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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1499/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 1499/2021 promossa da:
(già . , con sede in Francavilla Parte_1 CP_1 Pt_1 al Mare (CH), Via Nazionale Adriatica Nord n.125, C.F. , in persona del rappresentante legale P.IVA_1
e liquidatore dott. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla CP_2 C.F._1
Via Alento n° 127 presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ai sensi dell'art. 83 comma 3 C.F._2
c.p.c;
Parte appellante contro
con sede a Torino, P.zza San Carlo 156, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Consigliere delegato e CEO e come tale legale rappresentante della Società, e per lui dell'avv. Gianmarco
Dematteis, a ciò facoltizzato in forza di procura speciale conferita il 14 aprile 2021 con atto a rogito Notaio di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Maero (C.F. Persona_1
) giusta delega ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Torino, Via Santa Teresa 12;
pagina 1 di 19 Parte appellata
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 2114/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
NEL MERITO
1) in favore di parte attrice ed ai danni della convenuta , p.i. , corrente in Controparte_3 P.IVA_2
Torino alla Piazza San Carlo n° 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione al rapporto di conto corrente originariamente n. 10/4859 intrattenuto dalla ex (ora presso la filiale di CP_1 Pt_1 Parte_1
Pescara C.so Vittorio Emanuele n. 68 dell' ed attualmente presso quella di Controparte_4
Pescara Via Chieti della e rinumerato in 1000/6826, nonché il relazione al rapporto di Controparte_3 affidamento appoggiato ab origine sul predetto conto corrente, esaminata la documentazione prodotta in atti ed in ispecie allegata alla CTP, dichiarare la nullità integrale del contratto originario di conto corrente n. 10/4859, per violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB e/o la nullità di tutte le condizioni economiche applicate per le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto accertare e dichiarare che la banca convenuta ha indebitamente contabilizzato in pregiudizio dell'attrice, ab origine e sino alla prima valida pattuizione delle condizioni economiche costituita dal contratto quadro di affidamento di breve termine n. N.00003/9000/00117360 del 28.07.2016 e del contratto di conto corrente n.
40451/1000/6826 sottoscritto in termini ricognitivi in data 28.07.2016, l'anatocismo, la commissione di massimo scoperto
(C.M.S.) e la commissione per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), le spese a qualsiasi titolo, gli interessi derivanti dalla illegittima applicazione del tasso ultralegale, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente esercitato lo ius variandi dei tassi debitori in pregiudizio dell'attrice e illegittimamente applicato l'antergazione e la postergazione delle valute in pregiudizio dell'attrice, per tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa e nella allegata CTP;
2) per l'effetto, previamente azzerato il primo saldo disponibile al 31.12.1997 (e salvo produzione in giudizio dei precedenti estratti conto ad opera della convenuta), rideterminato alla data del 30 giugno 2018 in € 67.995,80 l'importo complessivamente a credito dell'attrice per effetto della epurazione da tutti gli addebiti illeciti come analiticamente analizzati in
CTP, eccepiti in narrativa e portati nella precedente conclusione n. 1), ovvero, in subordine senza azzeramento del primo saldo disponibile al 31.12.1997, rideterminato alla data del 30 giugno 2018 in euro 6.315,89 l'importo complessivamente a credito dell'attrice per le medesime contestate ragioni, o comunque ritenute le diverse maggiori o minori somma anche a mezzo di espletanda CTU, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta ad annotare, alla data del 30 giugno 2018 nel predetto rapporto di conto corrente, come saldo a credito della attrice correntista le somme come sopra quantificate e determinate sulla scorta della allegata CTP, o le somme diversamente determinande all'esito dell'istruttoria, ovvero, in subordine, in caso di pagina 2 di 19 estinzione dei predetti rapporti nelle more del presente giudizio, condannare la banca convenuta a corrispondere all'attrice
l'importo che, epurato degli indebiti di cui alle previe conclusioni 1) e 2), risulti a credito della attrice al momento dell'estinzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del vigente art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avv. Dario
Nardone che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di procedere alla rettifica del saldo dei predetti rapporti bancari oggetto di causa alla luce di tutte le contestazioni di cui in narrativa ed in CTP.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC
Nella ipotesi in cui parte convenuta non depositi la documentazione chiesta già dall'attrice, ma non consegnata dalla odierna convenuta, con la sopra trascritta missiva ex art. 119 TUB, sin d'ora si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta la copia di tutti gli estratti conto corredati di scalare dall'inizio del rapporto di conto corrente sino a tutto il
31.12.1997”;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella ammissione della CTU integrativa come chiesto per ogni motivo di gravame, nonché nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come sopra trascritto.
Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge”
Parte appellata
“Si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello,
-disattese tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie- rigetti l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, respinga tutte le domande proposte da essa appellante.
In accoglimento del proposto appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, in via principale dichiari che il saldo del conto corrente n. 6826 alla data del 30.6.2018 ammonta ad € 163.050,54 a debito della
[...]
Parte_1
In subordine, determini l'ammontare del saldo alla data del 30.6.2018 in € 98.466,37 sempre a debito della , così Pt_1 includendovi la somma di € 11.406,08.
In ogni caso, condanni essa società appellante alla rifusione delle spese di primo grado. Ovvero, in subordine, ne operi la compensazione, anche parziale”
pagina 3 di 19 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal rapporto di conto corrente acceso nel 1995 da CP_5
(successivamente incorporata in oggi in liquidazione) presso la filiale di Parte_1
Pescara dell'allora ora Il Controparte_4 Controparte_3 rapporto, originariamente identificato con il numero 10/4859, successivamente rinumerato prima come 1000/4859 e infine come 1000/6826, risulta essere stato utilizzato dalla società correntista con continuità dal momento dell'apertura sino al 30 giugno 2018, data dell'ultimo estratto conto disponibile in atti. Nel corso del rapporto sono intervenute diverse pattuizioni relative all'affidamento concesso alla società. In particolare, con lettera di accettazione del 23 novembre
2000 veniva accordata un'apertura di credito per elasticità di cassa di lire 300.000.000 (equivalenti a euro 154.937,07), successivamente modificata con lettere di proposta e accettazione del 10 settembre 2002 che elevavano il fido ad euro 155.000,00. Tale limite di affidamento è rimasto invariato fino al 28 luglio 2016, quando è stata disposta la revoca dell'apertura di credito esistente e la contestuale concessione di un nuovo affidamento di euro 100.000,00, progressivamente ridotto attraverso successivi atti integrativi del contratto quadro (del 28 luglio 2016; del 1° agosto 2016; del
2 agosto 2016; del 30 giugno 2017). In data 28 luglio 2016 le parti sottoscrivevano inoltre una scrittura ricognitiva del contratto di conto corrente, nella quale davano atto che il rapporto era stato originariamente stipulato il 18 gennaio 1995. Il saldo del conto al 30 giugno 2018 risultava a debito della società correntista per euro 163.050,54 secondo gli estratti conto della banca. Con missiva ricevuta il 30 luglio 2018, la società richiedeva all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 119 TUB, la documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente originario ed ai conti ad esso collegati, nonché copia della documentazione contabile dall'apertura del rapporto sino al 31 dicembre 1997. La banca evadeva solo parzialmente tale richiesta, non producendo l'originale del contratto di conto corrente, l'originario contratto di affidamento e gli estratti conto anteriori al 31 dicembre 1997.
1.1. A fronte di tale situazione, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019 la società
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1 Controparte_3
Torino, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto originario di conto corrente per difetto della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB e/o la nullità di tutte le condizioni economiche applicate. La società attrice deduceva di essere subentrata, a seguito di incorporazione della CP_5
nel rapporto di conto corrente originariamente intestato a tale società, ancora aperto all'atto
[...] dell'instaurazione del giudizio con un saldo debitore di € 163.050,54. In particolare, la società attrice lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, spese, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi con pagina 4 di 19 riferimento ai tassi debitori e l'illegittima applicazione di valute. Chiedeva pertanto la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2018, previo azzeramento del saldo iniziale al 31 dicembre 1997, in euro 67.995,80 a proprio credito, ovvero, in subordine senza azzeramento del saldo iniziale, in euro 6.315,89 sempre a proprio credito.
1.2. La banca si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree ed eccependo la prescrizione delle rimesse anteriori al decennio precedente la notifica della citazione. La banca ha rilevato sin dalla comparsa di costituzione la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente da parte della società attrice, sulla quale grava l'onere di dimostrare, attraverso la prova della pattuizione delle clausole assunte nulle, la mancanza di una valida causa giustificativa degli addebiti su cui si fonda la sua richiesta di rettifica del saldo. Produceva inoltre due contratti di apertura di credito datati 23 novembre 2000 e 10 settembre 2002, sostenendone la validità ed autosufficienza quali fonti negoziali dell'affidamento concesso alla correntista.
1.3. Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al consulente l'incarico di rideterminare il saldo del conto corrente tenendo conto delle contestazioni sollevate dalla società attrice. Il CTU depositava la propria relazione rilevando, in particolare, l'esistenza di una rimessa solutoria di euro 363.175,00 effettuata il 27 novembre 2008, qualificata come tale nella misura di euro 263.906,08 in quanto aveva riportato il saldo passivo all'interno del limite del fido di euro
155.000,00. Di conseguenza, riteneva prescritte tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre
2008, in quanto coperte dalla suddetta rimessa solutoria. La società attrice contestava però le conclusioni del CTU, chiedendo un supplemento di consulenza per l'adozione del criterio del saldo rettificato anziché del saldo banca e per l'applicazione del principio secondo cui le rimesse solutorie andrebbero imputate esclusivamente alle competenze maturate sul capitale extrafido. Ha inoltre insistito per l'azzeramento del saldo iniziale al 31 dicembre 1997, stante la mancata produzione da parte della degli estratti conto anteriori a tale data. CP_6
2. Il Tribunale, con sentenza n. 2114/2021 pubblicata il 30 aprile 2021, sostanzialmente recepiva le conclusioni del CTU, accogliendo parzialmente le domande attoree e rideterminando il saldo del conto alla data del 22 maggio 2018 in euro 87.060,29 a debito della correntista anziché ad euro
163.050,54 come preteso dalla banca, condannando peraltro quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono state sostanzialmente recepite nella motivazione della sentenza, che ha affrontato cinque questioni fondamentali.
