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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO NC, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 912/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2025 90128233 45000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Avv. chiede l'annullamento dell'avviso di Intimazione di cui sopra emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bologna. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento innanzi indciata concernente una serie di cartelle esattoriali emesse dall'anno 2006 in avanti, rilevando come le stesse cartelle, per la parte delle medesime effettivamente non pagata, fossero stato oggetto di altra Ingiunzione di pagamento, a suo tempo impugnata con ricorso del 18.10.2022, nel quale l'odierno opponente aveva sollevato molteplici eccezioni, quali l'intervenuta prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e la mancanza di notifica delle cartelle stesse. Il ricorso era stato peraltro respinto, con sentenza confermata in appello per la quale era stato proposto ricorso in Cassazione, tuttora pendente.
La parte eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di una evidente duplicazione della medesima richiesta di pagamento già avanzata con la precedente Intimazione, già oggetto dei precedenti giudizi.
Concludeva pertanto come innanzi esposto.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando che il ricorso in esame costituiva una reiterazione del precedente già oggetto di giudizio e concludendo pertanto per il rigetto del medesimo, stante, tra l'altro, la mancanza di interesse della parte a proporlo.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Nel caso in esame non si può non rilevare che è stata l'Agenzia a duplicare la propria richiesta, notificando per una seconda volta una Intimazione già oggetto di precedente giudizio, non ancora definito.
Pertanto, più che la carenza di interesse della parte a proporre il ricorso, appare carente l'interesse dell'Agenzia a rinnovare la notifica di un atto già notifcato ed oggetto di separata contestazione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma di Euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna il 30.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO NC, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore CERCONE LUCIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 912/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2025 90128233 45000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Avv. chiede l'annullamento dell'avviso di Intimazione di cui sopra emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bologna. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento innanzi indciata concernente una serie di cartelle esattoriali emesse dall'anno 2006 in avanti, rilevando come le stesse cartelle, per la parte delle medesime effettivamente non pagata, fossero stato oggetto di altra Ingiunzione di pagamento, a suo tempo impugnata con ricorso del 18.10.2022, nel quale l'odierno opponente aveva sollevato molteplici eccezioni, quali l'intervenuta prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e la mancanza di notifica delle cartelle stesse. Il ricorso era stato peraltro respinto, con sentenza confermata in appello per la quale era stato proposto ricorso in Cassazione, tuttora pendente.
La parte eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di una evidente duplicazione della medesima richiesta di pagamento già avanzata con la precedente Intimazione, già oggetto dei precedenti giudizi.
Concludeva pertanto come innanzi esposto.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, rilevando che il ricorso in esame costituiva una reiterazione del precedente già oggetto di giudizio e concludendo pertanto per il rigetto del medesimo, stante, tra l'altro, la mancanza di interesse della parte a proporlo.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
Nel caso in esame non si può non rilevare che è stata l'Agenzia a duplicare la propria richiesta, notificando per una seconda volta una Intimazione già oggetto di precedente giudizio, non ancora definito.
Pertanto, più che la carenza di interesse della parte a proporre il ricorso, appare carente l'interesse dell'Agenzia a rinnovare la notifica di un atto già notifcato ed oggetto di separata contestazione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma di Euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna il 30.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore