Articolo 94 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 93Articolo 95
Versione
16 settembre 1950
Art. 94.
Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno gia' conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della meta'.
Se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta e' soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603 .
Se il condannato e' il coniuge o uno dei figli, dei genitori; dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950