In primo luogo, il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alle rimesse anteriori al 15 gennaio 2009, ritenendo validi ed autosufficienti i contratti di pagina 5 di 19 apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002, contenenti tutti gli elementi essenziali per regolamentare l'affidamento. Sulla base di tali contratti, che prevedevano rispettivamente un limite di affidamento di lire 300.000.000 e di euro 155.000, il Tribunale ha individuato una rimessa solutoria di euro 363.175,00 effettuata il 27 novembre 2008, qualificata come tale nella misura di euro 263.906,08 in quanto aveva riportato il saldo passivo all'interno del limite del fido (euro 155.000,00). Di conseguenza, sono state ritenute prescritte tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre 2008, in quanto coperte dalla suddetta rimessa solutoria.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto priva di rilevanza pratica la questione concernente l'utilizzo del criterio del saldo risultante dagli estratti conto (saldo banca) ovvero del saldo rettificato ai fini della qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie, considerato che la rimessa del 27 novembre 2008 sarebbe risultata solutoria in entrambi i casi.
In terzo luogo, è stata respinta la contestazione della società attrice secondo cui le rimesse solutorie avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente alle competenze maturate sul capitale extrafido e non a quelle sul capitale intrafido. Il Tribunale ha richiamato il principio della struttura unitaria del conto corrente affermato dalla Cassazione, ritenendo che la rimessa solutoria dovesse andare a pagare tutte le competenze addebitate trimestralmente dalla banca.
In quarto luogo, il giudice ha escluso la possibilità di procedere al ricalcolo del conto partendo dal saldo zero al 1° gennaio 1998, nonostante la mancata produzione da parte della banca degli estratti conto anteriori a tale data. Ha infatti ritenuto che, avendo la società attrice formulato la richiesta ex art. 119 TUB nel luglio 2018, la fosse tenuta alla consegna degli estratti conto solo fino CP_6 all'anno 2008, e che comunque spettasse alla correntista, in quanto attrice in giudizio, l'onere di produrre la documentazione necessaria a sostenere la propria domanda.
Infine, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico in merito al ricalcolo degli interessi, escludendo la necessità di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo anteriore al 23 novembre 2000, in quanto gli importi relativi a tale periodo sono stati ritenuti prescritti, e considerando corretta l'applicazione degli interessi convenzionali per il periodo successivo, in presenza di valide pattuizioni contrattuali.
La sentenza ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente in misura significativamente inferiore rispetto a quanto preteso dalla banca, con una differenza di euro 75.990,25 a favore della società attrice, condannando l'istituto di credito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
14.216 oltre accessori di legge.
3. Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2021, ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Torino articolando cinque motivi di gravame. pagina 6 di 19 3.1. Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per le rimesse anteriori al decennio precedente la notifica della citazione, sostenendo l'invalidità dei contratti di apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002 in quanto facenti rinvio per la loro regolamentazione al contratto di conto corrente originario, mai prodotto in quanto nullo per difetto di forma scritta. L'appellante ha argomentato che, in assenza di un contratto autonomo ed autosufficiente di regolamentazione dell'affidamento, la validità dell'apertura di credito presuppone l'esistenza di un contratto di conto corrente che ne disciplini il contenuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il correntista può provare l'esistenza del fido per facta concludentia. Ha inoltre invocato la recente giurisprudenza di merito che esclude la configurabilità di rimesse solutorie in costanza di rapporto, ritenendo che l'art. 1852 c.c. impedisca l'esigibilità del saldo creditorio per la banca fino alla chiusura del conto.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato per qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre previamente eliminare gli addebiti illegittimi per determinare il reale passivo del correntista. Ha evidenziato come la questione del criterio di ricalcolo assuma un ruolo centrale e dirimente nella rideterminazione del saldo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
3.3. Il terzo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 1194 c.c. nella distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. L'appellante ha sostenuto che le rimesse solutorie andrebbero imputate solo agli interessi maturati sul capitale extrafido e non a quelli sul capitale intrafido, non costituendo questi ultimi importi esigibili. Ha argomentato che la corretta metodologia deve operare un'analisi mirata su ogni singola rimessa, verificando la situazione del saldo alla data di effettuazione e scomponendola tra importi intrafido e importi extrafido, marchiando con il timbro di irripetibilità solo la parte delle rimesse solutorie che costituiscono pagamenti degli interessi in extrafido.
3.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato il mancato azzeramento del saldo iniziale al 1° gennaio 1998, nonostante la banca non avesse prodotto gli estratti conto precedenti richiesti ex art. 119 TUB. Ha sostenuto che il limite decennale previsto da tale norma vale solo per i documenti relativi a singole operazioni e non per contratti ed estratti conto, il cui obbligo di consegna trova fondamento negli artt. 1374, 1375, 1175 e 1713 c.c. Ha evidenziato come il comportamento ostruzionistico della banca non le abbia consentito di depositare gli estratti conto iniziali, mai ricevuti neanche su espressa richiesta.
3.5. Il quinto motivo ha censurato l'esclusione del ricalcolo degli interessi ai tassi BOT ex art. 117 TUB per il periodo anteriore al 23 novembre 2000, sostenendo che la nullità del contratto di affidamento pagina 7 di 19 comporti la necessità di tale ricalcolo, non potendo considerarsi prescritte le relative somme in base alle argomentazioni svolte nei motivi precedenti.
4. si è costituita in giudizio contestando integralmente l'appello e proponendo a Controparte_3 sua volta appello incidentale articolato su tre motivi.
4.1. Con il primo motivo la banca ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice nonostante la mancata produzione del contratto originario di conto corrente. Ha evidenziato come la dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 attesti la stipula per iscritto del contratto nel 1995 e la consegna di copia al cliente, sostenendo che la non possa Pt_1 invocare la mancata consegna ex art. 119 TUB per sottrarsi all'onere probatorio.
4.2. Con il secondo motivo la banca ha contestato l'esclusione dal computo del saldo degli addebiti a titolo di commissione di disponibilità fondi effettuati prima del 28 luglio 2016, sostenendo che tale commissione fosse stata validamente pattuita nell'atto di modifica consensuale del 7 novembre
2013. Ha chiesto pertanto che il saldo venga rideterminato includendo la somma di € 11.406,08 dovuta a titolo di CDF per il periodo compreso tra il 7.11.2013 e il 28.7.2016.
4.3. Il terzo motivo ha censurato l'applicazione del principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, sostenendo che non possa configurarsi soccombenza integrale della banca dato il rigetto delle domande attoree volte all'accertamento di un proprio credito.
5. La Corte d'Appello, con sentenza parziale non definitiva n. 45/2024, pubblicata il 19 gennaio 2024, ha respinto l'appello principale, riservando la decisione sull'appello incidentale e disponendo consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, la Corte ha ritenuto validi i contratti di apertura di credito del 2000 e 2002 in quanto contenenti tutti gli elementi essenziali, ha considerato inammissibile la censura sul criterio di ricalcolo non essendo stata spiegata la rilevanza concreta della questione, ha respinto le contestazioni sull'art. 1194 c.c. richiamando il principio di unitarietà del conto corrente, ha confermato la correttezza dell'utilizzo del saldo banca iniziale e ha condiviso l'esclusione del ricalcolo ai tassi BOT per il periodo prescritto.
6. Con ordinanza del 4 gennaio 2024, la Corte ha quindi rimesso la causa in istruttoria nominando consulente tecnico il dott. al fine di rideterminare il saldo del conto alla data del Persona_2
30 giugno 2018 escludendo i soli interessi anatocistici addebitati dalla banca, alternativamente per tutta la durata del rapporto ovvero sino alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016.
pagina 8 di 19 7. Il CTU ha depositato la relazione il 22 maggio 2024, calcolando due ipotesi: eliminazione degli interessi anatocistici per tutto il periodo, con saldo finale di € -129.397,12, ed eliminazione fino al
28 luglio 2016, con saldo finale di € -141.828,56.
8. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte, a seguito della sentenza non definitiva n.
45/2024 che ha respinto l'appello principale proposto da , Parte_1 si incentra ora sul solo esame dell'appello incidentale di e sulla conseguente Controparte_3 rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa. La sentenza non definitiva ha infatti formato giudicato interno su diverse questioni: la validità dei contratti di apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002, ritenuti autosufficienti nonostante il rinvio alla regolamentazione del contratto di conto corrente originario;
l'irrilevanza della questione concernente l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato;
la correttezza dell'imputazione delle rimesse solutorie a tutte le competenze addebitate, in applicazione del principio di unitarietà del conto corrente;
la legittimità dell'utilizzo del saldo banca iniziale anziché del saldo zero al 1° gennaio 1998; l'esclusione del ricalcolo degli interessi ai tassi BOT per il periodo anteriore al 23 novembre 2000.
Residuano pertanto all'esame della Corte le questioni oggetto dell'appello incidentale della banca, che si articolano su tre profili fondamentali. Il primo attiene alla rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, con cui le parti hanno dato atto che il contratto di conto corrente era stato stipulato il 18 gennaio 1995. Secondo la banca appellante incidentale, tale dichiarazione attesterebbe la stipula per iscritto del contratto e la consegna di copia al cliente, con conseguente onere per la società attrice di produrre in giudizio il documento contrattuale al fine di provare la nullità delle clausole negoziali. La questione implica la valutazione della natura e degli effetti della dichiarazione ricognitiva, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha escluso che tali atti possano surrogare la forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB.
Il secondo profilo concerne la validità della commissione di disponibilità fondi (CDF) per il periodo antecedente al 28 luglio 2016. La banca sostiene che tale commissione sia stata validamente pattuita nell'atto di modifica consensuale del 7 novembre 2013, chiedendo pertanto l'inclusione nel saldo finale della somma di € 11.406,08 addebitata a tale titolo. La questione richiede di verificare se l'atto del 7 novembre 2013 costituisca una valida pattuizione bilaterale della commissione ovvero una mera comunicazione unilaterale, nonché di valutare l'eventuale nullità della clausola per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. o per derivazione da un contratto nullo per difetto di forma scritta.
pagina 9 di 19 Il terzo profilo riguarda la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, che la banca contesta sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio della soccombenza. La questione implica la valutazione dell'esito complessivo del giudizio di primo grado, considerando che la società attrice chiedeva l'accertamento di un proprio credito mentre il Tribunale ha accertato un suo debito, sia pure in misura inferiore a quello preteso dalla banca.
A tali questioni si aggiunge la necessità di rideterminare il saldo finale del conto corrente sulla base della consulenza tecnica disposta da questa Corte, che ha calcolato due diverse ipotesi:
l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto, con conseguente saldo finale di € -129.397,12, ovvero l'eliminazione limitata al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, con saldo finale di € -141.828,56. La scelta tra le due ipotesi implica la valutazione degli effetti della suddetta scrittura ricognitiva anche sotto il profilo della validità delle clausole anatocistiche.
