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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2417/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Pennica Salvatore e Parte_1
Rinallo Laura)
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Amato Salvatore) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, con ricorso depositato in data 11/11/2024, , premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 3.09.1999, matrimonio concordatario con dalla cui unione Controparte_1 erano nati due figli, oramai maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto;
che costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1 ma resisteva a quella di addebito;
che, con istanza del 2.05.2025, modificata con successiva scrittura del 5.06.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Assegnazione della casa familiare, sita in Agrigento nella via Rainaldo D'Acquaviva n.28, di proprietà comune dei coniugi, alla sig.ra ed ai figli ed con ogni Parte_1 CP_2 Controparte_3 arredo e pertinenza e con facoltà per il sig. di prelevare ogni bene di uso personale;
la Controparte_1 sig.ra provvederà alla voltura ed al pagamento di tutte le utenze domestiche nonché Parte_1
delle spese di condominio ordinarie, mentre le tasse sull'immobile e le spese condominiali di manutenzione straordinaria saranno corrisposte al 50% dai coniugi.
1) Il sig. potrà incontrare i figli e quando vorrà, Controparte_1 CP_2 CP_3 compatibilmente con i loro impegni di studio e ricreativi, concordando liberamente con loro detti incontri, le vacanze estive, natalizie e pasquali.
2) = I coniugi concordano che provvederanno entrambi al mantenimento dei figli e che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole (sanitarie, scolastiche, ricreative-sportive e abbigliamento) saranno corrisposte, previo accordo ed ove richiesto anche documentandole, nella misura del 50% da ciascuno di loro e ciò sino a quando i figli non raggiungeranno l'autonomia economica.
3) Il coniuge corrisponderà mensilmente e con decorrenza dalla data Controparte_1
di omologa della separazione, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuno di loro e quindi complessivamente euro
700,00 settecento/00) che saranno versati entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con bonifico al codice IBAN [...] di corrispondente CP_4 al conto corrente intestato alla coniuge . Parte_1 4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto di ogni esigenza e delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5) Nessuna statuizione viene richiesta sulle spese processuali che le parti concordano siano compensate
che all'udienza cartolare dell'11.06.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.; che, stante la natura della controversia, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 16/11/1972 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 3.09.1999 ad Acireale, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Acireale al n. 331, parte II, serie A, anno 1999; autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale contenuta nell'istanza di trasformazione del 5.06.2025, depositata il 7.06.2025, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 12.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)