Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 67/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
SILVIA.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ).
[...] P.IVA_1
APPELLATA-CONTUMACE
(C.F. , e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. CENNI ELENA.
[...] P.IVA_3
INTERVENUTA
1
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione ed istanza di- sattesa, in riforma della sentenza n.662/22, n.2324/2018 Reg.Gen., n.1057/22 Rep., re- sa dal Tribunale di Arezzo, depositata in cancelleria in data 08.06.2022 e comunicata in data 09.6.2022, tra le parti indicate in epigrafe, non notificata ed in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi e causali dedotti, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto avente n. 619/2018, n. 1635/2018 R.G., del 17.05.2018, è nullo e/o comunque di nessun effetto e, pertanto, revocarlo, per tutti i motivi esposti;
in subordine, accertare e rideterminare l'importo di cui , Controparte_1 [...]
è creditrice, mediante l'eliminazione del- Parte_2 le somme relative alla parte del fido utilizzata per l'acquisto delle azioni e degli interes- si calcolati sulla stessa.
Con rigetto di ogni domanda avversaria.
Vittoria di spese, onorari e diritti per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali anche del procedimento monitorio e del primo grado di giudi- zio,
- in via preliminare: respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecu- tiva della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, previo accertamento e declaratoria della legittimazione di
[...]
a intervenire e costituirsi nel presente grado di giudizio nella sua qualità di CP_2 cessionaria del credito per cui è causa e quindi di successore nel diritto controverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nonché, occorrendo, del difetto di legittimazione
2 passiva di essa rispetto a qualsiasi domanda proposta Controparte_2 dall'odierna appellante per i fatti di cui è causa:
-- in via principale, respingere l'appello avversario in tutti i suoi motivi perché comple- tamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata del Tribunale di Arezzo n. 662/2022 dell'8/6/2022, che ha respinto l'opposizione al de- creto ingiuntivo n. 619/2018 del 17/5/2018 del medesimo Tribunale e, per l'effetto, lo ha confermato;
-- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, condannare comunque la sig.ra , in accogli- Parte_1 mento della domanda subordinata della Banca opposta, al pagamento in favore di delle somme di cui la medesima risulterà debitrice nei confronti Controparte_2 di questa;
- in via istruttoria, solo ove ritenute dall'Ecc.ma Corte rilevanti ai fini della decisione, accogliere le riproposte istanze istruttorie formulate dalla nella propria memo- CP_1 ria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2018 Parte_1 del Tribunale di Arezzo con il quale le era ingiunto il pagamento a
[...]
di € Controparte_4
23.092,19 oltre interessi e spese quale saldo debitorio del c/c n. 990138 con apertura di credito, rilevando ed eccependo:
- che al momento dell'apertura del conto corrente con fido sino ad € 20.000,00 nel febbraio 2011 era stata obbligata ad acquistare azioni della stessa banca per € 2.084,00;
- che il finanziamento era nullo ex art. 2358 c.c. (“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscri- zione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”).
3 Parte attrice in opposizione chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in subordine la rideterminazione del credito della banca, con esclusione delle somme utilizzate per l'acquisto delle azioni.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle domande e la confer- ma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 662/2022 pubblicata in data 08/06/2022 così statuiva:
“rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2018 del 17 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che liquida in Parte_3
€ 4.355,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'art. 2358 c.c. regola le “altre operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia. La norma prevede, per quanto rileva nella presente sede, il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sotto- scrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni specificamente ivi indicate […]
Si tratta di norma imperativa di ordine pubblico economico, chiaramente finaliz- zata a impedire condotte rivolte a dissimulare i risultati economici della società, an- nacquandone il patrimonio, mediante la sottoscrizione di azioni collocate utilizzando risorse non messe a disposizione dal socio, bensì dalla società stessa. Per queste ragio- ni, si ritiene che il suddetto divieto operi in tutta la sua portata anche nei confronti del- le società cooperative per azioni, in virtù del rinvio generale posto dall'art. 2519 c.c. […]
5. Nel caso di specie, ritiene tuttavia il Tribunale che non vi siano elementi per ri- tenere esistente il dedotto collegamento teleologico tra il finanziamento per cui è causa
[.. e l'acquisto di azioni della Controparte_1
. Parte_2
4 5.1. Ed invero, in primo luogo manca una oggettiva correlazione quantitativa tra la provvista complessiva del fido concesso e il valore delle azioni acquistate dalla odierna opponente. Come sopra evidenziato, in data 11 febbraio 2011 Parte_1 ha sottoscritto con la Filiale di Arezzo della il contratto di conto Controparte_1 corrente n. 990138 e contestuale contratto di apertura di credito n.037714 per l'importo di euro 20.000,00; il valore delle 400 azioni acquistate dalla stessa in Pt_1 data 28 febbraio 2011 ammonta, invece, soltanto ad euro 2.084,00.
La circostanza che il valore delle azioni acquistate sia sensibilmente inferiore al fido porta ad escludere che lo stesso sia stato concesso subordinatamente e solo a con- dizione dell'acquisto da parte della stessa correntista delle azioni delle Banca, in viola- zione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c.
5.2. L'assenza del lamentato collegamento teleologico tra il finanziamento e l'operazione di acquisto delle azioni emerge inoltre dal fatto che tre giorni dopo la sti- pula del contratto di conto corrente e l'apertura del fido sullo stesso conto 14 febbraio
2011, la parte opponente ha effettuato un primo bonifico a favore della società di cui era socia per complessivi euro 13.000,00. Solo a distanza di più di dieci giorni dalla data di apertura del conto la stessa opponente ha acquistato azioni della , per CP_1 complessivi euro 2.084,00.
Il fatto che l'acquisto delle azioni per il valore di soli 2.084,00 euro sia avvenuto solo dopo che il medesimo affidamento era già stato utilizzato in misura significativa per altri scopi rappresenta un ulteriore elemento che induce questo Tribunale a ritene- re che l'acquisto delle azioni non sia stato oggetto di imposizioni da parte della , CP_1 ma frutto di una libera scelta della odierna opponente.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2358
c.c. risulta dunque infondata”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1 ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
5 a) Erronea interpretazione e valutazione dell'art. 2358 c.c. sotto il profilo della ne- cessità di una correlazione quantitativa tra importo delle azioni acquistate e importo del finanziamento affinché si possa configurare il collegamento teleologico tra finanziamen- to ed acquisto stesso.
b) Violazione dell'art.115 c.p.c..
c) Violazione dell'art.2729 c.c., mancata applicazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.
d) Erronea valutazione e interpretazione dei fatti.
e) Carenza, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
insussi- stenza dei presupposti della decisione adottata.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Controparte_5 rimaneva contumace;
si costituiva in giudizio
[...] CP_2 ex 111 c.p.c. quale cessionaria del credito, che contestava le censure mosse da par-
[...] te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 16 gennaio 2025, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I motivi di appello (“a) Erronea interpretazione e valutazione dell'art. 2358 c.c. sotto il profilo della necessità di una correlazione quantitativa tra importo delle azioni acquistate e impor-to del finanziamento affinché si possa configurare il collegamento teleologico tra finanziamento ed acquisto stesso;
b) Violazione dell'art.115 c.p.c.; c) Vio- lazione dell'art.2729 c.c., mancata applicazione di presunzioni gravi, precise e concor- danti;
d) Erronea valutazione e interpretazione dei fatti;
e) Carenza, illogicità, con-
6 traddittorietà ed insufficienza della motivazione;
insussistenza dei presupposti della decisione adottata”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante in sintesi deduce: “[…] la correlazione quantitativa non è elemen- to che di per sé possa escludere il collegamento tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni […] Nel caso di specie, inoltre, la somma relativa all'acquisto delle azioni (euro
2.084,00) rispetto all'entità del finanziamento (euro 20.000,00) costituisce il 10% dell'importo finanziato e pertanto una percentuale rilevante, tenuta altresì conto della circostanza pacifica agli atti, come più ampiamente dedotto successivamente, che il fi- nanziamento era stato richiesto non per l'acquisto di azioni della banca ma per le diffi- coltà economiche in cui versava una società, di cui la Sig.ra era Controparte_6 Pt_1 socia, come dedotto anche in sentenza […] Anche l'effettuazione del primo bonifico alla società , di cui la era socia, tre giorni dopo la stipula del conto corrente, CP_6 Pt_1 vale a dire i cosiddetti 'altri scopi' per cui il finanziamento è stato utilizzato, non elimi- nano il collegamento tra finanziamento e acquisto delle azioni. […] Inoltre, non corri- sponde al vero che solo a distanza di più di dieci giorni dalla data di apertura del conto la stessa opponente ha acquistato azioni della , per complessivi euro 2.084,00. CP_1
[…] vi è stata una domanda di ammissione a socio e che la stessa è stata sottoscritta necessariamente prima del 28.2.2011 ed in data 11.2.2011, contestualmente al finan- ziamento […] Tali fatti non sono stati contestati da controparte […] Inoltre la banca ha confermato che il finanziamento è stato richiesto per le difficoltà economiche della so- cietà […] L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibere del CP_6
06.9.2016 e del 24.5.2017, ha affermato che la pratica commerciale in oggetto risulta scorretta ai sensi degli artt.20, comma 2, 21 comma 3, 24, 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprez- zabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dalla banca”.
I motivi sono infondati.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versio- ne introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è
7 compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle ban- che popolari che ne rivestono la forma” (vedi Cass. 08/01/2025, n.372); che “in tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifi- che condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del fi- nanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'opera- zione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l'operazione di assistenza finanzia- ria, priva delle condizioni di cui all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto)” (vedi Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28148).
Ciò posto, nel merito, la prova, a carico di chi fa valere la nullità, del dedotto colle- gamento funzionale ben può essere data in via presuntiva, ma richiede la sussistenza di elementi gravi, precisi, concordanti ex 2729 c.c. (vedi, in parte motiva, Cass.
08/01/2025, n.372: “la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi an- che di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il Tribunale, con riferimento alla "coincidenza temporale... tra erogazione del mutuo... e... l'acquisto, se pur di im- porto inferiore... di azioni BPVI": cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accerta- mento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relati- vo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod
8 plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'at- tività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito”).
Nella fattispecie la valutazione del Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova del collegamento funzionale merita conferma.
Con l'atto di citazione in opposizione parte attrice aveva dedotto che “per concede- re il fido richiesto” era stata “obbligata ad acquistare azioni della , utilizzando le CP_1 stesse somme ricevute come fido”, limitandosi a produrre: l'estratto del conto corrente dal quale risultava l'apertura in data 11 febbraio 2011, il bonifico di € 13.000,00 a favore di con causale “finanziamento soci” ed il successivo addebito in data 23 CP_7 febbraio 2011 di € 2.084,00 con causale “acquisto azioni della banca”; la missiva feb- braio 2011 con la quale era comunicata l'ammissione quale socio.
Nel costituirsi in giudizio la banca aveva contestato la dedotta “costrizione” all'acquisto di azioni e comunque il collegamento funzionale con la concessione del fido anche in relazione al susseguirsi cronologico delle operazioni (vedi comparsa di costitu- zione e risposta: “Come si evince dalla documentazione prodotta, sia dalla controparte che dalla scrivente, infatti, il conto corrente è stato aperto il 11.02.2011, lo stesso giorno
è stata disposta l'apertura di fido sul medesimo conto. Tre giorni dopo, il 14.02.2011, la controparte ha effettuato un primo bonifico a favore della società di cui era socia, evi- dentemente a titolo di finanziamento della medesima, per complessivi euro 13.000,00.
A distanza di più di dieci giorni dalla data di apertura del conto la controparte ha ac- quistato azioni della scrivente, per complessivi euro 2.084,00. La controparte, CP_1 quindi, per più di dieci giorni ha avuto la completa disponibilità di un affidamento sul conto corrente di 20.000,00 euro. La stessa, quindi, ha, del tutto discrezionalmente, di- sposto di 13.000,00 euro, per finanziare la società di cui era socia e, successivamente ed altrettanto discrezionalmente, ha deciso di acquisire 2.000,00 euro di azioni della di cui era diventata correntista. Non si comprende come e per quale motivo die- CP_1 tro a tutto ciò dovrebbe celarsi una costrizione imposta dalla Banca nei confronti del proprio cliente”).
La successione cronologica delle operazioni non era quindi pacifica ed anzi a fronte delle specifiche deduzioni e contestazioni della convenuta sul punto era onere della parte
9 attrice in opposizione fornire la prova di un succedersi degli eventi diverso da quello ri- sultante dalle produzioni documentali agli atti ed in particolare della contestualità tra concessione del fido ed acquisto di azioni.
Dopo le iniziali produzioni documentali in precedenza richiamate nessuna ulteriore prova è stata richiesta dall'attrice in opposizione;
sono state richiamate le “delibere del
06.9.2016 e del 24.5.2017” della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che avrebbero sanzionato come scorrette pratiche commerciali analoghe, ma tali delibere non sono state prodotte (come era necessario, non trattandosi di atti normativi né di fat- ti notori) e peraltro neppure si assume che sarebbero riferibili specificatamente alla ban- ca convenuta opposta;
non sono state dedotte prove per dimostrare la sussistenza di una prassi della banca, di condotte analoghe nel medesimo periodo;
l'importo del fido impie- gato per l'acquisto delle azioni, come evidenziato dal Tribunale, è relativamente mode- sto;
il fido è stato utilizzato con piena operatività ed anche oltre il limite negli anni suc- cessivi, sino alla revoca e richiesta di rientro, oltre cinque anni dopo, il 14 giugno 2016, a fronte di una esposizione debitoria di € 24.372,35 (vedi estratti conto e lettera di revoca del fido, doc. 4 e 6 della banca conventa).
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata;
le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00 (fase di studio € 800,00; fase intro- duttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e
CPA come per legge.
Parte appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
è stato tuttavia chiarito che “nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appel- lante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Sta- to, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento ogget- tivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e
10 permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (vedi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982; vedi anche
Circolare 25 febbraio 2020 del Ministero della Giustizia); deve quindi darsi atto dei pre- supposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR
n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 662/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data
[...]
08/06/2022, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute da liquidate in complessivi € Controparte_2
3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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