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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5150/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5150/2024 promossa dal sig.:
(C.F. ) nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
22.11.1965, residente a Chiavari, Corso Buenos Aires 55/24, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Firriolo, dall'avv. Andrea Firriolo e dall'avv. Giulia Felici, tutti del Foro di Genova, per mandato depositato telematicamente assieme al ricorso e in virtù dello stesso elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in via Tripoli n. 20, Chiavari (GE) (pec: Email_1
Email_2 Email_3
-ricorrente-
CONTRO
C.F. ) - in persona del legale rapp.te p.t. - con COroparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via San Pier Di Canne, 62/3, Chiavari (GE)
-convenuta-contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice monocratico del lavoro del Tribunale Civile di Genova in relazione al rapporto di lavoro ed alle parti del procedimento de quo per quanto sopra esposto ed argomentato ed in riscontro alle apposite allegazioni al presente atto e previo
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate:
a) Riconoscere e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è stato instaurato in modalità non regolarizzata in data 22 aprile 2024 o in quella successiva eventualmente accertata in giudizio e/o accertare la violazione dell'art. 19 D.Lgs 83/2015, in quanto il contratto di lavoro non è mai stato consegnato al ricorrente né dallo stesso sottoscritto, e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità del contratto di lavoro a termine di cui in narrativa e/o l'invalidità/nullità della clausola appositiva del termine, ciò anche eventualmente anche per mancanza del DVR;
b) Previa declaratoria della nullità/invalidità/illegittimità del contratto a termine tra le parti e/o dell'invalidità/nullità della clausola appositiva del termine:
b.1) riconoscere e dichiarare la sussistenza tra la convenuta presente COroparte_1
(c.f. ) - in persona del legale rapp.te p.t. - con sede legale in Via San Pier Di P.IVA_1
Canne, 62/3, Chiavari 16043 (GE) e il ricorrente di un contratto a tempo indeterminato per l'orario a tempo pieno e con qualifica di capocantiere livello 3, CCNL Edilizia e
Industria con vigenza dal giorno 22 aprile 2024 o dalla data successiva eventualmente accertata;
b.2) condannare la convenuta al pagamento di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2015 nella misura massima di legge o in quella diversa che verrà ritenuto di equità;
c) In ogni caso, con vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.11.2024, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro
[...] COroparte_1
CO CO (nel seguito, per brevità, anche solo la “ o “ ), per sentire: -dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è stato instaurato senza regolarizzazione in data 22.4.2024 e/o, comunque, in violazione dell'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, perché il contratto di lavoro non gli è mai stato consegnato, né egli lo ha mai sottoscritto;
-dichiarare, pertanto, la nullità del “contratto di lavoro a termine” e/o della “clausola appositiva del termine”, “anche eventualmente… per mancanza del DVR”;
-dichiarare altresì, alla luce delle premesse, la sussistenza tra le parti, dal 22.4.2024
o dalla data successiva eventualmente accertata, di un contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, qualifica di capocantiere, inquadramento nel livello 3 del CCNL
Edilizia e Industria;
-condannare la convenuta al pagamento di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs n. 81/2015, nella misura massima di legge.
CO
La benché raggiunta, a seguito di rinotifica, da regolare notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte, che non è tuttavia comparso al fine di renderlo.
È stata poi discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito, infine, nelle conclusioni di cui al ricorso, sopra trascritte.
2. Le domande attrici sono fondate e debbono essere accolte, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
3. Le produzioni documentali attrici dimostrano che il ricorrente è stato assunto
(quanto meno) con decorrenza 15.5.2024 (v. comunicazione di assunzione On Line datata
14.5.2024 e buste paga dei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, docc. 6 e 7 ric.).
Gli screen shot prodotti (docc. da 1 a 4 ric.), relativi ai messaggi WhatsApp che
CO sarebbero intercorsi tra il ricorrente e il legale rappresentante della non appaiono atti a dimostrate in modo rigoroso l'inizio del rapporto di lavoro subordinato già in data 22.4.2024 (e comunque prima del 15.5.2024), stante l'obiettiva difficoltà ad individuare nell'interlocutore dell'odierno ricorrente il legale rappresentante della di cui, CP_1
peraltro, non è neppure agli atti la Visura camerale indicante la titolarità delle cariche societarie) e comunque ad attribuire ai messaggi da questi inviati valenza certa di ordini e direttive inerenti ad un rapporto subordinato non (ancora) regolarizzato, nonché ad attribuire ai messaggi in materia di formalizzazione del contratto di lavoro, scambiati tra i due interlocutori, il significato di una chiara “ricognizione” del pregresso rapporto “in nero”.
4. La datrice di lavoro ha configurato detto rapporto di lavoro quale rapporto a tempo determinato, con scadenza 14.8.20204 (v. ancora comunicazione OnLine, doc. 6 ric.)
CO La stessa ha indicato trattarsi di rapporto di lavoro a tempo pieno e ha riconosciuto applicabile al rapporto il CCNL Edilizia – Industria (v. ancora doc. 6 ric.).
5. Nessun contratto di assunzione, prevedente la clausola del termine, è agli atti.
Parte ricorrente nega di averlo mai sottoscritto. Parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti.
6. Ai sensi della disciplina in materia di lavoro a termine, di cui all'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, “l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto…”. Onde la forma scritta, per quanto attiene alla clausola del termine, è richiesta ad substantiam, pena la nullità della clausola stessa.
Nella specie - come detto - nessun atto scritto, riconducibile ad entrambe le parti e tale da documentarne la comune volontà in relazione alla natura temporanea del rapporto di lavoro, è agli atti.
La conseguente nullità della clausola del termine, per carenza della forma scritta, non travolge l'intero contratto di lavoro subordinato, ma ne determina la “trasformazione” in rapporto a tempo indeterminato.
7. Conformemente alla domanda del ricorrente ed inoltre alle indicazioni ricavabili dalle buste paga prodotte (che riportano le mansioni e il livello, “03”), detto rapporto a tempo indeterminato deve ritenersi riferito alle mansioni di “capo cantiere”, con inquadramento nel livello 3 del CCNL Edilizia Industria. Il Tribunale, in particolare, deve attenersi alla domanda e, d'altra parte, la mancata produzione di copia del CCNL non consente l'effettuazione di alcuna verifica di congruità
CO del livello, che, per come richiesto, corrisponde peraltro a quello indicato dalla nei cedolini.
8. Tra i vizi del contratto a termine de quo, dedotti da parte ricorrente, vi è anche quello relativo alla mancata adozione d'un valido documento di valutazione dei rischi
DVR).
Ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 81/2015 (come già del previgente art. 3
d.lgs. n. 368/2001) l'apposizione del termine di durata non è ammessa da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il riferimento della norma è al precetto di cui ora agli artt. 18 ss. d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e non si è offerto di fornire la prova dell'adempimento.
Ai sensi del menzionato art. 20 d.lgs. 81/2015 (comma 2), in caso di violazione del divieto, “il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Anche per tale via, dunque, si giunge alla “trasformazione” del rapporto a termine
(considerato tale dal datore di lavoro, come reso evidente, appunto, dalla comunicazione di assunzione) in rapporto a tempo indeterminato.
9. Ne consegue l'obbligo datoriale di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente, non emergendo valide cause di risoluzione del rapporto.
10. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, recentemente novellato, “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.
604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
11. Pertanto, il lavoratore ricorrente ha diritto, oltre che alla “trasformazione” del rapporto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, a ristoro onnicomprensivo del pregiudizio subito, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e l'odierna pronuncia giudiziale
(art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015).
Come ritenuto (dalla Corte Costituzionale e) dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, già in relazione all'analoga previsione di cui alla l. n. 183/2010 (art. 32), <in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010… configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità
"forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)” (Cass.
n. 3056/2012).
Non vi sono, nella specie, né deduzioni né prove relative ad un eventuale danno, patito dal ricorrente, “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente conseguente alla nullità del termine contrattuale.
12. L'indennità spettante al ricorrente deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 l. n.
604/1966, richiamato dall'art. 28 cit., in base ai parametri del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. Fermo restando che, ove possibile, il risarcimento in questione deve ristorare l'intero pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale. Nella specie, dalla scadenza del termine, nullo, sono trascorsi ad oggi poco più di 7 mesi.
Dunque, tenuto conto della modesta durata del rapporto di lavoro e del tempo trascorso dalla scadenza del termine, l'indennità può essere quantificata nella misura di 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
13. Stante la sostanziale soccombenza di parte convenuta, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico della stessa;
con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, avente decorrenza 15.5.2024, concluso tra il ricorrente sig. e Parte_1 [...]
, e che tra le parti intercorre, dunque, dalla medesima data, un COroparte_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, mansioni di “capo cantiere”, inquadramento nel livello 3° del CCNL Edilizia Industria;
-conseguentemente ordina a in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente;
-dichiara tenuta e pertanto condanna , in persona del COroparte_1
legale rappresentate pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna, infine, la convenuta , in persona di cui sopra, a COroparte_1
rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore degli avvocati Francesco FIRRIOLO, Andrea FIRRIOLO e
Giulia FELICI.
Genova, il 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5150/2024 promossa dal sig.:
(C.F. ) nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
22.11.1965, residente a Chiavari, Corso Buenos Aires 55/24, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Firriolo, dall'avv. Andrea Firriolo e dall'avv. Giulia Felici, tutti del Foro di Genova, per mandato depositato telematicamente assieme al ricorso e in virtù dello stesso elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in via Tripoli n. 20, Chiavari (GE) (pec: Email_1
Email_2 Email_3
-ricorrente-
CONTRO
C.F. ) - in persona del legale rapp.te p.t. - con COroparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via San Pier Di Canne, 62/3, Chiavari (GE)
-convenuta-contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice monocratico del lavoro del Tribunale Civile di Genova in relazione al rapporto di lavoro ed alle parti del procedimento de quo per quanto sopra esposto ed argomentato ed in riscontro alle apposite allegazioni al presente atto e previo
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate:
a) Riconoscere e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è stato instaurato in modalità non regolarizzata in data 22 aprile 2024 o in quella successiva eventualmente accertata in giudizio e/o accertare la violazione dell'art. 19 D.Lgs 83/2015, in quanto il contratto di lavoro non è mai stato consegnato al ricorrente né dallo stesso sottoscritto, e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità del contratto di lavoro a termine di cui in narrativa e/o l'invalidità/nullità della clausola appositiva del termine, ciò anche eventualmente anche per mancanza del DVR;
b) Previa declaratoria della nullità/invalidità/illegittimità del contratto a termine tra le parti e/o dell'invalidità/nullità della clausola appositiva del termine:
b.1) riconoscere e dichiarare la sussistenza tra la convenuta presente COroparte_1
(c.f. ) - in persona del legale rapp.te p.t. - con sede legale in Via San Pier Di P.IVA_1
Canne, 62/3, Chiavari 16043 (GE) e il ricorrente di un contratto a tempo indeterminato per l'orario a tempo pieno e con qualifica di capocantiere livello 3, CCNL Edilizia e
Industria con vigenza dal giorno 22 aprile 2024 o dalla data successiva eventualmente accertata;
b.2) condannare la convenuta al pagamento di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2015 nella misura massima di legge o in quella diversa che verrà ritenuto di equità;
c) In ogni caso, con vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.11.2024, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro
[...] COroparte_1
CO CO (nel seguito, per brevità, anche solo la “ o “ ), per sentire: -dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è stato instaurato senza regolarizzazione in data 22.4.2024 e/o, comunque, in violazione dell'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, perché il contratto di lavoro non gli è mai stato consegnato, né egli lo ha mai sottoscritto;
-dichiarare, pertanto, la nullità del “contratto di lavoro a termine” e/o della “clausola appositiva del termine”, “anche eventualmente… per mancanza del DVR”;
-dichiarare altresì, alla luce delle premesse, la sussistenza tra le parti, dal 22.4.2024
o dalla data successiva eventualmente accertata, di un contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, qualifica di capocantiere, inquadramento nel livello 3 del CCNL
Edilizia e Industria;
-condannare la convenuta al pagamento di un'indennità onnicomprensiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs n. 81/2015, nella misura massima di legge.
CO
La benché raggiunta, a seguito di rinotifica, da regolare notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte, che non è tuttavia comparso al fine di renderlo.
È stata poi discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito, infine, nelle conclusioni di cui al ricorso, sopra trascritte.
2. Le domande attrici sono fondate e debbono essere accolte, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
3. Le produzioni documentali attrici dimostrano che il ricorrente è stato assunto
(quanto meno) con decorrenza 15.5.2024 (v. comunicazione di assunzione On Line datata
14.5.2024 e buste paga dei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, docc. 6 e 7 ric.).
Gli screen shot prodotti (docc. da 1 a 4 ric.), relativi ai messaggi WhatsApp che
CO sarebbero intercorsi tra il ricorrente e il legale rappresentante della non appaiono atti a dimostrate in modo rigoroso l'inizio del rapporto di lavoro subordinato già in data 22.4.2024 (e comunque prima del 15.5.2024), stante l'obiettiva difficoltà ad individuare nell'interlocutore dell'odierno ricorrente il legale rappresentante della di cui, CP_1
peraltro, non è neppure agli atti la Visura camerale indicante la titolarità delle cariche societarie) e comunque ad attribuire ai messaggi da questi inviati valenza certa di ordini e direttive inerenti ad un rapporto subordinato non (ancora) regolarizzato, nonché ad attribuire ai messaggi in materia di formalizzazione del contratto di lavoro, scambiati tra i due interlocutori, il significato di una chiara “ricognizione” del pregresso rapporto “in nero”.