Le questioni sottoposte all'esame della Corte presentano profili di interconnessione, in quanto la valutazione della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 rileva sia ai fini dell'onere della prova del contratto originario, sia per la determinazione del periodo di eliminazione degli interessi anatocistici. Parimenti, la questione della commissione di disponibilità fondi si intreccia con quella della forma scritta del contratto e della validità delle successive modifiche. La decisione dovrà quindi procedere secondo un ordine logico che tenga conto di tali collegamenti, partendo dalla questione pregiudiziale della rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva per poi affrontare le ulteriori questioni secondo il loro grado di dipendenza.
Sebbene i motivi di tale appello non sembrino prima facie richiedere accertamenti peritali sul ricalcolo degli interessi anatocistici, un'analisi più approfondita rivela la stretta interconnessione tra le questioni sollevate.
In particolare, il primo motivo dell'appello incidentale, concernente la validità ed efficacia della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, implica necessariamente una valutazione degli effetti di tale atto non solo sull'onere della prova del contratto originario, ma anche sulla legittimità degli addebiti per interessi anatocistici nel periodo successivo. Infatti, qualora si ritenesse che la dichiarazione ricognitiva abbia efficacia sanante del difetto di forma scritta - tesi questa sostenuta dalla banca appellante incidentale - ne deriverebbe la legittimità degli interessi anatocistici applicati dopo il 28 luglio 2016. Al contrario, ove si escludesse tale efficacia sanante, gli interessi anatocistici dovrebbero essere eliminati per l'intera durata del rapporto.
Analogamente, il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla commissione di disponibilità fondi, richiede di verificare non solo la validità della pattuizione di tale commissione, ma anche il suo impatto sul saldo complessivo del conto in combinazione con gli effetti dell'eliminazione degli pagina 10 di 19 interessi anatocistici. La determinazione dell'ammontare finale dovuto dalla società correntista non può prescindere da una valutazione unitaria di tutti gli addebiti contestati.
Per questi motivi
, la Corte, con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva avente ad oggetto l'appello principale, ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare, attraverso due ipotesi alternative di calcolo, gli effetti combinati dell'eventuale espunzione della CDF e degli interessi anatocistici, così da poter decidere compiutamente sull'appello incidentale avendo contezza delle conseguenze pratiche delle diverse opzioni interpretative prospettate dalle parti.
8.1. Il primo motivo di appello incidentale proposto dalla banca non può trovare accoglimento. La questione centrale attiene alla rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, con cui le parti hanno dato atto che il contratto di conto corrente era stato stipulato il 18 gennaio
1995. Secondo la banca appellante incidentale, tale dichiarazione attesterebbe la stipula per iscritto del contratto e la consegna di copia al cliente, con conseguente onere per la società attrice di produrre in giudizio il documento contrattuale al fine di provare la nullità delle clausole negoziali.
Tale tesi non può essere condivisa alla luce del chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14993 del 29 maggio 2024, in tema di azioni di accertamento negativo del credito bancario e ripetizione dell'indebito promosse dal correntista, quando si contesta la nullità di specifiche clausole contrattuali è onere del correntista dimostrare che il contratto contemplasse effettivamente tali clausole per poterne inferire la nullità. Tuttavia, la mera circostanza che la banca non contesti l'esistenza del rapporto di conto corrente non equivale ad ammissione del contenuto specifico delle clausole contestate.
Nel caso di specie, la dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 non può surrogare la mancanza del contratto originario. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 28916 dell'11 novembre
2024, il requisito della data certa anteriore deve riguardare l'atto nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro documento avente data certa.
Particolarmente significativa è la ordinanza n. 35189 del 15 dicembre 2023, secondo cui nella vigenza del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117, comma 1, T.U.B. costituisce una nullità di protezione che opera "soltanto a vantaggio del cliente" ex art. 127, comma 2, T.U.B. Ne consegue che il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 11 di 19 documentazione dell'accordo non può essere opposto al correntista quando questi intenda avvalersi del contratto stesso, rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Nel caso in esame, tuttavia, è proprio la società correntista ad invocare la nullità del contratto per difetto di forma scritta. In tale situazione l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito, allegando la nullità
o l'assenza di pattuizioni atte a giustificare gli addebiti effettuati nel corso del rapporto, ha l'onere di produrre in giudizio il documento contrattuale, essendo attraverso di esso che deve dimostrare l'assenza della causa debendi delle contestate appostazioni. Tuttavia, tale onere probatorio non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di una dichiarazione ricognitiva successiva, che non può sostituire il contratto originario richiesto ad substantiam dall'art. 117 TUB. La banca, pertanto, non può utilmente invocare tale dichiarazione per trasferire sul correntista l'onere di produrre un contratto che essa stessa non è in grado di esibire, nonostante la specifica richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla società attrice.
Ne consegue che, in assenza del contratto originario, deve ritenersi fondata la domanda di nullità per difetto di forma scritta, con le conseguenze che saranno esaminate nei successivi motivi di appello in ordine alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
8.2. Anche il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla banca non può trovare accoglimento. La questione concerne la validità della commissione di disponibilità fondi (CDF) per il periodo antecedente al 28 luglio 2016 e, in particolare, la natura ed efficacia dell'atto del 7 novembre 2013 con cui la banca sostiene essere stata validamente pattuita tale commissione.
La disciplina della CDF trova il suo fondamento nell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario, che al primo comma prevede che i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, oltre al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma stabilisce inoltre che l'ammontare della commissione non possa superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14689 del 6 giugno 2018, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è legittima solo se rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa applicabile al momento della modifica. In particolare, ai sensi dell'art. 118
TUB, qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi. pagina 12 di 19 Nel caso di specie, l'atto del 7 novembre 2013 non può essere qualificato come valida pattuizione bilaterale della CDF, costituendo invece una mera comunicazione unilaterale he non vale in alcun modo a surrograre l'onere della prova – incombente sulla – circa la ricezione da parte del CP_6 cliente della specifica proposta di modifica unilaterale ricade sulla banca da far perveniere presso il domicilio fisico o virtuale del cliente medesimo, non essendo sufficiente la mera comunicazione unilaterale attraverso l'estratto conto.
Inoltre, la clausola risulta nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., essa non indicando in alcun modo i parametri con cui calcolarla sulla media degli affidamenti, con specifica indicazione delle modalità di determinazione. Nel caso in esame, l'atto del 7 novembre 2013 non contiene una chiara determinazione della base di calcolo e delle modalità operative di applicazione della commissione.
Tale nullità deriva anche dal fatto che, come accertato nel precedente motivo di appello, il contratto originario di conto corrente è nullo per difetto di forma scritta. La giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 13625/2024) ha chiarito che l'azione volta ad accertare l'illegittimità degli addebiti per commissioni non pattuite richiede, quale presupposto indefettibile, la produzione di una documentazione contrattuale completa ed esaustiva.
Ne consegue che gli addebiti effettuati a titolo di CDF per il periodo antecedente al 28 luglio 2016, ammontanti a € 11.406,08, devono essere espunti dal saldo finale del conto corrente, non potendo trovare fondamento né nell'atto del 7 novembre 2013, costituente mera comunicazione unilaterale priva dei requisiti di forma e contenuto richiesti dall'art. 118 TUB, né in una valida pattuizione originaria, stante la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.
8.3. Alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, occorre ora procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente. Il consulente tecnico nominato da questa
Corte ha elaborato due diverse ipotesi di calcolo, entrambe basate sulla sola eliminazione degli interessi anatocistici: la prima prevede l'espunzione di tali interessi per l'intera durata del rapporto, con conseguente saldo finale di € 129.397,12 a debito del correntista;
la seconda limita l'eliminazione al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, determinando un saldo finale di € 141.828,56, sempre a debito del correntista.
pagina 13 di 19 Avendo questa Corte accertato la nullità del contratto originario di conto corrente per difetto di forma scritta, deve necessariamente optarsi per la prima ipotesi di calcolo, che prevede l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto. Infatti, la scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, come già evidenziato nel primo motivo di appello, non può sanare il difetto originario di forma scritta né quindi legittimare l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo.
Al saldo così determinato in € 129.397,12 a debito del correntista deve essere sottratto l'importo di
€ 11.406,08 addebitato a titolo di commissione di disponibilità fondi, stante la nullità di tale commissione per il periodo antecedente al 28 luglio 2016 come accertato nel secondo motivo di appello. Ne consegue che il saldo finale del conto corrente alla data del 30 giugno 2018 deve essere rideterminato in € 117.991,04 (€ 129.397,12 - € 11.406,08) a debito della società correntista. Tale importo tiene conto sia dell'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto, sia dell'espunzione della commissione di disponibilità fondi illegittimamente addebitata, in coerenza con i principi affermati nella presente decisione circa la nullità del contratto originario per difetto di forma scritta e l'invalidità delle successive modifiche unilaterali delle condizioni economiche.
Dagli atti emerge che il rapporto di conto corrente risulta cessato alla data del 30 giugno 2018, come si evince dall'ultimo estratto conto disponibile. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. Non sussistono infatti i presupposti per l'applicazione degli interessi aggravati ex art. 1284, quarto comma, c.c. Il tasso di interesse "aggravato" presuppone l'inadempimento di un'obbligazione certa nel suo ammontare.
Nel caso di specie, invece, il quantum debeatur è stato determinato solo all'esito del giudizio, fra l'altro a fronte di una precedente richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, solo parzialmente adempiuta dalla ed è significativamente inferiore rispetto a quanto preteso dalla banca, CP_6 proprio per effetto dell'accertamento di varie nullità e dell'espunzione di addebiti illegittimi. Inoltre, dalla documentazione in atti non emerge una specifica domanda della banca volta all'applicazione degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. Tale mancanza è rilevante poiché l'applicazione del tasso "aggravato" richiede un'apposita istanza di parte, non potendo essere disposta d'ufficio dal giudice.
Con riferimento, infine, alle osservazioni critiche formulate dalla alla CTU integrativa nelle Pt_1 note di trattazione scritta dell'11.6.2024, le stesse non possono trovare accoglimento. La società appellante propone una distinzione tra natura del versamento (ai fini della qualificazione come pagina 14 di 19 solutorio o ripristinatorio) e criteri di imputazione del pagamento che è già stata valutata e respinta nella sentenza non definitiva n. 45/2024. Inoltre, l'interpretazione proposta dell'art. 1852 c.c., secondo cui in costanza di rapporto non sarebbe mai configurabile una rimessa solutoria, contrasta con il principio di unitarietà del conto corrente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questa Corte. Come già evidenziato, quando l'annotazione degli interessi determina il superamento dei limiti del fido, gli stessi diventano esigibili e la relativa rimessa assume natura solutoria, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di conto corrente.
