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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1337/2025 R.G. vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in OV GO (MB), Via Ticino n. 5 e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Limatola, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Privata Cesare
Battisti, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni visto il matrimonio contratto tra le parti in
OV GO (MB) in data 08/06/2007 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del comune di OV GO (MB) al numero 14, parte 2, Serie A, anno 2007;
1.1) autorizzare ai coniugi di vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1.2) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre nella casa coniugale, in OV
GO, Via Ticino n. 5 che verrà assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda;
1.3) quanto al diritto di visita, salvi diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, il padre potrà tenere presso di sé i figli a) 2 pomeriggi infrasettimanali al mese, tendenzialmente nei mercoledì alternati, prelevandoli dalla casa familiare o dalla sede in cui svolgono eventuali attività extrascolastiche, sino alle ore 21 quando li riaccompagnerà a casa;
b) a weekend alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica prelevandoli e riaccompagnandoli alla casa familiare;
con espresso accordo tra i genitori che ciascuno si occuperà di accompagnare i figli ad eventuali attività extrascolastiche, ludiche o sportive nei giorni di pertinenza. In caso di impossibilità di un genitore di tenere con sé i figli per motivi di lavoro nei giorni di sua competenza, ovvero nel fine settimana, lo stesso si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'altro, possibilmente con un preavviso di due giorni, e le giornate non fruite verranno recuperate secondo gli accordi che i coniugi assumeranno, restando inteso che il recupero del week end non comporterà la modifica dell'alternanza in atto;
1.4) quanto alle vacanze estive, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé
i minori per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
1.5) quanto alle restanti vacanze e festività, salvo diversi accordi tra i genitori, i minori
a) per le vacanze natalizie trascorreranno con un genitore il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ore 18 e con l'altro genitore dal 30 dicembre al 6 gennaio, cominciando l'alternanza per il 2025 con il padre;
b) per le vacanze pasquali coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, trascorreranno il periodo ad anni alterni con ciascun genitore, cominciando l'alternanza per il 2025 con la madre;
c) per gli altri ponti e festività scolastiche trascorreranno gli stessi ad anni alterni con ciascun genitore;
1.6) il padre, entro il giorno 8 di ogni mese, quale concorso al mantenimento figli verserà a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre l'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai
(prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Monza con l'impegno a concordare le future scelte riguardanti l'indirizzo scolastico dei figli ponendo attenzione all'aspetto educativo e formativo nonché all'inclinazione e all'aspirazione degli stessi.
La madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, previsto dagli artt. 1 e 2 del
Dlgs 230/2021;
1.7) le parti si dichiarano attualmente economicamente autosufficiente e dichiarano altresì di aver, ad oggi, definito ogni pendenza economica relativa alla loro unione matrimoniale ed alla relativa comunione, tra cui
- l'estinzione del mutuo cointestato, acceso sull'immobile familiare in comproprietà, con la chiusura del relativo conto corrente;
- la chiusura dell'ulteriore conto corrente cointestato - destinato a risparmi per le esigenze dei figli
- il saldo del quale (pari a circa Euro 38'000,00 oltre a circa Euro 8'000,00 di fondi e investimenti)
è stato accreditato integralmente su un nuovo conto corrente intestato in via esclusiva alla Sig.ra
Pt_2
- il versamento di Euro 12'000,00 da parte della Sig.ra in favore del Sig. da Pt_2 Parte_1 effettuarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della predetta sentenza a mezzo di bonifico bancario sul c/c a lui intestato;
1.8) i genitori prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
1.9) le parti si impegnano a non appellare l'emananda sentenza;
1.10) spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 28 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in OV GO l'8 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV GO, anno 2007, n. 14, Parte II, Serie
A).
Dalla loro unione sono nati i figli il 23.03.2009) e (il 23.06.2013). Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (28 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1337 /2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in OV GO l'8 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV GO, anno 2007, n. 14, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di OV GO, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1337/2025 R.G. vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in OV GO (MB), Via Ticino n. 5 e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Limatola, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Milano, Via Privata Cesare
Battisti, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni visto il matrimonio contratto tra le parti in
OV GO (MB) in data 08/06/2007 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del comune di OV GO (MB) al numero 14, parte 2, Serie A, anno 2007;
1.1) autorizzare ai coniugi di vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1.2) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre nella casa coniugale, in OV
GO, Via Ticino n. 5 che verrà assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda;
1.3) quanto al diritto di visita, salvi diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori, il padre potrà tenere presso di sé i figli a) 2 pomeriggi infrasettimanali al mese, tendenzialmente nei mercoledì alternati, prelevandoli dalla casa familiare o dalla sede in cui svolgono eventuali attività extrascolastiche, sino alle ore 21 quando li riaccompagnerà a casa;
b) a weekend alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica prelevandoli e riaccompagnandoli alla casa familiare;
con espresso accordo tra i genitori che ciascuno si occuperà di accompagnare i figli ad eventuali attività extrascolastiche, ludiche o sportive nei giorni di pertinenza. In caso di impossibilità di un genitore di tenere con sé i figli per motivi di lavoro nei giorni di sua competenza, ovvero nel fine settimana, lo stesso si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'altro, possibilmente con un preavviso di due giorni, e le giornate non fruite verranno recuperate secondo gli accordi che i coniugi assumeranno, restando inteso che il recupero del week end non comporterà la modifica dell'alternanza in atto;
1.4) quanto alle vacanze estive, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé
i minori per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
1.5) quanto alle restanti vacanze e festività, salvo diversi accordi tra i genitori, i minori
a) per le vacanze natalizie trascorreranno con un genitore il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ore 18 e con l'altro genitore dal 30 dicembre al 6 gennaio, cominciando l'alternanza per il 2025 con il padre;
b) per le vacanze pasquali coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, trascorreranno il periodo ad anni alterni con ciascun genitore, cominciando l'alternanza per il 2025 con la madre;
c) per gli altri ponti e festività scolastiche trascorreranno gli stessi ad anni alterni con ciascun genitore;
1.6) il padre, entro il giorno 8 di ogni mese, quale concorso al mantenimento figli verserà a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre l'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai
(prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Monza con l'impegno a concordare le future scelte riguardanti l'indirizzo scolastico dei figli ponendo attenzione all'aspetto educativo e formativo nonché all'inclinazione e all'aspirazione degli stessi.
La madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, previsto dagli artt. 1 e 2 del
Dlgs 230/2021;
1.7) le parti si dichiarano attualmente economicamente autosufficiente e dichiarano altresì di aver, ad oggi, definito ogni pendenza economica relativa alla loro unione matrimoniale ed alla relativa comunione, tra cui
- l'estinzione del mutuo cointestato, acceso sull'immobile familiare in comproprietà, con la chiusura del relativo conto corrente;
- la chiusura dell'ulteriore conto corrente cointestato - destinato a risparmi per le esigenze dei figli
- il saldo del quale (pari a circa Euro 38'000,00 oltre a circa Euro 8'000,00 di fondi e investimenti)
è stato accreditato integralmente su un nuovo conto corrente intestato in via esclusiva alla Sig.ra
Pt_2
- il versamento di Euro 12'000,00 da parte della Sig.ra in favore del Sig. da Pt_2 Parte_1 effettuarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della predetta sentenza a mezzo di bonifico bancario sul c/c a lui intestato;
1.8) i genitori prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
1.9) le parti si impegnano a non appellare l'emananda sentenza;
1.10) spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 28 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in OV GO l'8 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV GO, anno 2007, n. 14, Parte II, Serie
A).
Dalla loro unione sono nati i figli il 23.03.2009) e (il 23.06.2013). Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (28 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1337 /2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in OV GO l'8 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV GO, anno 2007, n. 14, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di OV GO, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi