cui euro 3.200,00 a titolo di danno biologico relazione e euro 800,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 2.012,50.
26. Va altresì riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal C.T.U. per la somma di euro 363,55, che, attualizzata con gli indici ISTAT, è pari ad euro 442,08. L'importo dovuto a tale titolo, in virtù del predetto concorso di colpa, è pari ad euro 221,04.
27. Va a questo punto considerato che “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis"
pagina 10 di 15 va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (così Cass., sez. III, 26 novembre 2024, n. 30461, che richiama i precedenti Cass., sez. III, 29 maggio 2024, e Cass. sez. III, 29 dicembre 2021, ord.
n. 41933; quest'ultima pronuncia, in particolare, ha affermato la “non equità” della tabella milanese del danno da premorienza, evidenziando che “ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte”).
27.1. La liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso.
Ne consegue che “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (cfr. Cass., n. 41933/2021, cit.).
27.2. Deve precisarsi come il criterio proporzionale valga solo per il danno biologico e non per la componente del danno morale.
Per questa, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti pagina 11 di 15 alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita (Cass., sez. VI-3, 13 aprile 2022, ord. n. 12060).
28. nato il [...], è deceduto il 4/12/2020, per cause estranee al Persona_1 sinistro, avvenuto il 9/11/2013.
Come premesso, sulla base degli esiti della C.T..U., le somme astrattamente liquidabili, tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa, sono le seguenti: danno biologico: euro 4.000,00 (di cui euro 3.200,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 800,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva inferiore); invalidità temporanea: euro 2.012,50; spese mediche: 221,04.
Ciò posto, spetta agli eredi del danneggiato, in primo luogo, la somma di euro 800,00 corrispondente al c.d. danno morale, già espressa in valori attuali.
Per il danno biologico, occorre procedere ad un calcolo proporzionale, tenuto conto che, secondo le tabelle di mortalità, relative agli individui di sesso maschile, pubblicate dall'Istat per l'anno 2013 (anno del sinistro), l'aspettativa di vita residua di un uomo che, come al momento del sinistro, abbia raggiunto l'età di 54 anni, è pari ad anni Persona_1
28,05.
Considerato che, nella fattispecie, è sopravvissuto per circa sette anni, si Persona_1 ha il seguente calcolo: euro 3.200,00 : 28,05 (aspettativa di sopravvivenza) = euro 114,08 per ogni anno;
euro 114,08 x 7 anni = euro 798,56.
Il danno biologico permanente che spetta agli eredi del danneggiato è pari pertanto ad euro
798,56, all'attualità.
Va riconosciuta anche la somma di 2.012,00 per l'inabilità temporanea, all'attualità.
Infine, spetta l'importo di euro 221,04 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, già rivalutata all'attualità.
Il risarcimento spettante agli eredi di quindi, è pari a complessivi euro Persona_1
3.832,10.
29. Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli pagina 12 di 15 interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
29.1. Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT
FOI) alla data dell'evento (9/11/2013) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Si ottiene così l'importo, spettante a titolo di interessi, di euro 473,36, che, sommato al capitale rivalutato all'attualità, conduce al definitivo importo di euro 4.305,46.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
30. L'accoglimento dell'appello determinala necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
30.1. Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
30.2. Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una concorrente responsabilità CP_3 del danneggiato, nella misura del 50%, le spese di lite debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un mezzo;
per il restante mezzo le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 1.634,50 (di cui euro 1.500,00 per compensi ed euro 134,50 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 1.191,00 (di cui euro
1.000,00 per compensi ed euro 191,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto pagina 13 di 15 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore costituto, che si è dichiarato antistatario.
Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. CP_3
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello spiegato da , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nella qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Persona_1
RM n. 4921/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata in pari data;
per l'effetto:
- in riforma della sentenza di primo grado, condanna il , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 4.305,46, oltre interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore degli appellanti, di un mezzo delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, per tale quota, in euro 1.634,50 quanto al giudizio di primo grado e in euro
1.191,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore costituto, che si è dichiarato antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in primo grado, definitivamente a carico dell'appellato . Controparte_3
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole
pagina 14 di 15 tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 947/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], nato a [...] il Controparte_1
12/09/1987 (C.F. ), residente in [...]
n. 22, e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), residente a [...], nella qualità C.F._3 di eredi di nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), deceduto a RM (PA) in data 04/08/2020, tutti rappresentati e C.F._4 difesi, per mandato in atti, dall'avv. Valentino Billone (pec: ; Email_1
appellanti contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in P.IVA_1
RM, Piazza Marina n. 39, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina
Grasso (pec: alermo.it); Email_2 CP_3
pagina 1 di 15 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4921/2019, pronunciata in data 08/11/2019 dal Tribunale di RM, in composizione monocratica, e pubblicata in pari data;
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
-) in riforma della sentenza n° 4921/2019, resa e pubblicata il 08/11/2019 dal Tribunale di RM, Sezione Civile III, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa E. La Franca, e relativa al procedimento n° 8594/2016 R.G. Trib., non notificata;
-) accogliere per la forma il presente gravame, per i motivi sopraesposti, con riferimento alle parti come evidenziate e per tutte le parti per come di ragione, e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro menzionato, verificatosi in RM, in via Galileo Galilei, all'altezza del civico n° 72, in danno dell'attore, Sig. nel frattempo deceduto, con effetti dalla sentenza in favore degli eredi Persona_1 riassumenti, Sigg.ri , e , il in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del Sindaco pro-tempore;
-) per l'effetto, condannare il convenuto a risarcire i danni patiti dall'attore, quantificati nella somma di € 16.180,30, ovvero in quella ritenuta congrua, disponendola in favore deli eredi riassumenti;
-) ordinare il rimborso di tutte le spese mediche del Sig. sostenute a cagione del Persona_1 sinistro, e disporle in favore degli eredi riassumenti;
pari a € 763,55;
-) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
-) con ristoro delle somme di CTU del primo grado, sempre in favore degli eredi riassumenti;
-) ordinare il rimborso di tutte le spese mediche dal Sig. sostenute a cagione del Persona_1 sinistro, e disporle in favore degli eredi riassumenti, pari ad € 763,55;
-) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
-) con ristoro delle somme di Ctu del primo grado, sempre in favore degli eredi riassumenti;
-) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigettare integralmente il ricorso in riassunzione delle controparti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 4921/2019, pubblicata il 08.11.2019, emessa dal Tribunale di RM, Sezione III Civile.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio
pagina 2 di 15 Con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/5/2016 conveniva in giudizio Persona_1 il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo: Controparte_3
- che venisse dichiarata l'esclusiva e integrale responsabilità dell'ente nella produzione del sinistro verificatosi in data 9/11/2013, intorno alle 14,00 circa, in RM, in Via Galileo
Galilei n. 72, allorquando, a causa di un dislivello tra il marciapiede e la pista ciclabile, risultato “insidiosamente pericoloso e non facilmente visibile”, egli era caduto, riportando lesioni;
- che l'ente venisse condannato al risarcimento dei danni da egli patiti, quantificati nella somma di € 16.180,30, oltre al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa del sinistro, quantificate in € 763,55;
- in via istruttoria, che venisse ammessa la prova testimoniale articolata e venisse espletata
C.T.U. medico-legale, al fine di accertare natura ed entità delle lesioni subite, il grado di invalidità, la I.T.T. e la I.T.P., l'incidenza del danno sulla futura capacità lavorativa, con l'indicazione espressa della sussistenza o meno del danno sulla capacità lavorativa specifica.
2. Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande avversarie (perché Controparte_3 inammissibili e/o infondate e non provate) e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare del risarcimento, ex art. 1227 c.c.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale, prova per testimoni e CTU medico- legale sulla persona di all'esito, il Tribunale di RM, Sezione III Persona_1
Civile, con sentenza n. 4921/2019, emessa e pubblicata in data 8/11/2019, rigettava la domanda avanzata da parte attrice e compensava tra le parti le spese del giudizio.
3.1. Nello specifico, alla luce dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio e delle risultanze documentali, il Giudice di prime cure non riteneva raggiunta la prova del nesso eziologico tra la res e i danni riportati da non potendosi ritenere Persona_1
“sussistente la prova che il danno lamentato da parte attrice si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (cfr. pag.7 della sentenza impugnata).
4. Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 3/7/2020 e depositato il 10/7/2020, ha proposto appello Persona_1
pagina 3 di 15 5. All'udienza collegiale del 16/12/2020, a seguito della dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellante da parte del difensore costituito, il processo è stato dichiarato interrotto.
6. In data 12/3/2021 il processo è stato riassunto da , e Parte_1 Controparte_1
, tutti nella qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/6/2021 si è costituito il CP_3
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
8. All'udienza in trattazione scritta del 19/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 21/3/2025, ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato come erroneo il convincimento del Giudice di primo grado circa la mancanza di prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo e circa la sussistenza del “caso fortuito”, quale fattore determinante l'evento.
9.1. L'appellante ha dedotto, in particolare, che il primo Giudice, nel suo percorso logico- giuridico, avrebbe operato una presunzione “a contrario”, non ritenendo dimostrato il nesso eziologico che collega l'evento al danno e, viceversa, “presumendo” che la caduta sia stata causata da “caso fortuito”, senza far riferimento, sul punto, a qualsivoglia elemento di prova a sostegno di tale ipotesi.
10. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'ammissione di responsabilità del convenuto, dal momento CP_3
Contr che la società a cui il aveva affidato l'incarico di esperire gli opportuni CP_3 accertamenti nei luoghi del sinistro, aveva accertato l'effettiva presenza del dislivello tra pista ciclabile e marciapiede, quale causa del sinistro.
11. I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
12. Il presente giudizio riguarda il sinistro occorso a in data 9/11/2013, Persona_1 intorno alle 14,00 circa, in RM, allorquando, dopo essere uscito dal portone di casa (sita in Via Galileo Galilei n. 72) e mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura, parcheggiata sul lato opposto della via, cadeva a terra, a causa di un Persona_1 dislivello tra il marciapiede e la pista ciclabile, risultato “insidiosamente pericoloso e non facilmente visibile”.
13. La fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, rientra nell'ambito della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c.
pagina 4 di 15 14. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui questa Corte aderisce integralmente) la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 20/5/1998, n. 5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n.
4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; più di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio
2018, nn. 2480 e 2481, richiamate anche da Cass., S.U., 30 giugno 2022, ord. n. 20943).
14.1. L'eventuale allegazione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (cfr. Cass. nn. 2480/2018 e 2481/2018, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.: “l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”).
14.2. La norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., sez. VI - 3, ord. 11 marzo 2011, n. 5910), mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva) del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle pagina 5 di 15 condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (cfr.
S.U., n. 20943/2022, cit.).
14.3. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato ( cfr. Cass., S.U., n.
20943/2022, cit., che richiama, sul punto, le pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
14.5. Sotto il profilo dell'onere della prova, poiché l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua, come già esposto, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, grava sull'attore esclusivamente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).
15. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra il dedotto dislivello sul marciapiedi e la caduta di Per_1
avuto riguardo alla deposizione del teste (che “nulla ha saputo
[...] Testimone_1 riferire circa le cause della caduta, queste ultime riferitegli, invece, dallo stesso ”) e all'assenza, Per_1 in atti, di documentazione fotografica riproducente lo stato dei luoghi (“impedendo così di potere verificare l'assunta natura potenzialmente insidiosa e/o pericolosa del bene di proprietà del CP_3 convenuto”).
pagina 6 di 15 Tali elementi hanno indotto il Giudice a ritenere “che la caduta sia stata provocata da una disattenzione dello stesso , alla quale, nel caso di specie, va attribuito il ruolo del causo fortuito, Per_1 idoneo ad escludere la responsabilità della P.A. e quindi il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il lamentato danno”.
16. Orbene, l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado non è condivisibile.
17. Il teste , escusso all'udienza del 6/11/2018, ha riferito quanto segue: Testimone_1
“cap. 1) Io ho assistito all'incidente occorso al sig. . Se mal non ricordo l'incidente è avvenuto nel Per_1
2013 il sabato successivo alla festa di tutti i santi non ricordo la data esatta ma comunque era novembre.
Io mi trovavo al civico n. 72 di via Galileo Galilei perché stavo consegnando un ricambio di una carrozzina ad un cliente. Avevo citofonato e mi aveva detto che stava scendendo quindi ero davanti il portone di ingresso. Era ora di pranzo dopo le 13.30 infatti era dopo la chiusura della nostra officina.
Mentre ero in attesa del cliente, dallo stabile è uscita una persona a cui ho chiesto se fosse il mio cliente e lui mi disse di no. Allontanatosi dal portone di ingresso del civico 72, io l'ho visto cadere a terra sul marciapiede. Così mi sono avvicinato per vedere se avesse o meno bisogno di aiuto e mi sono accorto che aveva delle escoriazioni in viso. Da lontano non avevo capito cosa avesse fatto cadere il sig. ma Per_1 avvicinatomi mi sono accorto che vi era un dislivello tra la pista ciclabile posta lungo il marciapiede e la restante parte del marciapiede ed il sig. mi confermò di avere inciampato in questo dislivello. Per_1
Subito dopo è sceso anche il figlio ed io dopo avere consegnato il pezzo al mio cliente che nel frattempo era sceso anche lui, io sono andato via. Forse il figlio ha visto l'insegna del mio furgone e poi è venuto lui stesso in officina a cercarmi. Io non lo so se padre e figlio abitassero o meno nella palazzino al civico n. 72.
Io ricordo che entrambi avevano degli abiti da lavoro, non indossavano i jeans. Io non ricordo se quel giorno piovesse o meno è trascorso troppo tempo ma credo di no. Per quel che mi ricordo il sig. Per_1 era senza bastone e deambulava tranquillamente mi pare che fosse un uomo di circa 60 anni. Io ho saputo il nome del sig. dopo essere stato contattato dal figlio il quale mi chiese se io ero disponibile a Per_1 rendere una dichiarazione testimoniale, ed io mi sono messo a disposizione”.
18. Il teste (della cui attendibilità non vi sono ragioni note per dubitare) ha certamente assistito alla caduta dello;
per quanto non abbia potuto apprezzare, alla distanza in Per_1 cui si trovava al momento della caduta, la presenza del dislivello sul marciapiede, in corrispondenza della pista ciclabile (“Da lontano non avevo capito cosa avesse fatto cadere il sig.
”), ne ha tuttavia constatato la presenza non appena avvicinatosi allo , in Per_1 Per_1
pagina 7 di 15 corrispondenza del punto della caduta, ed a nulla rileva che il danneggiato gli poi abbia confermato di esser caduto proprio a causa di quel dislivello.
Non può pertanto condividersi la svalutazione della rilevanza probatoria della deposizione del teste, operata dal Giudice di primo grado.
19. Al di là, poi, della mancanza di documentazione fotografica, la presenza del dislivello è confermata, oltre che dalla dichiarazione del teste, dalla nota della R.A.P. del 18/3/2014
(doc. n. 6 della produzione di parte attrice), in cui, a riscontro della richiesta di chiarimenti del si evidenziava quanto segue: “In riferimento alla richiesta risarcitoria in oggetto, si CP_3 rappresenta che il sopralluogo svolto ha individuato come presunta causa del sinistro il dislivello creatosi tra il marciapiede esistente e la pista ciclabile realizzata da terzi per conto dell'Amministrazione
Comunale.
