Sentenza breve 25 marzo 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/03/2011, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2011, proposto da:
Electra Sannio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Florio, domiciliata d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Comune di San Martino Valle Caudina, in persona del Sindaco pro tempore;
nei confronti di
Cooperativa Sociale R.L. Caudina Service,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Izzo, con domicilio eletto in Salerno, Via M. Conforti, n. 5 c/o Salimbene;
per l'annullamento
- della determina assessorile n. 7/2011, successivamente conosciuta, per la parte in cui il Comune di San Martino Valle Caudina ha affidato per un anno senza gara alla coop. Sociale s.r.l. Caudina Service l’espletamento (tra l’altro) del servizio pubblico di illuminazione votiva;
- della nota prot. 263/11 del 14.1.11, con cui è stata comunicata alla Electra Sannio s.r.l. la suimpugnata determina n. 7/11, altresì ingiungendo alla ricorrente, affidataria del servizio de quo, di voler concordare con la subentrante le procedure di trasferimento;
- di ogni atto antecedente, succedente o comunque connesso alla determina assessorile n. 7/11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale R.L. Caudina Service;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la Electra Sannio S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2011, la determina assessorile, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Comune di San Martino Valle Caudina ha affidato in via diretta, per un anno, il servizio di illuminazione votiva in favore della controinteressata Cooperativa Sociale r.l. Caudina Service.
- la ricorrente ha quindi sollevato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che la norma - art. 5, comma 1, della l.n. 381/91 - in virtù della quale l’atto oggetto di gravame è stato adottato, non sarebbe applicabile alla fattispecie.
- il Comune, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
- si è invece costituita la Cooperativa controinteressata, resistendo.
- il ricorso è fondato, alla luce del cospicuo orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui “la disposizione, che attribuisce agli enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1 lett. b) della medesima legge, per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi", può trovare applicazione nel solo caso in cui l'ente pubblico debba acquistare beni e servizi in proprio favore e non anche affidare a soggetti diversi lo svolgimento di servizi destinati ai terzi” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 30 marzo 2009, n. 719); che il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per le sue caratteristiche, si atteggia a servizio pubblico comunale (v. C.Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1600), di talché soggiace il suo affidamento ai principi che impongono il previo espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica;
Considerato, in conclusione, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi in relazione alla peculiarità della controversia;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011
IL SEGRETARIO