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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- dall'Avv. Maria Picciolini, difensore e procuratore speciale di parte attrice/opponente; dall'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, parte convenuta/opposta difensore di parte convenuta/opposta,
emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
RE PVB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 454 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA , elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 (c.f. C.F. 1
Via Tibullo n°24, presso lo studio dell'Avv. Maria Picciolini, la quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attore/opponente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F. 2
Gennargentu 22, presso lo studio dell'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuto/opposta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (iscritto al n°3932/2023 R.G.),
Controparte_1 otteneva in data 2/12/2023 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1439/2023, in forza del quale veniva intimato a il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 25.941,24, oltre accessori di legge e spese della procedura, a titolo di compenso professionale richiesto per l'attività di assistenza difensiva, svolta dall'allora ricorrente, quale avvocato, nell'interesse dell'allora resistente, attinta da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di
Pescara, nei seguenti procedimenti incidentali originati dalle misure cautelari irrogate nei confronti della predetta dal Tribunale di Pescara, su istanza della Procura della Repubblica in sede (1 Tribunale di Pescara, RG GIP3230/2020; 2) Tribunale di L'Aquila, RGTL
-
304/2021; 3) Tribunale di Pescara, RG GIP 41/2021; 4) Corte di Cassazione, Sez. V, RG
32996/2021; 5) Corte di Cassazione, Sez. II, RG 35043/2021). 2) Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 deducendo la insussistenza di alcun contratto di patrocinio, deducendo la illegittimità del decreto ingiuntivo, poiché adottato in carenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, 636, cpc, ma sulla scorta di un mero parere di congruità, contestando l'eccessività degli importi richiesti, chiedendo, quindi, di dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'avv. Controparte_2 impugnando e contestando i motivi dedotti dall'opponente, invocando in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva differita l'udienza di comparizione delle parti e di seguito depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
5) Con ordinanza istruttoria in atti, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25/09/2024, veniva rigettata l'istanza invocata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. da parte opposta e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in luogo dell'udienza del 26/02/2025.
6) Va rammentato che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente. Va d'altra parte rammentato pure che non si può ritenere consentita con l'opposizione una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dalla comma 1 dell'art. 167 c.p.c. di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento. E sul punto va rilevato che, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, i detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili (cfr. Cass. S.U. 23.01.2022, n°761). 7) Venendo al merito della vicenda, risulta comprovato ampiamente per tabulas l'espletamento nell'ambito dell'attività difensiva svolta dall'opposto professionista in favore della Pt_1 della vasta attività di indagine (originariamente iscritta al n°11/21 R.G. GIP) che ha visto l'opponente attinta, assieme all'ex coniuge nell'ambito del procedimento, da misure cautelari e reali, attività consistita nell'assistenza del ricorso per riesame della misura cautelare personale emessa nei confronti di davanti al Tribunale Parte_1
dell'Aquila (cfr. allegati 3 e 4 ricorso per riesame con riserva dei motivi e successiva
-
memoria) a seguito del quale è stato ottenuto l'annullamento del provvedimento restrittivo e la sua remissione in libertà (cfr. allegato 5), nella redazione di un ricorso avverso la misura cautelare reale di ingente valore messa nei confronti della suddetta dal Gip del Tribunale di
Pescara, dinanzi al Tribunale della Libertà di Pescara (cfr. allegati 6 e 7, nello specifico il ricorso con riserva dei motivi e successiva memoria), nella redazione di una memoria scritta al ricorso avanzato dal PM dinanzi al Corte di Cassazione (cfr, allegato 8) avverso la precedente ordinanza sulla misura personale del Tribunale del Riesame con discussione e conferma del provvedimento. Dalla disamina di tali provvedimenti emessi dalle varie A.G. adite risulta che l'opposto ha agito formalmente quale difensore di fiducia di [...] Parte_1 unitamente ad altro difensore di fiducia (parente della opponente), con il quale sono ripassate tra i due difensori comunicazioni (cfr. allegati 11 e 12).
8) Ciò detto, la Pt_1 ha posto, come primo motivo d'impugnazione del provvedimento monitorio opposto, la insussistenza nel caso in esame di una apposita procura “ad litem" da cui desumere una valida esistenza del rapporto professionale.
9) Agli atti invero non è presente né una procura alle liti, come sostenuto dalla opponente (ma
è il caso osservare che la pretesa al pagamento del compenso non ha avuto ad oggetto lo svolgimento di attività giudiziale civile ove, secondo codice di rito, la parte deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito ex art. 83 c.p.c. di procura alle liti), né una dichiarazione di nomina nelle forme previste dall'art. 96 co. II c.p.p., ovverosia con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, né infine una dichiarazione di nomina espressa, secondo le forme previste dal comma III della cennata norma, fatta nel caso di persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2 prima delineato. 10) Sul punto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di nomina del difensore nel procedimento penale, se da un lato si ritiene che la nomina del difensore di fiducia sia atto formale che non ammette equipollenti (cfr. Cass. Sez. I, 19.04.2011, n° 35127, CED
250783; Cass. Sez. I 2.03.2007, CED 236162) e deve avere una propria evidenza e certezza
(cfr. Cass. Sez. III, 16.09.2013 n°37817), dall'altra si ammette che la stessa nomina, in difetto del rispetto delle forme ex art. 96 c.p.p. possa essere desunta per facta concludentia
(cfr. Cass. Sez. II, 20.04.2011 n°15740, CED 249938; Cass. 25.05.2003 n° 22940, CED
225528, che definisce la norma di cui all'art. 96 “non inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un'interpretazione ampia ed elastica “in bonam partem").
11) Orbene, dalla disamina dei provvedimenti resi dalle A.G. nell'ambito dei procedimenti penali che hanno riguardato l'opponente risulta che è stata sempre Parte_1
assistita da due difensori l'Avv. Controparte_2 e l'altro difensore, parente della medesima. Né appare ragionevole ritenere che la Pt_1 nel corso di tale vasta attività di
,
indagine, dalla semplice disamina dei diversi provvedimenti giudiziali che l'hanno riguardata, non abbia mai avuto mai contezza di essere assistita da entrambi i due difensori,
tanto più che la stessa è stata sottoposta a misure cautelari. Né prima della richiesta dei compensi professionali da parte dell'opposto la Pt_1 ha eccepito nulla in tal senso, consentendo all'Avv. CP_2 di svolgere il proprio ufficio di assistenza e difesa. Solamente con la missiva del 3/11/2022, a fronte della richiesta di pagamento delle competenze professionali avanzate dal CP_2 contestato di non avere a Controparte_3
quest'ultimo "...mai conferito alcun incarico sostanziale..", motivando che al CP_2 si era rivolto l'ex coniuge, ammettendo tuttavia di aver appreso dal proprio ex l'opposto
"..avrebbe percepito per le attività svolte in mio favore e non solo, un compenso fisso di euro 5000,00 mensili..". Ma, come detto, non appare ragionevole ritenere che la opponente fosse all'oscuro del fatto che il CP_2 l'avesse assistita nei diversi procedimenti dianzi richiamati e ciò nonostante non v'è prova che abbia eccepito alcunché, sostanzialmente ratificando l'operato di tale professionista, consentendo di ricondurre la nomina, con comportamento univoco e concludente, alla propria volontà.
12) Ne consegue, dunque, accertata la sussistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti in giudizio.
13) Accertata l'an della pretesa, questione controversa resta il relativo quantum. 14) Sul punto deve essere rammentato che le parcelle vidimate (opinate) dall'Ordine professionale di appartenenza costituiscono mero indizio di prova del credito vantato dal professionista. E' stato ritenuto che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine sulla parcella dell'avvocato costituisce una valutazione tecnico - discrezionale che non vincola il giudice, il quale resta libero di determinare il compenso dovuto sulla base dei criteri normativi vigenti e delle risultanze istruttorie del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
n°30342/2022). Né il giudice può limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della parcella vidimata, essendo tenuto a svolgere un autonomo apprezzamento sulla congruità del compenso richiesto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n°13444/2019). In altri termini, la valutazione giudiziale del compenso effettuata nei procedimenti in cui l'avvocato ha prestato la propria opera non è vincolante per il giudice investito della decisione del compenso, potendo quella valutazione rivestire solo valore orientativo o indiziario ed essere valutata autonomamente,
sempre secondo i parametri previsti dai noti D.M. (cfr. pure Cass. Civ., Sez. II,
n°39241/2021).
15) Al contempo, deve essere rilevato che, in difetto di contratto per i motivi espressi in ordine a tale aspetto pure di centrale rilevanza, la quantificazione delle relative prestazioni eseguite deve essere determinata in base ai parametri dettati dal noto decreto ministeriale n°55/2014
e s.m.i., ratione temporis (quindi in questo caso secondo le tabelle 2014-2018 valevoli prima dell'entrata in vigore del D.M. n°147 del 13/08/2022, essendosi l'attività svolta antecedentemente), tenuto conto, ai sensi dell'art. 12, cennato decreto, "..delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente... del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime..". 16) Orbene, per l'attività di assistenza della opponente nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia non appare possibile procedere a nessuna liquidazione, non essendo stato versato in atti alcun verbale necessario per accertare l'attività di assistenza prestata, se ad esempio l'indagata si è avvalsa o meno della facoltà di non rispondere. E' stato in tal senso allegato solamente l'avviso di interrogatorio della convalida notificato dal Gip in sede (all. 2 di parte opposta). Null'altro di più e non v'è dubbio che trattasi di onere di allegazione che compete all'attore sostanziale.
17) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori attività prestate in favore dell'opponente, nella qualità spiegata.
18) E' comprovata documentalmente la redazione del ricorso per riesame della misura cautelare personale emessa nei confronti della Pt_1 dinanzi al Tribunale della Libertà dell'Aquila "
(cfr. allegati 2 richiesta di riesame e redazione dei motivi vi è in atti la pec inviata
-
dall'opposto all'indirizzo contenente le Email_1
istanze di revoca della misura cautelare personale depositate nell'interesse della Pt_1 e del di lei coniuge), per la quale appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro
2880,00 pari al valore medio, di cui euro 360 per fase studio, euro 1.170 per fase introduttiva, euro 1.350 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
19) Idem per quanto attiene la redazione del ricorso per riesame della misura cautelare reale emessa nei confronti della Pt_1 dal Gip in sede dinanzi al Tribunale della Libertà dell'Aquila, per la quale appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 2880,00 pari al valore medio, oltre accessori di legge.
20) Riguardo al giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione a seguito di ricorso avanzato dal
Pm, appare congruo liquidare l'importo minimo tabellare previsto pari ad euro 3.015,00, di cui euro 450,00 per fase studio, euro 1.260,00 per fase introduttiva ed euro 1.305,00 per fase decisionale, oltre accessori di legge (in questo caso l'attività difensiva è consistita nel redigere una memoria scritta avverso il ricorso proposto dal Pm in sede e nella partecipazione all'udienza fissata, in cui sostanzialmente entrambi i difensori della Pt_1 si sono associati alla richiesta del Procuratore Generale che aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità).
21) Per quanto attiene l'attività consistita nella proposizione del ricorso per Cassazione avverso il rigetto del Tribunale del Riesame di Pescara in ordine alla misura cautelare reale con discussione orale e conferma del provvedimento (nella sentenza della Cassazione, a pag. 1, punto 2, viene riportato che avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame sono stati proposti due distinti ricorsi da entrambi i difensori della Pt_1 , l'Avv. Controparte_2 e
l'Avv. Giuseppe Cichella, il primo ricorso fondato su quattro motivi di impugnazione ed il secondo articolato su tre motivi), appare congruo liquidare l'importo minimo tabellare previsto pari ad euro 3.015,00, oltre accessori di legge.
22) In definitiva, ne consegue accertato un credito professionale dell'opposto, per l'attività professionale svolta, pari ad euro 11.790,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.). Al pagamento di tale importo deve essere condannata l'opponente.
23) Il riconoscimento nel giudizio di merito di un minore importo rispetto a quello richiesto in fase monitoria comporta la revoca del decreto d'ingiunzione opposto.
24) Le spese del giudizio vengono liquidati (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, valori minimi per ciascuna fase, avuto precipuo riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I° cennato decreto) come in dispositivo e, stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda, vengono compensati tra le parti alla metà, con conseguente condanna del resistente della restante parte valutata la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
-
per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 11.790,00, oltre accessori di legge (iva, cap. e r.f.), a titolo di compenso professionale;
rigetta le restanti domande;
compensa le spese del giudizio alla metà;
condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle residue spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 12 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- dall'Avv. Maria Picciolini, difensore e procuratore speciale di parte attrice/opponente; dall'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, parte convenuta/opposta difensore di parte convenuta/opposta,
emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
RE PVB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 454 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA , elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 (c.f. C.F. 1
Via Tibullo n°24, presso lo studio dell'Avv. Maria Picciolini, la quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attore/opponente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F. 2
Gennargentu 22, presso lo studio dell'Avv. Valerio Antimo Di Rosa, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuto/opposta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (iscritto al n°3932/2023 R.G.),
Controparte_1 otteneva in data 2/12/2023 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1439/2023, in forza del quale veniva intimato a il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 25.941,24, oltre accessori di legge e spese della procedura, a titolo di compenso professionale richiesto per l'attività di assistenza difensiva, svolta dall'allora ricorrente, quale avvocato, nell'interesse dell'allora resistente, attinta da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di
Pescara, nei seguenti procedimenti incidentali originati dalle misure cautelari irrogate nei confronti della predetta dal Tribunale di Pescara, su istanza della Procura della Repubblica in sede (1 Tribunale di Pescara, RG GIP3230/2020; 2) Tribunale di L'Aquila, RGTL
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304/2021; 3) Tribunale di Pescara, RG GIP 41/2021; 4) Corte di Cassazione, Sez. V, RG
32996/2021; 5) Corte di Cassazione, Sez. II, RG 35043/2021). 2) Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 deducendo la insussistenza di alcun contratto di patrocinio, deducendo la illegittimità del decreto ingiuntivo, poiché adottato in carenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, 636, cpc, ma sulla scorta di un mero parere di congruità, contestando l'eccessività degli importi richiesti, chiedendo, quindi, di dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'avv. Controparte_2 impugnando e contestando i motivi dedotti dall'opponente, invocando in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva differita l'udienza di comparizione delle parti e di seguito depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
5) Con ordinanza istruttoria in atti, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25/09/2024, veniva rigettata l'istanza invocata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. da parte opposta e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in luogo dell'udienza del 26/02/2025.
6) Va rammentato che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente. Va d'altra parte rammentato pure che non si può ritenere consentita con l'opposizione una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dalla comma 1 dell'art. 167 c.p.c. di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento. E sul punto va rilevato che, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, i detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili (cfr. Cass. S.U. 23.01.2022, n°761). 7) Venendo al merito della vicenda, risulta comprovato ampiamente per tabulas l'espletamento nell'ambito dell'attività difensiva svolta dall'opposto professionista in favore della Pt_1 della vasta attività di indagine (originariamente iscritta al n°11/21 R.G. GIP) che ha visto l'opponente attinta, assieme all'ex coniuge nell'ambito del procedimento, da misure cautelari e reali, attività consistita nell'assistenza del ricorso per riesame della misura cautelare personale emessa nei confronti di davanti al Tribunale Parte_1
dell'Aquila (cfr. allegati 3 e 4 ricorso per riesame con riserva dei motivi e successiva
-
memoria) a seguito del quale è stato ottenuto l'annullamento del provvedimento restrittivo e la sua remissione in libertà (cfr. allegato 5), nella redazione di un ricorso avverso la misura cautelare reale di ingente valore messa nei confronti della suddetta dal Gip del Tribunale di
Pescara, dinanzi al Tribunale della Libertà di Pescara (cfr. allegati 6 e 7, nello specifico il ricorso con riserva dei motivi e successiva memoria), nella redazione di una memoria scritta al ricorso avanzato dal PM dinanzi al Corte di Cassazione (cfr, allegato 8) avverso la precedente ordinanza sulla misura personale del Tribunale del Riesame con discussione e conferma del provvedimento. Dalla disamina di tali provvedimenti emessi dalle varie A.G. adite risulta che l'opposto ha agito formalmente quale difensore di fiducia di [...] Parte_1 unitamente ad altro difensore di fiducia (parente della opponente), con il quale sono ripassate tra i due difensori comunicazioni (cfr. allegati 11 e 12).
8) Ciò detto, la Pt_1 ha posto, come primo motivo d'impugnazione del provvedimento monitorio opposto, la insussistenza nel caso in esame di una apposita procura “ad litem" da cui desumere una valida esistenza del rapporto professionale.
