Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Articolo 6Articolo 8
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21 febbraio 1992
Art. 7. 1. Nel 1994 il comitato di cui all' articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sulla base dei progammi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonche' le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.
Nota all' art. 7 :
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992