Si precisa, inoltre, che un raccordo in cemento è stato fatto dai terzi esecutori dei lavori in questione”.
20. Sia dalla prova testimoniale assunta, quindi, sia dalla CTU medico-legale espletata in corso di causa (in cui, come si vedrà in seguito, il consulente ha attestato la piena compatibilità delle lesioni riportate da con l'evento lesivo di cui è causa), è Persona_1 emerso chiaramente che le lesioni personali subite dall'appellante sono da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsogli in RM il giorno 9/11/2013. Deve pertanto ritenersi che abbia assolto al proprio onere probatorio. Persona_1
21. Al contempo, tuttavia, deve tenersi conto che il sinistro si è verificato in pieno giorno (alle ore 14:00 circa) e nei pressi dell'abitazione del danneggiato.
21.1. Tali circostanze, se non escludono la responsabilità del (che in tutta evidenza è CP_3 responsabile della presenza di anomalie sui marciapiedi che costituiscano pericolo per i cittadini), certamente sono idonee ad integrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 c.c., un concorso di colpa del danneggiato, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, va stimato nella misura del cinquanta per cento.
22. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che in seguito al sinistro, riportò “politrauma contusivo-escoriativo a livello facciale Persona_1
e del polso destro, sede di frattura composta dell'epifisi distale del radio, trattata mediante immobilizzazione in apparecchio gessato mantenuto per 25 giorni” (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 27/5/2019 e documentazione medica versata in atti).
pagina 8 di 15 23. Il Consulente Tecnico d'Ufficio (le cui conclusioni sono state contestate dalla parte attrice/appellante in via del tutto generica) ha accertato la piena compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione ed ha quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 5%, indicando in 25 giorni il periodo di invalidità temporanea totale e in giorni 30 quello di invalidità temporanea parziale, di cui gg. 10 al 50% e gg. 20 al 25% (cfr. pag. 9 della relazione di CTU).
24. Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questa Corte di aderire a quell'orientamento che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto;
ciò, in particolare, tenuto conto che si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cd. micropermanenti, e tuttavia non derivanti dalla circolazione stradale, mediante applicazione delle “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona, varate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in data 5/6/2024, che, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
25164/2020, distinguono il “danno biologico/dinamico relazionale” dal danno morale
(“sofferenza soggettiva interiore”).
24.1. Ed invero, la Suprema Corte, ribadendo che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico, e che le tabelle milanesi all'epoca vigenti, in modo erroneo, prevedevano un solo valore che li comprendeva entrambi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di pagina 9 di 15 positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164).
24.2. La pronuncia, nel ribadire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che nei casi di danni alla persona una quota di danno morale, proporzionata in via immediata all'entità del danno biologico, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata, ha inteso rimarcare la distinzione tra liquidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico, evidenziando come, nella prassi, ogni considerazione in merito al primo aspetto sia stata ricondotta nella seconda operazione (da assoggettare, invece, al criterio della
“eccezionalità”).
25. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (54 anni), del grado di invalidità permanente (5%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale e dell'insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto), applicate le Tabelle varate dal Tribunale di Milano in data
6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme: danno biologico: euro 8.000,00 (di cui euro 6.400,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 1.600,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 4.025,00.
In virtù del concorso di colpa del 50% le somme vanno ridotte come di seguito: danno biologico: euro 4.000,00 (di cui euro 3.200,00 a titolo di danno biologico relazione e euro 800,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 2.012,50.
26. Va altresì riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal C.T.U. per la somma di euro 363,55, che, attualizzata con gli indici ISTAT, è pari ad euro 442,08. L'importo dovuto a tale titolo, in virtù del predetto concorso di colpa, è pari ad euro 221,04.
27. Va a questo punto considerato che “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis"
pagina 10 di 15 va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (così Cass., sez. III, 26 novembre 2024, n. 30461, che richiama i precedenti Cass., sez. III, 29 maggio 2024, e Cass. sez. III, 29 dicembre 2021, ord.
n. 41933; quest'ultima pronuncia, in particolare, ha affermato la “non equità” della tabella milanese del danno da premorienza, evidenziando che “ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte”).
27.1. La liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso.
Ne consegue che “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (cfr. Cass., n. 41933/2021, cit.).
27.2. Deve precisarsi come il criterio proporzionale valga solo per il danno biologico e non per la componente del danno morale.
Per questa, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti pagina 11 di 15 alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita (Cass., sez. VI-3, 13 aprile 2022, ord. n. 12060).
28. nato il [...], è deceduto il 4/12/2020, per cause estranee al Persona_1 sinistro, avvenuto il 9/11/2013.
Come premesso, sulla base degli esiti della C.T..U., le somme astrattamente liquidabili, tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa, sono le seguenti: danno biologico: euro 4.000,00 (di cui euro 3.200,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 800,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva inferiore); invalidità temporanea: euro 2.012,50; spese mediche: 221,04.
Ciò posto, spetta agli eredi del danneggiato, in primo luogo, la somma di euro 800,00 corrispondente al c.d. danno morale, già espressa in valori attuali.
Per il danno biologico, occorre procedere ad un calcolo proporzionale, tenuto conto che, secondo le tabelle di mortalità, relative agli individui di sesso maschile, pubblicate dall'Istat per l'anno 2013 (anno del sinistro), l'aspettativa di vita residua di un uomo che, come al momento del sinistro, abbia raggiunto l'età di 54 anni, è pari ad anni Persona_1
28,05.
Considerato che, nella fattispecie, è sopravvissuto per circa sette anni, si Persona_1 ha il seguente calcolo: euro 3.200,00 : 28,05 (aspettativa di sopravvivenza) = euro 114,08 per ogni anno;
euro 114,08 x 7 anni = euro 798,56.
Il danno biologico permanente che spetta agli eredi del danneggiato è pari pertanto ad euro
798,56, all'attualità.
Va riconosciuta anche la somma di 2.012,00 per l'inabilità temporanea, all'attualità.
Infine, spetta l'importo di euro 221,04 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, già rivalutata all'attualità.
Il risarcimento spettante agli eredi di quindi, è pari a complessivi euro Persona_1
3.832,10.
29. Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli pagina 12 di 15 interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
29.1. Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT
FOI) alla data dell'evento (9/11/2013) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Si ottiene così l'importo, spettante a titolo di interessi, di euro 473,36, che, sommato al capitale rivalutato all'attualità, conduce al definitivo importo di euro 4.305,46.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
30. L'accoglimento dell'appello determinala necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
30.1. Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
30.2. Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una concorrente responsabilità CP_3 del danneggiato, nella misura del 50%, le spese di lite debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un mezzo;
per il restante mezzo le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 1.634,50 (di cui euro 1.500,00 per compensi ed euro 134,50 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 1.191,00 (di cui euro
1.000,00 per compensi ed euro 191,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto pagina 13 di 15 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore costituto, che si è dichiarato antistatario.
Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. CP_3
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello spiegato da , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nella qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Persona_1
RM n. 4921/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata in pari data;
per l'effetto:
- in riforma della sentenza di primo grado, condanna il , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 4.305,46, oltre interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore degli appellanti, di un mezzo delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, per tale quota, in euro 1.634,50 quanto al giudizio di primo grado e in euro
1.191,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore costituto, che si è dichiarato antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in primo grado, definitivamente a carico dell'appellato . Controparte_3
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole
pagina 14 di 15 tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 15 di 15