Venendo, infine, al terzo motivo di gravame incidentale (spese del primo grado di giudizio), la decisione del Tribunale che le ha poste integralmente a carico della merita di essere CP_6 confermata, seppur con diversa motivazione. Pur essendo la società attrice risultata soccombente rispetto alla propria domanda principale, volta all'accertamento di un credito nei confronti della banca, va considerato che l'istituto di credito pretendeva un saldo (€ 163.050,54) significativamente superiore a quello effettivamente dovuto (€ 117.991,04), per effetto di molteplici vizi quali l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'addebito di commissioni di disponibilità fondi in assenza di valida pattuizione. Inoltre, la banca non ha prodotto il contratto di conto corrente originario, nonostante la specifica richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla società correntista, così costringendo quest'ultima ad agire in giudizio per ottenere l'accertamento delle effettive ragioni di dare e avere tra le parti. Tale comportamento processuale, contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare anche la fase patologica del rapporto, giustifica la conferma della condanna della alle spese del primo grado, essendo stata la necessità del giudizio determinata CP_6 principalmente dal suo comportamento.
8.4. Ciò premesso con riguardo ai motivi dell'appello incidentale, va ora esaminata la CTU esperita per le ragioni di cui alle superiori premesse ed i cui esiti hanno formato oggetto di espressa contestazione solo da parte . Il consulente tecnico ha quindi correttamente proceduto a Pt_1 calcolare:
a) una prima ipotesi che prevede l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto;
b) una seconda ipotesi che limita tale eliminazione al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del
28 luglio 2016.
pagina 15 di 19 Tale duplice calcolo si è rivelato essenziale per la decisione sull'appello incidentale, in quanto consente di quantificare precisamente gli effetti delle diverse tesi prospettate dalla banca appellante circa l'efficacia sanante della dichiarazione ricognitiva e la validità della commissione di disponibilità fondi."
Merita ancora brevemente soffermarsi sulle osservazioni critiche formulate dalla alla CTU Pt_1 integrativa nelle note di trattazione scritta dell'11 giugno 2024, di cui già s'è fatto cenno. La società appellante ha contestato l'operato del consulente sotto diversi profili.
In primo luogo, sostiene che il CTU avrebbe erroneamente considerato la rimessa del 27 Pt_1 novembre 2008 di € 263.906,08 come idonea a "pagare" tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre 2008, senza distinguere tra interessi maturati su capitale intrafido ed extrafido. Secondo la tesi di , poiché gli interessi erano stati annotati entro il limite del fido, non sarebbero mai Pt_1 divenuti esigibili e quindi non avrebbero potuto essere oggetto di "pagamento" da parte delle rimesse solutorie.
Tale censura non può trovare accoglimento per diverse ragioni. Anzitutto, come correttamente rilevato dal CTU nella sua relazione finale, il quesito posto dalla Corte non formulava alcuna distinzione sulla natura delle poste "pagabili" da una rimessa solutoria. Il consulente ha quindi correttamente seguito le indicazioni del quesito, che richiedeva di considerare intangibili "le sole rimesse solutorie a far tempo dal primo affidamento e sino a dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, intendendo per solutorie le rimesse che hanno pagato uno scoperto eccedente i limiti del fido indicato negli affidamenti scritti prodotti dalle parti".
In secondo luogo, la distinzione proposta da tra natura del versamento (ai fini della Pt_1 qualificazione come solutorio o ripristinatorio) e criteri di imputazione del pagamento è già stata valutata e respinta nella sentenza non definitiva n. 45/2024. Come chiarito in tale pronuncia, la struttura unitaria del conto corrente impedisce di operare una frammentazione artificiosa delle poste in base alla loro origine (intrafido o extrafido), dovendosi invece considerare l'effetto complessivo della rimessa sul saldo del conto.
L'interpretazione proposta da dell'art. 1852 c.c., secondo cui in costanza di rapporto non Pt_1 sarebbe mai configurabile una rimessa solutoria, contrasta non solo con il consolidato orientamento giurisprudenziale ma anche con la logica stessa dell'istituto dell'apertura di credito. Come già evidenziato nella sentenza non definitiva, quando l'annotazione degli interessi determina il superamento dei limiti del fido, gli stessi diventano esigibili e la relativa rimessa assume natura solutoria, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di conto corrente.
Il CTU ha quindi correttamente applicato tali principi nel verificare la natura solutoria della rimessa del 27 novembre 2008, considerando che essa ha riportato il saldo passivo all'interno del limite di pagina 16 di 19 fido di euro 155.000,00 e risulta quindi solutoria per euro 263.906,08 (pari alla differenza tra il saldo negativo di euro 418.906,08 e il limite del fido). Tale rimessa, essendo di importo significativamente superiore alle competenze addebitate fino al 30 settembre 2008 (ammontanti a euro 74.291,05), è idonea a "pagare" giuridicamente tali competenze indipendentemente dalla loro natura intrafido o extrafido.
contesta inoltre che nel rapporto in esame non esisterebbero annotazioni di interessi su un Pt_1 saldo già in extrafido o che portino esse stesse il saldo in extrafido. Tale affermazione è smentita dalla documentazione in atti, come rilevato dal CTU che ha puntualmente individuato le situazioni in cui gli addebiti hanno determinato sconfinamenti oltre il limite del fido. In ogni caso, come chiarito nella sentenza non definitiva, una volta che il saldo supera il limite dell'affidamento, tutte le competenze concorrono alla formazione dell'esposizione extrafido e sono quindi oggetto delle rimesse solutorie che riportano il saldo entro tale limite.
Non può neppure condividersi l'interpretazione che propone del passaggio della sentenza Pt_1 non definitiva secondo cui "ove l'annotazione degli interessi determini il superamento dei limiti del fido, gli interessi stessi diventano esigibili". La società appellante vorrebbe trarne la conseguenza che, non essendovi nel caso di specie annotazioni di interessi che determinano direttamente il superamento dei limiti del fido, nessun interesse potrebbe considerarsi esigibile e quindi oggetto di pagamento mediante rimesse solutorie. Tale lettura, tuttavia, è parziale e non tiene conto del principio di unitarietà del conto corrente più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questa Corte.
Il CTU ha correttamente evidenziato come, una volta che il saldo complessivo supera il limite dell'affidamento - quale che sia la causa di tale sforamento - tutte le competenze che hanno concorso a determinare tale situazione divengono esigibili e sono quindi suscettibili di "pagamento" attraverso le rimesse solutorie. Non è necessario che sia proprio l'annotazione degli interessi a determinare direttamente lo sconfinamento, essendo sufficiente che gli interessi abbiano contribuito alla formazione del saldo poi sfociato in extrafido.
Quanto alla richiesta di di disporre un nuovo quesito peritale che tenga conto della sua Pt_1 interpretazione, la stessa non può trovare accoglimento. Come rilevato dal CTU nella sua relazione finale, l'eccezione proposta nelle osservazioni alla CTU è sostanzialmente la medesima già formulata nelle memorie d'appello e respinta dalla sentenza non definitiva. Non sussistono quindi i presupposti per disporre un supplemento di consulenza tecnica, avendo il CTU correttamente interpretato ed applicato i principi affermati da questa Corte.
Va inoltre evidenziato come il consulente abbia operato con particolare accuratezza nel predisporre due diverse ipotesi di calcolo, così da consentire alla Corte di valutare gli effetti dell'eliminazione pagina 17 di 19 degli interessi anatocistici sia per l'intera durata del rapporto sia limitatamente al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016. Tale approccio metodologico, lungi dall'essere censurabile, ha fornito alla Corte gli elementi necessari per decidere compiutamente sull'appello incidentale.
Le elaborazioni del CTU risultano inoltre pienamente conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n. 29632 del 26 ottobre 2024 ha ribadito che, in presenza di un contratto nullo per difetto di forma scritta, gli interessi anatocistici devono essere eliminati per l'intera durata del rapporto, non potendo eventuali atti ricognitivi successivi sanare il vizio originario. Il consulente ha quindi correttamente prospettato tale soluzione nella prima ipotesi di calcolo, che questa Corte ritiene di dover accogliere alla luce delle considerazioni svolte sul primo motivo di appello incidentale.
Merita infine di essere sottolineato come il CTU abbia operato una puntuale verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel quesito circa la necessità di considerare intangibili le sole rimesse solutorie nel periodo compreso tra il primo affidamento documentato (23 novembre 2000) e i dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione (15 gennaio 2009). Tale metodologia, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010, ha consentito di individuare con precisione le rimesse che hanno avuto efficacia di pagamento e quindi determinato la prescrizione delle relative competenze.
In conclusione, le osservazioni critiche formulate da alla CTU non possono trovare Pt_1 accoglimento, avendo il consulente operato in piena aderenza al quesito posto dalla Corte e nel rispetto dei principi giuridici affermati tanto nella sentenza non definitiva quanto nella consolidata giurisprudenza di legittimità. Gli esiti della consulenza tecnica, caratterizzati da completezza, rigore metodologico e coerenza logica, costituiscono quindi una base affidabile per la determinazione del saldo finale del conto corrente.
9. Con riguardo, poi, al presente grado, la reciproca soccombenza vale a giustificare la compensazione delle spese ed a porre definitivamente a carico solidale delle parti spese e competenze di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da
[...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2114/2021 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed Controparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello incidentale relativo alla validità ed efficacia della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016;
2) rigetta il secondo motivo di appello incidentale concernente la commissione di disponibilità fondi;
3) rigetta il terzo motivo di appello incidentale sulle spese del primo grado;
4) all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 4 gennaio 2024, accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 1000/6826 (già n. 10/4859) alla data del 30 giugno 2018 ammonta ad euro 117.991,04 (centodiciassettemilanovecentonovantuno/04) a debito della società
[...]
; Parte_1
5) condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 117.991,04, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, Controparte_3
c.c. dalla data del 30 giugno 2018 (data di chiusura del conto) al saldo effettivo;
6) conferma la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Controparte_3 come liquidate dal Tribunale;
7) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
8) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 1499/2021 promossa da:
(già . , con sede in Francavilla Parte_1 CP_1 Pt_1 al Mare (CH), Via Nazionale Adriatica Nord n.125, C.F. , in persona del rappresentante legale P.IVA_1
e liquidatore dott. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla CP_2 C.F._1
Via Alento n° 127 presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ai sensi dell'art. 83 comma 3 C.F._2
c.p.c;
Parte appellante contro
con sede a Torino, P.zza San Carlo 156, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Consigliere delegato e CEO e come tale legale rappresentante della Società, e per lui dell'avv. Gianmarco
Dematteis, a ciò facoltizzato in forza di procura speciale conferita il 14 aprile 2021 con atto a rogito Notaio di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Maero (C.F. Persona_1
) giusta delega ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Torino, Via Santa Teresa 12;
pagina 1 di 19 Parte appellata
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Torino n. 2114/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
NEL MERITO
1) in favore di parte attrice ed ai danni della convenuta , p.i. , corrente in Controparte_3 P.IVA_2
Torino alla Piazza San Carlo n° 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione al rapporto di conto corrente originariamente n. 10/4859 intrattenuto dalla ex (ora presso la filiale di CP_1 Pt_1 Parte_1
Pescara C.so Vittorio Emanuele n. 68 dell' ed attualmente presso quella di Controparte_4
Pescara Via Chieti della e rinumerato in 1000/6826, nonché il relazione al rapporto di Controparte_3 affidamento appoggiato ab origine sul predetto conto corrente, esaminata la documentazione prodotta in atti ed in ispecie allegata alla CTP, dichiarare la nullità integrale del contratto originario di conto corrente n. 10/4859, per violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB e/o la nullità di tutte le condizioni economiche applicate per le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto accertare e dichiarare che la banca convenuta ha indebitamente contabilizzato in pregiudizio dell'attrice, ab origine e sino alla prima valida pattuizione delle condizioni economiche costituita dal contratto quadro di affidamento di breve termine n. N.00003/9000/00117360 del 28.07.2016 e del contratto di conto corrente n.
40451/1000/6826 sottoscritto in termini ricognitivi in data 28.07.2016, l'anatocismo, la commissione di massimo scoperto
(C.M.S.) e la commissione per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), le spese a qualsiasi titolo, gli interessi derivanti dalla illegittima applicazione del tasso ultralegale, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente esercitato lo ius variandi dei tassi debitori in pregiudizio dell'attrice e illegittimamente applicato l'antergazione e la postergazione delle valute in pregiudizio dell'attrice, per tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa e nella allegata CTP;
2) per l'effetto, previamente azzerato il primo saldo disponibile al 31.12.1997 (e salvo produzione in giudizio dei precedenti estratti conto ad opera della convenuta), rideterminato alla data del 30 giugno 2018 in € 67.995,80 l'importo complessivamente a credito dell'attrice per effetto della epurazione da tutti gli addebiti illeciti come analiticamente analizzati in
CTP, eccepiti in narrativa e portati nella precedente conclusione n. 1), ovvero, in subordine senza azzeramento del primo saldo disponibile al 31.12.1997, rideterminato alla data del 30 giugno 2018 in euro 6.315,89 l'importo complessivamente a credito dell'attrice per le medesime contestate ragioni, o comunque ritenute le diverse maggiori o minori somma anche a mezzo di espletanda CTU, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta ad annotare, alla data del 30 giugno 2018 nel predetto rapporto di conto corrente, come saldo a credito della attrice correntista le somme come sopra quantificate e determinate sulla scorta della allegata CTP, o le somme diversamente determinande all'esito dell'istruttoria, ovvero, in subordine, in caso di pagina 2 di 19 estinzione dei predetti rapporti nelle more del presente giudizio, condannare la banca convenuta a corrispondere all'attrice
l'importo che, epurato degli indebiti di cui alle previe conclusioni 1) e 2), risulti a credito della attrice al momento dell'estinzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del vigente art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avv. Dario
Nardone che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di procedere alla rettifica del saldo dei predetti rapporti bancari oggetto di causa alla luce di tutte le contestazioni di cui in narrativa ed in CTP.
ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC
Nella ipotesi in cui parte convenuta non depositi la documentazione chiesta già dall'attrice, ma non consegnata dalla odierna convenuta, con la sopra trascritta missiva ex art. 119 TUB, sin d'ora si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta la copia di tutti gli estratti conto corredati di scalare dall'inizio del rapporto di conto corrente sino a tutto il
31.12.1997”;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella ammissione della CTU integrativa come chiesto per ogni motivo di gravame, nonché nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come sopra trascritto.
Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge”
Parte appellata
“Si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello,
-disattese tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie- rigetti l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, respinga tutte le domande proposte da essa appellante.
In accoglimento del proposto appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, in via principale dichiari che il saldo del conto corrente n. 6826 alla data del 30.6.2018 ammonta ad € 163.050,54 a debito della
[...]
Parte_1
In subordine, determini l'ammontare del saldo alla data del 30.6.2018 in € 98.466,37 sempre a debito della , così Pt_1 includendovi la somma di € 11.406,08.
In ogni caso, condanni essa società appellante alla rifusione delle spese di primo grado. Ovvero, in subordine, ne operi la compensazione, anche parziale”
pagina 3 di 19 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal rapporto di conto corrente acceso nel 1995 da CP_5
(successivamente incorporata in oggi in liquidazione) presso la filiale di Parte_1
Pescara dell'allora ora Il Controparte_4 Controparte_3 rapporto, originariamente identificato con il numero 10/4859, successivamente rinumerato prima come 1000/4859 e infine come 1000/6826, risulta essere stato utilizzato dalla società correntista con continuità dal momento dell'apertura sino al 30 giugno 2018, data dell'ultimo estratto conto disponibile in atti. Nel corso del rapporto sono intervenute diverse pattuizioni relative all'affidamento concesso alla società. In particolare, con lettera di accettazione del 23 novembre
2000 veniva accordata un'apertura di credito per elasticità di cassa di lire 300.000.000 (equivalenti a euro 154.937,07), successivamente modificata con lettere di proposta e accettazione del 10 settembre 2002 che elevavano il fido ad euro 155.000,00. Tale limite di affidamento è rimasto invariato fino al 28 luglio 2016, quando è stata disposta la revoca dell'apertura di credito esistente e la contestuale concessione di un nuovo affidamento di euro 100.000,00, progressivamente ridotto attraverso successivi atti integrativi del contratto quadro (del 28 luglio 2016; del 1° agosto 2016; del
2 agosto 2016; del 30 giugno 2017). In data 28 luglio 2016 le parti sottoscrivevano inoltre una scrittura ricognitiva del contratto di conto corrente, nella quale davano atto che il rapporto era stato originariamente stipulato il 18 gennaio 1995. Il saldo del conto al 30 giugno 2018 risultava a debito della società correntista per euro 163.050,54 secondo gli estratti conto della banca. Con missiva ricevuta il 30 luglio 2018, la società richiedeva all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 119 TUB, la documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente originario ed ai conti ad esso collegati, nonché copia della documentazione contabile dall'apertura del rapporto sino al 31 dicembre 1997. La banca evadeva solo parzialmente tale richiesta, non producendo l'originale del contratto di conto corrente, l'originario contratto di affidamento e gli estratti conto anteriori al 31 dicembre 1997.
1.1. A fronte di tale situazione, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019 la società
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1 Controparte_3
Torino, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto originario di conto corrente per difetto della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB e/o la nullità di tutte le condizioni economiche applicate. La società attrice deduceva di essere subentrata, a seguito di incorporazione della CP_5
nel rapporto di conto corrente originariamente intestato a tale società, ancora aperto all'atto
[...] dell'instaurazione del giudizio con un saldo debitore di € 163.050,54. In particolare, la società attrice lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, spese, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi con pagina 4 di 19 riferimento ai tassi debitori e l'illegittima applicazione di valute. Chiedeva pertanto la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2018, previo azzeramento del saldo iniziale al 31 dicembre 1997, in euro 67.995,80 a proprio credito, ovvero, in subordine senza azzeramento del saldo iniziale, in euro 6.315,89 sempre a proprio credito.
1.2. La banca si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree ed eccependo la prescrizione delle rimesse anteriori al decennio precedente la notifica della citazione. La banca ha rilevato sin dalla comparsa di costituzione la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente da parte della società attrice, sulla quale grava l'onere di dimostrare, attraverso la prova della pattuizione delle clausole assunte nulle, la mancanza di una valida causa giustificativa degli addebiti su cui si fonda la sua richiesta di rettifica del saldo. Produceva inoltre due contratti di apertura di credito datati 23 novembre 2000 e 10 settembre 2002, sostenendone la validità ed autosufficienza quali fonti negoziali dell'affidamento concesso alla correntista.
1.3. Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al consulente l'incarico di rideterminare il saldo del conto corrente tenendo conto delle contestazioni sollevate dalla società attrice. Il CTU depositava la propria relazione rilevando, in particolare, l'esistenza di una rimessa solutoria di euro 363.175,00 effettuata il 27 novembre 2008, qualificata come tale nella misura di euro 263.906,08 in quanto aveva riportato il saldo passivo all'interno del limite del fido di euro
155.000,00. Di conseguenza, riteneva prescritte tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre
2008, in quanto coperte dalla suddetta rimessa solutoria. La società attrice contestava però le conclusioni del CTU, chiedendo un supplemento di consulenza per l'adozione del criterio del saldo rettificato anziché del saldo banca e per l'applicazione del principio secondo cui le rimesse solutorie andrebbero imputate esclusivamente alle competenze maturate sul capitale extrafido. Ha inoltre insistito per l'azzeramento del saldo iniziale al 31 dicembre 1997, stante la mancata produzione da parte della degli estratti conto anteriori a tale data. CP_6
2. Il Tribunale, con sentenza n. 2114/2021 pubblicata il 30 aprile 2021, sostanzialmente recepiva le conclusioni del CTU, accogliendo parzialmente le domande attoree e rideterminando il saldo del conto alla data del 22 maggio 2018 in euro 87.060,29 a debito della correntista anziché ad euro
163.050,54 come preteso dalla banca, condannando peraltro quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono state sostanzialmente recepite nella motivazione della sentenza, che ha affrontato cinque questioni fondamentali.
In primo luogo, il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alle rimesse anteriori al 15 gennaio 2009, ritenendo validi ed autosufficienti i contratti di pagina 5 di 19 apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002, contenenti tutti gli elementi essenziali per regolamentare l'affidamento. Sulla base di tali contratti, che prevedevano rispettivamente un limite di affidamento di lire 300.000.000 e di euro 155.000, il Tribunale ha individuato una rimessa solutoria di euro 363.175,00 effettuata il 27 novembre 2008, qualificata come tale nella misura di euro 263.906,08 in quanto aveva riportato il saldo passivo all'interno del limite del fido (euro 155.000,00). Di conseguenza, sono state ritenute prescritte tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre 2008, in quanto coperte dalla suddetta rimessa solutoria.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto priva di rilevanza pratica la questione concernente l'utilizzo del criterio del saldo risultante dagli estratti conto (saldo banca) ovvero del saldo rettificato ai fini della qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie, considerato che la rimessa del 27 novembre 2008 sarebbe risultata solutoria in entrambi i casi.
In terzo luogo, è stata respinta la contestazione della società attrice secondo cui le rimesse solutorie avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente alle competenze maturate sul capitale extrafido e non a quelle sul capitale intrafido. Il Tribunale ha richiamato il principio della struttura unitaria del conto corrente affermato dalla Cassazione, ritenendo che la rimessa solutoria dovesse andare a pagare tutte le competenze addebitate trimestralmente dalla banca.
In quarto luogo, il giudice ha escluso la possibilità di procedere al ricalcolo del conto partendo dal saldo zero al 1° gennaio 1998, nonostante la mancata produzione da parte della banca degli estratti conto anteriori a tale data. Ha infatti ritenuto che, avendo la società attrice formulato la richiesta ex art. 119 TUB nel luglio 2018, la fosse tenuta alla consegna degli estratti conto solo fino CP_6 all'anno 2008, e che comunque spettasse alla correntista, in quanto attrice in giudizio, l'onere di produrre la documentazione necessaria a sostenere la propria domanda.
Infine, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico in merito al ricalcolo degli interessi, escludendo la necessità di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo anteriore al 23 novembre 2000, in quanto gli importi relativi a tale periodo sono stati ritenuti prescritti, e considerando corretta l'applicazione degli interessi convenzionali per il periodo successivo, in presenza di valide pattuizioni contrattuali.
La sentenza ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente in misura significativamente inferiore rispetto a quanto preteso dalla banca, con una differenza di euro 75.990,25 a favore della società attrice, condannando l'istituto di credito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
14.216 oltre accessori di legge.
3. Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2021, ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Torino articolando cinque motivi di gravame. pagina 6 di 19 3.1. Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per le rimesse anteriori al decennio precedente la notifica della citazione, sostenendo l'invalidità dei contratti di apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002 in quanto facenti rinvio per la loro regolamentazione al contratto di conto corrente originario, mai prodotto in quanto nullo per difetto di forma scritta. L'appellante ha argomentato che, in assenza di un contratto autonomo ed autosufficiente di regolamentazione dell'affidamento, la validità dell'apertura di credito presuppone l'esistenza di un contratto di conto corrente che ne disciplini il contenuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il correntista può provare l'esistenza del fido per facta concludentia. Ha inoltre invocato la recente giurisprudenza di merito che esclude la configurabilità di rimesse solutorie in costanza di rapporto, ritenendo che l'art. 1852 c.c. impedisca l'esigibilità del saldo creditorio per la banca fino alla chiusura del conto.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato per qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre previamente eliminare gli addebiti illegittimi per determinare il reale passivo del correntista. Ha evidenziato come la questione del criterio di ricalcolo assuma un ruolo centrale e dirimente nella rideterminazione del saldo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
3.3. Il terzo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 1194 c.c. nella distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. L'appellante ha sostenuto che le rimesse solutorie andrebbero imputate solo agli interessi maturati sul capitale extrafido e non a quelli sul capitale intrafido, non costituendo questi ultimi importi esigibili. Ha argomentato che la corretta metodologia deve operare un'analisi mirata su ogni singola rimessa, verificando la situazione del saldo alla data di effettuazione e scomponendola tra importi intrafido e importi extrafido, marchiando con il timbro di irripetibilità solo la parte delle rimesse solutorie che costituiscono pagamenti degli interessi in extrafido.
3.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato il mancato azzeramento del saldo iniziale al 1° gennaio 1998, nonostante la banca non avesse prodotto gli estratti conto precedenti richiesti ex art. 119 TUB. Ha sostenuto che il limite decennale previsto da tale norma vale solo per i documenti relativi a singole operazioni e non per contratti ed estratti conto, il cui obbligo di consegna trova fondamento negli artt. 1374, 1375, 1175 e 1713 c.c. Ha evidenziato come il comportamento ostruzionistico della banca non le abbia consentito di depositare gli estratti conto iniziali, mai ricevuti neanche su espressa richiesta.
3.5. Il quinto motivo ha censurato l'esclusione del ricalcolo degli interessi ai tassi BOT ex art. 117 TUB per il periodo anteriore al 23 novembre 2000, sostenendo che la nullità del contratto di affidamento pagina 7 di 19 comporti la necessità di tale ricalcolo, non potendo considerarsi prescritte le relative somme in base alle argomentazioni svolte nei motivi precedenti.
4. si è costituita in giudizio contestando integralmente l'appello e proponendo a Controparte_3 sua volta appello incidentale articolato su tre motivi.
4.1. Con il primo motivo la banca ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice nonostante la mancata produzione del contratto originario di conto corrente. Ha evidenziato come la dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 attesti la stipula per iscritto del contratto nel 1995 e la consegna di copia al cliente, sostenendo che la non possa Pt_1 invocare la mancata consegna ex art. 119 TUB per sottrarsi all'onere probatorio.
4.2. Con il secondo motivo la banca ha contestato l'esclusione dal computo del saldo degli addebiti a titolo di commissione di disponibilità fondi effettuati prima del 28 luglio 2016, sostenendo che tale commissione fosse stata validamente pattuita nell'atto di modifica consensuale del 7 novembre
2013. Ha chiesto pertanto che il saldo venga rideterminato includendo la somma di € 11.406,08 dovuta a titolo di CDF per il periodo compreso tra il 7.11.2013 e il 28.7.2016.
4.3. Il terzo motivo ha censurato l'applicazione del principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, sostenendo che non possa configurarsi soccombenza integrale della banca dato il rigetto delle domande attoree volte all'accertamento di un proprio credito.
5. La Corte d'Appello, con sentenza parziale non definitiva n. 45/2024, pubblicata il 19 gennaio 2024, ha respinto l'appello principale, riservando la decisione sull'appello incidentale e disponendo consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, la Corte ha ritenuto validi i contratti di apertura di credito del 2000 e 2002 in quanto contenenti tutti gli elementi essenziali, ha considerato inammissibile la censura sul criterio di ricalcolo non essendo stata spiegata la rilevanza concreta della questione, ha respinto le contestazioni sull'art. 1194 c.c. richiamando il principio di unitarietà del conto corrente, ha confermato la correttezza dell'utilizzo del saldo banca iniziale e ha condiviso l'esclusione del ricalcolo ai tassi BOT per il periodo prescritto.
6. Con ordinanza del 4 gennaio 2024, la Corte ha quindi rimesso la causa in istruttoria nominando consulente tecnico il dott. al fine di rideterminare il saldo del conto alla data del Persona_2
30 giugno 2018 escludendo i soli interessi anatocistici addebitati dalla banca, alternativamente per tutta la durata del rapporto ovvero sino alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016.
pagina 8 di 19 7. Il CTU ha depositato la relazione il 22 maggio 2024, calcolando due ipotesi: eliminazione degli interessi anatocistici per tutto il periodo, con saldo finale di € -129.397,12, ed eliminazione fino al
28 luglio 2016, con saldo finale di € -141.828,56.
8. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte, a seguito della sentenza non definitiva n.
45/2024 che ha respinto l'appello principale proposto da , Parte_1 si incentra ora sul solo esame dell'appello incidentale di e sulla conseguente Controparte_3 rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa. La sentenza non definitiva ha infatti formato giudicato interno su diverse questioni: la validità dei contratti di apertura di credito del 23 novembre 2000 e del 10 settembre 2002, ritenuti autosufficienti nonostante il rinvio alla regolamentazione del contratto di conto corrente originario;
l'irrilevanza della questione concernente l'utilizzo del criterio del saldo banca anziché del saldo rettificato;
la correttezza dell'imputazione delle rimesse solutorie a tutte le competenze addebitate, in applicazione del principio di unitarietà del conto corrente;
la legittimità dell'utilizzo del saldo banca iniziale anziché del saldo zero al 1° gennaio 1998; l'esclusione del ricalcolo degli interessi ai tassi BOT per il periodo anteriore al 23 novembre 2000.
Residuano pertanto all'esame della Corte le questioni oggetto dell'appello incidentale della banca, che si articolano su tre profili fondamentali. Il primo attiene alla rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, con cui le parti hanno dato atto che il contratto di conto corrente era stato stipulato il 18 gennaio 1995. Secondo la banca appellante incidentale, tale dichiarazione attesterebbe la stipula per iscritto del contratto e la consegna di copia al cliente, con conseguente onere per la società attrice di produrre in giudizio il documento contrattuale al fine di provare la nullità delle clausole negoziali. La questione implica la valutazione della natura e degli effetti della dichiarazione ricognitiva, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha escluso che tali atti possano surrogare la forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB.
Il secondo profilo concerne la validità della commissione di disponibilità fondi (CDF) per il periodo antecedente al 28 luglio 2016. La banca sostiene che tale commissione sia stata validamente pattuita nell'atto di modifica consensuale del 7 novembre 2013, chiedendo pertanto l'inclusione nel saldo finale della somma di € 11.406,08 addebitata a tale titolo. La questione richiede di verificare se l'atto del 7 novembre 2013 costituisca una valida pattuizione bilaterale della commissione ovvero una mera comunicazione unilaterale, nonché di valutare l'eventuale nullità della clausola per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. o per derivazione da un contratto nullo per difetto di forma scritta.
pagina 9 di 19 Il terzo profilo riguarda la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, che la banca contesta sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio della soccombenza. La questione implica la valutazione dell'esito complessivo del giudizio di primo grado, considerando che la società attrice chiedeva l'accertamento di un proprio credito mentre il Tribunale ha accertato un suo debito, sia pure in misura inferiore a quello preteso dalla banca.
A tali questioni si aggiunge la necessità di rideterminare il saldo finale del conto corrente sulla base della consulenza tecnica disposta da questa Corte, che ha calcolato due diverse ipotesi:
l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto, con conseguente saldo finale di € -129.397,12, ovvero l'eliminazione limitata al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, con saldo finale di € -141.828,56. La scelta tra le due ipotesi implica la valutazione degli effetti della suddetta scrittura ricognitiva anche sotto il profilo della validità delle clausole anatocistiche.
