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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 483/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ IU
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MO NC
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CROCE' MARGHERITA
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_4
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: i. Preliminarmente si insiste nella rinuncia all'appello già formulata nei precedenti atti di causa, con compensazione delle spese di lite, e si formalizza tale richiesta attraverso la sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante della ditta appellante sig.ra Parte_1
(omissis)
Infine si chiede che la decisione, in caso di soccombenza virtuale dell'appellante, tenga conto della condotta delle controparti, disponendo, se del caso, la compensazione o quantomeno una riduzione delle spese, al fine di evitare un ingiusto aggravio a carico dell'appellante.
Con ogni più ampia riserva e richiamo alle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
ii. Si insiste nella cancellazione delle frasi offensive contenute nelle note di replica depositate dal per le ragioni dettagliatamente illustrate Controparte_5 nelle note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Si invoca, quindi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante dalla diffusione di accuse destituite di fondamento, atteso che la sola veicolazione in un atto processuale di simili espressioni costituisce un vulnus all'onore e alla credibilità dell'appellante, costretta a difendersi non già da contestazioni tecniche, ma da insinuazioni di natura etico-penale del tutto improprie e ingiustificate.
Si chiede, infine, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno anche non patrimoniale ai sensi dell'art. 89, comma 2 c.p.c.
per il : si esprime consenso e si accetta la rinuncia Controparte_5 all'impugnazione, ove perfezionata, fatta salva la condanna alle spese processuali, insiste per il rigetto dell'appello e di tutte le richieste, ex adverso proposti, e per la conferma della sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 cpc, previo riconoscimento di responsabilità processuale aggravata.
pag. 2/7 per il Comune di • Adottare ogni utile provvedimento conseguente alla CP_2 rinuncia alla impugnazione, con condanna alle spese di giudizio e con distrazione a beneficio del difensore antistatario.;
• Subordinatamente allorquando fosse ritenuto necessario, si esprime consenso e si accetta la rinuncia all'impugnazione, fatta salva la condanna alle spese processuali, con distrazione a beneficio del difensore antistatario.;
• Subordinatamente, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante della per le Controparte_6 ragioni suesposte;
• Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte in proprio dalla sig.ra in proprio;
Parte_1
• Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della di;
[...] CP_6 Parte_1
• In via subordinata, allorquando fosse denegatamene affermata la originaria sussistenza, ritenere, dichiarare e statuire l'intervenuta prescrizione degli i diritti di credito considerati maturati anteriormente all' anno 2005 e dei relativi interessi;
• Condannare ex art. 96 c.p.c., le parti appellanti, previo riconoscimento di responsabilità aggravata;
• Condannare la sig.ra in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della al pagamento delle spese Controparte_6 processuali da distrarsi a favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale titolare della di Controparte_7 CP_6 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1683/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti dei comuni di CP_1
e , per ottenere l'indennizzo ex art. 2031 c.c. CP_2 Controparte_5 CP_4
o, in subordine, ex art. 2041 c.c., in qualità di subappaltatrice dell'ATI composta da pag. 3/7 e per l'avviamento e la gestione degli Parte_2 Parte_3 impianti di trattamento dei reflui urbani per i comuni convenuti.
L'appellante deduceva:
1. la violazione della legge n. 36/1994, che affidava ai Comuni la gestione del servizio di fognatura, che riscuotevano il corrispettivo per detti servizi quale quota della tariffa idrica integrata;
2. l'errata interpretazione dell'art. 2028 c.c., posto che l'atto di sottomissione del
18.7.2001 non era mai stato sottoscritto dalle parti e che il contratto di appalto prevedeva solo l'esecuzione delle opere e non la gestione degli impianti, come accertato anche dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 405/2017 prodotta in atti;
3. la violazione dell'art. 2041 c.c., essendosi verificato l'indebito arricchimento degli enti locali per tutto il periodo della gestione dell'appellante. concludeva, quindi, per la riforma della sentenza di prime cure e la Parte_1 condanna dei comuni appellati al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva il che insisteva nelle difese già svolte in primo grado Controparte_8
e nel rigetto dell'appello, facendo rilevare che proprio la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 405/2017 aveva affermato che i compensi per la gestione degli impianti dovevano essere corrisposti dal Commissario per l'emergenza idrica (subentrato alla stazione appaltante originaria) alla ATI, unico soggetto con il quale l'appellante aveva intrattenuto rapporti. Il si costituiva, affermando Controparte_5
l'inammissibilità della gestione d'affari altrui rispetto all'azione della PA nonché evidenziando l'improponibilità dell'azione di indebito arricchimento in via subordinata,
e nel merito affermava che la sentenza del Tribunale di Catanzaro era stata parzialmente riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1727/2020, che aveva condannato la quale successore del Commissario per l'emergenza Controparte_9 idrica, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore delle società componenti l'ATI per le medesima attività per le quali l'appellante aveva chiesto il pagamento nel presente giudizio.
pag. 4/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le note d'udienza, l'appellante ha depositato rinuncia all'impugnazione e richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle note di replica del
[...]
e di risarcimento dei relativi danni comparsa, mentre gli appellati Controparte_5 hanno preso atto della rinuncia, insistendo nella condanna al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c.
2. La materia del contendere è cessata, in quanto l'appellante ha rinunciato al gravame.
La rinuncia all'impugnazione è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. (Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387, Rv. 529181 - 01).
3. Si deve rigettare la richiesta di cancellazione dell'espressione “frode processuale” contenuta nell'ultimo paragrafo della pagina 9 delle note di replica del
[...]
, in quanto trattasi di espressione certamente poco cortese nella Controparte_5 dinamica processuale, ma non avene un carattere offensivo alla luce della dinamica processuale in corso. L'appellato, infatti, inserisce l'espressione nell'ambito della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ed afferma che l'appellante avrebbe “agito abusando del processo e con frode processuale, avendo avanzato nei confronti dell'ente appellato domanda per il pagamento delle medesime prestazioni affidatile in subappalto dall'Ati appaltatrice che aveva già agito in giudizio (…)”, non intendendo quindi ledere la dignità professionale o umana dell'appellante o accusare l'appellante di un reato, ma semplicemente rafforzare la sua tesi dell'altrui abuso dello strumento processuale.
Si tratta quindi di espressione specificamente legata all'oggetto della lite, sebbene eccessivamente colorita in senso negativo. In ogni caso, si deve escludere ogni forma di risarcimento, visto che “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice.” (Cass. Sez. 3, 22/06/2009, n. 14552, Rv. 608653 - 01) pag. 5/7 4. Le spese devono essere poste a carico della parte appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'appello non sarebbe stato accolto, visto che le prestazioni rese dall'appellante nell'ambito del subappalto hanno determinato un arricchimento del contraente (ATI) o al più per la stazione appaltante, ma di certo non degli enti locali. L'azione di indebito arricchimento proposta nei confronti degli appellati – sebbene proponibile anche in via subordinata – era inammissibile: l'appellante aveva, infatti, reso una prestazione nell'ambito del rapporto di subappalto, ed aveva eseguito le indicazioni dell'ATI nell'ambito di un regolare rapporto contrattuale di tipo privato, per cui tra l'ATI e l'appellante esisteva una pattuizione del tutto valida, sulla cui base l'appellante avrebbe dovuto e potuto richiedere adeguato compenso. Nel caso di ravvisata invalidità di questo rapporto, l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto essere proposta nei confronti dell'ATI o al più nei confronti della stazione appaltante, e di tanto l'appellante era ormai consapevole al momento della proposizione dell'appello, visto che la stessa cita la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, riformata solo in parte dalla Parte_1 sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2020.
È evidente che non sussisteva la necessaria residualità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti degli enti locali.
L'azione di gestione d'affari altrui, poi, non poteva certamente configurarsi rispetto agli enti locali fino a quando la gestione degli impianti non è stata loro consegnata, ossia fino ad ottobre/novembre 2006, né detta gestione è comunque ipotizzabile nel caso in cui l'attività gestoria sia svolta in esecuzione di un rapporto contrattuale, ossia quello di subappalto, come nel caso de quo.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del diverso valore del giudizio delle domande proposte nei confronti dei singoli appellati (€ Co 690.488,36 per il comune ed € 1.553.08,44 per il comune di CP_2 CP_5
) nei seguenti termini: € 13.078,00 per il Comune di (€ 2.853,00 per la
[...] CP_2 fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria, €
4.744 per la fase decisionale); € 17.002,00 per il (€ Controparte_5
pag. 6/7 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale), importi da ridurre del 50% ex art. 4 comma 9 per la pronuncia in rito.
5. Si deve, invece, rigettare la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti dell'appellante, non sussistendo i presupposti dell'abuso dello strumento processuale, posto che il procedimento proposto dall'Ati presso il Tribunale di
Catanzaro era pendente in grado di appello al momento della introduzione del presente giudizio e le domande proposte implicavano la soluzione di questioni di diritto complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1683/2019, così Parte_1 provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.539,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore del ed in € Controparte_8
8.501,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore del da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Controparte_8
Mortelliti;
3. rigetta le richieste di condanna ex artt. 89 e 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone AT Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 483/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ IU
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MO NC
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CROCE' MARGHERITA
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_4
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: i. Preliminarmente si insiste nella rinuncia all'appello già formulata nei precedenti atti di causa, con compensazione delle spese di lite, e si formalizza tale richiesta attraverso la sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante della ditta appellante sig.ra Parte_1
(omissis)
Infine si chiede che la decisione, in caso di soccombenza virtuale dell'appellante, tenga conto della condotta delle controparti, disponendo, se del caso, la compensazione o quantomeno una riduzione delle spese, al fine di evitare un ingiusto aggravio a carico dell'appellante.
Con ogni più ampia riserva e richiamo alle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
ii. Si insiste nella cancellazione delle frasi offensive contenute nelle note di replica depositate dal per le ragioni dettagliatamente illustrate Controparte_5 nelle note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Si invoca, quindi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante dalla diffusione di accuse destituite di fondamento, atteso che la sola veicolazione in un atto processuale di simili espressioni costituisce un vulnus all'onore e alla credibilità dell'appellante, costretta a difendersi non già da contestazioni tecniche, ma da insinuazioni di natura etico-penale del tutto improprie e ingiustificate.
Si chiede, infine, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno anche non patrimoniale ai sensi dell'art. 89, comma 2 c.p.c.
per il : si esprime consenso e si accetta la rinuncia Controparte_5 all'impugnazione, ove perfezionata, fatta salva la condanna alle spese processuali, insiste per il rigetto dell'appello e di tutte le richieste, ex adverso proposti, e per la conferma della sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 cpc, previo riconoscimento di responsabilità processuale aggravata.
pag. 2/7 per il Comune di • Adottare ogni utile provvedimento conseguente alla CP_2 rinuncia alla impugnazione, con condanna alle spese di giudizio e con distrazione a beneficio del difensore antistatario.;
• Subordinatamente allorquando fosse ritenuto necessario, si esprime consenso e si accetta la rinuncia all'impugnazione, fatta salva la condanna alle spese processuali, con distrazione a beneficio del difensore antistatario.;
• Subordinatamente, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante della per le Controparte_6 ragioni suesposte;
• Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte in proprio dalla sig.ra in proprio;
Parte_1
• Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della di;
[...] CP_6 Parte_1
• In via subordinata, allorquando fosse denegatamene affermata la originaria sussistenza, ritenere, dichiarare e statuire l'intervenuta prescrizione degli i diritti di credito considerati maturati anteriormente all' anno 2005 e dei relativi interessi;
• Condannare ex art. 96 c.p.c., le parti appellanti, previo riconoscimento di responsabilità aggravata;
• Condannare la sig.ra in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della al pagamento delle spese Controparte_6 processuali da distrarsi a favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale titolare della di Controparte_7 CP_6 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1683/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti dei comuni di CP_1
e , per ottenere l'indennizzo ex art. 2031 c.c. CP_2 Controparte_5 CP_4
o, in subordine, ex art. 2041 c.c., in qualità di subappaltatrice dell'ATI composta da pag. 3/7 e per l'avviamento e la gestione degli Parte_2 Parte_3 impianti di trattamento dei reflui urbani per i comuni convenuti.
L'appellante deduceva:
1. la violazione della legge n. 36/1994, che affidava ai Comuni la gestione del servizio di fognatura, che riscuotevano il corrispettivo per detti servizi quale quota della tariffa idrica integrata;
2. l'errata interpretazione dell'art. 2028 c.c., posto che l'atto di sottomissione del
18.7.2001 non era mai stato sottoscritto dalle parti e che il contratto di appalto prevedeva solo l'esecuzione delle opere e non la gestione degli impianti, come accertato anche dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 405/2017 prodotta in atti;
3. la violazione dell'art. 2041 c.c., essendosi verificato l'indebito arricchimento degli enti locali per tutto il periodo della gestione dell'appellante. concludeva, quindi, per la riforma della sentenza di prime cure e la Parte_1 condanna dei comuni appellati al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva il che insisteva nelle difese già svolte in primo grado Controparte_8
e nel rigetto dell'appello, facendo rilevare che proprio la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 405/2017 aveva affermato che i compensi per la gestione degli impianti dovevano essere corrisposti dal Commissario per l'emergenza idrica (subentrato alla stazione appaltante originaria) alla ATI, unico soggetto con il quale l'appellante aveva intrattenuto rapporti. Il si costituiva, affermando Controparte_5
l'inammissibilità della gestione d'affari altrui rispetto all'azione della PA nonché evidenziando l'improponibilità dell'azione di indebito arricchimento in via subordinata,
e nel merito affermava che la sentenza del Tribunale di Catanzaro era stata parzialmente riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1727/2020, che aveva condannato la quale successore del Commissario per l'emergenza Controparte_9 idrica, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore delle società componenti l'ATI per le medesima attività per le quali l'appellante aveva chiesto il pagamento nel presente giudizio.
pag. 4/7 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le note d'udienza, l'appellante ha depositato rinuncia all'impugnazione e richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle note di replica del
[...]
e di risarcimento dei relativi danni comparsa, mentre gli appellati Controparte_5 hanno preso atto della rinuncia, insistendo nella condanna al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c.
2. La materia del contendere è cessata, in quanto l'appellante ha rinunciato al gravame.
La rinuncia all'impugnazione è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. (Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387, Rv. 529181 - 01).
3. Si deve rigettare la richiesta di cancellazione dell'espressione “frode processuale” contenuta nell'ultimo paragrafo della pagina 9 delle note di replica del
[...]
, in quanto trattasi di espressione certamente poco cortese nella Controparte_5 dinamica processuale, ma non avene un carattere offensivo alla luce della dinamica processuale in corso. L'appellato, infatti, inserisce l'espressione nell'ambito della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ed afferma che l'appellante avrebbe “agito abusando del processo e con frode processuale, avendo avanzato nei confronti dell'ente appellato domanda per il pagamento delle medesime prestazioni affidatile in subappalto dall'Ati appaltatrice che aveva già agito in giudizio (…)”, non intendendo quindi ledere la dignità professionale o umana dell'appellante o accusare l'appellante di un reato, ma semplicemente rafforzare la sua tesi dell'altrui abuso dello strumento processuale.
Si tratta quindi di espressione specificamente legata all'oggetto della lite, sebbene eccessivamente colorita in senso negativo. In ogni caso, si deve escludere ogni forma di risarcimento, visto che “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice.” (Cass. Sez. 3, 22/06/2009, n. 14552, Rv. 608653 - 01) pag. 5/7 4. Le spese devono essere poste a carico della parte appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'appello non sarebbe stato accolto, visto che le prestazioni rese dall'appellante nell'ambito del subappalto hanno determinato un arricchimento del contraente (ATI) o al più per la stazione appaltante, ma di certo non degli enti locali. L'azione di indebito arricchimento proposta nei confronti degli appellati – sebbene proponibile anche in via subordinata – era inammissibile: l'appellante aveva, infatti, reso una prestazione nell'ambito del rapporto di subappalto, ed aveva eseguito le indicazioni dell'ATI nell'ambito di un regolare rapporto contrattuale di tipo privato, per cui tra l'ATI e l'appellante esisteva una pattuizione del tutto valida, sulla cui base l'appellante avrebbe dovuto e potuto richiedere adeguato compenso. Nel caso di ravvisata invalidità di questo rapporto, l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto essere proposta nei confronti dell'ATI o al più nei confronti della stazione appaltante, e di tanto l'appellante era ormai consapevole al momento della proposizione dell'appello, visto che la stessa cita la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, riformata solo in parte dalla Parte_1 sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2020.
È evidente che non sussisteva la necessaria residualità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti degli enti locali.
L'azione di gestione d'affari altrui, poi, non poteva certamente configurarsi rispetto agli enti locali fino a quando la gestione degli impianti non è stata loro consegnata, ossia fino ad ottobre/novembre 2006, né detta gestione è comunque ipotizzabile nel caso in cui l'attività gestoria sia svolta in esecuzione di un rapporto contrattuale, ossia quello di subappalto, come nel caso de quo.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del diverso valore del giudizio delle domande proposte nei confronti dei singoli appellati (€ Co 690.488,36 per il comune ed € 1.553.08,44 per il comune di CP_2 CP_5
) nei seguenti termini: € 13.078,00 per il Comune di (€ 2.853,00 per la
[...] CP_2 fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria, €
4.744 per la fase decisionale); € 17.002,00 per il (€ Controparte_5
pag. 6/7 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale), importi da ridurre del 50% ex art. 4 comma 9 per la pronuncia in rito.
5. Si deve, invece, rigettare la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei confronti dell'appellante, non sussistendo i presupposti dell'abuso dello strumento processuale, posto che il procedimento proposto dall'Ati presso il Tribunale di
Catanzaro era pendente in grado di appello al momento della introduzione del presente giudizio e le domande proposte implicavano la soluzione di questioni di diritto complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1683/2019, così Parte_1 provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.539,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore del ed in € Controparte_8
8.501,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore del da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Controparte_8
Mortelliti;
3. rigetta le richieste di condanna ex artt. 89 e 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone AT Morabito
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