TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2924/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2924/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente del con Controparte_1
Pag. 1 di 4 contratto dall'8.10.2024 al 30.6.2025 e di prestare attualmente servizio presso l'istituto Quarenghi di Bergamo. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato e CP_1 segnatamente: nell'a.s. 2022/2023 e nell'a.s. 2023/2024.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 1.500,00 ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, ma ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dello stesso per violazione del ne bis in idem avendo il ricorrente già ottenuto sentenza n. 166 del 20.2.2025 (emessa dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del giudizio RG 3003/2024 riunito al RG
2484/2024) che ha già accolto la domanda di riconoscimento del beneficio per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, chiedendo anche la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Le parti, in vista dell'udienza del 28.5.2025, non hanno depositato note di trattazione e pertanto il Giudice ha rinviato all'udienza del 18.6.2025 ex art. 127
Pag. 2 di 4 ter comma 4 c.p.c., dando peraltro evidenza di quanto eccepito dal CP_1 nella memoria difensiva. Il ricorrente ha quindi depositato note di trattazione scritta in vista della successiva udienza, nelle quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 tenutasi in trattazione scritta, esaminate le note scritte pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha difatti chiesto il riconoscimento del Parte_1 beneficio della c.d. carta docente in riferimento agli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00. Ebbene, il ha CP_1
documentato (cfr fascicolo ) che il ricorrente ha già ottenuto sentenza n. CP_1
166/2025 del 20.2.2025 con la quale il Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio RG 3003/2024 riunito al n. R.G. 2484/2024, ha già riconosciuto in favore del ricorrente il beneficio richiesto per i medesimi anni scolastici rivendicati nel presente giudizio: si veda infatti il dispositivo della sentenza che ha così statuito: “accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…) RG n. 3003/24 per gli aa.ss. Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/25”.
Il presente giudizio pertanto è perfettamente coincidente con il precedente sia in rifermento all'oggetto che alle parti processuali coinvolte;
vi è stata pertanto palese violazione del principio del ne bis in idem, come correttamente eccepito dal nella memoria difensiva. CP_1
Ciononostante, a fronte del rinvio disposto ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., il ricorrente non ha ritenuto di omettere il deposito delle note di trattazione onde provocare l'estinzione del giudizio per inattività, e nemmeno, con le note di trattazione depositate, ha rinunciato alla domanda proposta;
di contro ha insistito
Pag. 3 di 4 nell'accoglimento del ricorso contestando le conclusioni avversarie. Tale contegno è certamente valorizzabile in punto di spese legali, che vengono di conseguenza poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
convenuto delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 18/6/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2924/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente del con Controparte_1
Pag. 1 di 4 contratto dall'8.10.2024 al 30.6.2025 e di prestare attualmente servizio presso l'istituto Quarenghi di Bergamo. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato e CP_1 segnatamente: nell'a.s. 2022/2023 e nell'a.s. 2023/2024.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 1.500,00 ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, ma ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dello stesso per violazione del ne bis in idem avendo il ricorrente già ottenuto sentenza n. 166 del 20.2.2025 (emessa dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del giudizio RG 3003/2024 riunito al RG
2484/2024) che ha già accolto la domanda di riconoscimento del beneficio per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, chiedendo anche la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Le parti, in vista dell'udienza del 28.5.2025, non hanno depositato note di trattazione e pertanto il Giudice ha rinviato all'udienza del 18.6.2025 ex art. 127
Pag. 2 di 4 ter comma 4 c.p.c., dando peraltro evidenza di quanto eccepito dal CP_1 nella memoria difensiva. Il ricorrente ha quindi depositato note di trattazione scritta in vista della successiva udienza, nelle quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 tenutasi in trattazione scritta, esaminate le note scritte pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha difatti chiesto il riconoscimento del Parte_1 beneficio della c.d. carta docente in riferimento agli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00. Ebbene, il ha CP_1
documentato (cfr fascicolo ) che il ricorrente ha già ottenuto sentenza n. CP_1
166/2025 del 20.2.2025 con la quale il Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio RG 3003/2024 riunito al n. R.G. 2484/2024, ha già riconosciuto in favore del ricorrente il beneficio richiesto per i medesimi anni scolastici rivendicati nel presente giudizio: si veda infatti il dispositivo della sentenza che ha così statuito: “accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…) RG n. 3003/24 per gli aa.ss. Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/25”.
Il presente giudizio pertanto è perfettamente coincidente con il precedente sia in rifermento all'oggetto che alle parti processuali coinvolte;
vi è stata pertanto palese violazione del principio del ne bis in idem, come correttamente eccepito dal nella memoria difensiva. CP_1
Ciononostante, a fronte del rinvio disposto ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., il ricorrente non ha ritenuto di omettere il deposito delle note di trattazione onde provocare l'estinzione del giudizio per inattività, e nemmeno, con le note di trattazione depositate, ha rinunciato alla domanda proposta;
di contro ha insistito
Pag. 3 di 4 nell'accoglimento del ricorso contestando le conclusioni avversarie. Tale contegno è certamente valorizzabile in punto di spese legali, che vengono di conseguenza poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
convenuto delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 18/6/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4