Le questioni sottoposte all'esame della Corte presentano profili di interconnessione, in quanto la valutazione della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 rileva sia ai fini dell'onere della prova del contratto originario, sia per la determinazione del periodo di eliminazione degli interessi anatocistici. Parimenti, la questione della commissione di disponibilità fondi si intreccia con quella della forma scritta del contratto e della validità delle successive modifiche. La decisione dovrà quindi procedere secondo un ordine logico che tenga conto di tali collegamenti, partendo dalla questione pregiudiziale della rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva per poi affrontare le ulteriori questioni secondo il loro grado di dipendenza.
Sebbene i motivi di tale appello non sembrino prima facie richiedere accertamenti peritali sul ricalcolo degli interessi anatocistici, un'analisi più approfondita rivela la stretta interconnessione tra le questioni sollevate.
In particolare, il primo motivo dell'appello incidentale, concernente la validità ed efficacia della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, implica necessariamente una valutazione degli effetti di tale atto non solo sull'onere della prova del contratto originario, ma anche sulla legittimità degli addebiti per interessi anatocistici nel periodo successivo. Infatti, qualora si ritenesse che la dichiarazione ricognitiva abbia efficacia sanante del difetto di forma scritta - tesi questa sostenuta dalla banca appellante incidentale - ne deriverebbe la legittimità degli interessi anatocistici applicati dopo il 28 luglio 2016. Al contrario, ove si escludesse tale efficacia sanante, gli interessi anatocistici dovrebbero essere eliminati per l'intera durata del rapporto.
Analogamente, il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla commissione di disponibilità fondi, richiede di verificare non solo la validità della pattuizione di tale commissione, ma anche il suo impatto sul saldo complessivo del conto in combinazione con gli effetti dell'eliminazione degli pagina 10 di 19 interessi anatocistici. La determinazione dell'ammontare finale dovuto dalla società correntista non può prescindere da una valutazione unitaria di tutti gli addebiti contestati.
Per questi motivi
, la Corte, con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva avente ad oggetto l'appello principale, ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare, attraverso due ipotesi alternative di calcolo, gli effetti combinati dell'eventuale espunzione della CDF e degli interessi anatocistici, così da poter decidere compiutamente sull'appello incidentale avendo contezza delle conseguenze pratiche delle diverse opzioni interpretative prospettate dalle parti.
8.1. Il primo motivo di appello incidentale proposto dalla banca non può trovare accoglimento. La questione centrale attiene alla rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016, con cui le parti hanno dato atto che il contratto di conto corrente era stato stipulato il 18 gennaio
1995. Secondo la banca appellante incidentale, tale dichiarazione attesterebbe la stipula per iscritto del contratto e la consegna di copia al cliente, con conseguente onere per la società attrice di produrre in giudizio il documento contrattuale al fine di provare la nullità delle clausole negoziali.
Tale tesi non può essere condivisa alla luce del chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14993 del 29 maggio 2024, in tema di azioni di accertamento negativo del credito bancario e ripetizione dell'indebito promosse dal correntista, quando si contesta la nullità di specifiche clausole contrattuali è onere del correntista dimostrare che il contratto contemplasse effettivamente tali clausole per poterne inferire la nullità. Tuttavia, la mera circostanza che la banca non contesti l'esistenza del rapporto di conto corrente non equivale ad ammissione del contenuto specifico delle clausole contestate.
Nel caso di specie, la dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 non può surrogare la mancanza del contratto originario. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 28916 dell'11 novembre
2024, il requisito della data certa anteriore deve riguardare l'atto nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro documento avente data certa.
Particolarmente significativa è la ordinanza n. 35189 del 15 dicembre 2023, secondo cui nella vigenza del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117, comma 1, T.U.B. costituisce una nullità di protezione che opera "soltanto a vantaggio del cliente" ex art. 127, comma 2, T.U.B. Ne consegue che il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 11 di 19 documentazione dell'accordo non può essere opposto al correntista quando questi intenda avvalersi del contratto stesso, rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Nel caso in esame, tuttavia, è proprio la società correntista ad invocare la nullità del contratto per difetto di forma scritta. In tale situazione l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito, allegando la nullità
o l'assenza di pattuizioni atte a giustificare gli addebiti effettuati nel corso del rapporto, ha l'onere di produrre in giudizio il documento contrattuale, essendo attraverso di esso che deve dimostrare l'assenza della causa debendi delle contestate appostazioni. Tuttavia, tale onere probatorio non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di una dichiarazione ricognitiva successiva, che non può sostituire il contratto originario richiesto ad substantiam dall'art. 117 TUB. La banca, pertanto, non può utilmente invocare tale dichiarazione per trasferire sul correntista l'onere di produrre un contratto che essa stessa non è in grado di esibire, nonostante la specifica richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla società attrice.
Ne consegue che, in assenza del contratto originario, deve ritenersi fondata la domanda di nullità per difetto di forma scritta, con le conseguenze che saranno esaminate nei successivi motivi di appello in ordine alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
8.2. Anche il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla banca non può trovare accoglimento. La questione concerne la validità della commissione di disponibilità fondi (CDF) per il periodo antecedente al 28 luglio 2016 e, in particolare, la natura ed efficacia dell'atto del 7 novembre 2013 con cui la banca sostiene essere stata validamente pattuita tale commissione.
La disciplina della CDF trova il suo fondamento nell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario, che al primo comma prevede che i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, oltre al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma stabilisce inoltre che l'ammontare della commissione non possa superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14689 del 6 giugno 2018, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è legittima solo se rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa applicabile al momento della modifica. In particolare, ai sensi dell'art. 118
TUB, qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi. pagina 12 di 19 Nel caso di specie, l'atto del 7 novembre 2013 non può essere qualificato come valida pattuizione bilaterale della CDF, costituendo invece una mera comunicazione unilaterale he non vale in alcun modo a surrograre l'onere della prova – incombente sulla – circa la ricezione da parte del CP_6 cliente della specifica proposta di modifica unilaterale ricade sulla banca da far perveniere presso il domicilio fisico o virtuale del cliente medesimo, non essendo sufficiente la mera comunicazione unilaterale attraverso l'estratto conto.
Inoltre, la clausola risulta nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., essa non indicando in alcun modo i parametri con cui calcolarla sulla media degli affidamenti, con specifica indicazione delle modalità di determinazione. Nel caso in esame, l'atto del 7 novembre 2013 non contiene una chiara determinazione della base di calcolo e delle modalità operative di applicazione della commissione.
Tale nullità deriva anche dal fatto che, come accertato nel precedente motivo di appello, il contratto originario di conto corrente è nullo per difetto di forma scritta. La giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 13625/2024) ha chiarito che l'azione volta ad accertare l'illegittimità degli addebiti per commissioni non pattuite richiede, quale presupposto indefettibile, la produzione di una documentazione contrattuale completa ed esaustiva.
Ne consegue che gli addebiti effettuati a titolo di CDF per il periodo antecedente al 28 luglio 2016, ammontanti a € 11.406,08, devono essere espunti dal saldo finale del conto corrente, non potendo trovare fondamento né nell'atto del 7 novembre 2013, costituente mera comunicazione unilaterale priva dei requisiti di forma e contenuto richiesti dall'art. 118 TUB, né in una valida pattuizione originaria, stante la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.
8.3. Alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, occorre ora procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente. Il consulente tecnico nominato da questa
Corte ha elaborato due diverse ipotesi di calcolo, entrambe basate sulla sola eliminazione degli interessi anatocistici: la prima prevede l'espunzione di tali interessi per l'intera durata del rapporto, con conseguente saldo finale di € 129.397,12 a debito del correntista;
la seconda limita l'eliminazione al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, determinando un saldo finale di € 141.828,56, sempre a debito del correntista.
pagina 13 di 19 Avendo questa Corte accertato la nullità del contratto originario di conto corrente per difetto di forma scritta, deve necessariamente optarsi per la prima ipotesi di calcolo, che prevede l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto. Infatti, la scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016, come già evidenziato nel primo motivo di appello, non può sanare il difetto originario di forma scritta né quindi legittimare l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo.
Al saldo così determinato in € 129.397,12 a debito del correntista deve essere sottratto l'importo di
€ 11.406,08 addebitato a titolo di commissione di disponibilità fondi, stante la nullità di tale commissione per il periodo antecedente al 28 luglio 2016 come accertato nel secondo motivo di appello. Ne consegue che il saldo finale del conto corrente alla data del 30 giugno 2018 deve essere rideterminato in € 117.991,04 (€ 129.397,12 - € 11.406,08) a debito della società correntista. Tale importo tiene conto sia dell'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto, sia dell'espunzione della commissione di disponibilità fondi illegittimamente addebitata, in coerenza con i principi affermati nella presente decisione circa la nullità del contratto originario per difetto di forma scritta e l'invalidità delle successive modifiche unilaterali delle condizioni economiche.
Dagli atti emerge che il rapporto di conto corrente risulta cessato alla data del 30 giugno 2018, come si evince dall'ultimo estratto conto disponibile. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. Non sussistono infatti i presupposti per l'applicazione degli interessi aggravati ex art. 1284, quarto comma, c.c. Il tasso di interesse "aggravato" presuppone l'inadempimento di un'obbligazione certa nel suo ammontare.
Nel caso di specie, invece, il quantum debeatur è stato determinato solo all'esito del giudizio, fra l'altro a fronte di una precedente richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, solo parzialmente adempiuta dalla ed è significativamente inferiore rispetto a quanto preteso dalla banca, CP_6 proprio per effetto dell'accertamento di varie nullità e dell'espunzione di addebiti illegittimi. Inoltre, dalla documentazione in atti non emerge una specifica domanda della banca volta all'applicazione degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. Tale mancanza è rilevante poiché l'applicazione del tasso "aggravato" richiede un'apposita istanza di parte, non potendo essere disposta d'ufficio dal giudice.
Con riferimento, infine, alle osservazioni critiche formulate dalla alla CTU integrativa nelle Pt_1 note di trattazione scritta dell'11.6.2024, le stesse non possono trovare accoglimento. La società appellante propone una distinzione tra natura del versamento (ai fini della qualificazione come pagina 14 di 19 solutorio o ripristinatorio) e criteri di imputazione del pagamento che è già stata valutata e respinta nella sentenza non definitiva n. 45/2024. Inoltre, l'interpretazione proposta dell'art. 1852 c.c., secondo cui in costanza di rapporto non sarebbe mai configurabile una rimessa solutoria, contrasta con il principio di unitarietà del conto corrente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questa Corte. Come già evidenziato, quando l'annotazione degli interessi determina il superamento dei limiti del fido, gli stessi diventano esigibili e la relativa rimessa assume natura solutoria, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di conto corrente.
