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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2605/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1973, rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO BISCAGLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.06.1973rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO BISCAGLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Chiedono che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le pronunzie e declaratorie processuali meglio viste Voglia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
Terzo (AL), in data 27.09.1998, tra i Signori e , e Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Terzo (AL) al n. 3, Parte II, Serie A, Anno
1998, del registro degli atti di matrimonio in assenza di specifiche condizioni per le ragioni di cui al presente ricorso;
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terzo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo in assenza di specifiche condizioni per le ragioni di cui al presente ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Terzo (AL) il giorno 27/09/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, serie A, parte
II, anno 1998, vedasi doc. 1); dalla loro unione erano nati due figli, e , oggi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data
29/09/2017, con decreto n. 10807/2017 (RG n. 2196/2017), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 20/12/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
2196/2017, Decreto n. 10807/2017, doc. 4), si sono separati consensualmente nel 2017 e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge
898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 Avendo i coniugi già risolto ogni questione tra loro in essere all'epoca del matrimonio ed essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non vi sono condizioni su cui provvedere.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Terzo (AL) il giorno
27/09/1998, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, serie A, parte II, anno 1998.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Terzo (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1998, n. 3, Serie 3, parte II).
prende atto
che i ricorrenti danno atto di aver definito tra loro tutti i rapporti economici nascenti dal matrimonio e che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Così deciso in Alessandria, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2605/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1973, rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO BISCAGLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.06.1973rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO BISCAGLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Chiedono che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le pronunzie e declaratorie processuali meglio viste Voglia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
Terzo (AL), in data 27.09.1998, tra i Signori e , e Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Terzo (AL) al n. 3, Parte II, Serie A, Anno
1998, del registro degli atti di matrimonio in assenza di specifiche condizioni per le ragioni di cui al presente ricorso;
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terzo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo in assenza di specifiche condizioni per le ragioni di cui al presente ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Terzo (AL) il giorno 27/09/1998 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, serie A, parte
II, anno 1998, vedasi doc. 1); dalla loro unione erano nati due figli, e , oggi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data
29/09/2017, con decreto n. 10807/2017 (RG n. 2196/2017), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 20/12/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
2196/2017, Decreto n. 10807/2017, doc. 4), si sono separati consensualmente nel 2017 e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge
898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 2 di 3 Avendo i coniugi già risolto ogni questione tra loro in essere all'epoca del matrimonio ed essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non vi sono condizioni su cui provvedere.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Terzo (AL) il giorno
27/09/1998, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, serie A, parte II, anno 1998.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Terzo (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1998, n. 3, Serie 3, parte II).
prende atto
che i ricorrenti danno atto di aver definito tra loro tutti i rapporti economici nascenti dal matrimonio e che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Così deciso in Alessandria, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
pagina 3 di 3