Articolo 1 della Legge 6 marzo 1987, n. 89
Articolo 2
Versione
19 marzo 1987
Art. 1. 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi.
Entrata in vigore il 19 marzo 1987
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