Venendo, infine, al terzo motivo di gravame incidentale (spese del primo grado di giudizio), la decisione del Tribunale che le ha poste integralmente a carico della merita di essere CP_6 confermata, seppur con diversa motivazione. Pur essendo la società attrice risultata soccombente rispetto alla propria domanda principale, volta all'accertamento di un credito nei confronti della banca, va considerato che l'istituto di credito pretendeva un saldo (€ 163.050,54) significativamente superiore a quello effettivamente dovuto (€ 117.991,04), per effetto di molteplici vizi quali l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'addebito di commissioni di disponibilità fondi in assenza di valida pattuizione. Inoltre, la banca non ha prodotto il contratto di conto corrente originario, nonostante la specifica richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla società correntista, così costringendo quest'ultima ad agire in giudizio per ottenere l'accertamento delle effettive ragioni di dare e avere tra le parti. Tale comportamento processuale, contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare anche la fase patologica del rapporto, giustifica la conferma della condanna della alle spese del primo grado, essendo stata la necessità del giudizio determinata CP_6 principalmente dal suo comportamento.
8.4. Ciò premesso con riguardo ai motivi dell'appello incidentale, va ora esaminata la CTU esperita per le ragioni di cui alle superiori premesse ed i cui esiti hanno formato oggetto di espressa contestazione solo da parte . Il consulente tecnico ha quindi correttamente proceduto a Pt_1 calcolare:
a) una prima ipotesi che prevede l'eliminazione degli interessi anatocistici per l'intera durata del rapporto;
b) una seconda ipotesi che limita tale eliminazione al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del
28 luglio 2016.
pagina 15 di 19 Tale duplice calcolo si è rivelato essenziale per la decisione sull'appello incidentale, in quanto consente di quantificare precisamente gli effetti delle diverse tesi prospettate dalla banca appellante circa l'efficacia sanante della dichiarazione ricognitiva e la validità della commissione di disponibilità fondi."
Merita ancora brevemente soffermarsi sulle osservazioni critiche formulate dalla alla CTU Pt_1 integrativa nelle note di trattazione scritta dell'11 giugno 2024, di cui già s'è fatto cenno. La società appellante ha contestato l'operato del consulente sotto diversi profili.
In primo luogo, sostiene che il CTU avrebbe erroneamente considerato la rimessa del 27 Pt_1 novembre 2008 di € 263.906,08 come idonea a "pagare" tutte le competenze addebitate fino al 30 settembre 2008, senza distinguere tra interessi maturati su capitale intrafido ed extrafido. Secondo la tesi di , poiché gli interessi erano stati annotati entro il limite del fido, non sarebbero mai Pt_1 divenuti esigibili e quindi non avrebbero potuto essere oggetto di "pagamento" da parte delle rimesse solutorie.
Tale censura non può trovare accoglimento per diverse ragioni. Anzitutto, come correttamente rilevato dal CTU nella sua relazione finale, il quesito posto dalla Corte non formulava alcuna distinzione sulla natura delle poste "pagabili" da una rimessa solutoria. Il consulente ha quindi correttamente seguito le indicazioni del quesito, che richiedeva di considerare intangibili "le sole rimesse solutorie a far tempo dal primo affidamento e sino a dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, intendendo per solutorie le rimesse che hanno pagato uno scoperto eccedente i limiti del fido indicato negli affidamenti scritti prodotti dalle parti".
In secondo luogo, la distinzione proposta da tra natura del versamento (ai fini della Pt_1 qualificazione come solutorio o ripristinatorio) e criteri di imputazione del pagamento è già stata valutata e respinta nella sentenza non definitiva n. 45/2024. Come chiarito in tale pronuncia, la struttura unitaria del conto corrente impedisce di operare una frammentazione artificiosa delle poste in base alla loro origine (intrafido o extrafido), dovendosi invece considerare l'effetto complessivo della rimessa sul saldo del conto.
L'interpretazione proposta da dell'art. 1852 c.c., secondo cui in costanza di rapporto non Pt_1 sarebbe mai configurabile una rimessa solutoria, contrasta non solo con il consolidato orientamento giurisprudenziale ma anche con la logica stessa dell'istituto dell'apertura di credito. Come già evidenziato nella sentenza non definitiva, quando l'annotazione degli interessi determina il superamento dei limiti del fido, gli stessi diventano esigibili e la relativa rimessa assume natura solutoria, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di conto corrente.
Il CTU ha quindi correttamente applicato tali principi nel verificare la natura solutoria della rimessa del 27 novembre 2008, considerando che essa ha riportato il saldo passivo all'interno del limite di pagina 16 di 19 fido di euro 155.000,00 e risulta quindi solutoria per euro 263.906,08 (pari alla differenza tra il saldo negativo di euro 418.906,08 e il limite del fido). Tale rimessa, essendo di importo significativamente superiore alle competenze addebitate fino al 30 settembre 2008 (ammontanti a euro 74.291,05), è idonea a "pagare" giuridicamente tali competenze indipendentemente dalla loro natura intrafido o extrafido.
contesta inoltre che nel rapporto in esame non esisterebbero annotazioni di interessi su un Pt_1 saldo già in extrafido o che portino esse stesse il saldo in extrafido. Tale affermazione è smentita dalla documentazione in atti, come rilevato dal CTU che ha puntualmente individuato le situazioni in cui gli addebiti hanno determinato sconfinamenti oltre il limite del fido. In ogni caso, come chiarito nella sentenza non definitiva, una volta che il saldo supera il limite dell'affidamento, tutte le competenze concorrono alla formazione dell'esposizione extrafido e sono quindi oggetto delle rimesse solutorie che riportano il saldo entro tale limite.
Non può neppure condividersi l'interpretazione che propone del passaggio della sentenza Pt_1 non definitiva secondo cui "ove l'annotazione degli interessi determini il superamento dei limiti del fido, gli interessi stessi diventano esigibili". La società appellante vorrebbe trarne la conseguenza che, non essendovi nel caso di specie annotazioni di interessi che determinano direttamente il superamento dei limiti del fido, nessun interesse potrebbe considerarsi esigibile e quindi oggetto di pagamento mediante rimesse solutorie. Tale lettura, tuttavia, è parziale e non tiene conto del principio di unitarietà del conto corrente più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio da questa Corte.
Il CTU ha correttamente evidenziato come, una volta che il saldo complessivo supera il limite dell'affidamento - quale che sia la causa di tale sforamento - tutte le competenze che hanno concorso a determinare tale situazione divengono esigibili e sono quindi suscettibili di "pagamento" attraverso le rimesse solutorie. Non è necessario che sia proprio l'annotazione degli interessi a determinare direttamente lo sconfinamento, essendo sufficiente che gli interessi abbiano contribuito alla formazione del saldo poi sfociato in extrafido.
Quanto alla richiesta di di disporre un nuovo quesito peritale che tenga conto della sua Pt_1 interpretazione, la stessa non può trovare accoglimento. Come rilevato dal CTU nella sua relazione finale, l'eccezione proposta nelle osservazioni alla CTU è sostanzialmente la medesima già formulata nelle memorie d'appello e respinta dalla sentenza non definitiva. Non sussistono quindi i presupposti per disporre un supplemento di consulenza tecnica, avendo il CTU correttamente interpretato ed applicato i principi affermati da questa Corte.
Va inoltre evidenziato come il consulente abbia operato con particolare accuratezza nel predisporre due diverse ipotesi di calcolo, così da consentire alla Corte di valutare gli effetti dell'eliminazione pagina 17 di 19 degli interessi anatocistici sia per l'intera durata del rapporto sia limitatamente al periodo anteriore alla scrittura ricognitiva del 28 luglio 2016. Tale approccio metodologico, lungi dall'essere censurabile, ha fornito alla Corte gli elementi necessari per decidere compiutamente sull'appello incidentale.
Le elaborazioni del CTU risultano inoltre pienamente conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n. 29632 del 26 ottobre 2024 ha ribadito che, in presenza di un contratto nullo per difetto di forma scritta, gli interessi anatocistici devono essere eliminati per l'intera durata del rapporto, non potendo eventuali atti ricognitivi successivi sanare il vizio originario. Il consulente ha quindi correttamente prospettato tale soluzione nella prima ipotesi di calcolo, che questa Corte ritiene di dover accogliere alla luce delle considerazioni svolte sul primo motivo di appello incidentale.
Merita infine di essere sottolineato come il CTU abbia operato una puntuale verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel quesito circa la necessità di considerare intangibili le sole rimesse solutorie nel periodo compreso tra il primo affidamento documentato (23 novembre 2000) e i dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione (15 gennaio 2009). Tale metodologia, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010, ha consentito di individuare con precisione le rimesse che hanno avuto efficacia di pagamento e quindi determinato la prescrizione delle relative competenze.
In conclusione, le osservazioni critiche formulate da alla CTU non possono trovare Pt_1 accoglimento, avendo il consulente operato in piena aderenza al quesito posto dalla Corte e nel rispetto dei principi giuridici affermati tanto nella sentenza non definitiva quanto nella consolidata giurisprudenza di legittimità. Gli esiti della consulenza tecnica, caratterizzati da completezza, rigore metodologico e coerenza logica, costituiscono quindi una base affidabile per la determinazione del saldo finale del conto corrente.
9. Con riguardo, poi, al presente grado, la reciproca soccombenza vale a giustificare la compensazione delle spese ed a porre definitivamente a carico solidale delle parti spese e competenze di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da
[...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2114/2021 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed Controparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello incidentale relativo alla validità ed efficacia della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016;
2) rigetta il secondo motivo di appello incidentale concernente la commissione di disponibilità fondi;
3) rigetta il terzo motivo di appello incidentale sulle spese del primo grado;
4) all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 4 gennaio 2024, accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 1000/6826 (già n. 10/4859) alla data del 30 giugno 2018 ammonta ad euro 117.991,04 (centodiciassettemilanovecentonovantuno/04) a debito della società
[...]
; Parte_1
5) condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 117.991,04, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, Controparte_3
c.c. dalla data del 30 giugno 2018 (data di chiusura del conto) al saldo effettivo;
6) conferma la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Controparte_3 come liquidate dal Tribunale;
7) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
8) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il cons. est. La Presidente dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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