TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13052/2022
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile Verbale di udienza
Oggi 27.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Minneci
- per la parte convenuta, l'avv.Francesco Cannavò
I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 13052/2022
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13052/2022 promossa da
Parte_1 in persona del Curatore fallimentare, con sede in Aci Catena, via Allegracuore, n. 6, P. IVA
, autorizzata a promuovere il presente procedimento con provvedimento del Giudice P.IVA_1 Delegato, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto n. 77, presso lo studio dell'avv. Andrea Minneci (C.F.: ); C.F._1
Attore contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , titolare dell'omonima ditta individuale, con C.F._2 sede in Aci Catena, Via Palestra, n. 22, P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_2
pagina 1 di 5 Cannavò, c.f. , nel cui studio in Acireale, Corso Italia, 29 è elettivamente C.F._3 domiciliato;
− Convenuto -
avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Curatela del conveniva in giudizio per sentire Parte_2 Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 67 co. 2 della L.F., la revocatoria e, dunque, l'inefficacia del pagamento di Euro 11.720,00 effettuato tramite bonifico bancario dalla nei confronti del Pt_1 Parte_2 convenuto in data 11.10.2019, cioè nel semestre anteriore al fallimento, dichiarato con sentenza del
Tribunale di Catania n. 176/2019 del 17.10.2019.
Adduceva che la conoscenza da parte di dello stato di decozione della Controparte_1 Pt_1 poteva trarsi dalle notizie apparse sulla stampa locale, dalla pendenza di numerose Parte_2 procedure esecutive promosse da altri creditori nonché dal fatto che il pagamento di cui si chiedeva la revocatoria era parziale, eseguito con diversi mesi di ritardo rispetto ad un precedente pagamento in favore dello stesso fornitore effettuato tempestivamente e per intero.
Conseguentemente, chiedeva di condannare alla restituzione in favore della Controparte_1
Curatela di Euro 11.720,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al soddisfo e agli interessi legali sulla somma rivalutata.
Si è costituito il quale adduceva l'assenza di prova, da parte della Curatela, del Controparte_1 presupposto soggettivo di cui all'art. 67 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 24.4.2023, le parti si riportavano a quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi e chiedevano i termini di cui all'art. 183 comma VI del c.p.c.
Ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 21.10.2024, la quale, d'ufficio, è stata rinviata al 27.1.2025.
************* Tanto premesso, la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 L.F. nel merito è fondata per le seguenti ragioni e, pertanto, va accolta. Com'è noto, la sentenza dichiarativa del fallimento produce effetti di natura sostanziale, non solo nei confronti del fallito e dei creditori, ma anche sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In tema di revocatoria fallimentare, la quale assume una funzione servente rispetto alla procedura esecutiva fallimentare in un'ottica di tutela della cd. par condicio creditorum, l'art. 67 co. 2 l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, purché siano stati eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, nel c.d. "periodo sospetto”, e il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore (cd. scientia decoctionis). Ciò a differenza degli atti di cui all'art. 67 co. 1 l.f., rispetto ai quali la legge presume iuris tantum la consapevolezza nel terzo dello stato di insolvenza del debitore, proprio per il carattere 'anomalo' degli atti pregiudizievoli ai creditori elencati nella citata disposizione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale condivide, "in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del
pagina 2 di 5 fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità" (cfr., di recente, Cass., 19 febbraio 2015, n. 3336).
Dunque, la scientia decoctionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass. n. 8827/2011).
Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione (Cass. n. 27070/2022). Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore "medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente (Cass. n. 6686/2012).
L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass., Sez. I, 8/ 02/2018, n. 3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n.
8827).
A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257;
18/02/2005, n. 3390).
Orbene, nella concreta fattispecie, la norma che viene in rilievo non è l'art. 67 co. 1, n. 2) L.F., come sostenuto dalla Curatela nella memoria ex art. 183 co. VI, n.1, bensì il comma 2 della predetta norma secondo la quale “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili... se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Difatti, il pagamento del quale si chiede la revocazione è stato eseguito tramite bonifico bancario, per cui si esula dalla nozione di “mezzo anomalo di pagamento“, così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza. La nozione di “mezzo anormale di pagamento” di cui all'art. 67 comma I, n. 2) L.F. fa riferimento al parametro dei mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale, considerata rispetto ad un dato periodo temporale e ad una data zona di mercato (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22.06.2023, n. 17949 e Sez. VI, 28.09.2021, n.26241); in particolare, la considerevole distanza temporale tra la scadenza del debito ed il pagamento dello stesso costituisce un fattore potenzialmente in grado di rendere anormale il pagamento intervenuto (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2019, n. 25725).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente una tale fattispecie posto che il pagamento è intervenuto, rispetto alla scadenza del debito (e, dunque, alla emissione della fattura del 23 Maggio
pagina 3 di 5 2019), in data 11.10.2019, mancando allegazioni in ordine all'anormalità del pagamento da parte della
Curatela.