4. La datrice di lavoro ha configurato detto rapporto di lavoro quale rapporto a tempo determinato, con scadenza 14.8.20204 (v. ancora comunicazione OnLine, doc. 6 ric.)
CO La stessa ha indicato trattarsi di rapporto di lavoro a tempo pieno e ha riconosciuto applicabile al rapporto il CCNL Edilizia – Industria (v. ancora doc. 6 ric.).
5. Nessun contratto di assunzione, prevedente la clausola del termine, è agli atti.
Parte ricorrente nega di averlo mai sottoscritto. Parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti.
6. Ai sensi della disciplina in materia di lavoro a termine, di cui all'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, “l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto…”. Onde la forma scritta, per quanto attiene alla clausola del termine, è richiesta ad substantiam, pena la nullità della clausola stessa.
Nella specie - come detto - nessun atto scritto, riconducibile ad entrambe le parti e tale da documentarne la comune volontà in relazione alla natura temporanea del rapporto di lavoro, è agli atti.
La conseguente nullità della clausola del termine, per carenza della forma scritta, non travolge l'intero contratto di lavoro subordinato, ma ne determina la “trasformazione” in rapporto a tempo indeterminato.
7. Conformemente alla domanda del ricorrente ed inoltre alle indicazioni ricavabili dalle buste paga prodotte (che riportano le mansioni e il livello, “03”), detto rapporto a tempo indeterminato deve ritenersi riferito alle mansioni di “capo cantiere”, con inquadramento nel livello 3 del CCNL Edilizia Industria. Il Tribunale, in particolare, deve attenersi alla domanda e, d'altra parte, la mancata produzione di copia del CCNL non consente l'effettuazione di alcuna verifica di congruità
CO del livello, che, per come richiesto, corrisponde peraltro a quello indicato dalla nei cedolini.
8. Tra i vizi del contratto a termine de quo, dedotti da parte ricorrente, vi è anche quello relativo alla mancata adozione d'un valido documento di valutazione dei rischi
DVR).
Ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 81/2015 (come già del previgente art. 3
d.lgs. n. 368/2001) l'apposizione del termine di durata non è ammessa da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il riferimento della norma è al precetto di cui ora agli artt. 18 ss. d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e non si è offerto di fornire la prova dell'adempimento.
Ai sensi del menzionato art. 20 d.lgs. 81/2015 (comma 2), in caso di violazione del divieto, “il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Anche per tale via, dunque, si giunge alla “trasformazione” del rapporto a termine
(considerato tale dal datore di lavoro, come reso evidente, appunto, dalla comunicazione di assunzione) in rapporto a tempo indeterminato.
9. Ne consegue l'obbligo datoriale di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente, non emergendo valide cause di risoluzione del rapporto.
10. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, recentemente novellato, “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.
604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
11. Pertanto, il lavoratore ricorrente ha diritto, oltre che alla “trasformazione” del rapporto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, a ristoro onnicomprensivo del pregiudizio subito, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e l'odierna pronuncia giudiziale
(art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015).
Come ritenuto (dalla Corte Costituzionale e) dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, già in relazione all'analoga previsione di cui alla l. n. 183/2010 (art. 32), <in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010… configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità
"forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)” (Cass.
n. 3056/2012).
Non vi sono, nella specie, né deduzioni né prove relative ad un eventuale danno, patito dal ricorrente, “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente conseguente alla nullità del termine contrattuale.
12. L'indennità spettante al ricorrente deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 l. n.
604/1966, richiamato dall'art. 28 cit., in base ai parametri del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. Fermo restando che, ove possibile, il risarcimento in questione deve ristorare l'intero pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale. Nella specie, dalla scadenza del termine, nullo, sono trascorsi ad oggi poco più di 7 mesi.
Dunque, tenuto conto della modesta durata del rapporto di lavoro e del tempo trascorso dalla scadenza del termine, l'indennità può essere quantificata nella misura di 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
13. Stante la sostanziale soccombenza di parte convenuta, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico della stessa;
con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, avente decorrenza 15.5.2024, concluso tra il ricorrente sig. e Parte_1 [...]
, e che tra le parti intercorre, dunque, dalla medesima data, un COroparte_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, mansioni di “capo cantiere”, inquadramento nel livello 3° del CCNL Edilizia Industria;
-conseguentemente ordina a in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente;
-dichiara tenuta e pertanto condanna , in persona del COroparte_1
legale rappresentate pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna, infine, la convenuta , in persona di cui sopra, a COroparte_1
rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore degli avvocati Francesco FIRRIOLO, Andrea FIRRIOLO e
Giulia FELICI.
Genova, il 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo