Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03151/2025REG.PROV.COLL.
N. 06931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6931 del 2024, proposto dalla
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore , la Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore , il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 5 giugno 2024, n. 285, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informazione antimafia interdittiva;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, della Questura di Potenza, del Ministero dell’interno e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Potenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva e dei provvedimenti conseguenti emanati nei confronti dell’appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”), ha proposto ricorso al Tar Basilicata “ per l'ottemperanza - alla sentenza di questo Tribunale n. 526/2017, pubblicata in data 25 luglio 2017 ”, nonché per l’annullamento, previa sospensiva:
" - della nota prot. n. -OMISSIS-del 17 aprile 2023, notificata in data 19 aprile 2023, recante ordinanza interdittiva antimafia;
- dei verbali del G.I.A. richiamati dalla cennata nota;
- ove occorra, di tutti gli ulteriori atti richiamati nel corpo dell’interdittiva e dalla stessa fatti propri;
- della nota prot. n. -OMISSIS-dell’8 febbraio 2022, resa dalla Prefettura;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. ”
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con decreto monocratico 16 maggio 2023, n. 66 e con ordinanza cautelare 8 giugno 2023, n. 79, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 5 giugno 2024, n. 285, con la quale ha ritenuto sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società ricorrente in considerazione della sua contiguità soggiacente e compiacente con le potenti famiglie mafiose della zona.
3. Con appello notificato il 4 settembre 2024 e depositato il 16 settembre successivo, la -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- l’appellante è un operatore economico con oltre dieci dipendenti, accreditato con il Servizio sanitario della Regione Basilicata, che sottoscrive con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza contratti per l’acquisto di assistenza termale, costituente l’attività pressoché esclusiva dell’impresa tramite l’impianto termale gestito e l’annessa una struttura alberghiera;
- un primo provvedimento interdittivo del 4 maggio 2017 è stato annullato per difetto di istruttoria e motivazione dal Tar Basilicata con sentenza 25 luglio 2017, n. 526;
- con provvedimento n. prot. -OMISSIS-del 17 aprile 2023, la prefettura ha emanato una nuova informativa antimafia interdittiva, basata sui numerosi precedenti registrati a carico del signor -OMISSIS-, socio e detentore del 30 % delle quote dell’appellante, sui contatti con lui avuti con soggetti pregiudicati per reati di mafia e titolari di società destinatarie di interdittive, sulla mancata denuncia di un’estorsione aggravata dal metodo mafioso da lui subita e sul ruolo da lui svolto in alcune società colpite da provvedimenti interdittivi.
4. Per la riforma della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza e rigettato il ricorso per la parte restante, l’appellante affida il proprio gravame a tre motivi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ripropone i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
“ 1. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 85, 90, 91, 92, 92-BIS E 94-BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 52 E 52-BIS, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2487 E SS. COD. CIV. ”: la sentenza avrebbe erroneamente valutato come sussistenti i pericoli di infiltrazione mafiosa rispetto ad una società in liquidazione, alla quale non sarebbe applicabile la normativa antimafia;
“ 2. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 C.P.A. E 115 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 85, 90, 91, 92, 92-BIS E 94-BIS DEL D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 52 E 52-BIS, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2487 E SS. COD. CIV. ”: secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato gli effetti della precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 526/2017 ed avrebbe omesso di considerare l’insussistenza di elementi di pericolo di infiltrazione rispetto alle cointeressenze economiche tra il signor -OMISSIS- ed il figlio LO, titolare del 10 % delle quote della società appellante ed all’irrilevanza del ruolo ricoperto dal padre in altre società colpite da interdittiva;
“ 3. SULLE SPESE DI LITE. ”: viene contestata anche la statuizione sulle spese del primo grado.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 17 settembre 2024 ed hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 22 gennaio 2025, con la quale hanno chiesto il rigetto dell’appello.
6. La -OMISSIS- ha depositato memoria di replica il 19 febbraio 2025, con cui ha preso posizione sulle difese di controparte ed ha insistito per l’accoglimento del gravame; all’udienza del 10 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la Sezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di Sato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list ), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019) ”.
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, ritiene il Collegio che la sentenza meriti conferma secondo una valutazione che si sviluppa entro le citate direttrici della giurisprudenza in materia.
9. Va preliminarmente osservato che il presente procedimento origina dall’informazione antimafia interdittiva n. prot. -OMISSIS-del 17 aprile 2023, che si basa su una serie concomitante di elementi, che denotano il tentativo dell’inquinamento del tessuto imprenditoriale della società appellante e del rischio di contaminazione del regolare svolgimento delle attività della -OMISSIS- in violazione dell’interesse pubblico economico e della libera concorrenza.
In altre parole, l’interdittiva è qui atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale territoriale, il quale ben messo in evidenza quanto segue:
“ - la ricorrente «[…] allo stato in liquidazione, era composta (variazione delle quote registrata in data 3 aprile 2023 con l'acquisizione del 50% delle azioni da parte della società -OMISSIS-è socio unico ed amministratore unico […]) come segue: -OMISSIS-, socio, con il 30% delle azioni;
-OMISSIS- figlio di -OMISSIS- socio con il 10% delle azioni;-OMISSIS-e con lo stesso convivente, socia con il 10% delle azioni; -OMISSIS-, socio con il 25% delle azioni;
-OMISSIS-, socia con il 25% delle azioni»;
- -OMISSIS- «annovera pregiudizi per riduzione in schiavitù (nel 2010), per favoreggiamento personale (2009), per furto (1989), per porto e detenzione abusiva di armi (1987), per oltraggio e resistenza a P.U. (1987), per rapina (1986) e per ricettazione (1985); ha riportato condanna per ricettazione, per detenzione illegale di armi e munizioni in concorso e per tentato furto (intervenuta riabilitazione); è
stato condannato in 1° grado ed in appello per il delitto - fra gli altri - di cui all'art. 378 c.p., aggravato dall'art. 7 della legge n. 203/1991. Il 24 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Potenza, impugnata dall'interessato, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno; quest'ultima, in data 16 ottobre 2017, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione e non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa.
Nello specifico (v. sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 981/2017), -OMISSIS- "pose in essere una reazione armata contro -OMISSIS- (capo dell'omonimo clan operante in -OMISSIS-- dr. Relazione -OMISSIS-al Parlamento I° semestre 2021 (a11.10) e -OMISSIS- i quali avanzarono una richiesta estorsiva" ed ancora (v. sentenza n. 856/13 del Tribunale di Potenza), nel corso di una intercettazione ambientale -OMISSIS-, mentre
era a bordo della sua auto in compagnia di -OMISSIS-affermava: "ma io non li penso proprio ... fate una cosa lasciatemi perdere andatevene ... allora una volta li ho trattati così male che mi hanno bruciato la macchina". Il predetto -OMISSIS- affiliato al clan-OMISSIS-è già "destinatario" di interdittive antimafia emesse da questa Prefettura nei confronti di ditte allo stesso riconducibili -OMISSIS-
- sempre -OMISSIS- «è stato direttore tecnico (fino al 13 giugno 2022) dell'impresa -OMISSIS- con sede […] coincidente con la sua residenza […]; detta società è destinataria di interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Potenza in data 17 maggio 2022». Tale provvedimento è divenuto inoppugnabile a seguito del decreto n. 52 del 2023, che ha dichiarato perento il ricorso proposto avverso di essa (r.g.n. 523/2022) proposto dinanzi a questo Tribunale;
- sempre -OMISSIS- è stato: «amministratore unico e socio di maggioranza dell'impresa "-OMISSIS-", con sede a -OMISSIS- […], destinataria di interdittiva antimafia prot. n. 37555 emessa dal Prefetto di Potenza in data in data 17 maggio 2022 […];
in data 10 giugno 2022, sono state ratificate le dimissioni di -OMISSIS-che si è dimesso dall'incarico di amministratore unico ed è stato nominato nuovo amministratore il figlio P.L. che, in data 16 giugno 2022, ha acquistato l'intera partecipazione societaria del padre. Tale provvedimento è divenuto inoppugnabile a seguito del decreto n. 53 del 2023, che ha dichiarato perento il ricorso proposto avverso di essa (r.g.n. 524/2022) proposto dinanzi a questo Tribunale;
- -OMISSIS- figlio di -OMISSIS-, è «amministratore unico e socio di maggioranza dell'impresa -OMISSIS-costruzioni s.r.l.", destinataria di interdittiva antimafia, come sopra specificato» e «dal 10 giugno 2022, amministratore della "-OMISSIS-", destinataria di interdittiva antimafia, come sopra specificato»;
- la «comunanza di interessi di -OMISSIS- e -OMISSIS-è anche emersa nel corso dell'istruttoria che ha determinato l'adozione del provvedimento interdittivo, in data 28 luglio 2022, nei confronti della società "I. -OMISSIS-»;
- i «diversi passaggi di quote all'interno della società -OMISSIS-: -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-attuale socio v. supra), al tempo legale rappresentante della società, in una fase di grave insolvenza dell'impresa si rivolge alla sig.ra -OMISSIS- per un prestito ed in cambio cede a quest'ultima, nel 1999, il 20% delle quote; e quest'ultima cede, il 17 maggio 2010, la quota ad -OMISSIS-, il quale estingue il debito
dei -OMISSIS- ed acquisisce un ulteriore 30% di azioni dell'impresa.
Successivamente, -OMISSIS-, in data 3 marzo 2011, cede il 45% delle quote societarie al figlio P., con lo stesso coresidente fino al 17 agosto 2017, trattenendo per sé il 5%; -OMISSIS- è anche dipendente, nel 2016, della -OMISSIS-costruzioni s.r.l."(v. supra); in data 1 aprile 2019, -OMISSIS- ritorna proprietario del 50% delle quote ed in data, 29 agosto 2019 cede ai figli P. e A. rispettivamente il 10% delle quote ”.
10. Richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la disciplina normativa in materia.
11. Con il primo mezzo di gravame, la -OMISSIS- lamenta l’erroneità della sentenza che ha ritenuto legittima l’interdittiva emessa nei confronti di una società in stato di liquidazione.
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata meriterebbe di essere riformata perché il primo giudice avrebbe travisato “ lo statuto giuridico e le conseguenze derivanti dalla procedura liquidatoria di derivazione giudiziale (art. 2487, comma 2, c.c.), ritenendo ininfluente, ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 159/2011, il particolare status della Terme di Rapolla e, soprattutto, la circostanza che, nel momento in cui la Prefettura ha emesso l’interdittiva antimafia, la gestione societaria era di esclusiva pertinenza del Liquidatore, con la conseguenza che, in quel momento, soltanto quest’ultimo era il soggetto da sottoporre a verifica antimafia. ”
11.1. Il motivo è infondato.
Osserva al riguardo il Collegio che i numerosi elementi su cui fa perno l’atto impugnato in prime cure si riferiscono ad episodi, circostanze, elementi di fatto, precedenti penali, cointeressenze con altre realtà imprenditoriali colpite da interdittive ed atteggiamenti di contiguità compiacente e soggiacente ascrivibili ai soci ed a soggetti che a vario titolo hanno compiuto attività rilevanti per la posizione dell’appellante.
In questa prospettiva, a nulla rileva che, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, la società versasse nello stato di liquidazione, dalla quale, peraltro, è uscita anteriormente alla conclusione del giudizio di primo grado, come pure ammette la stessa -OMISSIS- (cfr. pagina 8 dell’appello).
Va rilevato che il giudizio prognostico sul paventato inquinamento della società va effettuato con riferimento alla posizione di quei soggetti nei confronti dei quali sussistono elementi di rischio in questa direzione, non potendo attribuirsi efficacia escludente l’emissione dell’interdittiva al solo fatto che l’impresa si trovi, al momento dell’adozione del relativo provvedimento, in stato di liquidazione.
Diversamente opinando, sussisterebbe il serio rischio (con effetti paradossali) che la messa in liquidazione di una società, dalla quale, una volta risolte le problematiche che l’hanno provocata, l’impresa potrebbe uscire, possa essere utilizzata come strumento (legale e consentito) per eludere la normativa antimafia, perché, volendo ritenere lo stato di messa in liquidazione un impedimento all’emissione del provvedimento prefettizio, si avrebbe l’inammissibile conseguenza di paralizzare sine die l’attività di contrasto alle logiche della criminalità organizzata che intende estendere il proprio controllo sulle attività di un’imprenditoria sana.
In altre parole, l’esistenza di un liquidatore, al quale nella fattispecie non è mosso alcun rilievo e al quale la legge circoscrive i poteri alla più idonea attività per procedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione delle passività, non impedisce al Prefetto di verificare la sussistenza di pericolo di inquinamento mafioso con riguardo a vicende precedenti e relative a soggetti che, in ogni caso, continuano e detenere le quote sociali dell’impresa interdetta, ancorché la sua gestione sia attribuita ad un altro soggetto, pur rimanendo fermo che, come dichiara la stessa -OMISSIS-, “ i poteri dell’Assemblea (e, quindi, dei Soci) sono, evidentemente, residuali, potendo l’organo deliberativo revocare i Liquidatori (art. 2487, ult. co., c.c.) o lo stato di liquidazione (art. 2487-ter, c.c.), o ancòra, porre in essere decisioni in ordine alle questioni di stampo meramente liquidatorio (arg. ex art. 2487 e 2488 c.c.) ” (pagina 16 dell’appello).
12. Con il secondo motivo di gravame l’appellante introduce un elemento di raffronto tra la sentenza del Tar Basilicata n. 526/2017, passata in giudicato avente ad oggetto una precedente interdittiva, e la decisione n. 285/2024 impugnata in questa sede, traendone la conclusione che, al pari della prima che ha individuato profili di illegittimità dell’interdittiva in quella sede impugnata, allo stesso modo la seconda sentenza sarebbe erronea per non aver annullato il nuovo provvedimento prefettizio.
12.1. Il motivo è infondato.
L’automaticità dell’illegittimità della seconda interdittiva alla stessa stregua della precedente accertata dal Tar non può essere un elemento di giudizio su cui basare il compito del giudice di appello, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla valutazione del Tar di un provvedimento che è nuovo e diverso dal precedente.
Nella vicenda per cui è causa, correttamente in primo giudice ha ritenuto sussistenti plurimi elementi di controindicazione, come già osservato.
Il Tar ha, in sostanza, ritenuto sufficientemente dimostrato il pericolo di inquinamento mafioso dai precedenti di due soci, che, nel complesso, detengono il 40 % delle quote della -OMISSIS-, dalla tempistica e delle modalità di trasferimento delle quote societarie, dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati o controindicati, dalla titolarità da parte degli stessi soci di quote di società interdette con provvedimenti oggetto di ricorso in sede giurisdizionale e divenuti inoppugnabili e dalla compiacenza verso realtà criminali, confermata anche dalla mancata denuncia di un’estorsione subita.
13. Dall’angolo prospettico della correttezza della sentenza impugnata, per come fin qui rilevato, non può essere accolto neppure il terzo motivo di appello, con cui viene lamentata la condanna alle spese, che segue la soccombenza. Il motivo di appello si limita a contestare che la condanna alle spese sia avvenuta sulla base della soccombenza, sul presupposto che in appello la soccombenza sia rimossa. In assenza di altri motivi di critica alla sentenza in parte qua, il principio che essa esprime, secondo cui le spese seguono la soccombenza, soccombenza che in appello viene confermata, è corretto e non merita riforma.
14. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
15. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6931/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.