Articolo 16 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
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Versione
16 aprile 1988
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Versione
26 gennaio 1989
Art. 16. Responsabilita' dei componenti gli organi giudiziari collegiali 1. All' articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente:
"Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". ((1)) 2. All' articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". ((1)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni e' redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed e' sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.
4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresi', in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, e' derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
5. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.
6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalita' di conservazione dei plichi sigillati nonche' della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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