Orbene, nella concreta fattispecie, il fallimento della società è stato dichiarato, Parte_2 in data 17.10.2019, con sentenza del Tribunale di Catania, pubblicata in pari data. È soddisfatto, in primo luogo, il requisito oggettivo del compimento dell'atto nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento, essendo stato il pagamento eseguito in data 11.10.2019.
Quanto al requisito soggettivo, vanno analiticamente vagliati i singoli elementi indiziari, provvisti di potenziale efficacia probatoria, addotti dalla Curatela e gli elementi di fatto che risultano non contestati alla luce del principio di cui all'articolo 115 c.p.c.
Risultano pacifici e, dunque, rilevanti ai fini del decidere ex art. 115 c.p.c., i seguenti elementi: a) le notizie relative alle difficoltà economiche, anche nei confronti dei fornitori, della Parte_1 erano diffuse nell'ambiente locale, anche in virtù di plurime pubblicazioni su giornali;
b) pendevano plurime procedure esecutive nei confronti della sino alla domanda volta a ottenerne il Parte_1 fallimento;
c) risultavano sussistere precedenti rapporti di fornitura tra le parti, come si evince dal pagamento effettuato dalla in bonis (datato il 17.5.2018) e non contestato dalla convenuta;
d) il Pt_1 pagamento, oggetto della revocatoria, è stato effettuato a brevissima distanza dalla dichiarazione di fallimento.
Non assume alcuna rilevanza, per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, la circostanza, addotta dalla convenuta, per cui il pagamento sia stato effettuato per l'esecuzione di lavori resi necessari a causa di evento sismico e coperti da polizza assicurativa, posto che il pagamento, effettuato dalla ricade nell'ambito applicativo dell'azione di revocatoria fallimentare. Parte_1
Da una valutazione complessiva volta ad accertare la concordanza dei predetti elementi indiziari, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva
(cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390), può ritenersi sussistente il requisito soggettivo, in quanto sussisteva la possibilità della conoscenza dello stato di decozione da parte di
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale. Controparte_1
Il convenuto, dati i previ rapporti di fornitura intercorsi con la e le notizie diffuse nelle testate Pt_1 giornalistiche locali, avrebbe potuto richiedere all'amministrazione della Giustizia il rilascio di un'attestazione relativa alle procedure esecutive individuali promosse da altri creditori, trattandosi di documenti amministrativi. Essendo sottoposti ai requisiti di accesso agli atti di cui alla legge 241 del 1990 artt. 22 ss., sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di tali atti e della pendenza della procedura volta alla declaratoria fallimentare.
Del resto, le procedure esecutive erano tutte successive alla pubblicazione nelle testate giornalistiche locali online delle notizie relative allo stato di dissesto della società il quale non Parte_1 poteva non essere conosciuto dalla convenuta essendo già intercorsi tra le stesse parti rapporti contrattuali precedenti.
Il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, avrebbe potuto percepire i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore, considerato altresì il fatto che il pagamento da revocare è stata eseguito a brevissima distanza dalla declaratoria di fallimento. In conclusione, in accoglimento della domanda, va disposta la revoca, ai sensi dell'art. 67 co. I l.f., del pagamento ricevuto dal convenuto per un totale di Euro 11.720,00, con Controparte_1 conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della massa fallimentare. Quanto alle conseguenze in punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì
pagina 4 di 5 di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.
12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) Gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) Il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) Gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004). Nel caso in esame, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma che la convenuta deve essere condannata a restituire devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Data l'integrale soccombenza della parte convenuta ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno liquidate in Euro 5.000,00 tenuto conto dei parametri medi, della natura della controversia, del suo valore e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13052/2022, così decide:
− visto l'art. 67, co. 2 L.F., accoglie la domanda di revocatoria fallimentare e, di conseguenza, condanna parte convenuta al pagamento in favore della Parte_3 della somma di euro 11.720,00, oltre interessi al tasso legale dal momento della domanda
[...] al momento del pagamento;
− Condanna parte convenuta a pagare, in favore della Parte_3
euro 5.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per
[...] legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile Verbale di udienza
Oggi 27.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Minneci
- per la parte convenuta, l'avv.Francesco Cannavò
I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 13052/2022
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13052/2022 promossa da
Parte_1 in persona del Curatore fallimentare, con sede in Aci Catena, via Allegracuore, n. 6, P. IVA
, autorizzata a promuovere il presente procedimento con provvedimento del Giudice P.IVA_1 Delegato, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto n. 77, presso lo studio dell'avv. Andrea Minneci (C.F.: ); C.F._1
Attore contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , titolare dell'omonima ditta individuale, con C.F._2 sede in Aci Catena, Via Palestra, n. 22, P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_2
pagina 1 di 5 Cannavò, c.f. , nel cui studio in Acireale, Corso Italia, 29 è elettivamente C.F._3 domiciliato;
− Convenuto -
avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Curatela del conveniva in giudizio per sentire Parte_2 Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 67 co. 2 della L.F., la revocatoria e, dunque, l'inefficacia del pagamento di Euro 11.720,00 effettuato tramite bonifico bancario dalla nei confronti del Pt_1 Parte_2 convenuto in data 11.10.2019, cioè nel semestre anteriore al fallimento, dichiarato con sentenza del
Tribunale di Catania n. 176/2019 del 17.10.2019.
Adduceva che la conoscenza da parte di dello stato di decozione della Controparte_1 Pt_1 poteva trarsi dalle notizie apparse sulla stampa locale, dalla pendenza di numerose Parte_2 procedure esecutive promosse da altri creditori nonché dal fatto che il pagamento di cui si chiedeva la revocatoria era parziale, eseguito con diversi mesi di ritardo rispetto ad un precedente pagamento in favore dello stesso fornitore effettuato tempestivamente e per intero.
Conseguentemente, chiedeva di condannare alla restituzione in favore della Controparte_1
Curatela di Euro 11.720,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al soddisfo e agli interessi legali sulla somma rivalutata.
Si è costituito il quale adduceva l'assenza di prova, da parte della Curatela, del Controparte_1 presupposto soggettivo di cui all'art. 67 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 24.4.2023, le parti si riportavano a quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi e chiedevano i termini di cui all'art. 183 comma VI del c.p.c.
Ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 21.10.2024, la quale, d'ufficio, è stata rinviata al 27.1.2025.
************* Tanto premesso, la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 L.F. nel merito è fondata per le seguenti ragioni e, pertanto, va accolta. Com'è noto, la sentenza dichiarativa del fallimento produce effetti di natura sostanziale, non solo nei confronti del fallito e dei creditori, ma anche sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In tema di revocatoria fallimentare, la quale assume una funzione servente rispetto alla procedura esecutiva fallimentare in un'ottica di tutela della cd. par condicio creditorum, l'art. 67 co. 2 l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, purché siano stati eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, nel c.d. "periodo sospetto”, e il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore (cd. scientia decoctionis). Ciò a differenza degli atti di cui all'art. 67 co. 1 l.f., rispetto ai quali la legge presume iuris tantum la consapevolezza nel terzo dello stato di insolvenza del debitore, proprio per il carattere 'anomalo' degli atti pregiudizievoli ai creditori elencati nella citata disposizione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale condivide, "in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del
pagina 2 di 5 fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità" (cfr., di recente, Cass., 19 febbraio 2015, n. 3336).
Dunque, la scientia decoctionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass. n. 8827/2011).
Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione (Cass. n. 27070/2022). Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore "medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente (Cass. n. 6686/2012).
L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass., Sez. I, 8/ 02/2018, n. 3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n.
8827).
A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257;
18/02/2005, n. 3390).
Orbene, nella concreta fattispecie, la norma che viene in rilievo non è l'art. 67 co. 1, n. 2) L.F., come sostenuto dalla Curatela nella memoria ex art. 183 co. VI, n.1, bensì il comma 2 della predetta norma secondo la quale “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili... se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Difatti, il pagamento del quale si chiede la revocazione è stato eseguito tramite bonifico bancario, per cui si esula dalla nozione di “mezzo anomalo di pagamento“, così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza. La nozione di “mezzo anormale di pagamento” di cui all'art. 67 comma I, n. 2) L.F. fa riferimento al parametro dei mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale, considerata rispetto ad un dato periodo temporale e ad una data zona di mercato (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22.06.2023, n. 17949 e Sez. VI, 28.09.2021, n.26241); in particolare, la considerevole distanza temporale tra la scadenza del debito ed il pagamento dello stesso costituisce un fattore potenzialmente in grado di rendere anormale il pagamento intervenuto (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2019, n. 25725).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente una tale fattispecie posto che il pagamento è intervenuto, rispetto alla scadenza del debito (e, dunque, alla emissione della fattura del 23 Maggio
pagina 3 di 5 2019), in data 11.10.2019, mancando allegazioni in ordine all'anormalità del pagamento da parte della
Curatela.
Orbene, nella concreta fattispecie, il fallimento della società è stato dichiarato, Parte_2 in data 17.10.2019, con sentenza del Tribunale di Catania, pubblicata in pari data. È soddisfatto, in primo luogo, il requisito oggettivo del compimento dell'atto nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento, essendo stato il pagamento eseguito in data 11.10.2019.
Quanto al requisito soggettivo, vanno analiticamente vagliati i singoli elementi indiziari, provvisti di potenziale efficacia probatoria, addotti dalla Curatela e gli elementi di fatto che risultano non contestati alla luce del principio di cui all'articolo 115 c.p.c.
Risultano pacifici e, dunque, rilevanti ai fini del decidere ex art. 115 c.p.c., i seguenti elementi: a) le notizie relative alle difficoltà economiche, anche nei confronti dei fornitori, della Parte_1 erano diffuse nell'ambiente locale, anche in virtù di plurime pubblicazioni su giornali;
b) pendevano plurime procedure esecutive nei confronti della sino alla domanda volta a ottenerne il Parte_1 fallimento;
c) risultavano sussistere precedenti rapporti di fornitura tra le parti, come si evince dal pagamento effettuato dalla in bonis (datato il 17.5.2018) e non contestato dalla convenuta;
d) il Pt_1 pagamento, oggetto della revocatoria, è stato effettuato a brevissima distanza dalla dichiarazione di fallimento.
Non assume alcuna rilevanza, per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, la circostanza, addotta dalla convenuta, per cui il pagamento sia stato effettuato per l'esecuzione di lavori resi necessari a causa di evento sismico e coperti da polizza assicurativa, posto che il pagamento, effettuato dalla ricade nell'ambito applicativo dell'azione di revocatoria fallimentare. Parte_1
Da una valutazione complessiva volta ad accertare la concordanza dei predetti elementi indiziari, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva
(cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390), può ritenersi sussistente il requisito soggettivo, in quanto sussisteva la possibilità della conoscenza dello stato di decozione da parte di
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale. Controparte_1
Il convenuto, dati i previ rapporti di fornitura intercorsi con la e le notizie diffuse nelle testate Pt_1 giornalistiche locali, avrebbe potuto richiedere all'amministrazione della Giustizia il rilascio di un'attestazione relativa alle procedure esecutive individuali promosse da altri creditori, trattandosi di documenti amministrativi. Essendo sottoposti ai requisiti di accesso agli atti di cui alla legge 241 del 1990 artt. 22 ss., sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di tali atti e della pendenza della procedura volta alla declaratoria fallimentare.
Del resto, le procedure esecutive erano tutte successive alla pubblicazione nelle testate giornalistiche locali online delle notizie relative allo stato di dissesto della società il quale non Parte_1 poteva non essere conosciuto dalla convenuta essendo già intercorsi tra le stesse parti rapporti contrattuali precedenti.
Il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, avrebbe potuto percepire i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore, considerato altresì il fatto che il pagamento da revocare è stata eseguito a brevissima distanza dalla declaratoria di fallimento. In conclusione, in accoglimento della domanda, va disposta la revoca, ai sensi dell'art. 67 co. I l.f., del pagamento ricevuto dal convenuto per un totale di Euro 11.720,00, con Controparte_1 conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della massa fallimentare. Quanto alle conseguenze in punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì
pagina 4 di 5 di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.
12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) Gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) Il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) Gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004). Nel caso in esame, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma che la convenuta deve essere condannata a restituire devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Data l'integrale soccombenza della parte convenuta ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno liquidate in Euro 5.000,00 tenuto conto dei parametri medi, della natura della controversia, del suo valore e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13052/2022, così decide:
− visto l'art. 67, co. 2 L.F., accoglie la domanda di revocatoria fallimentare e, di conseguenza, condanna parte convenuta al pagamento in favore della Parte_3 della somma di euro 11.720,00, oltre interessi al tasso legale dal momento della domanda
[...] al momento del pagamento;
− Condanna parte convenuta a pagare, in favore della Parte_3
euro 5.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per
[...] legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5