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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10838/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10838/2025 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Casetta, in forza di procura speciale del 26.05.2025, elettivamente domiciliato in Torino, via Meucci n. 2 ATTORE e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. )
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTI
Oggi 24 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. Alberto Borrione in sost. per delega orale dell'avv. CASETTA ENRICA. Pt_1
Per e nessuno compare. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso ex art. 281undecies e del decreto di fissazione di udienza ai convenuti, dichiara la contumacia di e Controparte_1
. Controparte_2
Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. L'avv. Borrione precisa le conclusioni richiamando integralmente il ricorso introduttivo. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa. Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10838/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Casetta, Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale del 26.05.2025, elettivamente domiciliato in Torino, via Meucci n.
2
ATTORE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 24.11.2025 Oggetto: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto,
In via istruttoria: [omissis]
Nel merito:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e occupano senza titolo CP_1 CP_2
alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. e sita in Torino, via Ormea n. Parte_1
78, piano 2°°, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pagina 2 di 6 pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1;
- per l'effetto, condannare i sigg.ri e a rilasciare liberi e CP_1 CP_2
sgomberi da persone e cose l'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, scala B, piano 2°, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, rimettendo tali immobili nel pieno e legittimo possesso del sig. e fissando contestualmente la data di esecuzione Parte_1
del rilascio;
- condannare inoltre i sigg.ri e al pagamento in favore CP_1 CP_2
dell'attore dell'indennità per l'occupazione senza titolo degli immobili di cui sopra relativa al periodo dal 23.12.24 e sino alla data di effettiva liberazione degli stessi, quantificata nella somma mensile di € 150,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori di legge, e delle spese per il presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Tribunale di Torino al fine di accertare l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78 da parte di e di . Controparte_1 CP_2 Controparte_2
Esponeva (i) di aver ereditato dal defunto padre, a mezzo di testamento olografo datato
28.11.2011, alcuni immobili, in particolare l'abitazione sita in Torino, via Ormea n. 78, scala B, piano 2° (immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero
81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5 – unitamente a n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, nonché un'ulteriore cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1);
(ii) di aver provveduto alla trascrizione dei legati disposti in suo favore e all'avvio delle pratiche di successione con domanda di volture catastali nel dicembre 2024; (iii) di essersi recato presso gli immobili ereditati e di essere venuto a conoscenza dell'occupazione abusiva degli stessi;
(iv) che a seguito dell'accesso a opera dei Carabinieri della Stazione di Torino
“Borgo San Salvario” - via Oddino Morgari n. 29, effettuato in data 31.01.2025, gli occupanti erano stati identificati nelle persone di e Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 6 . CP_2
Aggiungeva che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate, appurava che il di lui padre, prima del decesso, aveva redatto con un contratto di locazione di tipo Controparte_1
transitorio, mai registrato e di cui disponeva solo la prima pagina.
Chiedeva, dunque, di accertare l'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà, con conseguente condanna al rilascio dello stesso, oltre al pagamento di un'indennità per l'occupazione pari a € 150,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
All'udienza odierna, verificata la rituale notificazione del ricorso, veniva dichiarata la contumacia di e e parte Controparte_1 Controparte_2
ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe.
2. La domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di Controparte_1
e dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, e la
[...] Controparte_2
conseguente domanda di condanna al rilascio sono fondate.
, infatti, ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del suo Parte_1
diritto a ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, (i) con riguardo al titolo di proprietà dell'immobile sito Torino, via Ormea n. 78, risulta prodotto l'atto di individuazione catastale con verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo (doc. 1), nonché la dichiarazione di successione (doc. 2); (ii)
l'occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti risulta, invece, comprovata dal verbale redatto in occasione dell'accesso dei Carabinieri della Stazione di Torino “Borgo San
Salvario” nell'immobile oggetto di causa in data 31.01.2025 (doc. 3), nel quale sono stati altresì identificati gli occupanti.
Si osserva, ancora, che il contratto di locazione, a uso transitorio, che l'attore dichiara di aver reperito e che indica quali soggetti stipulanti , defunto padre del Persona_1
ricorrente, e non costituisce idoneo titolo alla detenzione Controparte_1
dell'immobile da parte dei convenuti: si rileva, infatti, che risulta prodotta solo la prima pagine di tale contratto che individua esclusivamente l'immobile ma non riporta gli altri elementi essenziali costituiti dal canone e dalla durata, né è presente la registrazione dello stesso. L'assenza di tali elementi indispensabili ai fini della validità del contratto comportano che tale documento non costituisca valido titolo idoneo a produrre gli effetti di un contratto di locazione.
Era, pertanto, onere dei convenuti provare l'esistenza di idoneo titolo per la detenzione dell'immobile de quo. Tale onere non è stato assolto posto che i convenuti sono rimasti pagina 4 di 6 contumaci.
Ne consegue che e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Ormea 78, libero da persone o cose in favore del ricorrente.
La data del rilascio, in applicazione analogica dell'art. 56 della legge 392/1978, deve essere fissata, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta di restituzione, al 24.12.2025.
3. La domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, stante la perdurante occupazione dell'immobile sito in Torino, via Ormea n.
78, così come confermata altresì dalla mail inviata dall'amministratore di condominio (doc. 6), rimane pregiudicata la concreta possibilità del ricorrente di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Quanto alla liquidazione dell'indennità, può accogliersi la quantificazione operata da parte ricorrente di € 150,00 mensili, inferiore ai valori di mercato trattandosi di immobile di circa 70 metri quadrati, come risulta dall'atto notarile di individuazione catastale con verbale di deposito e pubblicazione testamento (doc. 1 di parte attrice) e risultando la quotazione di mercato non inferiore per la zona in cui l'immobile è situato a 5/7 € per metro quadrato.
Tale somma può essere riconosciuta dal 1.02.2025, data della comprovata occupazione dell'immobile da parte dei convenuti in forza del verbale redatto dai Carabinieri (doc. 3), sino al saldo.
e devono, quindi, essere Controparte_1 Controparte_2
condannati alla corresponsione in favore di parte attrice di € 150,00 mensili a partire dal mese di febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari occupate.
4. Le spese di causa seguono la soccombenza di e Controparte_1 CP_2
e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione
[...]
compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta, pagina 5 di 6 esclusa la fase istruttoria che non ha avito luogo e così per € 2.906,00 a titolo di compenso oltre ad € 563,92 per esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA che e occupano Controparte_1 Controparte_2
senza titolo l'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, piano 2°°, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19,
20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1.
AN e al rilascio Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, libero da persone o cose, in favore di
[...]
. Pt_1
FISSA per l'esecuzione la data del 24.12.2025.
AN e , in solido, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a favore di , a titolo di indennità occupazione, la somma di € Parte_1
150,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
AN altresì e , in solido, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 a titolo Parte_1
di compenso oltre ad € 563,92 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10838/2025 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Casetta, in forza di procura speciale del 26.05.2025, elettivamente domiciliato in Torino, via Meucci n. 2 ATTORE e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. )
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTI
Oggi 24 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. Alberto Borrione in sost. per delega orale dell'avv. CASETTA ENRICA. Pt_1
Per e nessuno compare. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso ex art. 281undecies e del decreto di fissazione di udienza ai convenuti, dichiara la contumacia di e Controparte_1
. Controparte_2
Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. L'avv. Borrione precisa le conclusioni richiamando integralmente il ricorso introduttivo. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa. Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10838/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Casetta, Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale del 26.05.2025, elettivamente domiciliato in Torino, via Meucci n.
2
ATTORE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 24.11.2025 Oggetto: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto,
In via istruttoria: [omissis]
Nel merito:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e occupano senza titolo CP_1 CP_2
alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. e sita in Torino, via Ormea n. Parte_1
78, piano 2°°, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pagina 2 di 6 pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1;
- per l'effetto, condannare i sigg.ri e a rilasciare liberi e CP_1 CP_2
sgomberi da persone e cose l'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, scala B, piano 2°, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, rimettendo tali immobili nel pieno e legittimo possesso del sig. e fissando contestualmente la data di esecuzione Parte_1
del rilascio;
- condannare inoltre i sigg.ri e al pagamento in favore CP_1 CP_2
dell'attore dell'indennità per l'occupazione senza titolo degli immobili di cui sopra relativa al periodo dal 23.12.24 e sino alla data di effettiva liberazione degli stessi, quantificata nella somma mensile di € 150,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori di legge, e delle spese per il presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Tribunale di Torino al fine di accertare l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78 da parte di e di . Controparte_1 CP_2 Controparte_2
Esponeva (i) di aver ereditato dal defunto padre, a mezzo di testamento olografo datato
28.11.2011, alcuni immobili, in particolare l'abitazione sita in Torino, via Ormea n. 78, scala B, piano 2° (immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero
81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, vani 4,5 – unitamente a n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19, 20 e 25, nonché un'ulteriore cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1);
(ii) di aver provveduto alla trascrizione dei legati disposti in suo favore e all'avvio delle pratiche di successione con domanda di volture catastali nel dicembre 2024; (iii) di essersi recato presso gli immobili ereditati e di essere venuto a conoscenza dell'occupazione abusiva degli stessi;
(iv) che a seguito dell'accesso a opera dei Carabinieri della Stazione di Torino
“Borgo San Salvario” - via Oddino Morgari n. 29, effettuato in data 31.01.2025, gli occupanti erano stati identificati nelle persone di e Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 6 . CP_2
Aggiungeva che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate, appurava che il di lui padre, prima del decesso, aveva redatto con un contratto di locazione di tipo Controparte_1
transitorio, mai registrato e di cui disponeva solo la prima pagina.
Chiedeva, dunque, di accertare l'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà, con conseguente condanna al rilascio dello stesso, oltre al pagamento di un'indennità per l'occupazione pari a € 150,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
All'udienza odierna, verificata la rituale notificazione del ricorso, veniva dichiarata la contumacia di e e parte Controparte_1 Controparte_2
ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe.
2. La domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di Controparte_1
e dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, e la
[...] Controparte_2
conseguente domanda di condanna al rilascio sono fondate.
, infatti, ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del suo Parte_1
diritto a ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, (i) con riguardo al titolo di proprietà dell'immobile sito Torino, via Ormea n. 78, risulta prodotto l'atto di individuazione catastale con verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo (doc. 1), nonché la dichiarazione di successione (doc. 2); (ii)
l'occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti risulta, invece, comprovata dal verbale redatto in occasione dell'accesso dei Carabinieri della Stazione di Torino “Borgo San
Salvario” nell'immobile oggetto di causa in data 31.01.2025 (doc. 3), nel quale sono stati altresì identificati gli occupanti.
Si osserva, ancora, che il contratto di locazione, a uso transitorio, che l'attore dichiara di aver reperito e che indica quali soggetti stipulanti , defunto padre del Persona_1
ricorrente, e non costituisce idoneo titolo alla detenzione Controparte_1
dell'immobile da parte dei convenuti: si rileva, infatti, che risulta prodotta solo la prima pagine di tale contratto che individua esclusivamente l'immobile ma non riporta gli altri elementi essenziali costituiti dal canone e dalla durata, né è presente la registrazione dello stesso. L'assenza di tali elementi indispensabili ai fini della validità del contratto comportano che tale documento non costituisca valido titolo idoneo a produrre gli effetti di un contratto di locazione.
Era, pertanto, onere dei convenuti provare l'esistenza di idoneo titolo per la detenzione dell'immobile de quo. Tale onere non è stato assolto posto che i convenuti sono rimasti pagina 4 di 6 contumaci.
Ne consegue che e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Ormea 78, libero da persone o cose in favore del ricorrente.
La data del rilascio, in applicazione analogica dell'art. 56 della legge 392/1978, deve essere fissata, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta di restituzione, al 24.12.2025.
3. La domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Nel caso di specie, stante la perdurante occupazione dell'immobile sito in Torino, via Ormea n.
78, così come confermata altresì dalla mail inviata dall'amministratore di condominio (doc. 6), rimane pregiudicata la concreta possibilità del ricorrente di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Quanto alla liquidazione dell'indennità, può accogliersi la quantificazione operata da parte ricorrente di € 150,00 mensili, inferiore ai valori di mercato trattandosi di immobile di circa 70 metri quadrati, come risulta dall'atto notarile di individuazione catastale con verbale di deposito e pubblicazione testamento (doc. 1 di parte attrice) e risultando la quotazione di mercato non inferiore per la zona in cui l'immobile è situato a 5/7 € per metro quadrato.
Tale somma può essere riconosciuta dal 1.02.2025, data della comprovata occupazione dell'immobile da parte dei convenuti in forza del verbale redatto dai Carabinieri (doc. 3), sino al saldo.
e devono, quindi, essere Controparte_1 Controparte_2
condannati alla corresponsione in favore di parte attrice di € 150,00 mensili a partire dal mese di febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari occupate.
4. Le spese di causa seguono la soccombenza di e Controparte_1 CP_2
e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione
[...]
compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta, pagina 5 di 6 esclusa la fase istruttoria che non ha avito luogo e così per € 2.906,00 a titolo di compenso oltre ad € 563,92 per esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA che e occupano Controparte_1 Controparte_2
senza titolo l'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, piano 2°°, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1351, numero 81, subalterno 49, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 3, vani 4,5, nonché le n. 6 cantine pertinenziali, contraddistinte ai nn. 1, 16, 18, 19,
20 e 25, e la cantina censita al Foglio 1351, numero 81, subalterno 108, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1.
AN e al rilascio Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Torino, via Ormea n. 78, libero da persone o cose, in favore di
[...]
. Pt_1
FISSA per l'esecuzione la data del 24.12.2025.
AN e , in solido, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a favore di , a titolo di indennità occupazione, la somma di € Parte_1
150,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
AN altresì e , in solido, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 a titolo Parte_1
di compenso oltre ad € 563,92 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6