9) Agli atti invero non è presente né una procura alle liti, come sostenuto dalla opponente (ma
è il caso osservare che la pretesa al pagamento del compenso non ha avuto ad oggetto lo svolgimento di attività giudiziale civile ove, secondo codice di rito, la parte deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito ex art. 83 c.p.c. di procura alle liti), né una dichiarazione di nomina nelle forme previste dall'art. 96 co. II c.p.p., ovverosia con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, né infine una dichiarazione di nomina espressa, secondo le forme previste dal comma III della cennata norma, fatta nel caso di persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2 prima delineato. 10) Sul punto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di nomina del difensore nel procedimento penale, se da un lato si ritiene che la nomina del difensore di fiducia sia atto formale che non ammette equipollenti (cfr. Cass. Sez. I, 19.04.2011, n° 35127, CED
250783; Cass. Sez. I 2.03.2007, CED 236162) e deve avere una propria evidenza e certezza
(cfr. Cass. Sez. III, 16.09.2013 n°37817), dall'altra si ammette che la stessa nomina, in difetto del rispetto delle forme ex art. 96 c.p.p. possa essere desunta per facta concludentia
(cfr. Cass. Sez. II, 20.04.2011 n°15740, CED 249938; Cass. 25.05.2003 n° 22940, CED
225528, che definisce la norma di cui all'art. 96 “non inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un'interpretazione ampia ed elastica “in bonam partem").
11) Orbene, dalla disamina dei provvedimenti resi dalle A.G. nell'ambito dei procedimenti penali che hanno riguardato l'opponente risulta che è stata sempre Parte_1
assistita da due difensori l'Avv. Controparte_2 e l'altro difensore, parente della medesima. Né appare ragionevole ritenere che la Pt_1 nel corso di tale vasta attività di
,
indagine, dalla semplice disamina dei diversi provvedimenti giudiziali che l'hanno riguardata, non abbia mai avuto mai contezza di essere assistita da entrambi i due difensori,
tanto più che la stessa è stata sottoposta a misure cautelari. Né prima della richiesta dei compensi professionali da parte dell'opposto la Pt_1 ha eccepito nulla in tal senso, consentendo all'Avv. CP_2 di svolgere il proprio ufficio di assistenza e difesa. Solamente con la missiva del 3/11/2022, a fronte della richiesta di pagamento delle competenze professionali avanzate dal CP_2 contestato di non avere a Controparte_3
quest'ultimo "...mai conferito alcun incarico sostanziale..", motivando che al CP_2 si era rivolto l'ex coniuge, ammettendo tuttavia di aver appreso dal proprio ex l'opposto
"..avrebbe percepito per le attività svolte in mio favore e non solo, un compenso fisso di euro 5000,00 mensili..". Ma, come detto, non appare ragionevole ritenere che la opponente fosse all'oscuro del fatto che il CP_2 l'avesse assistita nei diversi procedimenti dianzi richiamati e ciò nonostante non v'è prova che abbia eccepito alcunché, sostanzialmente ratificando l'operato di tale professionista, consentendo di ricondurre la nomina, con comportamento univoco e concludente, alla propria volontà.
12) Ne consegue, dunque, accertata la sussistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti in giudizio.
13) Accertata l'an della pretesa, questione controversa resta il relativo quantum. 14) Sul punto deve essere rammentato che le parcelle vidimate (opinate) dall'Ordine professionale di appartenenza costituiscono mero indizio di prova del credito vantato dal professionista. E' stato ritenuto che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine sulla parcella dell'avvocato costituisce una valutazione tecnico - discrezionale che non vincola il giudice, il quale resta libero di determinare il compenso dovuto sulla base dei criteri normativi vigenti e delle risultanze istruttorie del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
n°30342/2022). Né il giudice può limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della parcella vidimata, essendo tenuto a svolgere un autonomo apprezzamento sulla congruità del compenso richiesto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n°13444/2019). In altri termini, la valutazione giudiziale del compenso effettuata nei procedimenti in cui l'avvocato ha prestato la propria opera non è vincolante per il giudice investito della decisione del compenso, potendo quella valutazione rivestire solo valore orientativo o indiziario ed essere valutata autonomamente,
sempre secondo i parametri previsti dai noti D.M. (cfr. pure Cass. Civ., Sez. II,
n°39241/2021).
15) Al contempo, deve essere rilevato che, in difetto di contratto per i motivi espressi in ordine a tale aspetto pure di centrale rilevanza, la quantificazione delle relative prestazioni eseguite deve essere determinata in base ai parametri dettati dal noto decreto ministeriale n°55/2014
e s.m.i., ratione temporis (quindi in questo caso secondo le tabelle 2014-2018 valevoli prima dell'entrata in vigore del D.M. n°147 del 13/08/2022, essendosi l'attività svolta antecedentemente), tenuto conto, ai sensi dell'art. 12, cennato decreto, "..delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente... del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime..". 16) Orbene, per l'attività di assistenza della opponente nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia non appare possibile procedere a nessuna liquidazione, non essendo stato versato in atti alcun verbale necessario per accertare l'attività di assistenza prestata, se ad esempio l'indagata si è avvalsa o meno della facoltà di non rispondere. E' stato in tal senso allegato solamente l'avviso di interrogatorio della convalida notificato dal Gip in sede (all. 2 di parte opposta). Null'altro di più e non v'è dubbio che trattasi di onere di allegazione che compete all'attore sostanziale.
17) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori attività prestate in favore dell'opponente, nella qualità spiegata.
18) E' comprovata documentalmente la redazione del ricorso per riesame della misura cautelare personale emessa nei confronti della Pt_1 dinanzi al Tribunale della Libertà dell'Aquila "
(cfr. allegati 2 richiesta di riesame e redazione dei motivi vi è in atti la pec inviata
-
dall'opposto all'indirizzo contenente le Email_1
istanze di revoca della misura cautelare personale depositate nell'interesse della Pt_1 e del di lei coniuge), per la quale appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro
2880,00 pari al valore medio, di cui euro 360 per fase studio, euro 1.170 per fase introduttiva, euro 1.350 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
19) Idem per quanto attiene la redazione del ricorso per riesame della misura cautelare reale emessa nei confronti della Pt_1 dal Gip in sede dinanzi al Tribunale della Libertà dell'Aquila, per la quale appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 2880,00 pari al valore medio, oltre accessori di legge.
20) Riguardo al giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Cassazione a seguito di ricorso avanzato dal
Pm, appare congruo liquidare l'importo minimo tabellare previsto pari ad euro 3.015,00, di cui euro 450,00 per fase studio, euro 1.260,00 per fase introduttiva ed euro 1.305,00 per fase decisionale, oltre accessori di legge (in questo caso l'attività difensiva è consistita nel redigere una memoria scritta avverso il ricorso proposto dal Pm in sede e nella partecipazione all'udienza fissata, in cui sostanzialmente entrambi i difensori della Pt_1 si sono associati alla richiesta del Procuratore Generale che aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità).
21) Per quanto attiene l'attività consistita nella proposizione del ricorso per Cassazione avverso il rigetto del Tribunale del Riesame di Pescara in ordine alla misura cautelare reale con discussione orale e conferma del provvedimento (nella sentenza della Cassazione, a pag. 1, punto 2, viene riportato che avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame sono stati proposti due distinti ricorsi da entrambi i difensori della Pt_1 , l'Avv. Controparte_2 e
l'Avv. Giuseppe Cichella, il primo ricorso fondato su quattro motivi di impugnazione ed il secondo articolato su tre motivi), appare congruo liquidare l'importo minimo tabellare previsto pari ad euro 3.015,00, oltre accessori di legge.
22) In definitiva, ne consegue accertato un credito professionale dell'opposto, per l'attività professionale svolta, pari ad euro 11.790,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.). Al pagamento di tale importo deve essere condannata l'opponente.
23) Il riconoscimento nel giudizio di merito di un minore importo rispetto a quello richiesto in fase monitoria comporta la revoca del decreto d'ingiunzione opposto.
24) Le spese del giudizio vengono liquidati (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, valori minimi per ciascuna fase, avuto precipuo riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I° cennato decreto) come in dispositivo e, stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda, vengono compensati tra le parti alla metà, con conseguente condanna del resistente della restante parte valutata la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
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per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 11.790,00, oltre accessori di legge (iva, cap. e r.f.), a titolo di compenso professionale;
rigetta le restanti domande;
compensa le spese del giudizio alla metà;
condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle residue spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 12 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi