TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3489 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dall'avv. Carlo Maria Severini RT
ATTORE contro assistito dall'avv. Maria Ida Quinzani Controparte_1
CONVENUTO
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2009, CP_1 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Crema la CI
[...]
chiedendone la condanna al Controparte_2 pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi.
Con sentenza n. 394/2010 il Tribunale di Crema accoglieva la domanda del CP_1
1 Tale pronuncia veniva appellata dalla CI innanzi alla Corte CP_2
d'Appello di Brescia la quale, con sentenza n. 281/2016, accoglieva l'appello compensando le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la CI proponeva ricorso per CP_2 cassazione cui resisteva formulando ricorso Controparte_1 incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19801/2021 depositata in data 12 luglio 2021, accoglieva il motivo del ricorso incidentale del e cassava la sentenza impugnata rinviando, CP_1 anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d'Appello di Brescia, avanti la quale il provvedeva alla CP_1 riassunzione del giudizio con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2021 alla CI la Controparte_2 quale non si costituiva e veniva dichiarata contumace. A definizione di detto giudizio, con sentenza n. 1820/ 2023 emessa in data 6-11 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Brescia condannava la CI
con sede in Crema, Piazza Controparte_2
Garibaldi 24 a pagare a la somma di € 30.000,00 Controparte_1 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonché a rimborsare le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Con atto notarile del 22.11.2021, recedeva dalla CI CP_2 di cui era accomandataria e , già socia RT accomandante, diveniva socia unica della CI debitrice.
Nel medesimo atto, dichiarava di trasformare RT la CI nell'impresa individuale “ ” e di RT proseguire in tale sua forma in tutti diritti ed obblighi e in tutti i rapporti.
, in forza del titolo esecutivo sopra indicato, Controparte_1 notificava atto di precetto a . RT
2 Quest'ultima proponeva opposizione all'esecuzione e deduceva la nullità del titolo esecutivo e, comunque, la sua inopponibilità alla convenuta.
Il creditore si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 5.6.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - ha chiesto e ottenuto un titolo esecutivo Controparte_1 giudiziale nei confronti della CI Controparte_2
.
[...]
Il creditore ha notificato il titolo esecutivo e il precetto a RT
, già socia accomandante della debitrice.
[...]
ha proposto opposizione all'esecuzione e ha RT sostenuto di non essere tenuta a rispondere dei debiti sociali.
L'opposizione è infondata, per le ragioni qui di seguito indicate.
Nelle more del giudizio di cognizione, la socia accomandataria CP_2
è receduta dalla CI ,
[...] Parte_2 RT non essendo intenzionata a ricostituire la pluralità dei soci, ha dichiarato “di trasformare la stessa in impresa individuale” (vedi atto notarile del 23.11.2021).
Parte opponente ha sostenuto che non si sarebbe verificato alcun fenomeno successorio e che, pertanto, non RT sarebbe subentrata nei debiti sociali.
In particolare, parte attrice ha sostenuto che il debito in questione non era indicato nei libri sociali e che, pertanto, l'attrice, ai sensi dell'art 2560 c.c., non era tenuta al pagamento.
In relazione alla sussistenza o meno di un fenomeno successorio, la giurisprudenza ha ritenuto che “il recesso del socio da una CI di
3 persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della CI, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della CI, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti” ((Cass. 3489/2025; vedi anche Cass. 496/2015).
In applicazione di detto principio, si deve ritenere che l'azienda sia stata ceduta dalla quale socia unica della CI, a se RT stessa.
Si tratta, quindi, di verificare se, visto il disposto dell'art 2560 c.c.,
l'opponente sia o meno tenuta a pagare il debito della CI cedente, debito accertato con titolo giudiziale definito.
Al riguardo, è stato ritenuto che “in tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la
S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione)”
(Cass. 29071/2024; vedi anche Cass. 26450/2023).
4 Nel caso in esame, non vi è un'effettiva alterità tra cedente e cessionario considerato che , quale socia unica, RT
e, quindi, illimitatamente responsabile di tutti i debiti sociali, ha trasferito a se stessa l'azienda della CI . Controparte_2
Va, quindi, ritenuto che la sia tenuta a rispondere di tutti i RT debiti della CI , compreso quello per cui è causa. Controparte_2
Per quanto riguarda la dedotta nullità del titolo esecutivo, si deve rilevare che la nullità della sentenza avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l'impugnazione della stessa e non con l'opposizione ex art 615 c.c.
Parte opponente ha sostenuto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio sarebbe stata effettuata dopo la cancellazione dal registro delle imprese della CI . Controparte_2
La notifica a soggetto inesistente determina la nullità della sentenza e la nullità della sentenza deve essere fatta valere mediante l'impugnazione della stessa.
Dalla mancata impugnazione delle sentenza deriva il suo passaggio in giudicato e, quindi, l'impossibilità di far valere la nullità nel giudizio ex art 615 cpc.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate in euro
2.552,00 per la fase di studio, in euro 1.628,00 per la fase introduttiva, in euro 5.670,00 per la fase di trattazione e in euro
4.253,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del
15%, iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione;
5 condanna a rifondere a parte convenuta le RT spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 5.6.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
6