Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Emilia Caleca, all'esito dell' udienza svolta a trattazione scritta in data
20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti nr. 4509 \2023 e nr. 807\2022 R.G. vertenti fra :
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._1 minore , nata a [...] il [...] ed ivi residente, , Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in ES, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Todaro, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Irrera, come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
L' , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, elettivamente domiciliato in ES presso l'Ufficio dell'Avvocatura di ES . CP_1
RESISTENTE
***
OGGETTO: indennità di frequenza, benefici legge 104\1992 art. 3 commi 1 e 3 .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis VI comma CPc depositato il 23.08.2023, parte ricorrente espone:
- Che, a seguito di CTU medico legale, non è stato accertato un disturbo invalidante idoneo ad ottenere il chiesto beneficio;
Che ha ritualmente depositato la dichiarazione di dissenso .
Ha quindi intrapreso il presente giudizio, contestando motivatamente le risultanze peritali, con richiesta di vittoria e distrazione in favore del procuratore di spese e compensi. CP_
L' si costituisce in giudizio con memoria ritualmente depositata, eccepisce l'improcedibilità del giudizio e contesta la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario, chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Esaminati gli atti di causa, riunito al presente procedimento quello per a.t.p., viene disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 20 febbraio 2025 viene celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
Il giudizio che ci occupa è stato introdotto con la procedura di cui all'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla parte ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il chiesto beneficio - iscritto al n. RG.
807. 2022, acquisito e riunito alla presente controversia - il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava in capo alla minore la sussistenza di un grado di invalidità non idoneo ad acquisire il diritto all'indennità di frequenza .
Parte ricorrente nel termine dalla norma assegnato, depositava in cancelleria la dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis VI comma cpc ed introitava quindi il presente giudizio per verificare ed accertare o meno il diritto all'indennità.
La domanda viene parzialmente accolta, per quanto di ragione .
Dall'esito dell'istruttoria svolta a seguito del rinnovo della consulenza, disposta dopo un attento esame dei motivi di contestazione delle risultanze peritali in sede di ATP, il nominato CTU ha accertato e riconosciuto che le patologie di cui la minore è affetta sono tali da determinare una invalidità che gli attribuisce il diritto all'indennità di frequenza dalla data della domanda, ma non i benefici della Legge 104\1992 art. 3 comma 3.
Così, difatti, il consulente conclude la propria indagine peritale: Da tutto ciò si evince che Per_1 ha diritto all'indennità di frequenza . Sui riconosce inoltre lo stato di portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art 3 comma 1 ma non comma 3 Ne deriva che tale giudizio debba essere riconosciuto CON DECORRENZA DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA epoca in cui sono state riscontrate nella loro globalità le affezioni .
Invero, il Consulente tecnico nominato dal Tribunale ha valutato adeguatamente tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento peritale e riscontrate nella visita medica espletata sulla persona della minore, cosicchè le conclusioni cui giunge il Ctu sono coerenti con l'esame obiettivo dallo stesso condotto ed anche con la documentazione medica esaminata.
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise da questo Giudicante, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della minore, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Difatti, per costante giurisprudenza, ove il Giudice recepisca le conclusioni peritali non si rende necessario una compiuta esposizione delle ragioni dell'adesione, essendo piuttosto sufficiente il richiamo alla correttezza del procedimento eseguito dal tecnico.
In conclusione, nel merito, il decidente rileva che la documentazione in atti e le risultanze peritali portano a riconoscere con certezza in capo alla minore il diritto ad ottenere l'indennità di frequenza a far data dalla domanda, ma non i benefici Legge 104\ 1992 art. 3 comma 3 .
Il parziale accoglimento della domanda comporta la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite, nella ragione di 2\3 e la compensazione fra le parti del rimanente 1\3 .
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Signora:
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
: Persona_1
- Dichiara che la minore possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza ed i benefici legge 104\ 1992 art. 3 comma 1 a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' al pagamento di 2\3 delle spese giudiziali, che liquida in € 1.797,00 per la fase di merito ed in € 779,00 per la fase di Atp, oltre oneri accessori, da distrarre in favore dei Procuratori antistatari;
compensa fra le parti il rimanente 1\3. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
ES, 21 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emilia Caleca