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Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/08/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 109/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BONELLI SANDRO;
Parte_1
- parte attrice opponente –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MAR- Controparte_1
CO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione 3.1 sussistendo gravi motivi, disporre provvisoriamente con decreto l'immediata sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 1188/2020 ex artt. 650.2 e 649 cpc. e, successivamente, fissare la camera di consiglio per confermare il decreto con ordinanza non impugnabile oppure ordinare la comparizione delle parti in camera di consi- glio al fine di dichiarare la sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribuna- le di Pistoia n. 1188/2020 del 16/11/2020; 3.2 accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali del Con- tratto di finanziamento // del 01/02/2008; 3.3 e per l'effetto Controparte_2 Parte_1 revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 1188/2020 (RG. 2879/2020) in quanto infondato in fatto e diritto, per le motivazioni indica- te nel presente atto;
3.4 condannare la (già ), in per- Controparte_1 CP_1 sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio 63 (P.I. ), e per essa quale mandataria (P.I. P.IVA_1 Controparte_3
), al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione P.IVA_1 in favore di nata a [...] il [...] e residente a [...], CF. ”. C.F._1
Conclusioni par “Rigettare ogni domanda da controparte, confer- mare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice CP_4 nei confronti di controparte della somma di € 13.886,01 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equi- tativa) oltre spese e interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino
1 CP all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della sud- detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 16 Parte_1 novembre 2020 n. 1188 deducendo i seguenti vizi:
a) “inefficacia e/o nullità delle clausole relative alle condizioni generali del contratto di finanziamento AG O/ KA GG poichè vessatorie e/o onero- se”: le clausole erano scritte dietro ai moduli e la sottoscrizione riguardava tutte le clausole che contenevano pluralità di operazioni;
b) la nullità del decreto ingiuntivo “in quanto non risulta motivato in ordine al carattere non vessatorio delle clausole contenute nelle Condizioni Generali di contratto predisposte dal Professionista per il finanziamento concesso CP_2 ad in data 01/02/2008”; Parte_1
c) la vessatorietà delle seguenti clausole:
- conclusione del contratto in quanto il consumatore avrebbe avanzato una proposta vincolante da lui non redatta ed il professionista si sarebbe riserva- to il diritto potestativo di accettare della proposta;
- estinzione anticipata: detta facoltà viene “sanzionata” con oneri accessori a carico del consumatore;
- tecniche di comunicazione a distanza che determinano “grande incertez- za nel consumatore sulla conoscenza effettiva dell'oggetto e contenuto delle comu- nicazioni inviate”;
- modifica delle condizioni in quanto non specificative delle condizioni di applicabilità;
- cessione del contratto e del credito in quanto non sarebbe stata aggiunta
“alcuna formula e/o garanzia a tutela di diritti del cliente”;
- mancato o ritardato pagamento in quanto la penale sarebbe eccessiva e le spese rappresenterebbero una “moltiplicazione esponenziale della penale” men- tre “non è reso facilmente prevedibile il costo dell'adempimento e il confine tra il mancato o ritardato pagamento e la decadenza dal beneficio del termine e risolu- zione del contratto”;
- oneri e spese in quanto generiche;
2 d) il difetto di doppia sottoscrizione e di specificità e separazione in quanto esse non sarebbero soddisfatte mediante “il richiamo cumulativo numerico e la sot- toscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto” mentre le clausole vessatorie “devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua così da suscitare l'attenzione del sottoscrittore/consumatore” non essendo sufficiente “il mero richiamo cumulativo in blocco”. CP
, costituitasi in giudizio, ha opposto che:
a) la clausola n. 1 prevede semplicemente che la stipula debba avvenire per iscritto;
b) la clausola 5 non prevederebbe affatto che la possibilità di recesso fosse attribuita solo al professionista, ma tutto l'opposto mentre è l'art. 125 sexies TUB
c. 4 che stabilisce espressamente l'addebito a titolo di multa penitenziale di una somma pari al 1% del debito residuo;
inoltre, il consumatore non potrebbe doler- si di alcunché atteso che la facoltà non era dallo stesso mai stata utilizzata;
c) per quanto attiene alla clausola 16, “non si comprende in che aspetti la formulazione della clausola sia redatta in modo poco chiaro e incomprensibile” es- sendo in definitiva detta modalità anche nell'interesse del consumatore il quale, nel caso di specie, mai si è lamentato di detta modalità;
d) per quanto attiene alla clausola n. 17 (modifica delle condizioni) l'art. 34, c. 5 dello stesso decreto legislativo, il quale stabilisce che per contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari “le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si appli- cano”;
e) per quanto attiene alla clausola 20 (cessione del contratto/credito), “la violazione si ha solo nel caso in cui la cessione diminuisca la tutela dei diritti del consumatore e, nel caso di specie, la condizione recita testualmente che potrà CP_2 recedere il contratto con le “relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge”;
f) per quanto attiene alla clausola n. 21 (relativa alla penale) “il contratto ha sempre garantito che gli incrementi dovuti a titolo di ritardato o mancato pagamen- to, non possano mai superare i tassi soglia legalmente previsti”;
g) per quanto attiene alla clausola n. 22 (decadenza dal beneficio del ter- mine e risoluzione del contratto) “l'eccezione, innanzitutto, è inammissibile, vista
3 la sua genericità e poca chiarezza”, mentre essa “stabilisce semplicemente che, in caso di inadempimento di due rate da parte del consumatore, la possa farlo CP_5 decadere dal beneficio del termine”;
h) per quanto attiene alla clausola n. 23 (Oneri e spese), ha rilevato
“l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto non si comprende in che aspetti la for- mulazione della clausola sia redatta in modo poco chiaro e incomprensibile” essen- do vero l'esatto opposto;
i) le clausole recano la doppia sottoscrizione e il richiamo non è cumulativo ma specifico.
2.- In via preliminare, si deve osservare che nella propria citazione, parte opponente non riporti mai il testo della clausole ritenute abusive, e ciò determi- na, per ciò solo (ed a prescindere dalle ulteriori valutazioni), un'insanabile gene- ricità delle censure in quanto non vengono specificati sotto quali profili le singole clausole siano da ritenersi vessatorie.
Ciò premesso, è opportuno ricordare che:
a) come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio di legittimità del provvedimento emesso quanto piuttosto un sindacato sul merito della pretesa creditoria azionata;
b) perché la parte possa proporre la propria domanda e le relative eccezio- ni, occorre che vi sia un suo interesse concreto ed attuale e non uno teorico ed astratto finalizzato ad un generico e generale accertamento dell'inefficacia di qualche disposizione contrattuale.
Venendo poi al merito della pretesa, il fatto che il decreto ingiuntivo non fosse motivato in ordine all'eventuale vessatorietà delle clausole (punto 2.1 della citazione) non è ragione per la sua inefficacia in quanto per il sindacato di esse la
Corte di Cassazione ha previso il rimedio dell'opposizione tardiva oggi azionata.
Inoltre, applicando i principi sulla natura del giudizio di opposizione, si deve osservare che le censure di cui al punto 2.2.2 della citazione (relative ad un generale principio di inefficacia delle clausole generali di contratto) e quelle di cui ai successivi punti 2.3, oltre ad essere generiche, non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta: infatti, non ha mai contestato di Parte_1 avere ricevuto la somma finanziata con la conseguenza che essa sarebbe comun- que tenuta alla sua restituzione.
4 In forza del generale principio dell'interesse ad agire, deve invece dichia- rarsi l'inammissibilità delle domande (punto 2.2.3. della citazione) volte all'accertamento dell'inefficacia delle clausole contenenti estinzione anticipata
(art. 5), modifica delle condizioni contrattuali (art. 17) e cessione del contratto
(art. 20) in quanto non vi è prova che di esse la parte creditrice si sia avvalsa: an- che un eventuale accertamento della loro vessatorietà non potrebbe mai sortire un effetto positivo in capo al debitore in quanto appunto il creditore non aveva mai fatto ricorso ad esse. Per quanto attiene alle doglianze sulle tecniche di co- municazione a distanza (art. 16), non si comprende il motivo per cui esse do- vrebbero condurre alla nullità della pretesa creditoria.
Venendo poi alla clausola n.
1 - relativa al “rovesciamento a livello giuridico della posizione di fatto delle parti del rapporto” – ancora una volta il debitore non ha interesse a dolersene poiché, per quanto risulti effettivamente atipica, ha con- sentito comunque l'erogazione a suo favore delle somme poi effettivamente incas- sate. Con riguardo poi all'art. 22 relativo alla decadenza dal beneficio del termine, se da un lato la parte non ha specificato sotto quali aspetti essa abbia una “por- tata peggiorativa rispetto a quella codicistica di cui all'art. 1186 c.c.”, non è stato neanche dedotto se effettivamente il creditore si sia mai avvalso di tale possibili- tà; peraltro, il “difetto di trasparenza ... perché non è reso facilmente prevedibile il confine tra la decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto ed il mancato o ritardato pagamento” si riferisce a valutazioni soggettive prive di ogni riscontro oggettivo.
Rimane da esaminare l'art. 21 relativo la mancato o ritardato pagamento che, secondo l'opponente, avrebbe determinato una “moltiplicazione esponenziale della penale”. Premesso che è del tutto legittimo porre carico del debitore una pe- nale per ritardato e omesso pagamento del dovuto, la parte non ha mai provato né la pattuizione né la misura di una penale rispetto alla quale apoditticamente ha invocato una “moltiplicazione esponenziale”. Peraltro, l'addebito dell'1,5% deve ritenersi omnicomprensivo e giustificato dall'inadempimento del correntista.
Infine, l'eccezione di genericità della clausola riguardante “spese ed oneri” del contratto sollevata dall'opponente non è tale dal momento che la clausola in- dividua chiaramente le spese a carico del debitore mentre la parte omette di pre- cisare in qual modo ed in qual misura essa abbiano inciso sulla somma ingiunta.
5 In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
16 novembre 2020 n. 1188 ottenuto da;
CP_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
[...]
Pistoia, 13/08/2024.
Il giudice dott. Matteo Marini
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